Allegato 1
Parte integrante e sostanziale
REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL
SISTEMA DELLE RISERVE NATURALI DELL’ALTA VAL di CECINA DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
AI SENSI DELL’ART. 15 L.R. 1/2005 e DELL’ART. 22 L.R. 10/2010
INDICE SEZIONE I - RIFERIMENTI NORMATIVI 1. Introduzione.
2. Inquadramento normativo.
3. Il Sistema delle Riserve Naturali dell’Alta val di Cecina.
4. Il Regolamento attualmente vigente
5. La gestione delle procedure di valutazione di incidenza
SEZIONE II – CONTENUTI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA L.R. 1/2005
1. Definizione degli obiettivi della revisione del Regolamento, azioni conseguenti ed effetti territoriali attesi (L.R. 1/2005 art. 15, c. 2, lett.a)
2. Quadro conoscitivo di riferimento
3. Linee guida essenziali inerenti la valutazione integrata da effettuare (LR 1/2005 art. 15 c. 2) 4. Procedura di Valutazione Integrata e di verifica di assoggettabilità alla VAS, Enti e Organismi pubblici da coinvolgere
4.1 Impostazione della procedura di Valutazione Integrata e di verifica di assoggettabilità alla VAS 4.2 Soggetti da coinvolgere nella procedura
5.0 Enti ed organismi pubblici eventualmente competenti alla emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti a fini della approvazione del Regolamento (LR 1/2005 art.
15 c. 2, lett. D)
5.1 Indicazione dei termini entro i quali devono pervenire apporti ed atti di assenso, all’amministrazione competente, ai fini della procedura di Valutazione Integrata e di verifica di assoggettabilità alla VAS
6. Analisi di fattibilità dell’atto 7. Coerenza esterna
8. Individuazione delle specifiche forme di partecipazione.
SEZIONE III – LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE Documento Preliminare
1. Inquadramento normativo
2. Percorso di redazione del Regolamento 3. Struttura e contenuti del Regolamento 4. Il quadro conoscitivo di riferimento 5. Obiettivi del Regolamento
6. Considerazioni sugli effetti ambientali e criteri per l’impostazione del Rapporto ambientale (Verifica di Assoggettabilità alla VAS)
SEZIONE I - RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Introduzione
La Provincia di Pisa con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n.310 del 28/11/1997 e n.17 del 23/01/1998 ha istituito sul territorio della Val di Cecina tre Riserve Naturali ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”, allo scopo di salvaguardare e tutelare ambienti di elevato valore naturalistico, storico e culturale.
L’articolo 16 della legge regionale stabilisce che la Provincia debba adottare un Regolamento al fine di disciplinare l’esercizio delle attività consentite entro il territorio delle Riserve Naturali in conformità ai principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 ed agli indirizzi previsti dal Programma triennale regionale per le aree protette.
La Provincia di Pisa ha approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 19/02/2001 il “Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali dell’Alta val di Cecina” divenuto efficace il 17/04/2002 in seguito alla sua pubblicazione sul BURT (Bollettino Ufficiale Regione Toscana) per 90 giorni (L.R. 49/95, art. 16, comma 2).
La presente revisione nasce dalla necessità di apportare alcune integrazioni e modifiche al testo del Regolamento approvato, originate in seguito all’esperienza gestionale maturata, alla continua acquisizione di studi e indagini scientifiche e alla trasformazione della normativa di riferimento (si veda per esempio la legge regionale in materia forestale) nei dieci anni di applicazione dello strumento e, infine, agli atti della Convenzione attualmente in vigore che regola i rapporti fra gli enti del territorio relativamente alla gestione delle Riserve.
2. Inquadramento normativo
La legge regionale 49/95 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”, in attuazione delle norme quadro di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, detta le disposizione per l’istituzione e la gestione di parchi regionali e provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale. La finalità della legge è quella di garantire la conservazione e riqualificazione dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico – culturale e naturalistico della Regione, la promozione delle attività economiche compatibili, delle attività ricreative, della ricerca scientifica, della divulgazione ambientale, nonché della gestione faunistica attraverso il coordinamento con la normativa di settore ed in particolare con la L. R. 12 gennaio 1994, n. 3 nel rispetto dei criteri e limiti fissati per la gestione del territorio e la regolamentazione della caccia.
Ai sensi dell’art. 2 “Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale: individuazione, definizione e scopi”, comma 3 della legge, le Riserve Naturali sono definite territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da conservare l’ambiente nella sua integrità.
All’articolo 15 “Riserve Naturali”, la legge attribuisce alle Province le funzioni relative alla gestione delle Riserve Naturali (direttamente o attraverso la costituzione di Aziende speciali o istituzioni, ai sensi dell’articolo 114 del DLs n. 267/2000) e indica le attività vietate e consentite.
La stessa legge prevede come strumenti per il governo del territorio delle Riserve il Regolamento (art. 16 Regolamento delle Riserve Naturali”) e il Piano Economico e Sociale (art. 17 “Piano economico e sociale delle Riserve”).
Per quanto riguarda il Regolamento delle Riserve Naturali, l’articolo 16 ne definisce i contenuti e le procedure per l’approvazione: Il Regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio delle Riserve Naturali, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 11, commi 2, 3, 4 e
5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed agli indirizzi previsti dal Programma triennale regionale per le aree protette.
Il Regolamento acquista efficacia dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro tale termine gli enti locali sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e, se del caso, i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento della Riserva Naturale prevalgono su quelle degli enti tenuti alla loro applicazione, ivi compreso le eventuali previsioni difformi contenute in strumenti urbanistici.
All’approvazione del Regolamento delle Riserve Naturali si applicano i termini e le modalità dell’articolo 11 della legge stessa “Procedimento per l’approvazione del Piano per il Parco provinciale”.
Detto articolo 11 della 49/95 prevede, al comma 1, che al procedimento di approvazione del Piano per il parco provinciale vengano applicate le disposizioni di cui al Titolo II “Disposizioni procedurali” della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”:
- articolo 15 “Avvio del procedimento”,
- articolo 16 “Responsabile del procedimento”, - articolo 17 “Approvazione”,
- articolo 18 “Procedimento per gli atti di governo del territorio”, - articolo 19 “Il garante della comunicazione” ,
- articolo 20 “Funzioni del garante”.
3. Il Sistema delle Riserve Naturali dell’Alta val di Cecina
Le tre Riserve Naturali istituite dalla Provincia di Pisa coprono complessivamente 7132 ettari di territorio (circa il 1,8 % dell’intero territorio provinciale, circa l’8,5 % del territorio della Comunità Montana Alta Val di Cecina) dove sono presenti habitat e specie animali e vegetali di notevole interesse scientifico e conservazionistico la cui tutela riveste un’importanza a livello nazionale ed europeo. Sono tre aree protette individuate per proteggere delle emergenze naturalistiche localizzate o estese e la cui estensione varia da un massimo di 4828 ettari (Riserva Naturale Monterufoli-Caselli) ad un minimo di 69 (Riserva Naturale di Montenero).
Le tre Riserve costituiscono un Sistema di aree protette il cui scopo è quello di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico di una parte significativa della Provincia. Il sistema comprende una elevatissima diversificazione di ambienti e ospita un’elevata biodiversità faunistica e floristica con numerose specie animali e vegetali di interesse conservazionistico (specie da tutelare ai sensi di Convenzioni internazionali, Direttive comunitarie, leggi nazionali e regionali).
Le Riserve sono state istituite formalmente dal Consiglio Provinciale di Pisa (con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n.310 del 28/11/1997 e n.17 del 23/01/1998) in attuazione della legge regionale n. 49 del 11 aprile 1995 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale” che, recependo la L. n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle aree protette” , individua varie forme di tutela del territorio finalizzate alla conservazione del patrimonio naturale e storico-culturale della Toscana.
La gestione del Sistema è esercitata dalla Provincia di Pisa, ed è regolata da apposita Convenzione tra la Provincia di Pisa, la Comunità Montana della Val di Cecina e i Comuni di Castelnuovo V.C., Montecatini V.C., Monteverdi Marittimo, Pomarance, Volterra per la realizzazione di un Polo Ambientale denominato “Sistema delle Riserve Naturali e delle altre Aree Protette della Val di Cecina”, finalizzato alla conservazione degli ecosistemi, alla promozione ed incentivazione delle attività produttive e di tempo libero compatibili, allo svolgimento delle attività scientifiche e di ricerca e alla promozione delle attività coordinate d’informazione e di educazione ambientale.
Gli strumenti di attuazione del Sistema sono il Regolamento che disciplina le attività consentite all’interno delle aree protette, i Piani di Gestione Agricolo Forestali del Patrimonio Regionale su cui insistono gran parte delle Riserve dove sono pianificati gli interventi da realizzare al fine di gestire
il Patrimonio e perseguire gli obiettivi di conservazione e valorizzazione delle Riserve e il Piano Economico e Sociale in cui vengono definite le azioni per favorire uno sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni che vivono all’interno delle Riserve e nel territorio circostante, compatibilmente con le esigenze di tutela.
Il Regolamento, unico per il Sistema delle Riserve Naturali dell’Alta val di Cecina, è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 21 del 19/02/2001; il Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette della Provincia di Pisa, anch’esso unico per tutte le Aree protette provinciali , è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 52 del 5 aprile 2004.
Il Sistema delle Riserve della Provincia di Pisa si sovrappone in larga parte ai siti della Rete Natura 2000 presenti in provincia (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e al DPR 120/2003) coerentemente con quanto previsto a livello regionale, nazionale ed europeo per la conservazione della biodiversità.
4. Il Regolamento attualmente vigente
Il Regolamento delle Riserve Naturali, come accennato sopra, disciplina l’esercizio delle attività consentite all’interno del territorio delle stesse, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della L. 394/91, di quanto disposto ai commi 3 e 4 dell’articolo 15 della L.R.
49/95 e agli indirizzi previsti dal vigente Programma triennale regionale per le aree protette.
Il comma 2 dell’articolo 11 sopra citato, stabilisce che il Regolamento debba disciplinare in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose e di altro genere, nell’ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche e al servizio civile alternativo;
h) l’accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
Il comma 3 dello stesso articolo elenca i divieti specificando che sono vietate tutte le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo- pastorali, nonché l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale;
b) l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente Gestore;
e) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g) l’uso di fuochi all’aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
Il comma 4 attribuisce al Regolamento la possibilità di stabilire eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, riportando che:
- Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente parco ed essere attuati dal personale dell’Ente parco o persone all’uopo espressamente autorizzate dall’Ente parco stesso.
Il comma 5 disciplina i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali (“Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell’Ente parco stesso).
La legge regionale, invece, recependo la legge nazionale, individua, all’articolo 15 “Riserve Naturali” , commi 3 e 4, le attività vietate e quelle consentite all’interno delle Riserve Naturali regionali:
a. Comma 3 “Nelle Riserve Naturali è vietata la caccia, l’apertura di cave , miniere e discariche, nonché la realizzazione di nuove opere edilizie, l’ampliamento di costruzioni esistenti, l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d’uso in contrasto
con le finalità delle Riserve.
b. Comma 4 “Sono ammesse le utilizzazioni produttive tradizionali, quelle ecocompatibili e la realizzazione di infrastrutture indispensabili al conseguimento delle finalità della Riserva; sono altresì consentiti interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali.
Il “Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali, attualmente vigente era stato elaborato dalla Provincia in collaborazione con la Comunità Montana alta val di Cecina in conformità agli articoli riportati sopra.
La sua stesura è stata effettuata in collaborazione con le competenti strutture della Provincia di Pisa, la Comunità Montana alta Val di Cecina ed i Comuni del territorio in quanto era stato ritenuto necessario uniformare la regolamentazione dei sistemi di aree protette.
L’iter che è stato seguito per l’adozione e approvazione è normato dalla legge sulle Aree Protette regionali (L.R. 49/95). Tale percorso sarà seguito anche in tale occasione, tenendo presente il raccordo con quanto previsto dalla LR 1/2005 e prevede (si cita testualmente la base normativa): la delibera di adozione, entro 10 giorni dalla sua esecutività, è trasmessa alla Giunta regionale e depositata nelle segreterie di tutti i Comuni territorialmente interessati per 30 giorni durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell’eseguito deposito è data immediatamente notizia al pubblico mediante inserzione su Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
- Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito, chiunque può presentare opposizioni e proposte che vengono trasmesse, entro successivi 30 giorni, dalla Provincia alla Giunta regionale, unitamente alle proprie controdeduzioni e al regolamento.
- Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 2, la Giunta regionale può pronunciarsi in ordine alla rispondenza del regolamento ai criteri e agli indirizzi di cui all’art. 4, secondo comma, lett.c), indicando le modifiche eventualmente da apportare a tale fine.
- Il Regolamento è approvato dalla Provincia, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma. L’atto di approvazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alle osservazioni, opposizioni e proposte, nonché in ordine alla eventuale pronunzia della Giunta regionale di cui al terzo comma e si conforma alle indicazioni contenute nel Programma. Il regolamento è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
5. La gestione delle procedure di valutazione di incidenza
Nell’ambito delle misura di conservazione obbligatorie per i Siti della Rete Natura 2000 (le Riserve Naturali dell’Alta Val di Cecina sono anche SIR), per le la normativa di riferimento a livello comunitario, nazionale e regionale è stato introdotto una procedura denominata
"Valutazione d'Incidenza". Essa si applica sia nei confronti degli atti di pianificazione e programmazione territoriale, sia nei confronti dei singoli progetti che possono avere effetti sui Siti di Interesse Comunitario e Regionale.
Nella Direttiva è presente una norma esplicita che prevede l’esclusione della procedura di valutazione di quei piani o progetti che siano direttamente connessi o necessari alla gestione del sito. Rientra in questa categoria la realizzazione del presente Regolamento di Gestione, in quanto espressamente predisposto per realizzare le finalità di conservazione dei siti.
In considerazione dell’importanza di tale strumento nell’ottica della conservazione dell’integrità dei Siti, la redazione del Regolamento di Gestione può costituire una utile occasione per la individuazione delle categorie di piani/progetti, interni o esterni al SIC - SIR e alle Riserve, su cui utilizzare al meglio la procedura della Valutazione di incidenza.
Tale analisi risulta sicuramente utile per i piani/progetti esterni al Sito ma che possono avere effetti significativi sul Sito stesso. Una prima indicazione sui principali piani/progetti con queste caratteristiche potrebbe costituire un utile supporto nell’ambito della gestione delle procedure di incidenza da parte degli Enti competenti.
SEZIONE II – CONTENUTI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA L.R. 1/2005
1. Definizione degli obiettivi della revisione del Regolamento, delle azioni conseguenti e degli effetti ambientali e territoriali attesi (L.R. 1/2005 art. 15, c. 2, lett.a)
I macro - obbiettivi del Regolamento di gestione sono:
1) Formulazione, partendo dal quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche dei siti, per le diverse componenti (fisica, biologica, socio-sconomica, culturale, paesaggistica), descritte sulla base delle conoscenze pregresse e di studi aggiuntivi compiuti anche recentemente, comprendente anche le banche dati georiferite, di strategie di gestione che contemplino le esigenze di conservazione delle specie e degli habitat ed degli obiettivi di valorizzazione.;
2) formulazione degli obiettivi generali di gestione e degli obbiettivi di dettaglio e definizione delle priorità di intervento sulla base di valutazioni strategiche che rispettino le finalità istitutive dei siti;
3) definizione, sulla base delle strategia gestionale e del piano di azione delle specifiche azioni da intraprendere;
Il Regolamento deve prefiggersi l’obiettivo, dell’individuazione delle misure esplicite per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna oggetto di protezione nella normativa vigente di riferimento, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle priorità regionali e locali.
Le misure da adottare, che interesseranno una popolazione dell’ordine delle migliaia di persone (i residenti, i proprietari terrieri, più i numerosi fruitori occasionali come escursionisti, cacciatori,
cercatori di funghi, ecc.), sono state individuate sulla base delle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat da tutelare.
Tutte le azioni proposte, anche considerate cumulativamente, non determinano impatti negativi sul territorio, ma piuttosto positivi, ed hanno carattere di reversibilità, ovvero sono passibili di correzioni di intensità, tempistica e modalità di attuazione in relazione agli effetti constatati a posteriori.
Il Regolamento di gestione, viene quindi definito in base alle esigenze della flora e della fauna e degli habitat di interesse comunitario e regionale (ai sensi della L.R. 56/00 e succ. modifiche) effettivamente presenti nei siti delle Riserve.
Come specificato nell’introduzione, la revisione del Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali, nasce dalla necessità di apportare alcune integrazioni e modifiche al testo approvato nel 2001. Nei quasi dieci anni di applicazione dello strumento, infatti, sono avvenuti alcuni cambiamenti quali, ad esempio, la modifica dell’ambito di applicazione e la modifica della normativa di riferimento regionale e nazionale; è nata l’esigenza, in seguito all’esperienza gestionale, di specificare meglio delle norme al fine di chiarire e rendere meno interpretabile il testo in alcuni suoi punti e sono stati realizzati studi e indagini scientifiche che hanno implementato le conoscenze relativamente alle esigenze di conservazione di alcune specie e habitat.
Pertanto la “revisione” del Regolamento approvato si pone, oltre ai macro – obbiettivi sopra formulati, anche i successivi obiettivi fondamentali:
1. Migliorare la comprensione del testo e delle norme e l’applicazione dello strumento.
2. Adeguare il Regolamento alla normativa vigente ed alla nuova forma di gestione da parte della Provincia di Pisa attraverso l’istituzione del Polo Ambientale denominato “Sistema delle Riserve Naturali e delle altre Aree Protette della Val di Cecina.
3. Adeguare il testo alle esigenze di conservazione delle specie e degli habitat ed agli obiettivi di valorizzazione.
Le azioni conseguenti sono elencate di seguito, suddivise per obiettivo. Per quanto riguarda i risultati attesi, la revisione del Regolamento produrrà in generale una maggiore comprensione del testo e conseguentemente una sua migliore applicabilità.
Le modifiche e le integrazioni degli articoli di cui all’Obiettivo 3 produrranno una maggiore tutela degli ambienti e delle specie animali e vegetali in essi presenti in quanto scaturiscono dalle esigenze di conservazione evidenziate negli studi e monitoraggi realizzati negli ultimi anni. Inoltre saranno regolamentati in maniera più chiara tutti gli interventi consentiti per la valorizzazione delle Riserve in particolare per quanto riguarda la disciplina delle destinazioni d'uso dei fabbricati, le opere edilizie e manufatti, disciplina degli interventi consentiti e la disciplina degli assetti infrastrutturali.
Variazioni importanti riguarderanno anche gli strumenti di fruizione in particolare attraverso una riduzione delle aree di sosta attrezzate, in modo da dirottare le risorse su quelle che si sono rilevate di interesse strategico.
Obiettivo 1. Migliorare la comprensione del testo e delle norme e l’applicazione dello strumento.
Riguarda tutti gli articoli del regolamento
Obiettivo 2. Adeguare il Regolamento alla normativa vigente e alla nuova forma di gestione.
Riguarda in particolare i seguenti articoli Art.1 – Art.2 - Art.3 – Art.4 - Art.5 - Art.10 Art.11 – Art.12 - Art.13 – Art.14 - Art.15 – Art.16 -Art.17 – Art.18.
Obiettivo 3 Adeguare il testo alle esigenze di conservazione delle specie e degli habitat e agli obiettivi di valorizzazione.
Riguarda in particolare i seguenti articoli Art.3 – Art.4 - Art.5 – Art.6 - Art.7 - Art.8 – Art.9 - Art.10 – Art.11- Art.12 – Art.13 - Art.14 – Art.15.
2. Quadro conoscitivo di riferimento
Tale documento contiene il quadro conoscitivo aggiornato al 2009; successivamente all’avvio del procedimento ed in parallelo alla definizione dei contenuti del Regolamento, si procederà all’aggiornamento di tale stato.
Il Quadro conoscitivo di riferimento per l’elaborazione della revisione al Regolamento, consiste essenzialmente in:
⇒ Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali dell’Alta Val di Cecina (approvato con Delibera di C.P. 21 del 19/02/2001).
⇒ Piani di Gestione Agricolo-Forestali dei Complessi forestali di Berignone, Monterufoli e Caselli e Ulignano (approvati con Delibera di G.R. n. 228 del 2000).
⇒ Approfondimenti tecnici per il periodo 2004-2017 (approvati con Delibera di G.R. n. 1005 dell’11 ottobre 2004) dei piani sopra citati in cui è stato prorogato all’anno 2017 la validità del Piano Generale di Gestione ed in cui sono stati svolti i seguenti studi e approfondimenti:
1) Studio sulla popolazione di ungulati dei Complessi Forestali di Berignone, Caselli e Monterufoli; 2) Piano colturale sui soprassuoli di conifere e di rovere; 3)Piano colturale per i boschi di alto fusto, dei cedui da avviare e dei boschi cedui.
⇒ Piano di Gestione del SIR n.67 “Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori (approvato con Deliberazione del C.P. n.67 del 10 giugno 2005).
⇒ Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette della Provincia di Pisa (approvato con deliberazione del C.P. n.52 del 5 aprile 2004
⇒ Vegetazione, fenologia, genetica, germinabilità dei popolamenti di rovere nella foresta di Berignone-Tatti e Monterufoli(anni dal 1997 al 2003)
⇒ Studio sul patrimonio minerario e mineralogico del territorio della Comunità Montana Alta Val di Cecina (anno 2003)
⇒ Studio flora analitica Riserva Naturale di Monterufoli-Caselli e realizzazione carta della Vegetazione delle Riserve Naturali dell’Alta Val di Cecina (anni 2002-2003)
⇒ Ecologia delle popolazioni di lupo nelle Riserve Naturali dell’Alta Val di Cecina (anni dal 1999 al 2009)
⇒ Vegetazione ed aspetti di ecologia del paesaggio dei complessi del Patrimonio Agricolo Forestale della Comunità Montana Alta Val Di Cecina (anno 1994)
⇒ Aspetti faunistici nella gestione del territorio delle foreste di Berignone e Monterufoli-caselli (anni 1992-1998)
⇒ Studio sull’Aviofauna a cura del COT (Centro Ornitologico Toscano).
Tutti gli elaborati facenti parte del presente quadro conoscitivo sono consultabili presso l’Ufficio della Comunità Montana Alta Val di Cecina oppure presso la Provincia di Pisa - Servizio Ambiente – U.O. Aree Protette. Per visionare i documenti telefonare al numero 050.929654 ([email protected]) per concordare data e orario.
Pertanto in relazione al quadro conoscitivo per la Valutazione integrata, si sintetizza lo stato delle risorse interessate e le ulteriori ricerche da svolgere.
L’analisi degli effetti ambientali e territoriali attesi che si andrà sviluppando nel paragrafi successivi consentite di individuare le seguenti risorse potenzialmente interessate dal Regolamento:
− ACQUA, con riferimento ai seguenti indicatori:
• Qualità delle acque superficiali (corsi d’acqua);
• Qualità delle acque superficiali (laghi);
• Qualità delle acque sotterranee;
− ARIA, con riferimento ai seguenti indicatori:
• Superamento limiti e valori obiettivo qualità aria;
• Concentrazioni medie;
• Biomonitoraggio;
• Emissioni CO, COV, SOx, NOx, PM10;
− RUMORE, con riferimento ai seguenti indicatori:
• Inquinamento acustico;
• Popolazione e fauna esposta all’inquinamento acustico;
− SUOLO E SOTTOSUOLO, con riferimento ai seguenti indicatori:
• Pericolosità idraulica;
• Pericolosità geomorfologia;
• Uso del suolo;
• Edificazione del suolo;
• Siti da bonificare;
− PAESAGGIO E NATURA, con riferimento ai seguenti indicatori:
• Infrastrutture ecologiche del paesaggio e territorio a diversa densità di siepi;
• Diversità del paesaggio agroforestale;
• N. specie animali e vegetali in liste attenzione, n. fitocenosi, habitat naturali e seminaturali;
• Potenziale dei reti ecologiche;
• Aree sottoposte a regime di vincolo paesaggistico;
• Aree faunistiche e istituti venatori;
− ATTIVITA’ ECONOMICHE:
• Effetti ambientali dell’industria;
− ENERGIA ED EMISSIONI CLIMALTERANTI, con riferimento ai seguenti indicatori:
• Consumi energetici;
• Consumi elettrici;
• Contributo all’effetto serra;
• Produzione energetica locale;
− RIFIUTI, con riferimento ai seguenti indicatori:
• Produzione di rifiuti urbani;
• Produzione di rifiuti speciali;
• Raccolta differenziata;
• Capacità di smaltimento;
Per quanto riguarda la componente PAESAGGIO E NATURA, la più direttamente interessata dalle azioni di Regolamento, nel quadro conoscitivo è riportata la caratterizzazione di dettaglio dello stato attuale.
Con riferimento alle altre risorse, per caratterizzarne lo stato attuale ai fini delle valutazioni degli effetti attesi si farà principalmente riferimento a dati e informazioni ambientali che verranno raccolti ed elaborati nell’ambito della procedura di valutazione.
3. Linee guida essenziali inerenti la valutazione integrata da effettuare (LR 1/2005 art. 15 c. 2)
Per maggiori dettagli si rinvia all’ Allegato n. 2 “Documento di valutazione iniziale e di scoping”
L’articolo 11 “Valutazione integrata di piani e programmi” della L.R. 1/2005 stabilisce, al comma 1, che i Comuni, le Province e la Regione, ai fini dell’adozione degli strumenti della pianificazione territoriale, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, sociali ed economici e sulla salute umana. Il comma 3, precisa che la valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità per quanto riguarda l’uso delle risorse essenziali del territorio.
Le risorse essenziali, così come individuate dalla L.R. 1/2005 all’articolo 3 “Le risorse essenziali del territorio”, sono:
- aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
- città e sistemi degli insediamenti;
- paesaggio e documenti della cultura;
- sistemi infrastrutturali e tecnologici.
Il ruolo principale delle aree protette in generale, e delle Riserve Naturali, in particolare, è quello di conservare la biodiversità. Questo implica obbligatoriamente, oltre alla tutela e conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat, anche l’uso sostenibile delle restanti risorse ambientali.
Il Regolamento delle Riserve Naturali, così come definito dalla L.R. 49/95, disciplina l’uso delle risorse del territorio proprio in funzione alle esigenze di conservazione. Essendo uno strumento di settore, infatti, non interessa tutto l’arco delle risorse essenziali.
La valutazione dei suoi effetti sull’ambiente è comunque integrata poiché si esprime a livello di effetti ambientali sulle risorse naturali e a livello di effetti socio-economici per quello che riguarda le attività “umane”, produttive e non, interessate dal Regolamento.
Nel caso specifico della presente revisione al Regolamento del Sistema delle Riserve naturali, si procederà alla valutazione degli effetti dei singoli obiettivi, come elencati al paragrafo 1 della Sezione II di questa relazione, e delle azioni che ne conseguono sulle risorse essenziali interessate.
4. Procedura di Valutazione Integrata e di verifica di assoggettabilità alla VAS, Enti e Organismi pubblici da coinvolgere
4.1 Impostazione della procedura di Valutazione Integrata e verifica di assoggettabilità alla VAS
Il Regolamento di gestione delle Riserve Naturali, secondo la normativa toscana, rientra fra gli atti di governo del territorio e pertanto è soggetto alla valutazione integrata. Inoltre, la definitiva entrata in vigore del testo unico sull’ambiente impone che il Regolamento sia sottoposto anche alla procedura di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
In particolare, il comma 6 dell’art. 11 della legge regionale 1/2005, così come modificato dalla legge regionale 10/2010, stabilisce che “La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, prima dell’approvazione finale, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti”.
Ai sensi del Regolamento di attuazione dell’art. 11 della legge regionale. 1/2005 in materia di valutazione integrata, definito con Dpgr 09/02/2007 n. 4/R, per valutazione integrata si intende:
1) “…il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.
2) Il processo si valutazione integrata comprende:
a) la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa;
b) il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati;
c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE.
3) Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione.
4) Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi previste agli articoli 5 (valutazione iniziale) e 7 (valutazione intermedia)…….”.
Sempre ai sensi del suddetto Regolamento, tutte le fasi del processo di valutazione integrata devono essere descritte in una Relazione di sintesi, comprensiva del Rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all’allegato 1 della Dir. 2001/42/CE, che deve essere messa a disposizione delle autorità e dei soggetti privati interessati preliminarmente all’adozione degli atti deliberativi da parte dei competenti organi dell’amministrazione procedente.
Il Regolamento in oggetto, prima della sua adozione e approvazione, è quindi soggetto alla Valutazione integrata ai sensi della legge regionale 1/2005 e alla Valutazione ambientale ai sensi della legge regionale 10 (nel caso in oggetto alla assoggettabilità alla VAS).
Per la definizione degli aspetti procedurali-amministrativi, è stata effettuata una lettura incrociata degli obblighi derivanti dalla normativa regionale sulla valutazione integrata (legge regionale 1/2005 e relativo Regolamento attuativo - Dpgr 09/02 2007, n. 4/R) e dalla recente legge regionale 10/2010 e s.m.i. che disciplina la VAS.
Le disposizioni contenute nel regolamento regionale prevedono che il processo di valutazione integrata si svolga per fasi: una iniziale, una intermedia e una conclusiva.
Nella valutazione iniziale, a seguito della definizione: di un quadro analitico, degli scenari di riferimento e degli obiettivi che si prefigge di raggiungere, viene elaborato un documento che:
1) valuta la fattibilità tecnica, amministrativa ed economica degli obiettivi e stabilisce gli impegni di risorse dell’amministrazione titolare del Regolamento;
2) valuta la coerenza degli obiettivi con quelli degli altri strumenti e/o atti di pianificazione che interessano il territorio (incluso i piani di settore);
3) indica la procedura di valutazione che si intende seguire e il relativo percorso partecipativo.
Per quanto attiene invece alla procedura di VAS (nel caso in questione la verifica di assoggettabilità alla VAS così come esplicitato nella Sez. III del presente Documento), nella prima fase è prevista l’elaborazione di un rapporto preliminare - documento di scoping (Allegato n. 2) che contiene le informazioni utili per definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
Entrambi i documenti (quello di valutazione iniziale e quello di scoping) vengono inviati all’autorità competente che li sottopone alle autorità ambientali con lo scopo di ottenere contributi, pareri ed eventuali ulteriori informazioni, di cui tener conto nello sviluppo della valutazione.
Nella successiva fase della valutazione integrata - valutazione intermedia - è prevista:
1) la definizione di un quadro conoscitivo specifico;
2) l’individuazione di obiettivi specifici quale declinazione di quelli più generali;
3) la definizione di azioni per il loro conseguimento;
4) l’individuazione delle possibili soluzioni alternative;
In questa fase avviene l’elaborazione di un documento (documento di valutazione intermedia) in cui è contenuta una valutazione:
1) della coerenza degli obiettivi specifici e delle azioni con gli altri strumenti o atti di pianificazione (coerenza esterna) e, per qual che riguarda le azioni, con le linee di indirizzo, gli obiettivi, gli scenari e le eventuali alternative dello stesso Regolamento oggetto della valutazione (coerenza interna).
2) della probabilità di realizzazione e dell’efficacia delle azioni previste;
3) dell’effetto atteso sotto il profilo ambientale, economico, sociale, territoriale e sulla salute umana delle azioni;
4) delle eventuali alternative.
In tale fase le disposizioni regionali prevedono la partecipazione della comunità locale, tramite forme di coinvolgimento che consentano a chiunque sia interessato, in ciò includendo anche le autorità ambientali, di prendere visione della proposta di piano e del documento di valutazione intermedia e di produrre contributi, indicazioni e segnalazioni ovvero di formulare eventuali proposte alternative.
Il processo di valutazione integrata si conclude con la redazione di una relazione di sintesi da mettere a disposizione, preliminarmente all’atto di adozione, dei soggetti interessati a esprimere pareri e cioè: autorità ambientali e pubblico. Tale documento descrive il processo che è stato svolto e comprende:
1) i risultati delle valutazioni e la verifica della fattibilità e della coerenza esterna e interna;
2) la motivazione della scelta della soluzione adottata;
3) la definizione di un appropriato sistema di monitoraggio;
4) il rapporto ambientale ai sensi delle citate disposizioni regionali e nazionali.
É ovvio che il rapporto ambientale da allegare alla relazione di sintesi deve anche assolvere agli obblighi del processo di VAS (nel caso in esame assoggettabilità alla VAS) e quindi la sua redazione deve seguire le indicazioni contenute nell’allegato 2 della legge regionale 10/2010 e s.m.i. (vedi Sez. III).
La Relazione di sintesi il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono adottati contestualmente alla proposta di Regolamento.
Con l’atto di adozione termina il processo di Valutazione Integrata e nel caso dell’assoggettabilità alla VAS, nel caso in cui il Regolamento non risulti assogettabile alla VAS, termina anche tale procedura.
4.2 Soggetti da coinvolgere nella procedura
In questo paragrafo viene riportato un elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati che la Provincia intende consultare nell’ambito delle procedure di valutazione integrata e VAS. L’elenco è frutto di quanto previsto:
− dall’articolo 20 della legge regionale 10/2010 e s.m.i. secondo il quale “si considerano soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione di piani o programmi”;
− dall’articolo 19 della legge regionale 10/2010 e s.m.i., secondo il quale ”Gli enti territoriali…., si considerano interessati alla procedura di VAS qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di un piano o programma”.
− dall’articolo 12 del Dpgr 09/02/2007 n. 4/R, secondo il quale “la partecipazione alla valutazione integrata dello strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso: a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste; b) l’informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini dell’informazione e partecipazione e l’accessibilità dei contenuti; c) il coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale”.
Risulta chiaro come dalla suddetta normativa l’individuazione delle Autorità da consultare non possa essere limitata alla semplice individuazione della titolarità di funzioni di amministrazione attiva, rilevando altresì anche le necessità di definire il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel Rapporto ambientale, nonché la possibilità da parte dei responsabili dell’elaborazione del piano di individuare ulteriori autorità da consultare.
Non a caso il rapporto elaborato da un gruppo di lavoro europeo promosso dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione UE relativamente all’applicazione della Direttiva 2001/42/CE ha rilevato:
− una visione larga del concetto di Autorità con competenze ambientali: ”includere ispettorati ambientali (a livello nazionale, regionale o locale), istituzioni di ricerca ambientale che svolgano una funzione pubblica o unità amministrative (a livello nazionale, regionale o locale) che
possano essere colpite dagli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano o del programma in questione o che possano avere esperienza in merito”;
− l’espressione ”specifiche competenze ambientali” fa riferimento alle loro responsabilità in qualità di autorità (ad esempio, controllare la qualità dell’ambiente, ispezionare siti o attività, svolgere ricerche, ecc.);
− la designazione caso per caso delle autorità con competenze ambientali potrebbe essere preceduta da un elenco più ampio legato alla normativa ambientale nazionale e successivamente un elenco ulteriore individuato caso per caso.
Sulla base di questi elementi si è proceduto, sotto il profilo della titolarità delle funzioni di amministrazione attiva, ad una ricognizione delle competenze provinciali nella normativa ambientale toscana dei diversi settori. Sulla base di tale ricognizione sono state individuate le seguenti Autorità ai sensi della legge regionale 1/2005 art. 15 comma 2 lettera c) e d) con competenze ambientali da coinvolgere nelle procedure di Valutazione integrata e Valutazione ambientale strategica relative a piani e programmi di competenza provinciale, sotto il profilo della titolarità di funzioni di amministrativa attiva:
- Regione Toscana;
- ARPAT;
- ARSIA;
- Azienda USL n.5 - Pisa;
- Corpo Forestale dello Stato - Pisa;
- Soprintendenza per i Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Artistici, Storici ed Etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana;
- Comunità Montana alta Val di Cecina;
- Comuni del territorio;
- Autorità di bacino del Fiume Arno;
- Autorità di bacino regionale Toscana costa;
Per quanto riguarda, più in generale, il pubblico da coinvolgere nelle procedure, l’art. 3 del Dpgr 09/02/2007 n. 4/R lo definisce come “persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o gruppi”. Il comma 1 articolo 4 lettere n e p della legge regionale 10/2010 e s.m.i. definiscono rispettivamente ”pubblico: “una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone“ e ”pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative”.
Possiamo quindi dedurre, anche tenendo conto della normativa nazionale in materia di accesso e informazione del pubblico, tre macro categorie da individuare:
a) nei cittadini, anche singoli, toccati dagli effetti del piano o programma da valutare e approvare;
b) nelle associazioni a tutela dell’ambiente riconosciute a livello nazionale (ex legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente) ed operanti sul territorio provinciale;
c) nelle altre organizzazioni interessate, individuando, tra queste, tre sottocategorie:
• C1: le associazioni rappresentanti degli interessi economici e sociali;
• C2: le associazioni dei consumatori;
• C3: le associazioni espressione di interessi socio culturali.
Gli Enti, istituzioni e soggetti sopra elencati sono, pertanto, invitati a fornire gli elementi tecnici o conoscitivi di cui all’articolo 15 della L.R. 1/2005 e/o ad apportare eventuali contributi propositivi per la revisione del Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali dell’Alta Val di Cecina.
5. Enti ed organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi richiesti ai fini dell’approvazione del Regolamento
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 1/2005 il Regolamento di gestione è soggetto ad approvazione ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 della stessa LR n. 1/2005, in quanto “Piani di settore” dai quali possono derivare varianti all’assetto territoriale costituito da alcuno degli strumenti della pianificazione territoriale vigenti.
Ai fini dell’approvazione del piano:
− “Il soggetto istituzionalmente competente all’adozione dello strumento della pianificazione territoriale comunica tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all’articolo 7, comma 1” [la Regione e i comuni] “e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della notizia o del provvedimento adottato, tali soggetti possono presentare osservazioni al piano adottato”.
− “Il provvedimento adottato è depositato presso l’amministrazione competente per quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportuno”.
Qualora, a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione, il Regolamento in oggetto comporti la necessità di variazione di altri strumenti ed atti di governo del territorio, sarà necessario attivare la procedura prevista dagli articoli 21, 22 e 23 della LR n. 1/2005 per la conclusione dell’accordo di pianificazione. A tal fine, il soggetto promotore dell’accordo di pianificazione (in tal caso la Provincia di Pisa ), “convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle amministrazioni competenti al fine di esaminare il progetto predisposto e per verificare la possibilità di concludere l’accordo medesimo, e trasmette agli enti convocati, almeno sessanta giorni prima della data di convocazione, il relativo progetto.
Qualora, nell’ambito della conferenza convocata ai sensi del comma 1, si accerti la necessità di procedere alla modifica di alcuno degli strumenti della pianificazione territoriale o altro atto di governo del territorio emanato da ente diverso da quello promotore, i legali rappresentanti degli enti partecipanti alla conferenza procedono, consensualmente, alla stipulazione di apposita intesa preliminare, trasmettendo gli atti relativi agli organi competenti delle rispettive amministrazioni, ai fini della ratifica dell’intesa.
A seguito dell’intesa di cui al comma 2, l’amministrazione competente provvede all’adozione del relativo strumento della pianificazione territoriale tenendo conto di tutte le condizioni e prescrizioni concordate con l’intesa medesima.” (art. 22).
“La Provincia adotta il piano previo parere dei comuni, acquisito anche in apposita conferenza”.
5.1 Indicazione dei termini entro i quali devono pervenire apporti ed atti di assenso, all’amministrazione competente, ai fini della procedura di Valutazione Integrata e di verifica di assoggettabilità alla VAS
Con riferimento alla procedura di Valutazione integrata e di verifica alla assoggettabilità alla Valutazione ambientale Strategica, i termini entro i quali devono pervenire apporti e atti di assenso sono così individuati:
1. Consultazioni delle autorità e dei soggetti competenti in materia ambientale in merito all’impostazione della procedura di valutazione integrata e di assoggettabilità alla VAS e dei relativi elaborati (fase di scoping): entro 30 giorni consecutivi a partire dalla data di invio del Documento di Avvio al procedimento e del Documento di Valutazione iniziale e di Scoping;
2. Osservazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico in merito al documento di valutazione intermedia: nell’ambito del percorso di partecipazione, che si svilupperà per almeno 30 giorni a partire dalla presentazione al pubblico della relativa documentazione in apposito incontro, e successivamente entro 15 giorni dalla presentazione degli elaborati finali, messi a punto attraverso il suddetto percorso di partecipazione, in ulteriore apposito incontro;
3. Osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico interessato e del pubblico in merito alla proposta di Regolamento e al Rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica adottati entro 60 dal depositato della suddetta documentazione presso gli uffici dell’autorità competente, del proponente, e dell’autorità procedente.
Con riferimento alla procedura di approvazione del Regolamento, i termini entro i quali devono pervenire apporti e atti di assenso sono così individuati:
1) Osservazioni da parte dei soggetti interessati (individuati nelle autorità con competenze ambientali ai fini del coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera c) in merito all’ atto di avvio del procedimento nei termini previsti al precedente punto 1 della procedura per la Valutazione integrata e Valutazione ambientale, ovvero entro 30 giorni consecutivi a partire dalla data di invio del Documento di Avvio al procedimento e del Documento di Valutazione iniziale e di Scoping;
2. Parere dei Comuni, da acquisire in apposita conferenza, prima dell’adozione del Piano (ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 25/1998);
3. Osservazioni da parte dei Comuni e della Regione, a seguito dell’adozione del Piano e prima dell’approvazione: entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notizia o del provvedimento adottato (ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge regionale 1/2005);
4. Osservazioni da parte di chiunque, a seguito dell’adozione del Piano e prima dell’approvazione: entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione (ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale 1/2005);
6) Analisi di fattibilità dell’atto
L’atto verrà predisposto dal Servizio Ambiente in stretta collaborazione con gli altri Servizi della Provincia di Pisa e con l’apporto del contributo tecnico della Comunità Montana Alta Val di Cecina.
Il Regolamento di gestione avrà efficacia nei confronti degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio, in attuazione dell’articolo 48 della L.R. n.1/2005 e della l.R. 49/95 e costituirà il riferimento per l’esame di piani e progetti relativi al territorio insistente nelle Riserve Naturali.
7) Coerenza esterna
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di coerenza esterna si evidenzia innanzitutto la coerenza degli obiettivi con le indicazioni presentate nel programma di governo regionale e provinciale.
Tra gli obiettivi del programma di governo provinciale si evidenzia infatti la necessità di valorizzare e promuovere il territorio, agevolando una progressiva conoscenza dell’ambiente e dei valori presenti.
Gli ambiti che interessano la verifica di coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione settoriale sono essenzialmente:
- la normativa comunitaria, statale e regionale in materia - il PTC vigente;
- le scelte strategiche per la gestione delle Aree protette provinciali (Piano Pluriennale di Svil.
Economico e Sociale delle Aree Protette della Provincia di Pisa);
8) Individuazione delle specifiche forme di partecipazione a) Garante dell’Informazione
Ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 1/2005 occorre garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento, a tal fine risulta obbligatorio istituire la figura del garante della comunicazione, che può essere scelto all’interno della struttura dell’ente ad esclusione del responsabile del procedimento o all’esterno.
Il garante della comunicazione assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l’informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.
In sede di adozione ed approvazione del Regolamento, il garante dovrà provvedere alla stesura di un rapporto sull’attività svolta.
b) Forme di partecipazione
Nell’ambito della redazione del Regolamento occorrerà individuare quali siano i soggetti locali, pubblici e privati, e che dovranno essere coinvolti nelle varie fasi del processo decisionale. Il coinvolgimento della popolazione è infatti ritenuto un punto irrinunciabile della filosofia della UE in tema di conservazione e sviluppo sostenibile locale. Tale obiettivo verrà raggiunto mediante l’istituzione, in accordo con la Provincia, di un apposi momenti di partecipazione dei soggetti interessati.
Al fine di una migliore comprensione e divulgazione dei contenuti del Regolamento si prevede di realizzare una sintesi non tecnica del piano stesso, con una esposizione semplice e l’uso di un linguaggio facilmente comprensibile anche ai non esperti, la predisposizione di un CD di presentazione del Regolamento e l’implementazione di specifiche pagine web sul sito della Provincia, della Comunità Montana e dei Comuni dell’area.
La Giunta provinciale, avvalendosi dell’azione del Garante della comunicazione di cui alla legge regionale 1/2005, attuerà le forme di partecipazione più efficaci per consentire la massima informazione e l’effettiva discussione pubblica dei presupposti, degli obiettivi e dei contenuti previsionali che compongono l’adozione del Regolamento di ai sensi degli artt. 11, 19, 20 della LR.1/05.
Il Garante della comunicazione formulerà allo scopo uno specifico programma di lavoro che verrà reso pubblico nelle forme più adeguate (utilizzando anche i siti web della Provincia di Pisa e della Comunità Montana Alta Val di Cecina) per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dalla L.r. 1/2005 e dalla L.r. 10/2010. Allo scopo di cui sopra, il Garante attiverà ogni necessaria collaborazione con i competenti uffici.
Le modalità tecniche e metodologiche utilizzate per la partecipazione alla formazione dell’integrazione del Regolamento saranno tali da consentire un approfondito esame, altrettanto pubblico, delle analisi e delle alternative in gioco sia note che ancora ignote.
I soggetti interessati che la Provincia di Pisa intende coinvolgere nel processo di informazione, comunicazione e partecipazione sono, oltre ai cittadini, alle loro associazioni e comitati, gli Enti locali, le Associazioni degli enti locali, le Organizzazioni di rappresentanza dell’economia e del lavoro, le Associazioni ambientali e culturali, la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, le Soprintendenze, l’Università di Firenze, Siena e Pisa, l’ARPAT, l’ASL, i gestori delle aree naturali protette e altre realtà associative similari o interessate.
Una volta concluse le attività di informazione, comunicazione e partecipazione il Garante formulerà
uno specifico rapporto di sintesi delle discussioni, analisi e proposte emerse durante il percorso partecipativo e lo sottoporrà all’esame della Giunta Provinciale, la quale valuterà quali esiti assumere come rilevanti per i contenuti dell’integrazione del Regolamento di Gestione e definirà le eventuali conseguenti modifiche alla bozza di integrazione del Regolamento, per giungere alla proposta di adozione.
Si prevede che il percorso di informazione, comunicazione e partecipazione sia avviato una volta inviato il documento di avvio del procedimento.
Nella successiva attuazione dell’integrazione del Regolamento in esame, il Garante della comunicazione, ai sensi dell’art.21, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 recante “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, assumerà ogni necessaria iniziativa al fine di realizzare modalità di partecipazione adeguate alla complessità della messa in opera delle previsioni del Regolamento come modificato dalla integrazione in parola, assicurando altresì un adeguato monitoraggio della stessa efficacia delle suddette modalità. Tra esse, il Garante potrà sollecitare e promuovere presso gli enti competenti l’attivazione di specifiche modalità tecniche di dibattito pubblico.
SEZIONE III
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS
DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE
Documento Preliminare
(vedi anche Allegato n. 2 - “Documento di valutazione iniziale e di Scoping”)
1. Inquadramento normativo
La Direttiva Europea 2001/42/CE concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” (cosiddetta “Direttiva VAS”) si pone l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente individuando lo strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
La Direttiva Europea 2001/42/CE è stata pienamente recepita a livello nazionale attraverso il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha modificato ed integrato le disposizioni del testo unico in materia ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).
La Regione Toscana ha invece recepito la norma europea dapprima con le disposizione del titolo II, capo I, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e quindi con la legge 12 febbraio 2010, n. 10 che recita “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”.
La direttiva europea specifica l'ambito di applicazione della VAS, precisando che (art. 3 punto 3 della direttiva, e art. 6, comma 3, del testo unico in materia ambientale) per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano, vale a dire qualora l’autorità competente valuti, che essi possano avere effetti significativi sull’ambiente.
Nell’allegato II della direttiva (allegato I del decreto legislativo n. 152/2006) sono individuati i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di piani e programmi e, dunque, per valutare l’opportunità di assoggettarli o meno alla procedura di VAS.
Tale procedura, denominata di “verifica di assoggettabilità alla VAS”, è svolta, a livello nazionale, secondo le modalità definite dall’art. 12 del decreto legislativo 152/2006 e, a livello regionale, secondo le indicazioni di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 10/2010.
La procedura prevede l’elaborazione di un Documento Preliminare della proposta - nel caso in questione di Regolamento di gestione - contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Regolamento stesso.
Pertanto nel presente Documento Preliminare, a partire dalle caratteristiche del Regolamento proposto, è stata valutata l’interazione delle proposte di modifica dello stesso con altri strumenti di programmazione e pianificazione vigenti a livello comunale e sovracomunale, ed è stato descritto l’impatto dell’intervento stesso sulle componenti ambientali suolo, sottosuolo, acqua e aria (qualità e rumorosità), sul sistema di accessibilità ai siti protetti e sulla funzionalità della fruizione dei luoghi, nonché sull’utilizzazione delle risorse naturali.
Entrando nello specifico del regolamento, si rileva che la legge regionale 49/95 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”, in attuazione delle norme quadro di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, detta le disposizione per l’istituzione e la gestione di parchi regionali e provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale. La finalità della legge è quella di garantire la conservazione e riqualificazione dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico – culturale e naturalistico della Regione, la promozione delle attività economiche compatibili, delle attività ricreative, della ricerca scientifica, della divulgazione ambientale, nonché della gestione faunistica attraverso il coordinamento con la normativa di settore ed in particolare con la L. R. 12 gennaio 1994, n. 3 nel rispetto dei criteri e limiti fissati per la gestione del territorio e la regolamentazione della caccia.
Ai sensi dell’art. 2 “Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale:
individuazione, definizione e scopi”, comma 3 della legge, le Riserve Naturali sono definite territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da conservare l’ambiente nella sua integrità.
All’articolo 15 “Riserve Naturali”, la legge attribuisce alle Province le funzioni relative alla gestione delle Riserve Naturali (direttamente o attraverso la costituzione di Aziende speciali o istituzioni, ai sensi dell’articolo 114 del DLs n. 267/2000) e indica le attività vietate e consentite.
La stessa legge prevede come strumenti per il governo del territorio delle Riserve il Regolamento (art. 16 Regolamento delle Riserve Naturali”) e il Piano Economico e Sociale (art. 17 “Piano economico e sociale delle Riserve”).
Per quanto riguarda il Regolamento delle Riserve Naturali, l’articolo 16 ne definisce i contenuti e le procedure per l’approvazione: Il Regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio delle Riserve Naturali, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed agli indirizzi previsti dal Programma triennale regionale per le aree protette.
All’approvazione del Regolamento delle Riserve Naturali si applicano i termini e le modalità dell’articolo 11 della legge stessa “Procedimento per l’approvazione del Piano per il Parco provinciale”.
Detto articolo 11 della 49/95 prevede, al comma 1, che al procedimento di approvazione del Piano per il parco provinciale vengano applicate le disposizioni di cui al Titolo II “Disposizioni procedurali” della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” che norma le procedure istruttorie e di approvazione degli atti di governo del territorio.
L’Art. 11 (valutazione integrata di Piani e programmi – disposizioni generali) della L.R. 1/05 stabilisce che sono soggetti a valutazione integrata gli atti di governo del territorio.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 4/R Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5, della L.R. 1/05, disciplina gli adempimenti in materia di valutazione integrata.
Per finire, nell’ottica della L.R. 10/2010 Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in particolare secondo quanto contenuto nel Titolo II, è importante evidenziare l’Art. 10