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REGOLAMENTO AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 323 del 15/12/2016 e successiva correzione apportata con delibera di C.C. 66 del 28/03/2017 e delibera

di C.C. 73 del 19/04/2021.

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REGOLAMENTO AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

1

Sommario

CAPO I - IL SERVIZIO TAXI ART. 1 - Oggetto del regolamento ART. 2 - Definizione del servizio

ART. 3 - Ambito di operatività del servizio

ART. 4 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione ART. 5 - Condizioni di esercizio

ART. 6 - Numero di licenze

ART. 7 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi

ART. 8 - Autovetture di scorta

ART. 9 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

ART. 10 - Comitato permanente di monitoraggio dell'autoservizio pubblico non di linea

ART. 11 - Organizzazione e gestione del servizio

1 Il presente Regolamento, denominato “Regolamento servizio taxi” con delibera consiliare n. 323 del 15/12/2016, è stato modificato in “Regolamento autoservizi pubblici non di linea” con delibera consiliare n. 73 del 19/04/2021.

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CAPO II LA LICENZA DI ESERCIZIO

ART. 12 - Concorso per l’assegnazione delle licenze ART. 13 - Contenuti del bando

ART. 14 - Commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze ART. 15 - Attività istruttoria dell’Ufficio

ART. 16 - Attivita’ della Commssione di Concorso ART. 17 - Presentazione delle domande

ART. 18 - Assegnazione e rilascio della licenza ART. 19 - Inizio del servizio

ART. 20 - Validità della licenza ART. 21 - Trasferibilità della licenza

CAPO III L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO ART. 22 - Caratteristiche delle autovetture ART. 23 - Aree di sosta

ART. 24 - Sospensione del servizio ART. 25 - Turni di servizio

ART. 26 - Comportamento del tassista durante il servizio ART. 27 - Obblighi dell’utente

ART. 28 - Sostituzione e collaborazione alla guida ART. 29 - Tariffe

ART. 30 - informazione all’utenza

(4)

ART. 31 - Acquisizione della corsa

ART. 32 - Corrispettivo e uso del tassametro ART. 33 - Pubblicità sulle autovetture

ART. 34 - Servizi in ambito portuale

CAPO IV - VIGILANZA SUL SERVIZIO ART. 35 - Vigilanza

ART. 36 - Sanzioni amministrative ART. 37 - Sanzioni pecuniarie ART. 38 - Diffida

ART. 39 - Sospensione della licenza ART. 40 - Revoca della licenza

ART. 4 1 - Procedimento sanzionatorio ART. 4 2 - Decadenza dalla licenza ART. 4 3 - Norma finale

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CAPO 1 IL SERVIZIO TAXI ART. 1 Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento disciplina il servizio di taxi, nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento e della normativa legislativa e statutaria vigente.

ART. 2 Definizione del servizio

1) Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea, che ha per scopo il soddisfacimento delle esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, con una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2) Tale autoservizio è compiuto a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

ART. 3 Ambito di operatività del servizio

1) Il Servizio Taxi opera prevalentemente all’interno dell’area comunale.

2) Lo stazionamento dei taxi è realizzato esclusivamente nelle aree a ciò destinate dall’Amm/ne comunale ed è consentito solo ai taxi del Comune di Livorno.

3) Il prelevamento dell’utenza, ovvero l’inizio del servizio, avviene nel rispetto della normativa vigente.

4) Il prelevamento può avvenire, a richiesta dell’utente, anche all’interno dei Comuni limitrofi e non limitrofi a quello di Livorno, nel rispetto di quanto previsto dalla L.

21/92.

5) La prestazione del servizio, qualora il prelevamento dell’utente avvenga all’interno dell’area comunale, è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade asfaltate comprese nel territorio com/le di Livorno. E’ altresì legittimo il rifiuto di entrare in strade private delimitate da cancelli quando l’accesso e la manovra dell’autovettura è oggettivamente pericoloso per la ristrettezza, la pendenza e/o il cattivo stato del fondo stradale. In caso di inosservanza dell’obbligo si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento al Capo IV – Vigilianza sul servizio. La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio com/le è facoltativa.

ART. 4 Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione

1) Il servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune a una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

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2) L’esercizio della licenza deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo di cui alla normativa vigente.

3) La titolarità della licenza consente l’immmatricolazione di una sola vettura.

4) Ai fini dell’esercizio della propria attività i titolari di licenza per servizio taxi possono avvalersi delle fattispecie giuridiche previste dalla normativa vigente e dall’art.28 del presente regolamento.

ART. 5 Condizioni di esercizio

1) Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi delle collaborazioni e delle sostituzioni temporanee previste dalle norme vigenti.

2) La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzati dal Dirigente dell’Uff. com/le competente al rilascio della licenza.

ART. 6 Numero delle licenze

1) La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze stagionali da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Comitato consultivo di cui all’art. 10 del presente regolamento.

2) Fino ad un’eventuale modifica del numero di licenze permanenti previste per il servizio taxi, il numero è stabilito in sessanta.

ART. 7 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi.

1) Le autovetture in servizio taxi possono essere locate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili. La locazione è autorizzata dal competente ufficio comunale alle seguenti condizioni:

a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte del contingente definito dal Comune ai sensi dell’art.6;

b) i turni di servizio stabiliti debbono restare inalterati;

c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell’arco dell’anno;

2) L’autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza di esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

a) le generalità del locatore e quelle del locatario;

b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;

c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;

d) il periodo di validità.

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ART. 8 - Autovetture di scorta

1) Su istanza dei soggetti di cui ai punti b) e c) dell’art. 7 della L. 21/92, l’Amministrazione comunale può concedere agli stessi una o più licenze denominate

“licenze BIS” per l’immatricolazione di taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a disposizione dei taxisti impossibilitati ad utilizzare la propria vettura per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico.

2) Il concessionario della licenza BIS assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro.

L’annotazione consiste nell’indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata di utilizzo dell’autovettura.

3) Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad informare con cadenza settimanale l’uff. com/le competente trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma.

4) Al titolare della licenza, al collaboratore familiare e al sostituto è vietato l’uso della propria autovettura taxi qualora gli venga assegnata l’auto di scorta con licenza BIS.

5) Le licenze Bis per autovetture di scorta non fanno parte dell’organico comunale di cui all’art. 5 comma 1 della L. 21/92 e non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali di esercizio del servizio taxi.

6) Le autovetture di scorta devono essere dotate di contrassegni previsti per i taxi dalla normativa vigente con una lett. alfabetica preceduta dalla parola BIS al posto del n.

della licenza.

7) Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

ART. 9 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1) La Giunta comunale nel rispetto della vigente normativa, può autorizzare i mezzi in servizio taxi all’espletamento dei servizi sostitutivi od integrativi dei servizi di linea.

ART. 10 Comitato permanente di monitoraggio dell'autoservizio pubblico non di linea 2

1) E’ costituito il Comitato permanente di monitoraggio, di seguito Comitato, con funzioni propulsive e consultive volte a favorire la regolarità e l’efficienza dell’espletamento del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l’applicazione del presente regolamento.

2) Il Comitato elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre alla Provincia ed alla Regione.

2 Il precedente titolo dell'art. 10 “Comitato permanente di monitoraggio del servizio taxi” è stato modificato in

“Comitato permanente di monitoraggio dell'autoservizio pubblico non di linea” con delibera consiliare n. 73 del 19/04/2021.

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3) Il Comitato rilascia i pareri obbligatori e vincolanti previsti dal presente Regolamento.

4) Il Comitato vigila sull’esercizio del servizio e sull’applicazione del Regolamento, può richiedere alla P.A. indagini conoscitive d’ufficio o su segnalazione degli utenti e, nel suo ambito territoriale, svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi deliberanti rispettivamente del Comune, della Provincia, della Commissione regionale consultiva di cui all’art. 2 della LRT 6/9/93 n. 67.

5) Il Comitato è così formato:3

a) Assessore al ramo, che esercita le funzioni di presidente;

b) Dirigente o suo delegato della Polizia Locale;

c) Dirigente o suo delegato competente in materia di mobilità e di trasporto pubblico locale;

d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria dei tassisti maggiormente rappresentativi a livello nazionale presenti nella Regione;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria degli operatori del NCC maggiormente rappresentativi a livello Nazionale presenti nella regione;

f) due rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

6) I membri della Comitato sono nominati con Provvedimento Sindacale.

7) I rappresentanti di cui alle lett. d ed e, del comma 5, sono nominati sulla base di designazioni congiunte provenenienti dalle organizzazioni suddette.

8) Nell’ipotesi di mancata designazione congiunta, le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno ciascuna un proprio rappresentante e si procederà ad una rotazione annuale nell’incarico; l’avvicendamento sarà attuato mediante sorteggio.

9) Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune.

10) Il Comitato decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

11) Per i pareri relativi al numero delle licenze stagionali, il Comitato opera con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso, il membro del Comitato, che senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall’incarico e il Comitato proseguirà nei suoi lavori una volta nominato il sostituto; la nomina del sostituto deve avvenire entro il termine massimo di 20 gg.

12) Il potere di fissare l’ordine del giorno e di convocare il Comitato è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire il Comitato entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno due membri.

13) Il Comitato dura in carica quattro anni con decorrenza dalla esecutività della disposizione di nomina e in ogni caso, decade con la fine del mandato politico degli organi politici del Comune. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o iniziativa dell’ente.

14) Ai componenti del Comitato non compete alcun gettone di presenza.

3 Il punto 5) dell'art. 10 è stato totalmente modificato con delibera consiliare n. 73 del 19/04/2021.

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ART. 11 Organizzazione e gestione del servizio

1) Al fine di assicurare un adeguato livello di servizio taxi, la Giunta Comunale, sulla base di un rapporto degli Uffici competenti che evidenzi la stima della domanda di servizio presente nel territorio e acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di cui all’art.10 del presente regolamento, approva il Piano generale del servizio taxi stabilendo il numero dei veicoli necessari a garantire il servizio nelle varie fasce orarie e nelle diverse aree di stazionamento. Il Comune stima per fasce orarie la domanda di servizio, distinguendo tra servizio notturno e diurno, tra servizio feriale e festivo, nonché, ove necessario, tra servizio normale e stagionale in realzione all’aumentata richiesta relativa alla stagione turistica. Il Sindaco, in base alle quantificazioni del precedente capoverso, determina l’orario di servizio che ciascuna autovettura deve effettuare nei periodi suddetti.

CAPO II LA LICENZA DI ESERCIZIO

ART. 12 Concorso per l’assegnazione delle licenze

1) Le licenze per l’esercizio del servizio di taxi vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

2) Il bando di concorso è indetto entro 6 mesi dal momento in cui si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Toscana.

3) I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola licenza per ogni bando.

4) Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un paese della U.E.

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ART. 13 Contenuti del bando

1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze sono i seguenti:

a) numero e tipo delle licenze da assegnare;

b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;

c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

d) materie d’esame, comprensive dell’accertamento di conoscenza di una lingua straniera;

e) modalità di svolgimento delle prove;

f) criteri di valutazione delle prove.

ART. 14 - Commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze.

1) Per l’assegnazione delle licenze la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di concorso presieduta dal Dirigente competente, composta da tre membri, scelti tra esperti nel settore, su proposta del Dirigente stesso.

2) Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d’esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.

3) Ogni componente della Commissione, con esclusione del Presidente, non può essere nominato membro della Commissione di concorso per più di due volte consecutive.

4) Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Comune.

ART. 15 - Attività istruttoria dell’ufficio

1) L’Uff. competente riceve le domande, valutata la regolarità delle stesse, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all’Albo pretorio del Comune.

ART. 16 - Attività Commissione di concorso

1) La Commissione di concorso stabilisce la data delle prove d’esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, o, in alternativa, nelle altre modalità digitali previste per legge ed espressamente stabilite nel bando.

2) La Commissione, prima dell’effettuazione delle prove d’esame, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all’età, all’anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone ed alla frequenza ed alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso.

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ART. 17 - Presentazione delle domande

1) Le domande per l’assegnazione della licenza di taxi dovranno essere presentate al Dirigente competente, nel rispetto delle prescrizioni fiscali previste dalla normativa vigente. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve riportare contestualmente le dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi della normativa vigente, inerenti:

a) l’ iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi non di linea, tenuto dalla locale Camera di Commercio;

b) la sussistenza di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 16, c. 2° del presente Regolamento;

2) I vincitori del concorso dovranno produrre la documentazione originale o in copia autentica di cui ai punti precedenti, nonchè la certificazione medica attestante l’inesistenza di malattie incompatibili con l’esercizio del servizio.

ART. 18 - Assegnazione e rilascio della licenza

1) Il Presidente della Commissione di concorso rimette gli atti all’organo deputato all’approvazione della graduatoria, secondo la ripartizione di competenze prevista dall’ordinamento com/le vigente.

2) Il rilascio della licenza è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, e attestanti:

 il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;

 l’iscrizione al registro delle ditte od al registro delle imprese artigiane presso la Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, per le imprese già esercenti l’attivita;

 la proprietà o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per i quali è rilasciata dal Comune la licenza di esercizio;

 non avere trasferito precedente licenza da almeno cinque anni.

3) La licenza non può essere rilasciata in presenza dei seguenti impedimenti soggettivi:

 l’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e segg. del c.p.

 l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e s.m.i. e condanne penali per reati di associazione mafiosa ex. artt. 378 e 416-bis del Codice Penale;

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 l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dallo stato fallimentare a norma di legge;

 l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

 l’essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;

 l’essere incorsi in un provvedimento di revoca della patente di guida.

4) In caso di sospensione o ritiro temporaneo della patente il rilascio della licenza è possibile, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 28 del presente Regolamento.

5) La graduatoria approvata ha validità un anno. I posti di organico che nel corso dell’anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 19 - Inizio del servizio

1) Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o

“mortis causa” il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall’accettazione dell’eredità, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sostituzione alla guida.

2) Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di quattro mesi ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

ART. 20 - Validità della licenza

1) Le licenze di esercizio sono sottoposte, ogni anno, a controllo presso il competente Ufficio comunale ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2) Se l’accertamento ha esito positivo si provvede alla “vidimazione “della licenza.

ART. 21 - Trasferibilità della licenza

1) La licenza è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all’esercizio della professione.

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2) Il trasferimento della licenza deve essere comunicato al Dirigente competente, il quale accerta l’esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell’avente causa.

3) In caso di decesso del titolare, l’impresa sarà trasferita secondo le disposizioni di legge.

4) Qualora col decesso del titolare l’impresa risulti trasferita a persona di minore età o priva dell’idoneità professionale, è consentito agli esercenti la potestà dei genitori o alla persona medesima (se maggiorenne) l’esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di anni 2.

5) Il titolare della licenza, o il soggetto da lui designato, gli eredi, o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità di cui all’art. 17 del presente Regolamento.

6) Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza per concorso pubblico nè può essergliene trasferita altra se non dopo cinque anni dal momento in cui l’interessato ha ceduto la precedente.

CAPO III L’ESERCIZO DEL SERVIZIO

ART. 22 - Caratteristiche delle autovetture

1) La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio taxi deve essere bianca, con caratteristiche cromatiche conformi alla normativa vigente.

2) Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso di tipo conforme alla normativa vigente, recante la scritta TAXI.

3) Il titolare della licenza è, altresì, tenuto a dotare l’autovettura dei contrassegni previsti dalla normativa vigente. Il titolare della licenza può apporre contrassegni policromi, di superficie conforme alle norme sulla pubblicità e del tipo autorizzato dall’Amm/ne comunale, recanti la scritta “Radio Taxi”, il nome della Cooperativa, il n. di telefono della centrale Radio e l’eventuale sigla radio.

4) Tutti i veicoli adibiti a servizio taxi dovranno essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli.

5) In caso di sostituzione dell’autovettura il titolare deve comunicare all’ufficio competente le caratteristiche e gli estremi identificativi dell’autoveicolo che intende adibire a servizio taxi. L’ufficio rilascia apposita dichiarazione per le operazioni di immatricolazione.

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ART. 23 Aree di sosta

1) La Giunta, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di cui all’art.10, tenuto conto dell’ubicazione dei centri di interscambio e dei centri di servizi nell’ambito comunale, stabilisce le aree di sosta con quantificazione degli spazi, garantendo per ciascuna autovettura in servizio taxi, all’interno delle fasce orarie in cui è prevista la prestazione del servizio, la rotazione tra le diverse aree di sosta previste nell’ambito comunale.

2) In ciascuna area attrezzata per la sosta è ubicato un telefono atto a ricevere le chiamate relative al servizio taxi.

ART. 24 - Sospensione del servizio

1) Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine di 3 gg. al competente ufficio comunale.

2) Nel caso di cooperative, il legale rappresentante o suo delegato, fermo restando la responsabilità autonoma del singolo taxista in relazione a quanto richiamato al comma 1), può provvedere, su mandato dei taxisti associati, a trasmettere l’elenco degli stessi che hanno effettuato sospensioni del servizio al competente Uff.

comunale entro i termini sopra indicati.

ART. 25 - Turni di servizio

1) I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari così come stabiliti dall’art. 11.

2) Ogni esercente è obbligato a rispettare il proprio turno di servizio, salvo essere assente per malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare, ferie annuali.

3) Il personale addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

ART. 26 - Comportamento del tassista durante il servizio 1) Nell’esercizio della propria attività il tassista ha l’obbligo di:

a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità nell’espletamento del servizio e nei confronti dell’utenza in qualsiasi evenienza;

b) effettuare, per recarsi nel luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l’utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;

c) consentire l’occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;

d) prestare assistenza e il necessario soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della vigente normativa;

e) prestare servizi nei confronti dell’utenza portatrice di handicap garantendo l’assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, compresa la salita e discesa dal mezzo;

f) trasportare tutti i supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap laddove previsti, così come stabilito dall’art. 22,4°comma del presente regolamento; i non vedenti hanno diritto al trasporto gratuito dei cani guida;

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g). rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali secondo le prescrizioni vigenti del Codice della Strada;

h) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, e curare che la carrozzeria non presenti danni visibili;

i) consegnare al competente ufficio comunale entro 24 h. dal termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;

l) rilasciare al cliente la ricevuta e l’eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto, secondo le prescrizioni della normativa vigente;

m) ultimare la corsa anche se è scaduto il turno di servizio;

n) comunicare entro 10 gg. all’ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche nonché le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo;

o) nel caso l’utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria o altrui incolumità, il tassista può rifiutare la prestazione del servizio, ma deve dare immediata comunicazione della situazione all’autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio; del pari può rifiutare la prestazione del servizio nei casi in cui sia manifestamente necessaria la presenza di un accompagnatore;

p) segnalare la condizione di taxi libero od occupato attraverso l’apposito segnale illuminabile con la dicitura TAXI LIBERO/OCCUPATO, da collocare all’interno del parabrezza anteriore;

q) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L’eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

r) tenere a bordo del mezzo la relativa licenza e copia del presente regolamento esibendole a chiunque ne abbia interesse ed esporre copia del tariffario in vigore in modo visibile per l’utenza;

s) esporre, altresì, in modo ben visibile sull’autoveicolo:

 l’apposito contrassegno in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;

 il numero della licenza;

 il numero telefonico dell’ufficio comunale a cui l’utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio.

2) Nell’esercizio della propria attività al tassista è vietato:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;

b) portare animali propri in vettura;

c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo accertata forza maggiore o evidente pericolo. Nei casi in cui il percorso debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.

d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi, concordare la determinazione del corrispettivo con l’utente, farsi pagare la corsa di ritorno;

e) rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo;

f) fumare o mangiare durante l’espletamento del servizio;

g) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o non conforme a quanto previsto dalle norme vigenti;

h) abbandonare anche temporaneamente l’autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne casi di necessità impellenti e di breve durata;

i) effettuare il trasporto dei soli oggetti o merci.

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l) esporre messaggi pubblicitari senza l’autorizzazione di cui all’art. 33 del presente regolamento.

ART: 27 - Obblighi dell’utente

Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

a) fumare durante il trasporto;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;

d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato d’intesa col tassista tutte le misure utili ad evitare pericolo e/o danno alle persone, il danneggiamento e/o l’imbrattamento della vettura;

e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal vigente Cod. della Strada;

g) aprire la portiera dal lato opposto del marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata.

ART. 28 - Sostituzione e collaborazione alla guida

1) I titolari di licenza possono essere sostituiti, temporaneamente, alla guida del taxi, da persone che, oltre che essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (patente e requisiti soggettivi) siano iscritte al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2) La sostituzione temporanea alla guida può essere richiesta ed ottenuta nei casi previsti della Legge.

3) L’esistenza delle condizioni previste dalla Legge per la sostituzione è provata dall’interessato mediante idonea documentazione.

4) Per lo svolgimento del servizio i titolari possono avvalersi della collaborazione di loro familiari in possesso dei requisiti previsti, e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

5) Il titolare che intende avvalersi, nello svolgimento del servizio di sostituzione alla guida o della collaborazione dei familiari deve presentare istanza al Dirigente competente, corredata dei documenti necessari.

ART. 29 - Tariffe

1) La Giunta Comunale, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di cui all’art. 10, determina annualmente, entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno solare, con specifica deliberazione le tariffe del servizio taxi, la loro applicazione nonchè i supplementi tariffari ed il loro ammontare, nel rispetto dellla normativa vigente, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (costo di manutenzione dell’autoveicolo, spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento, remunerazione del capitale, ecc).

(17)

2) La GC individua le zone urbane in cui applicare la tariffa a base multipla e i percorsi urbani prestabiliti nei quali applicare le tariffe predeterminate, nonchè le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica.

3) E’ stabilito, altresì, un tariffario con le tariffe relative ai supplementi per lo scatto di partenza e al trasporto di bagagli ed animali al seguito, esclusi i cani guida per non vedenti.

4) Nel medesimo atto, sono previsti inoltre i supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi; i supplementi non sono cumulabili fra loro. L’Amm/ne com.le, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di cui all’art. 10, nonché consultate le OO.SS. dei taxisti può autorizzare la possibilità di concedere sconti tariffari specificamente individuati nella loro entità a particolari fasce di utenti, qualora la medesima richiesta sia avanzata dall’utente nei modi e nei termini previsti con specifica deliberazione.

5) Il provvedimento può, altresì, prevedere tariffe differenziate per i servizi che si svolgono fuori del limite comunale con destinazione nei comuni limitrofi, nonchè nell’ ambito portuale, così come definito dall’art. 34. Ove tale differenziazione dia luogo a supplementi tariffari, questi sono determinati in misura tale che il prezzo dela corsa non superi del 30% il prezzo che si otterebbe applicando la tariffa propria della medesima fascia oraria all’interno del comune di partenza. Può, inoltre, essere prevista un’ulteriore tipologia tariffaria per i servizi che si svolgono fuori del limite comunale con destinazione nei comuni non limitrofi.

6) Il provvedimento di cui sopra è pubblicato sul BURT.

ART. 30 - Informazione all’utenza

1) La Giunta stabilisce le modalità per garantire all’utenza un’adeguata informazione sul servizio.

2) Stabilisce, altresì, i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l’indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento di taxi, nonchè i numeri telefonici utili per collegarsi alle varie stazioni taxi e i turni notturni e festivi

3) Il Comune espone nei più importanti luoghi di stazionamento taxi, un estratto dell’atto da cui risulta il sistema di tariffazione in vigore.

ART. 31 - Acquisizione della corsa

1) Nell’ambito dell’esercizio del servizio la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:

a. mediante chiamata alle centrali radio taxi (o sistemi affini e similari);

b. mediante chiamata al telefono dell’area di stazionamento;

c. quando il cliente si presenti direttamente nell’area di stazionamento

2)Nel modo indicato al comma 1 lett. a, la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila munito di radio taxi; nel modo indicato al comma 1 lett. b, la corsa sarà acquisita dal taxista primo di fila , nel modo indicato al comma 1 lett. c, il cliente potrà scegliere il veicolo senza vincoli di precedenza.

(18)

Resta altresì definito che anche nei casi a) e b) quando si sia in presenza di richiesta espressamente avanzata dal cliente di taxi con particolari caratteristiche (aria condizionata, station Wagon, autista con conoscenza di lingua o lingue straniere) la corsa sarà acquisita dal taxista primo di fila avente le caratteristiche richieste.

3) Al di fuori dai modi previsti al comma 1 la corsa può essere acquisita in transito nei modi sgg.:

a) mediante chiamata dalle centrali radio-taxi (o sistemi affini e similari);

b) quando il cliente si rivolga direttamente al taxista con richiesta a vista.

4) Nel modo indicato al comma 3 lett. a) la corsa sarà acquisita dal taxista che trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.

5) Non è consentita l’acquisizione della corsa mediante l’utilizzo di telefoni personali, di radiotelefoni e di telefoni cellulari ed ogni altro metodo di comunicazione personale.

6) La prenotazione si esercita a richiesta dell’utente, non oltre le 12 ore precedenti l’acquisizione della corsa stessa, fermo restando che l’acquisizione della corsa è consentita nei modi previsti dal presente articolo.

ART. 32 Corrispettivo e uso del tassametro

1) Il corrispettivo del trasporto per il servizio taxi deve essere sempre calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe, determinate ai sensi dell’art. 29.

2) In nessun caso la determinazione del corrispettivo del trasporto per il servizio taxi è direttamente concordata tra l’utente ed il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.

3) Nel caso di accesso al servizio fuori dei luoghi di stazionamento, salvo il caso di chiamata a vista, è dovuta da parte dell’utente anche la prescritta tariffa relativa al percorso dall’acquisizione del servizio al luogo del prelevamento.

ART. 33 Pubblicità sulle autovetture

1) L’applicazione di messaggi all’interno o all’esterno della vettura deve essere preventivamente autorizzata dall’Uff. com.le competente, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia.

ART. 34 Servizi in ambito portuale

1) L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’autorità portuale competente può istituire aree di stazionamento dei taxi in prossimità delle aree di attracco delle navi con particolare riferimento ai luoghi di scarico e carico dei passeggeri e degli equipaggi.

2) La Giunta comunale, su proposta del Comitato di cui all’art. 10, può prevedere un luogo di stazionamento per i mezzi utilizzati per il servizio di noleggio con conducente a condizione che la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e, comunque da esse chiaramente distinte e delimitate.

(19)

CAPO IV VIGILANZA SUL SERVIZIO ART. 35 – Vigilanza

1) Su richiesta del Dirigente competente, nonchè di propria iniziativa, la Polizia

Municipale può disporre verifiche sull’idoneità dei mezzi in servizio e sull’efficienza e regolarità dei tassametri.

2) Qualora il veicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del codice della strada e dai requisiti stabiliti dal presente regolamento, il tassista deve procedere il più rapidamente possibile alla messa a norma; fino a che non siano state ripristinate tutte le condizioni di sicurezza suddetta, l’autoveicolo deve rimanere inattivo. Il titolare della licenza deve fornire all’uff. com/le competente adeguata comunicazione relativa alla causa del fermo ed al tempo necessario per le riparazioni.

3) Qualora il veicolo si dimostri in condizioni inidonee allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso alla verifica entro i termini fissati oppure non si sia provveduto al rinnovo della licenza, il Dirigente competente procede alla sospensione della licenza fino all’ottemperanza di quanto previsto informandone il Comitato di cui all’art.10,. Trascorsi 180 gg. dall’inizio del provvedimento di sospensione senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto si applica la norma di cui all’art. 40 lett. g) del presente regolamento.

ART. 36 - Sanzioni amministrative

1) Le infrazioni al presente regolamento sono punite nel seguente modo:

a) con le sanzioni amministrative pecuniarie;

b) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la diffida, la sospensione, la decadenza o la revoca della licenza.

2) In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida o da un collaboratore familiare, l’accertamento è contestato anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3) In caso di violazioni che comportino l’applicazione di una sanzione amministrativa l’organo accertatore invia copia del verbale di accertamento, relativo alla violazione, all’ufficio comunale competente. Nei casi di cui agli artt. 38, 39, 40 e 42 il Dirigente competente, dispone il provvedimento relativo.

4) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

(20)

ART. 37 Sanzioni pecuniarie

1) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della L. 24 novembre 1981, n.689, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, la violazione delle norme contenute nel presente regolamento, e della

L. 21/92, è punita:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 30,99 ad un massimo di

€185,93 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui a gli artt. 26 (salvo che per le lett. e, g, del primo comma), 23, 25 e 31 del presente Regolamento e degli artt. 10, 1° comma, (salvo quanto disposto dal 4° comma) e 11, 2° comma della L.

21/92;

b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 121,37 ad un massimo di

€ 728,20 per la violazione dell’art.29 e dell’art. 26, comma 1, lett. e, del presente Regolamento;

c) le violazioni di cui agli artt. 22 e 33 del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice della Strada, mentre la lett. g dell’art. 26, comma 1, di questo Regolamento è sanzionata ai sensi dell’art. 169 del Codice della Strada.

2) Il rifiuto della prestazione del servizio nell’area a cui la licenza si riferisce e l’esercizio dell’attività senza aver ottenuto l’iscrizione al ruolo previsto dall’art. 6 L.

21/92, sono sanzionati dagli artt. 11 e 12 della L. Reg. 67/93.

3) La sanzione è applicata con provvedimento del Dirigente competente, fatta salva l’oblazione come stabilito dalle vigenti norme.

ART. 38 Diffida

1) Il Dirigente diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo sostituto:

a) non conservi nell’autoveicolo i documenti che legittimano l’attività;

b) non eserciti con regolarità il servizio;

c) non presenti l’autoveicolo alle visite di accertamento disposte dalla Polizia Municipale;

d) fermi l’autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

e) violazione degli artt. 22 (comma 2° e 3°) 23 e 25 del presente Regolamento e degli artt. 10, 1° comma, 11, 2° comma, della L. 21/92.

2) Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

ART. 39 - Sospensione della licenza

1) La licenza può essere sospesa dal dirigente competente, per un periodo non superiore a sei mesi nelle seguenti ipotesi:

(21)

a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto;

b) violazione per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.37 del presente regolamento;

c) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti o manomessi;

e) violazione delle tariffe.

f) quando sia intrapresa altra attività lavorativa.

g) provvedimenti delle competenti autorità che comportino la sospensione temporanea della patente di guida (in particolare gli artt. 186 e 187 del Cod. Strada): in tal caso il periodo di sospensione della licenza deve essere corrispondente a quello della patente.

2) Il Dirigente, dispone sul periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.

ART. 40 - Revoca della licenza

1) Il Dirigente competente, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

a) quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare, previo accurato accertamento, i requisiti di idoneità fisica, morale e/o professionale;

b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’art. 39 del presente regolamento;

c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel’art.21 del presente regolamento;

d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;

e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno dell’esercizio del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;

f) nelle ipotesi di recidiva dopo il provvedimento di cui al punto g dell’art.

precedente;

g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio;

h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2) I provvedimenti di cui al presente art. sono comunicati all’Uff. Provinciale della Motorizzazione civile e all’Uff. competente per la tenuta del Ruolo, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41 - Procedimento sanzionatorio

1) I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di formali rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati immediatamente e per iscritto all’interessato, o, mediante notifica, entro i 90 giorni successivi all’accertamento. L’interessato, può entro i successivi trenta giorni, far pervenire al Comune memorie difensive.

(22)

2) Il Dirigente competente, decide l’archiviazione degli atti o l’adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell’esito del provvedimento viene tempestivamente informato l’interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

ART. 42 Decadenza dalla licenza

1) Il Dirigente competente, dispone la decadenza dalla licenza nei seguenti casi:

a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 19 del presente regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

c) per morte del titolare della licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all’art. 19 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei modi previsti dall’art.21;

d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

e) per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a quattro mesi.

f) per revoca della patente di guida.

2) La decadenza viene comunicata all’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 43 - Norma finale

1) Con l’entrata in vigore del presente regolamento comunale è abrogato il precedente “REGOLAMENTO SERVIZIO TAXI” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n°88 del 30.5.2000 ed integrato, con deliberazione dello stesso Consiglio n°111 del 27.6.2000 in vigore dal 02.01.2001.

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