ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO.
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CAGLIARI SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Lavori di risanamento e adeguamento normativo delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado - Accordo Quadro
L’anno __________________, il giorno ______________, del mese di _________________
tra
- L’ing. Daniele Olla, Dirigente Tecnico del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cagliari, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Cagliari ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
e
- Il Sig. __________________, nato a _________________ (___) il ________________, residente in ________________
nella via __________________ n° ___ codice fiscale n° _________________, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della società
“___________________________”, nel prosieguo dell’atto denominata anche solo “Appaltatore”, con sede in ________________________ nella via ___________________ n° __________, C.F. ________________________, P.I.
______________________, come risulta dal certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cagliari emesso in data _______________, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera “A”.
Premesso che:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° ______ del _____________, è stato approvato il Capitolato d'Oneri e lo Schema di Accordo Quadro relativo all'intervento Lavori di risanamento e adeguamento normativo delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado - Accordo Quadro;
- che con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Pubblici n° ________ del _____________ è stata indetta la procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con tre operatori economici da aggiudicarsi mediante prezzo più basso per l'affidamento dei lavori di risanamento e adeguamento normativo delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado;
- che con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Pubblici n° ________ del _____________ sono state approvate le risultanze della gara con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro per i lavori in oggetto alle imprese ______________________ _______________ e _________________, giusto verbale di gara n° ____ del __________, in atti, con il ribasso del ___ % (_________________ per cento);
- che la stipulazione dell'Accordo Quadro, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi contratti attuativi e agli ordini di servizio l'esecuzione e la conclusione dei lavori;
- che l'Appaltatore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti a esso allegati, di cui all'Articolo 8 del Capitolato d'Oneri, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- che dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari, già allegato sotto la lettera “A”, risulta che nei confronti dell’Appaltatore non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione dei procedimenti di cui all’art. 67 del D.Lgs. n° 159 del 2011;
- che dal D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva, emesso in data _____________________, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, risulta che l’appaltatore è in regola con i versamenti contributivi rispettivamente all’INPS, all’INAIL, e alla Cassa Edile;
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Richiamo alle premesse Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 — Disposizioni generali sull'Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento, da parte dell'Amministrazione comunale, dei contratti attuativi. I contratti attuativi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata degli stessi. L'Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i contratti attuativi e gli altri interventi che l'Amministrazione comunale, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli. Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi le disposizioni di cui al D. Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Art. 3 — Oggetto dell'Accordo Quadro
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di contratti attuativi e l'esecuzione di interventi mediante cottimo fiduciario, consistono in lavori di risanamento, efficientamento energetico, adeguamento normativo e messa in sicurezza presso gli edifici scolastici sedi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado riportate nell'elenco di cui all'Articolo 2 del capitolato d'oneri.
Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data della
l'Amministrazione comunale potrà affidare a vario titolo i lavori. Laddove alla scadenza del termine fissato per l'Accordo Quadro, i lavori previsti in uno o più contratti attuativi non dovessero essere conclusi, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di prorogare i termini dell'Accordo Quadro fino alla scadenza naturale dei singoli contratti attuativi. L'Amministrazione comunale inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo previsto nell'Accordo Quadro.
Art. 5— Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro
Il valore massimo stimato dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro che potranno essere affidati all'impresa è pari a € 225.000,00 (euro duecentoventicinquemila/00), compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’IVA di legge. Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza.
Art. 6 — Documenti Contrattuali
I documenti allegati al presente Accordo Quadro, il Capitolato d'oneri, l'Elenco dei prezzi unitari, l'Elenco dei prezzi della sicurezza, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli contratti attuativi. Ai prezzi indicati nell'Elenco prezzi unitari dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale del ___% (___ per cento), risultato il maggiore tra quelli offerti in sede di gara dai tre operatori economici aggiudicatari. L'Appaltatore accetta con la stipula del presente Accordo Quadro il ribasso percentuale suddetto. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Verranno inoltre utilizzati i prezzi dell'Elenco prezzi per i costi della sicurezza sui quali non verrà applicato il ribasso.
Art. 7— Modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi
L'affidamento dei singoli contratti attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo. Ogni Contratto Attuativo verrà stipulato in forma pubblica, previa approvazione del Progetto che ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale e indica le prestazioni da eseguire.
L'Appaltatore, per ogni contratto attuativo, sarà tenuto a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici così come richiamato all'Articolo 13 del capitolato d'oneri. Per quanto riguarda la garanzia definitiva, si farà riferimento a quella prodotta in sede di stipulazione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'Art. 9 che segue.
Art. 8 — Esecuzione dei singoli interventi
L'esecuzione dei lavori di cui ai singoli Contratti Attuativi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di
responsabilità dell'Amministrazione comunale, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi dovrà risultare dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per quel singolo contratto attuativo.
Art. 9 — Garanzia definitiva
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro medesimo, l'Appaltatore deve prestare una garanzia definitiva nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n°
50/2016, riferita all'importo massimo previsto per lavori pari a € 225.000,00. Detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore per mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dall'Amministrazione comunale nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro, come previsto dagli artt. 10 e 11 che seguono. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale.
Art. 10 — Penali
L'eventuale irreperibilità e/o anche il minimo ritardo che si verificasse dopo la chiamata, renderà l'affidatario tassabile di una penale riferita ad ogni singolo intervento da € 20,00 (euro venti/00) a € 50,00 (euro cinquanta/00), a seconda della gravità della mancanza accertata. Tale penale sarà determinata dalla D.L. e verrà trattenuta senza altra formalità o diffida, sul primo mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario. La mancata stipulazione del Contratto Attuativo entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'invito comunicato formalmente dall'Amministrazione comunale, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 1 per 1000 (uno per mille) del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale di avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del seguente art. 11. L'Amministrazione comunale avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori nei contratti attuativi sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per 1000 (uno per mille) del relativo importo del contratto attuativo. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto da parte dell'Amministrazione comunale si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro fissato per ogni operatore.
Art. 11 — Risoluzione dell'Accordo Quadro
L'Amministrazione comunale può chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro con ogni singolo Appaltatore prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.
Lgs. n. 50/2016.
L’Accordo Quadro dovrà inoltre intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dall'Amministrazione comunale all’Appaltatore, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del Contratto Attuativo;
- per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme sul subappalto;
- quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o della normativa sui piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il - presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso dell'Amministrazione comunale;
- per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Impresa;
- per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine dell'Amministrazione comunale;
- per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all'Amministrazione comunale;
- per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle polizze assicurative previste nel presente Capitolato d'Oneri o nei Capitolati Speciali d'Appalto dei contratti attuativi;
- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016;
- qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del valore totale dei contratti attuativi dell’Accordo Quadro medesimo;
- nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/201, nelle transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore nei singoli Contratti Attuativi;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora la Prefettura segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
- qualora la Prefettura fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 1-septies, del D.L. n. 629/82, convertito in Legge n. 726/82;
- qualora la Prefettura fornisca informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. n. 252/98
- qualora la Prefettura comunichi, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 575/65 e/o dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 252/98, l'adozione di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previsti all'art. 10 della Legge n. 575/65.
In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'Appaltatore, l'Amministrazione comunale avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.
Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare un Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, con un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa. L'Amministrazione comunale infine potrà recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 12 - Recesso
L'Amministrazione comunale potrà recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 13— Divieti di cessione - Subappalto
E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o il Contratto Attuativo, pena risoluzione ai sensi dell'art. 11 che precede. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro. Sono ammessi i subappalti riguardanti i singoli Contratti Attuativi con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 14 — Tracciabilità dei flussi finanziari
Nei Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
Art. 15 — Foro competente
Per ogni controversia attinente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. E' esclusa la competenza arbitrale.