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Documento sulle rendite

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. si assume la responsabilità della

completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

(2)

RAIFFEISEN - FONDO PENSIONE APERTO

DOCUMENTO SULLE RENDITE

(dati aggiornati al 1° dicembre 2014)

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa del RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO e disciplina le prestazioni pensionistiche in forma di rendita.

Per tutto quanto non sia puntualmente previsto si rimanda al Regolamento del Fondo ed al relativo Allegato 3, nonché all’art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO si riserva la possibilità di regolare autonomamente ogni ulteriore dettaglio che non sia previsto dal Decreto o dalla normativa secondaria emanata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Per l’erogazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita RAIFFEISEN (di seguito Fondo) ha affidato il servizio, al termine della selezione prevista dalla normativa, all’impresa di Assicurazione ASSIMOCO VITA S.P.A. con sede legale a Segrate (MI) – Centro Direzionale “MILANO OLTRE” – Palazzo Giotto, Via Cassanese 224, CAP 20090 (di seguito definita Compagnia).

La Convenzione è stata stipulata in data 02/11/2005 con decorrenza dalla data di iscrizione del Fondo all’Albo istituito presso la Commissione di Vigilanza (8 settembre 2005) ed ha una durata di 5 anni. La Convenzione è stata rinnovata per il quinquennio 2010-2015.

In applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2004/113/CE sulla base della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-236/09 (Test-Achats) sono state adeguate le previsioni della Convenzione e quindi eliminate le differenziazioni per sesso dai coefficienti di conversione per il calcolo della rendita con decorrenza 21 dicembre 2012. In ogni caso, le modifiche apportate alla Convenzione in occasione dell’adeguamento non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data del 20 dicembre 2012, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile consultare direttamente la Convenzione disponibile nella sezione “Documentazione e modulistica” sul sito internet www.raiffeisenpensionsfonds.it\it come allegato al regolamento.

Accesso alla rendita e modalità di erogazione

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche sono consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono

considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

All’aderente in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del Fondo e dalla normativa vigente viene erogata una pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al

montante accumulato sulla posizione individuale del Fondo e destinato quale premio unico alla Compagnia, all’età e alla tipologia di rendita prescelta. La “conversione” del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età, tipologia di rendita e rateazione.

L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

• interamente in rendita;

• parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita

(3)

N.B.: L’aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale1 sia inferiore al 50% dell'assegno sociale2.

Una deroga al principio esposto è rappresentata dai soggetti con la qualifica di “vecchio iscritto”3 i quali esercitano l’opzione tra il vecchio e il nuovo regime civilistico-fiscale delle prestazioni (per maggiori informazioni si veda il Documento sul regime fiscale).

Tipologie di rendita

In base alla Convenzione stipulata dal Fondo, l’aderente ha facoltà di scegliere, al momento della presentazione del modulo di “richiesta di prestazione pensionistica in forma di rendita”, una delle seguenti tipologie di rendita:

Opzione Rendita Descrizione della tipologia e finalità

A Vitalizia immediata (non reversibile)

La rendita è corrisposta all’aderente finché è in vita.

Tale rendita è adatta per chi desidera avere l’importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti.

Es.: prima rata di rendita erogata ad aderente di 65 anni, decesso a 85 anni: rendita corrisposta per 20 anni

B-C-D

Certa per i primi 5, 10 o 20 anni e

successivamente vitalizia

La rendita è corrisposta per i primi 5, 10 o 20 anni all’aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente alla durata certa (5, 10 o 20 anni) la rendita è corrisposta esclusivamente all’aderente – se sopravvivente – finché è in vita.

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo al fine di non ridurre eccessivamente l’importo della rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione.

Es.: rendita certa per 10 anni: prima rata di rendita erogata ad aderente di 65 anni,

CASO A) decesso a 69 anni: rendita pagata per 10 anni, 4 anni al pensionato, 6 anni ai beneficiari designati/eredi;

CASO B) decesso a 85 anni: rendita pagata per 20 anni al pensionato.

E

Vitalizia reversibile totalmente o parzialmente (nella misura del: 75% e 50%)

La rendita è corrisposta all’aderente fino al suo decesso.

Successivamente è corrisposta, (in misura totale o per la quota: 50% e 75%), alla persona scelta dall’aderente come reversionario, se sopravvivente all’iscritto, fino a che tale persona è in vita.

Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere un superstite in particolare dall’eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il reversionario non può essere modificato dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione in quanto la rendita viene quantificata anche in base all’età anagrafica del reversionario stesso.

Es.: prima rata di rendita erogata ad aderente di 65 anni, reversionario:

coniuge di 55 anni, entrambi decedono a 85 anni: la rendita viene erogata per 30 anni, i primi 20 all’aderente gli ultimi 10 al coniuge.

1

La Commissione di Vigilanza ha precisato con deliberazione del 30/05/2007 che per “montante finale” deve intendersi quello effettivamente esistente presso la forma pensionistica e non già l’importo virtuale della posizione al lordo di eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate. Al riguardo la Commissione ha aggiunto che il D.Lgs. 252/2005 non ha innovato sul punto rispetto all’analoga disposizione contenuta nel D.Lgs. 124/1993.

2 L’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, c. 6 e 7, della L. 335/1995 è pari per il 2013 a 5.749,90 Euro annui.

3

È “vecchio iscritto” colui che alla data del 28/04/1993 risultava iscritto a fondi istituiti alla data del 15/11/1992 e che non abbia mai esercitato il riscatto.

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Decorrenza e periodicità di erogazione

A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica mediante presentazione al Fondo del modulo

“richiesta di prestazione pensionistica in forma di rendita”, il valore della posizione individuale, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato dal Fondo come premio unico per la stipulazione di un contratto di assicurazione presso la Compagnia.

Ciascuna rendita ha decorrenza dal giorno in cui il premio unico risulta versato alla Compagnia ed è erogata dalla Compagnia direttamente all’aderente con le frequenze richieste dall’assicurato. A scelta dell’aderente, le rendite possono essere erogate, in via posticipata, in rate: mensili, trimestrali, semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo.

Il pagamento della rendita viene effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all’avente diritto.

L’erogazione della rendita cessa con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’aderente (o del reversionario/beneficiario secondo le regole del tipo di rendita scelto).

La Compagnia si riserva di richiedere con periodicità non inferiore all’anno all’assicurato ed eventualmente al reversionario, ovvero al beneficiario, la documentazione comprovante l’esistenza in vita.

Coefficienti di conversione

Il “coefficiente di conversione” è un valore che trasforma in rendita il montante maturato presso il Fondo ed impiegato quale premio unico per l’attivazione della rendita.

Il valore della rendita annua iniziale si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente individuato rispetto al tipo di rendita e rateazione scelto ed all’età dell’assicurato (e, per la forma di rendita reversibile, all’età del reversionario) dividendo per 1.000 il risultato.

In caso di rendita frazionata in rate subannuali, il valore della rendita di ciascuna rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell’anno.

L’elencazione completa dei coefficienti (tabelle di conversione) per ciascuna tipologia di rendita è disponibile nell’Allegato della Convenzione disponibile nella sezione

“Documentazione e modulistica” sul sito internet www.raiffeisenpensionsfonds.it\it come allegato al regolamento.

Ai fini della determinazione dell’età dell’assicurato (e, in caso, del reversionario) si fa riferimento all’età contrattuale cioè l’età, espressa in anni, compiuta all’ultimo compleanno. Qualora l’ultimo compleanno preceda di sei mesi o più la data di decorrenza, l’età compiuta viene aumentata di un anno.

L’età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (c.d. shift) riportato nella seguente tabella in corrispondenza dell’anno di nascita dell’aderente (e, in caso, del reversionario).

Tabella di “age shifting”

Generazione dei nati Correzione dell’età fino al 1927

dal 1928 al 1940 dal 1941 al 1948 dal 1949 al 1960 dal 1961 al 1970

dal 1971

+3

+2

+1

0

-1

-2

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Esempio:

Verifica della possibilità di erogazione della prestazione interamente in forma di capitale per un aderente nato nel 1946 che richieda nel 2013 la prestazione pensionistica; montante totale maturato presso il Fondo 100.000,00 €:

a) si determina il 70% del montante finale (70.000,00 €);

b) si determina l’età con l’ausilio della tavola “age shifting”; nell’esempio si fa riferimento alla riga “dal 1941 al 1948” alla quale corrisponde un fattore di correzione pari a +1. Questo significa che all’età reale (67 anni essendo nato nel 1946) va aggiunto 1 anno. Si ottiene così una età “convenzionale”

pari a 68 anni

c) si determina il corrispondente valore del coefficiente di una rendita vitalizia fittizia rilevandolo alla riga relativa al 68°anno di età con la colonna rat eazione “annuale”. Il coefficiente è pari a 44,83;.

d) il valore della rendita fittizia sul 70% del montante è pari a 3.138,10 €( 70.000,00 x 44,83 / 1000).

il valore della rendita fittizia risulta superiore al 50% dell’assegno sociale (2.874,95 €); pertanto, l’aderente dovrà percepire almeno il 50% del montante accumulato presso il Fondo in forma di rendita.

Esempio:

Determinazione dell’importo lordo erogato in forma di rendita vitalizia non reversibile con periodicità mensile per un aderente nato nel 1946 che richieda nel 2013 la prestazione pensionistica; montante totale maturato presso il Fondo 100.000,00 €:

a)

per determinare il valore di rendita si utilizza ora l’intero montante pari a 100.000,00 €;

b)

si determina l’età con l’ausilio della tavola “age shifting”; nell’esempio si fa riferimento alla riga “dal 1941 al 1948” alla quale corrisponde un fattore di correzione pari a +1. Questo significa che all’età reale (67 anni essendo nato nel 1946) va aggiunto 1 anno. Si ottiene così una età “convenzionale” pari a 68 anni;

c)

si determina il corrispondente valore del coefficiente della rendita scelta rilevandolo alla riga relativa al 68°anno di età con la colonna rateazio ne “mensile”. Il coefficiente è pari a 43,90;

d)

il valore della rendita lorda annua si ottiene moltiplicando il montante complessivamente maturato nel Fondo per il coefficiente e dividendo il tutto per 1.000 (100.000 x 43,90 / 1000). Il valore della predetta rendita sarà quindi pari a 4.390,00 € annui;

Il valore delle rendita lorda mensile si ottiene dividendo la rendita annua ottenuta per il numero di rate da corrispondere nell’anno (4.390,00 / 12). La rendita mensile lorda risulta pari a 365,83.

Il trattamento fiscale delle rendite viene esposto nell’apposito Documento sul regime fiscale sul sito internet www.raiffeisenpensionsfonds.it\it

Basi tecniche adottate

I coefficienti di conversione sono determinati da stime che prendono in considerazione molteplici elementi fra i quali fattori demografici (la durata della vita) e finanziari (i rendimenti di medio-lungo termine) e che portano alla costruzione delle “tavole di coefficienti di conversione di rendita” in cui per ogni valore di età viene associato uno specifico coefficiente.

Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalle tavole

(6)

Va sottolineato come i fattori che determinano i coefficienti di conversione siano soggetti a continui mutamenti e siano conseguentemente oggetto di revisioni periodiche da parte sia delle compagnie di assicurazione sia della loro autorità di vigilanza, l’ISVAP, con il risultato di produrre periodici aggiornamenti delle tavole di conversione e quindi, del valore di rendita atteso.

Occorre dunque evidenziare che i coefficienti pubblicati sul sito del Fondo sono validi esclusivamente per la durata della Convenzione sottoscritta con l’impresa di

Assicurazione ASSIMOCO VITA S.P.A. Tali coefficienti sono differenziati tra aderenti già iscritti al 20/12/2012 ed aderenti iscritti dal 21/12/2012. In ogni caso i coefficienti sono utilizzabili esclusivamente alle richieste di prestazione in rendita

pervenute al Fondo ed effettivamente erogabili entro il 07/09/2015, data di scadenza della convenzione.

I VALORI DEI COEFFICIENTI ATTUALI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI

Da ciò si deduce che non è possibile prevedere con certezza durante il periodo lavorativo (c.d. fase di accumulo) l’ammontare della rendita che si potrà percepire al pensionamento.

Modalità di rivalutazione della rendita

Tutte le tipologie di rendita erogate in base alla Convenzione stipulata dal Fondo sono soggette a rivalutazione annuale. La Convenzione prevede un tasso tecnico4 dello 0% annuo; viene, comunque garantita la misura minima di rivalutazione5 del 1%.

La Compagnia rivaluta le rendite annualmente in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata denominata “SERENO”.

La Compagnia dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento della Gestione Separata, per l’aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota sarà rivista annualmente entro il 31 marzo di ciascun anno in base al cumulo premi delle singole posizioni in essere al 31 dicembre precedente secondo quanto dettagliato nella seguente tabella:

Cumulo premi in euro su posizioni in vigore compreso Aliquote di Retrocessione6

Fino 200.000,00

Da 200.000,01 a 400.000,00 Da 400.000,01 a 600.000,00 Da 600.000.01 a 800.000,00

Oltre 800.000,01

85,00%

87,50%

90,00%

92,50%

95,00%

L’aliquota eventualmente maggiorata come appena illustrato verrà utilizzata nella rivalutazione di ciascuna posizione alla prima rivalutazione successiva alla modifica delle aliquote di partecipazione. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.

La rivalutazione, nella misura fissata, sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° marzo di ciascun anno, in occasione dell’anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza.

Da tale anniversario la rendita assicurata viene aumentata nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall’origine per il nuovo importo assicurato. Segue che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

4 Il “tasso d’interesse tecnico” è quel tasso minimo garantito che viene riconosciuto all’assicurato già con il primo versamento indipendentemente dal rendimento conseguito dalla Compagnia tramite la Gestione Separata; in altri termini è una sorta di rendimento anticipato riconosciuto all’aderente al momento del pagamento del premio.

5 Il tasso d’interesse garantito rappresenta il rendimento minimo complessivamente previsto nel contratto, la cui misura tiene già conto di quanto riconosciuto al contraente in termini di tasso tecnico. L’eccedenza rispetto alla misura del tasso tecnico rappresenta un’ulteriore garanzia di rendimento. Si tratta di un tasso di interesse su cui il contraente può contare

indipendentemente dall’andamento della gestione separata.

(7)

Di seguito si presentano i tassi di rendimento realizzati dalla Gestione Separata “SERENO” di ASSIMOCO VITA S.P.A. dal 1991:

Anno Rendimento annuo lordo

2013 3,61 %

2012 3,52 %

2011 3,50 %

2010 3,26 %

2009 4,06 %

2008 4,32 %

2007 4,14 %

2006 4,17 %

2005 3,67 %

2004 4,03 %

2003 3,94 %

2002 4,48 %

2001 4,67 %

2000 6,00 %

1999 5,09 %

1998 7,60 %

1997 9,24 %

1996 10,99 %

1995 11,42 %

1994 9,93 %

1993 14,67 %

1992 13,88 %

1991 14,80 %

I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI

Caricamenti applicati e spese

Per tutte le tipologie di rendita vengono applicati dei “caricamenti”, cioè dei costi per far fronte alle spese di acquisizione e di gestione delle polizze da parte della Compagnia.

Caricamento percentuale esplicito: 1,00%;

Caricamento per spese di erogazione della rendita: 1,25%.

Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico dell’assicurato.

(8)

Le variabili che incidono sul valore della rendita

Sulla base di quanto finora esposto è agevole constatare come siano molteplici i fattori che influenzano il valore della rendita. A questo proposito occorre distinguere due momenti ai quali ricondurre le diverse variabili:

la fase di accumulo e la fase di richiesta/erogazione della rendita.

Durante la fase di accumulo il montante finale, che costituirà la base di partenza per il calcolo della rendita, viene influenzato da:

Entità e frequenza della contribuzione: un periodo lungo di contribuzione effettiva al Fondo, così come una contribuzione costante e alta (anche attraverso versamenti individuali aggiuntivi), danno più possibilità di accumulo e producono nel lungo termine rendimenti e quindi montanti più elevati;

Strategia di investimento: la linea d’investimento scelta dall’aderente in base alla personale propensione al rischio, all’età anagrafica e alla situazione previdenziale legata alla pensione pubblica determina un rendimento più o meno variabile in funzione dell’andamento dei mercati finanziari, della politica di investimento e delle scelte di gestione della linea. Particolare attenzione va posta agli ultimi anni prima del pensionamento dove si consiglia una gestione prudente al fine di evitare che un periodo finanziario negativo incida negativamente sul valore quota ed eroda quindi il montante;

Prestazioni intermedie: la fruizione di anticipazioni e riscatti parziali implica la rinuncia ad un montante più elevato nel momento del pensionamento. Le prestazioni intermedie hanno anche un costo in termini di mancati rendimenti futuri e di trattamento fiscale, in quanto di norma seguono una tassazione più elevata rispetto alla prestazione pensionistica.

Al momento della richiesta di prestazione pensionistica le variabili da tenere in considerazione, in quanto incidono sulla rata di rendita, sono:

Montante maturato: maggiori sono il montante finale accumulato e la quota destinata alla Compagnia quale premio unico, maggiore sarà la rata di rendita, e viceversa;

Età: è una variabile che influisce sul coefficiente di conversione che cresce al crescere dell’età di pensionamento;

Tipologia di rendita: ogni opzione in rendita che, probabilisticamente, può comportare un periodo di erogazione superiore a quello riferito alla sola rendita interamente vitalizia, ha l’effetto di ridurre l’importo della rendita rispetto a quello di quest’ultima. Per esempio, se la rendita pagabile all’aderente è reversibile, il relativo importo si ridurrà rispetto a quello non gravato da reversibilità visto che con lo stesso capitale iniziale si deve statisticamente far fronte:

o

alla permanenza in vita di due persone anziché di una sola;

o

alle implicazioni legate alla età del reversionario: più è giovane, più a lungo la rendita verrà erogata;

o

alla percentuale di reversibilità: più è alta più l’importo si ridurrà.

Rateazione: più è alto il numero di rate che la Compagnia deve corrispondere nell’anno, minore è il valore del coefficiente di conversione e minore la rata di rendita, e viceversa;

Rivalutazione: con riferimento sia al tasso tecnico riconosciuto sia alle caratteristiche ed ai risultati della gestione separata, nonché ai meccanismi di riconoscimento della rivalutazione.

Caricamenti: sono identici per ogni tipologia di rendita e incidono sulla rendita in quanto impliciti nei coefficienti di conversione.

Infine si ricorda che ogni scelta non deve orientarsi solo alla ricerca di un’alternativa più conveniente, ma dev’essere presa soprattutto in funzione della propensione al rischio basata su attitudini personali e sulle condizioni familiari.

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