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4.12 Comunicazione obbligatoria

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Academic year: 2021

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4.12 Comunicazione obbligatoria

Mi piacerebbe concludere questo lavoro di ricerca facendo qualche commento sulla comunicazione obbligatoria. Innanzitutto ricordando che per questa si intende il rispetto di fini e adempimenti dovuti a norme di legge e regolamenti. Potremmo definirla anche come il minimo comune denominatore sul piano conoscitivo, ciò che è messo in atto per attenuare – ma non evidentemente eliminare del tutto – le inefficienze dei mercati. Dal momento che le informazioni socio-ambientali entrano sempre più prepotentemente a far parte dell'informativa rilasciata dalle aziende, può venire facile pensare che si tratti anche per queste di comunicazione obbligatoria. Invece è semplicemente comunicazione volontaria, soprattutto messa in atto per far aumentare il valore immateriale dell'impresa grazie alle sue dimensioni immateriali (si parla in questo caso di equity). Come segnala Quagli, può succedere «che l'utente sia tratto in inganno ritenendo che tutte le informazioni a carattere economico-finanziario disponibili sul sito [di un'azienda] siano in qualche modo contenute in documenti soggetti a controlli obbligatori (audited data) come il bilancio d'esercizio e, in quanto tali, caratterizzate da maggiore “imparzialità”».1 Il fatto che ci siano degli organismi dediti a far sì che le società seguano degli obblighi informativi ben precisi tutela gli stakeholder. Capita, infatti, che si crei asimmetria informativa perché ad alcuni di questi viene data la possibilità di accesso alle informazioni e ad altri no «o perché non c'è paritaria distribuzione di informazione tra venditori e acquirenti di beni».2 Mi sembra interessante, in proposito, quello che fa la Consob in Italia riguardo ai “rumori” - «intesi nel complesso come qualunque causa di disturbo della comunicazione»3: li regolamenta affinché l'azienda intervenga «senza indugio». Devo comunque aggiungere che per le società non quotate «nel complesso la preferenza di canali diretti di comunicazione e la mancanza di turbative legate all'andamento dei mercati borsistici comportano la tendenziale assenza di “rumori” informativi».4 Tuttavia, se l'azienda non rispetta la regolamentazione, la Consob non prevede nessuna sanzione (la società perderà comunque

1 A. Quagli, cit., p. 24 2 A. Quagli, cit., p. 9 3 Ivi, p. 8

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credibilità, ma questo non viene imposto dalla Consob). Mi pare allora più rigida la questione “regolamentazione” in campo medico-farmaceutico. Ne ho già parlato nella parte dedicata al Codice Deontologico, all'Ordinamento dell'Industria Farmaceutica e alla Legge che regola la Promozione di Medicinali di Uso Umano. Sono previste, infatti, multe più o meno alte a seconda della gravità del mancato rispetto delle norme, a cui può essere aggiunta la chiusura temporanea (da uno a cinque anni) dell'impianto produttivo. Ho anche già parlato della sensazione di pressante controllo che manifestano le imprese farmaceutiche, costrette a continue comunicazioni obbligatorie con il Ministero di Sanità e profondamente disciplinate dal proprio codice di autoregolazione approvato nel seno di FARMAINDUSTRIA (la responsabile delle Relazioni Istituzionali di Menarini si lamentava del fatto che norme così rigide come quelle del settore farmaceutico non esistono in nessun altro campo, neanche in quello alimentare). Tuttavia, le nostre 3 aziende sono pur sempre società non quotate che, quindi, esulano dall'obbligo di pubblicazione dei propri bilanci (lo fanno solo nei registri). Oltre alle tre categorie di investitori delle quali parlavo alle pagine 7 ed 8, le società non quotate attuano, infatti, anche una comunicazione finanziaria rivolta al pubblico, di tipo essenzialmente istituzionale. «Questa nella maggior parte dei casi si risolve nell'adempimento degli obblighi informativi circa la presentazione dei bilanci, senza alcuna finalità “di indirizzo”. In alcuni casi si assiste ad una diffusione di dati tramite intermediari informativi non specializzati (mass media) che propongono al vasto pubblico comunicati stampa della società».5

La Zambon, però, cerca di trasmettere la maggiore trasparenza possibile attraverso la pubblicazione sulla web www.zamboncompany.com di relazioni infrannuali e sulla gestione. Qui troviamo anche il già citato Codice Etico, che comprende un paragrafo dal titolo Registrazione e utilizzo delle informazioni contabili. Riporto testualmente: «La trasparenza contabile si fonda sull'esistenza, l'accuratezza e la completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun amministratore, direttore e dipendente, collaboratore e fornitore di servizi è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle

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contabilità». Per ogni operazione ci vuole un'adeguata documentazione per avere un’impeccabile registrazione contabile, per individuare i responsabili in caso di errore e per ridurre la probabilità di fraintendimenti dovuti ad un'interpretazione non adeguata. In caso di falsificazioni, omissioni o trascuratezze, tutti i soggetti sono tenuti ad informare i propri responsabili ed anche il Controllo Interno di Gruppo e l'Organo di Vigilanza.

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