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Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernentel'interpretazione del DPR n. 633 del 1972 , e' stato esposto il seguente

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Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972 , e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (di seguito ordine istante o istante) chiede un parere in merito alla corretta applicazione delle istruzioni contenute nella risoluzione n. 99/E dell'11 novembre 2014 e nella circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 in tema di integrazione del Modello TR, necessario per l'ottenimento del rimborso dell'eccedenza a credito IVA maturato nel corso di ciascun

Roma,

Divisione Contribuenti ________________

Settore Coordinamento e programmazione Ufficio Adempimenti e sanzioni

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

CORSO EUROPA 11 20122 MILANO (MI) e p.c. Direzione Regionale della

Lombardia Via Manin n. 25 Milano

Prot.

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 956-34/2018

Associazione/Ordine ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Codice Fiscale 06033990968 Istanza presentata il 10/05/2018

Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti - Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - CAP 00145 Roma Tel. 0650545259-5436 - Fax 0650059258 - e-mail: interpello@pec.agenziaentrate.it - div.contr.interpello@agenziaentrate.it

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trimestre, o per il suo utilizzo in compensazione. In particolare, l'istante chiede quali siano i termini entro cui è possibile presentare il Modello IVA TR integrativo per integrare/rettificare, non già gli importi esposti e/o la somma chiesta a rimborso, ma esclusivamente i dati esposti nel quadro TD del Modello IVA TR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'ordine istante ritiene che, anche laddove la dichiarazione IVA annuale sia già stata presentata, ove non si muti la destinazione del credito indicato nel Modello IVA TR, sia possibile l'invio di un nuovo Modello IVA TR integrativo entro l'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione IVA annuale (attualmente fissato al 30 aprile). Nel caso prospettato, l'istante ritiene, altresì, che - nonostante l'integrazione del Modello IVA TR - non sia necessario presentare una nuova dichiarazione IVA annuale, considerato che i dati ivi indicati non muterebbero in alcun modo, e che non sia dovuta alcuna sanzione per la presentazione del Modello IVA TR integrativo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede, al comma 2, la possibilità per il contribuente di richiedere, in presenza di determinati requisiti, il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all'anno (cd. "rimborso infrannuale"). In alternativa, a seguito dell'introduzione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contribuenti che soddisfano i medesimi requisiti previsti dal citato comma 2, possono richiedere la compensazione del credito IVA ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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Le istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di credito IVA infrannuale, di importo superiore ad euro 2.582,28, sono presentate telematicamente attraverso il Modello IVA TR, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Con la risoluzione n. 99/E dell'11 novembre 2014, è stata ammessa la possibilità - dopo la scadenza dell'invio dell'istanza "correttiva nei termini" - di integrare/rettificare il modello IVA TR tramite l'invio di un modello integrativo, al fine di mutare la destinazione del credito IVA infrannuale da compensazione a rimborso o viceversa, ponendo quale limite temporale a tale scelta la data in cui viene "effettivamente"

trasmessa la dichiarazione IVA annuale. In particolare, è stato detto che " (...) la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA e, pertanto, la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione".

Successivamente, con la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 è stato ribadito che il mutamento di destinazione può avvenire solo ed esclusivamente entro la data effettiva di presentazione della dichiarazione IVA annuale, e a condizione che non sia già stato disposto il rimborso o compensato il credito. Con la medesima circolare è stato, altresì, chiarito che "con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione, si ritiene che possano essere corrette o integrate anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all'erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all'interno del quadro TD tempestivamente presentato. Nel caso di richiesta di esonero dall'obbligo di prestare garanzia, il nuovo modello TR dovrà recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi".

Nonostante le indicazioni sopra richiamate, non si ravvisano ostacoli di tipo normativo

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o procedurale a consentire l'integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno - o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale - al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l'apposizione del visto di conformità, l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata.

Né, in tale evenienza, è necessario presentare una dichiarazione annuale IVA

"sostitutiva nei termini", considerato che gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione annuale.

L'integrazione/correzione degli elementi in argomento non costituisce, altresì, errore soggetto a sanzione, salvo che - con riferimento al visto di conformità - si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto. In tale evenienza, infatti, essendosi verificato un utilizzo improprio del credito, in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7 del D.L. n. 78 del 2009, torna applicabile la sanzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, salva la possibilità di definizione tramite l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

IL CAPO DIVISIONE Paolo Valerio Barbantini

(firmato digitalmente)

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