Campagna RED 2013 – Redditi 2012
Analisi per l’acquisizione dei redditi
Sommario
1. Premessa……….. .2
2. Campagna RED 2013 – Anno reddito richiesto 2012………..3
3. Tipologia delle dichiarazioni……….. …………7
4. Avvertenze generali……….. .7
4.1 Informazioni aggiuntive……….8
5. Novità della Dichiarazione Reddituale Campagna RED 2013…….………….8
5.1. Flag Lavoro Autonomo……… 8
5.2. Dichiarazione di decesso……… ………..9
5.3. Variazione del codice fiscale……….. .9
6. Situazioni particolari………. ………..10
6.1. Rinuncia alla dichiarazione dei redditi del soggetto coniuge………10
6.2. Variazioni di Stato civile………10
6.2.1 Acquisizione Red del coniuge deceduto con matricola del titolare……….11
6.3. Trasferimento all’estero……….11
7. Funzione di Annullamento………11
7.1 Rettifica modelli Red 2013……….12
8. Gestione di solleciti………..12
9. Elaborazione dei redditi pervenuti………..13
10. Versione di programmi……….13
11. Novità introdotte nel tracciato………13
2 1. Premessa
Per la Campagna RED 2013, la richiesta di dichiarazione reddituale viene inviata a tutti i soggetti interessati ad una prestazione collegata al reddito di età inferiore a 86 anni e ai soggetti ultra-ottantacinquenni che nell’ultima dichiarazione reddituale disponibile negli archivi dell’INPS hanno dichiarato di aver prodotto almeno un reddito.
In questo documento vengono utilizzati i seguenti termini:
Matricola di acquisizione: E’ una stringa di 28 caratteri alfanumerici contenente tutte le informazioni necessarie per il programma di acquisizione.
La sua composizione viene dettagliata nel documento: RedE13Tracciati_Matricola e Righi.xls.
Nucleo (reddituale): E’ l’insieme dei soggetti, codificati nella matricola, che devono effettuare la dichiarazione RED. Il nucleo può essere composto:
• Dal solo soggetto titolare
• Dal soggetto titolare più l’eventuale soggetto coniuge, più eventuali soggetti familiari
Soggetto dichiarante: è il soggetto titolare che deve effettuare la dichiarazione.
Per alcune prestazioni legate al reddito, sono rilevanti, al fine della determinazione del diritto alla percezione, anche i redditi posseduti dal coniuge e dai figli del titolare. Tale condizione è segnalata nella nei campi “RILEVANZA CONIUGE” e ”NUMERO FIGLI”
della Matricola.
In particolare:
L’indicazione presente nel campo “RILEVANZA CONIUGE” indica se l’eventuale coniuge deve effettuare o meno la dichiarazione RED, per suo conto o assieme al soggetto TITOLARE del nucleo.
Nel dettaglio:
- RILEVANZA CONIUGE = ‘0’: Coniuge non rilevante (coniuge non richiesto anche se presente).
- RILEVANZA CONIUGE = ‘1’: Coniuge rilevante (il coniuge, richiesto se presente, deve fare la dichiarazione insieme al soggetto titolare).
- RILEVANZA CONIUGE = ‘2’: Coniuge rilevante, ma non richiesto (il coniuge effettua una propria dichiarazione separata con un’altra Matricola e l’Istituto invierà la richiesta Red sia al titolare che al coniuge).
L’indicazione “NUMERO FIGLI” indica il numero dei figli che devono effettuare la dichiarazione reddituale insieme al soggetto dichiarante. Il numero di soggetti “figli”
che deve pervenire è lo stesso indicato nell’apposito campo della matricola.
2. Campagna RED 2013 – Anno reddito richiesto 2012
I soggetti che devono effettuare la dichiarazione reddituale Campagna RED 2013 sono:
1) soggetto esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno richiesto (2013);
2) soggetto che non ha alcun reddito oltre alla/e pensione/i;
3) soggetto che pur presentando la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico 2013) per l’anno richiesto (2012) non dichiara in tutto o in parte i propri redditi e/o possiede redditi esenti/esclusi dalla dichiarazione fiscale.
4) Soggetto che versa in situazioni che danno luogo alle dichiarazioni reddituali cosiddette brevi inerenti le dichiarazione di decesso, espatrio o rinuncia.
Un soggetto presente nel nucleo (indicato nella “matricola”), indipendentemente dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi 2013 (modello 730 o Unico), è comunque tenuto a presentare la dichiarazione reddituale (modello RED 2013) nel caso in cui abbia prodotto nell’anno di rilevazione (2012) uno dei seguenti redditi (si ricorda che nel caso in cui un soggetto abbia l’obbligo di elaborare il RED, devono essere acquisiti anche i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare se richiesti dalla matricole):
TIPOLOGIA DEI REDDITI DESCRIZIONE
A2 Reddito da lavoro
dipendente prestato all’estero
L’obbligo sussiste quando tale reddito in toto (es.: occupati nella Città del Vaticano, Enti centrali della Chiesa Cattolica, Missioni, Enti ed
Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e
consolari oppure frontalieri della Svizzera che rientrano nei 20 kilometri) o in parte (es.: frontalieri) non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO). Oltre all’importo prodotto dovrà essere inserito il periodo di produzione del reddito.
A3 Redditi da lavoro autonomo Dovranno presentare il modello reddituale i soggetti che percepiscono un reddito di lavoro autonomo. Il reddito dovrà essere dichiarato, comunque, al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali evidenziando il periodo di produzione del reddito.
Coltivatori diretti, mezzadri e
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coloni
Il reddito è individuato nel reddito agrario, indipendentemente dalle modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali; dal reddito agrario deve essere dedotta la contribuzione versata all’Istituto esclusivamente per costituire la propria posizione previdenziale ed assistenziale.
in caso di mancata costituzione dell’impresa familiare (art. 230 bis C.C.), il titolare ed i componenti del nucleo familiare che siano titolari di prestazioni collegate al reddito, devono presentare distinti modelli reddituali e dichiarare il reddito da lavoro come risultante dalla dichiarazione di responsabilità di ripartizione del reddito agrario resa da parte del titolare dell'azienda.
Perdite deducibili
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Nel caso di redditi negativi deve essere imputato il valore “zero”.
Sono da ritenersi compresi nei redditi da lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, prodotti sia in Italia che all'estero.
Si riportano a titolo esemplificativo i principali redditi derivanti da lavoro autonomo:
● lavoro autonomo professionale e d’impresa;
● lavoro autonomo o d’impresa soggetto a imposta sostitutiva (c.d.“contribuenti minimi”);
● coltivatori diretti;
● mezzadri e coloni;
● imprenditori agricoli a titolo
principale;
● artigiani e commercianti;
● collaborazione occasionale (art.
2222 C.C);
● attività commerciale occasionale;
● attività sportive dilettantistiche, il cui reddito da indicare è al netto della quota esente di € 7.500;
● obblighi di fare, non fare, permettere;
● diritti d'autore;
● associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
● venditori porta a porta;
● esercizio di arti e professioni;
● reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA;
● redditi percepiti in qualità di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo, in quanto viene espletata l’attività lavorativa.
Oltre all’importo prodotto dovrà essere inserito il periodo di produzione del reddito
A4 Redditi da prestazioni coordinate e continuative a progetto
Tali redditi se pur presenti nel dichiarativo fiscale sono privi dell’informazione relativa al periodo di produzione del reddito. Pertanto oltre ad indicare il reddito dovrà essere inserito anche tale periodo.
Oltre all’importo prodotto dovrà essere inserito il periodo di produzione del reddito.
C1 Redditi da interessi bancari, postali, dei BOT, del CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento, ecc…
Redditi da capitale che non devono essere indicati in dichiarazione dei redditi. Tali redditi devono essere dichiarati nel modello reddituale
D1 Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili di comunicazione per i
Prestazioni assistenziali che essendo
esenti da IRPEF, non sono indicati
nella dichiarazione dei redditi (730 o
UNICO) se non erogate da uno degli
Enti obbligati alla comunicazione al
casellario Centrale dei Pensionati
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sordomuti e quelle previste
per i ciechi parziali ed altre prestazioni presenti nel casellario)
F4 Altri redditi non
assoggettabili a IRPEF Di seguito alcuni esempi:
● quota esente dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro;
● quota esente (massimo 3.098,74) dei redditi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato;
● Importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher).
G2 Quote di pensione trattenute
dal datore di lavoro Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro.
H1 Pensione estera Pensioni estere dirette.
H2 Pensione estera Pensioni estere ai superstiti.
H3 Pensione estera Pensioni estere da infortunio sul lavoro.
H4 Rendite estere Rendite vitalizie o a tempo
determinato costituite a titolo oneroso (previdenza complementare estera) H5 Arretrati da pensioni estere Arretrati riferiti ad anni precedenti,
relativi sia alle pensioni dirette che a quelle ai superstiti, erogati da Enti Esteri.
Attenzione: nel caso in cui almeno uno dei soggetti appartenenti al nucleo abbia l’obbligo di presentare la dichiarazione Reddituale mediante la Campagna RED, devono essere acquisiti anche tutti i redditi, obbligatoriamente richiesti in funzione delle rilevanze, degli altri soggetti del nucleo presenti nella Matricola di emissione, anche nel caso in cui questi ultimi siano obbligati a dichiarare integralmente i propri redditi all’Agenzia delle Entrate (mediante il 730 o Unico).
I redditi non rientranti tra quelli richiesti in funzione delle rilevanze (cd.
“facoltativi”) potranno essere presi in considerazione dall’Istituto per l’erogazione di eventuali ulteriori prestazioni.
Il pensionato che presenta la dichiarazione dei redditi e che ha l’obbligo di presentare anche il RED, dovrà indicare nel RED TUTTI I REDDITI propri e dei familiari
obbligatoriamente richiesti in funzione delle rilevanze, quindi anche se dichiarati nel 730 o UNICO.
3. Tipologia delle dichiarazioni
La Tipologia delle dichiarazioni possibili è la seguente:
- Tipodichiarazione ‘1’ = Dichiarazione normale. Tale tipologia richiede, la dichiarazione reddituale di tutti i componenti presenti nel Nucleo Reddituale. Può essere, per ogni soggetto, una dichiarazione autocertificata (campo Asseverato = ‘0’) o certificata da documentazione (campo Asseverato = ‘1’). Ricadono in tale tipologia le dichiarazioni di cui all’Art.2 comma 4, numeri 1 e 2 della convenzione.
Se tutti i redditi per tutti i soggetti del nucleo reddituale sono a zero, tale dichiarazione sarà trasformata in una Zero Redditi.
- Tipodichiarazione ‘2’ = Dichiarazione Zero Redditi di tutto il nucleo. Tale tipologia implica che tutti i soggetti del nucleo dichiarano di non possedere altri redditi oltre le pensioni. Ricadono in tale tipologia le dichiarazioni di cui all’Art.2 comma 4, numero 3 della convenzione (tali dichiarazioni, sia documentate che autocertificate, avranno un unico importo di pagamento).
- Tipodichiarazione ‘3’ = Dichiarazione breve di Rinuncia. Tale dichiarazione, effettuata dal solo soggetto Titolare, comporta la rinuncia alla dichiarazione di tutto il nucleo. Ricadono in tale tipologia le dichiarazioni di cui all’Art.2 comma 4, numero 5 della convenzione.
- Tipodichiarazione ‘4’ = Dichiarazione breve di decesso del soggetto titolare.
Ricadono in tale tipologia le dichiarazioni di cui all’Art.2 comma 4, numero 5 della convenzione.
- Tipodichiarazione ‘5’ = Dichiarazione breve di espatrio del soggetto titolare.
Ricadono in tale tipologia le dichiarazioni di cui all’Art.2 comma 4, numero 5 della convenzione.
4. Avvertenze generali
I dati ‘generali’ della dichiarazione devono pervenire attraverso un tracciato di tipo xml descritto nell’allegato: RED_2013_V1.xsd e messo a disposizione sul portale dell’Istituto.
Il Codice righi per la campagna RED 2013 indica i redditi OBBLIGATORI. Pertanto i campi obbligatori vengono evidenziati dalla matricola. Per ogni soggetto del Nucleo interessato alla dichiarazione reddituale è consentita l’acquisizione anche di tutte le tipologie reddituali (obbligatori e facoltativi). Si precisa che per i redditi facoltativi, se dichiarati, sarà presente l’indicazione-avvertenza che “gli ulteriori redditi facoltativamente dichiarati sono TUTTI i redditi del soggetto”.
4.1 Informazioni aggiuntive
8 Tali informazioni presenti nella matricola consentono di conoscere alcune informazioni reddituali presenti negli archivi dell’Istituto.
Il Flag Lavoro Dipendente per la campagna RED 2013 indica la presenza o meno negli archivi dell’Istituto di redditi da lavoro dipendente. In caso di mancata indicazione di importi nel rigo A1 (Redditi da lavoro dipendente), il programma di acquisizione segnala tale eventualità. Tale segnalazione non è bloccante e il RED può comunque essere trasmesso con importo a zero nel rigo A1.
Il Flag Lavoro Autonomo per la campagna RED 2013 indica la presenza di particolari requisiti posseduti dal soggetto titolare. La sua descrizione viene riportata nel sottostante paragrafo: Novità della Dichiarazione Reddituale Campagna RED 2013.
Il Flag Pensioni Estere per la campagna RED 2013 indica la presenza o meno negli archivi dell’Istituto di importi di pensione erogate da Istituzioni Estere. In caso di mancata indicazione di importi in uno dei da righi H1 ad H5 il programma di acquisizione segnala tale eventualità. Tale segnalazione non è bloccante e il RED può comunque essere trasmesso con importo a zero nei righi da H1 ad H5.
5. Novità della Dichiarazione Reddituale Campagna RED 2013 5.1 Flag Lavoro Autonomo
A partire dalla Campagna RED 2013, i redditi posseduti di tipologia:
a) A2 (lavoro dipendente all’estero);
b) A3 (lavoro autonomo);
c) A4 (lavoro parasubordinato);
per il solo Titolare, non possono più essere indicati come singolo importo unico, ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodo di lavoro effettuato (massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito).
Tale dichiarazione deve essere effettuata se si possiedono redditi delle tipologie indicate. Nel caso in cui tali redditi non fossero stati prodotti deve comunque essere comunicato all’Istituto.
Nel sequenziale di invio all’Istituto avremo i due casi (presenza o assenza di redditi tipologia A2, A3, A4).
Il FLAG Lavoro Autonomo dovrà essere valorizzato nel modo seguente:
- ‘0’ = Dichiarazione Singoli Periodi e Importi obbligatoria SOLO se in possesso di redditi di tipologia A2, A3 e A4 (all’interno di ogni tipologia di reddito i periodi indicati in mesi, devono essere in ordine cronologico, senza sovrapposizioni fra i vari periodi );
- ‘1’ = Dichiarazione obbligatoria Singoli Periodi e Importi anche in ASSENZA di redditi di tipologia A2, A3 e A4.
Nel caso in cui ci sia assenza di importi tali valori andranno indicati :
Periodo Da = Indica il mese di inizio del periodo di lavoro, nel formato MM Periodo A = Indica il mese di fine del periodo di lavoro, nel formato MM Periodo DA = ‘01’ Periodo A = ‘12’ Importo = 0.
‘2’ = Dichiarazione obbligatoria Singoli Periodi e Importi anche in ASSENZA di redditi di tipologia A2, A3 e A4, da effettuare sia per l’anno reddito 2012, che per l’anno reddito 2013 (in via presuntiva).
Nel programma di acquisizione, per effettuare la dichiarazione dei periodi e degli importi occorre cliccare sui campi Importo relativi alle tipologie A2, A3 e A4 per aprire una ulteriore finestra d acquisizione in cui compaiono i campi:
Periodo DA Periodo A Importo
In presenza di FLAG Lavoro Autonomo = ‘2’, l’indicazione dei periodi e degli importi deve essere effettuata per entrambi gli anni.
5.2 Dichiarazione di decesso
A partire dalla Campagna RED 2013 nelle dichiarazioni di decesso del soggetto Titolare (Tipo Dichiarazione = ‘4’) deve essere indicato il Codice Fiscale del soggetto che effettua la comunicazione di decesso, nonché la Tipologia di tale soggetto secondo la codifica:
a) ‘C’ = Coniuge b) ‘F’ = Figli c) ‘A’ = Altro
Per la sola dichiarazione breve di decesso del soggetto titolare (Tipodichiarazione =
‘4’) è possibile indicare anche date con decorrenza dell’anno della Campagna (in questo caso, 2013).
5.3 Variazione del codice fiscale
E’ necessario inserire oltre al C.F. conosciuto ed emesso dall’INPS (nella lettera quello dei familiari e nei primi 16 caratteri della matricola quello del dichiarante) il C.F. che risulta essere corretto alla data di acquisizione del modello RED, per ogni soggetto richiesto. Il .C.F. comunicato dall’INPS è nel campo “emesso” quello corretto è nel campo “rientrato”. Anche se il c.f. emesso è corretto lo stesso valore deve essere indicato nel campo rientrato del file xml.
A partire dalla Campagna RED 2013 in caso di indicazione, nella maschera di acquisizione anagrafica del soggetto che effettua la dichiarazione, di un Codice Fiscale diverso dal Codice Fiscale emesso, il programma di acquisizione fa automaticamente apparire una casella di selezione in cui occorre obbligatoriamente indicare se il Codice Fiscale variato rientra in una delle seguenti tipologie:
10 1 = Variato, ma stesso soggetto
2 = Variato, ma soggetto diverso 3 = Nuovo soggetto.
Il valore “2” viene utilizzato esclusivamente per gestire il caso di coniuge diverso da quello indicato nella lettera, qualora il campo influenza coniuge sia uguale a “1”
(rilevante per la prestazione del titolare con dichiarazione nello stesso RED).
Il caso valore “3” riguarda solo i casi di cui al Par. 5.2, secondo capoverso.
6 Situazioni particolari
6.1 Rinuncia alla dichiarazione dei redditi del soggetto coniuge
Per le sole dichiarazioni normali (Tipodichiarazione = ’1’) e per le sole Matricole con Influenza Coniuge = ‘1’ (coniuge rilevante e richiesto, se presente) è consentita la rinuncia alla dichiarazione dei redditi del solo coniuge del dichiarante.
In questo caso:
• Nel tracciato xml deve pervenire il campo “DichiarazioneConiuge” valorizzato a
‘2’ (Rinuncia del coniuge a dichiarare i redditi).
• Per il coniuge, non si avrà l’elemento RedditiSoggetto.
6.2 Variazioni di Stato civile
Nel caso di variazione di stato civile avvenuta nel corso dell’anno di emissione della richiesta di verifica reddituale, deve essere indicata la variazione dello stato civile, e deve essere elaborato il RED contenente tutti i soggetti presenti nella Matricola.
Nel SOLO caso di variazione di stato civile da coniugato a vedovo in cui la matricola preveda il codice Rilevanza coniuge = ‘2’ (coniuge rilevante ma non richiesto in quanto effettua dichiarazione separata), il soggetto titolare rimasto vedovo nel corso dell’anno di emissione del modello Red o di richiesta reddituale deve indicare i dati reddituali del coniuge nella propria dichiarazione e provvedere altresì a presentare una dichiarazione di breve di decesso sulla matricola del coniuge.
Nel caso di variazione di stato civile avvenuta nel corso dell’anno di emissione o nell’anno richiesto (2013 o 2012) per i tre casi di seguito riportati, la dichiarazione non può essere resa tramite Campagna RED, ma occorre indirizzare i pensionati al Patronato per effettuare, nel contempo, una variazione anagrafica e una Ricostituzione Reddituale:
a) Da ‘Celibe/Nubile’ a ‘Vedovo’ o ‘Separato’ o ‘Divorziato’
b) Da ‘Vedovo’ a: ‘Separato’ o ‘Divorziato’
c) Da ‘Coniugato’ a: ‘Divorziato’
Se tale variazione fosse avvenuta prima del 2012, è possibile elaborare il RED con relativa variazione in quanto il coniuge rimane non influente per la prestazione.
6.2.1 Acquisizione RED del coniuge deceduto con matricola del titolare
Solo nel caso in cui il coniuge sia deceduto e nella lettera il titolare ha influenza coniuge “2” (riceve propria lettera), è possibile acquisire i redditi del coniuge attraverso la matricola del titolare, oltre ad elaborare un RED di decesso con la matricola della lettera arrivata al coniuge deceduto.
Nel RED del titolare il campo del codice fiscale avrà codice “3” nuovo soggetto. Anche in questo caso andremo ad inserire il C.F emesso (quello sulla lettera) e quello rientrato (corretto) se diverso da quello emesso.
6.3 Trasferimento all’estero
Per la dichiarazione breve di trasferimento all’Estero (Tipodichiarazione = ‘5’) non è possibile acquisire dichiarazioni reddituali di soggetti trasferiti all’estero nel corso dell’anno di riferimento della verifica reddituale (tali soggetti devono fare una dichiarazione reddituale tramite ricostituzione alla sede INPS competente per territorio, segnalando la nuova residenza estera). E’ possibile fare solo una dichiarazione breve di trasferimento all’estero con data antecedente l’anno di richiesta reddituale.
Se il trasferimento all’Estero avviene nel corso dell’anno in cui si effettua la dichiarazione occorre comunque effettuare una dichiarazione ‘normale’
(Tipodichiarazione = ‘1’) per l’anno richiesto. In tale dichiarazione è possibile indicare la data di trasferimento all’estero, purché la data sia successiva all’anno reddituale richiesto.
Riportiamo di seguito le casistiche possibili per gestire il modello RED di un soggetto che è espatriato. Nel caso in cui la data dell’espatrio sia anteriore al 01/01/2012 si deve elaborare una dichiarazione di espatrio (breve espatrio, tipo dichiarazione=5).
Se l’espatrio è avvenuto nel corso del 2012 il RED non può essere acquisito. In questo caso deve essere presentata una ricostituzione documentale per redditi alla sede INPS competente per territorio (o tramite Patronato).
Se l’espatrio è avvenuto in data successiva al 31.12.2012, deve essere acquisita una dichiarazione di tipo ‘1’ o di tipo ‘2’;
7 Funzione di Annullamento
Tale funzione deve essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui sia stato già trasmesso un RED che per le disposizioni della convenzione non doveva essere acquisito (ad es. soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi).
I RED annullati comportano il mancato pagamento del modello e la conseguente esclusione dal campione sottoposto a controllo.
12 E’ una funzione da utilizzare per comunicare all’Istituto l’annullamento di dichiarazioni già trasmesse e correttamente acquisite negli archivi dell’Istituto. Il soggetto abilitato, contestualmente all’operazione di annullamento, dovrà specificare il motivo dello stesso. L’annullamento può essere:
1. della singola trasmissione, pur restando i redditi indicati validi 2. della trasmissione e dei redditi trasmessi.
Nel primo caso il RED risulta rientrato, nel secondo caso si annullano tutte le trasmissioni legate al soggetto e il RED NON risulta rientrato.
I tempi relativi alla possibilità di annullamento verranno comunicati dall’Istituto.
7.1 Rettifica modelli RED 2013
Nel caso venissero riscontrati errori in un RED già trasmesso, è possibile presentare un RED in “RETTIFICA” per correggere i dati contenuti nel modello precedentemente inviato.
Il RED “rettificativo” dovrà avere: codice fornitura presente nel record iniziale A, il valore “R2” che indica la “rettifica (ritrasmissione)” e dovrà contenere tutti i dati reddituali in quanto il RED in rettifica sostituisce in toto quello precedentemente inviato.
E’ possibile trasmettere in via telematica un RED in rettifica fino al momento in cui l’INPS procede alla elaborazione/lavorazione dei RED. Tali date verranno comunicate dall’Istituto. Dopo tale data la rettifica è possibile solo attraverso la presentazione di una pratica di ricostituzione (tramite Patronato o sede INPS competente).
8 Gestione di solleciti
L’Istituto, una volta verificati i dati acquisiti tramite gli intermediari abilitati e quelli forniti dall’Agenzia dell’Entrate relativamente a campagna campagne RED precedenti, farà pervenire le “lettere di sollecito” contenenti la Matricola dell’anno interessato affinché i soggetti interessati possano provvedere alla comunicazione reddituale nei tempi stabiliti dall’Istituto.
Le modalità di gestione dei solleciti sono definite dall’Istituto nella convenzione sottoscritta con gli intermediari abilitati e questi ultimi dovranno acquisire il modello reddituale indicando tutti i redditi dei soggetti sollecitati senza tener conto dell’eventuale obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) per l’anno fiscale di riferimento.
Le modalità di acquisizione e trasmissione dei solleciti verrà comunicata con apposita nota tecnica “Solleciti - Campagna RED 2012”.
9 Elaborazione dei redditi pervenuti
Nella Campagna RED 2013 sono previste elaborazioni dei redditi pervenuti durante la stessa campagna RED. In questo caso, le posizioni elaborate non potranno più essere rettificate. L’INPS comunicherà per tempo le date di elaborazione dei redditi.