PRINCIPI DI VIGILANZA DELL’ORGANO DEI
REVISORI
PRINCIPI GENERALI
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli enti pubblici ed è disciplinato dalla legge n. 240/10, dalle specifiche norme di legge e dai regolamenti e statuti interni dell’ente su cui esercita il controllo. In generale, richiamando gli art. 2403 e seguenti del c.c. l’organo vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni degli enti pubblici e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’ente.
E’ l’organo che compie tutte le verifiche relative alla gestione economica, patrimoniale, finanziaria e assolve alle funzioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 123 del 2011.
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Il ruolo del Collegio dei revisori dei conti dell’OPI è lo stesso ruolo svolto negli enti pubblici (intesi in senso lato) ed è progressivamente evoluto in una direzione volta ad accentuare le funzioni di controllo e di garanzia del corretto operato dell’ente vigilato.
Al collegio sindacale non compete mai un controllo di merito sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo la verifica degli aspetti di legittimità delle scelte stesse.
La molteplicità di compiti assegnati al Collegio dei revisori rendono molto variegati i profili di responsabilità dei singoli revisori.
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L’ art. 2403 codice civile prevede che:
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma.
L’ art. 2403 bis codice civile prevede che:
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie... sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
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L’ art. 2404 codice civile prevede che:
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
L’ art. 2407 codice civile prevede che:
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le
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L’ art. 20 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011 prevede che:
1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
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L’ art. 20 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011 prevede che:
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
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L’ art. 20 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011 prevede che:
h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.
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L’ art. 20 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011 prevede che:
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
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LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ORGANO
Con la nomina, e il successivo insediamento, tra i componenti del Collegio dei revisori dei conti e l’ente stesso nasce un rapporto di servizio.
Questo e altri indici, tra cui la qualificazione del Collegio come Organo dell’ente, e l’attività certificativa oltre che, in generale, l’attività di verifica del rispetto e tutela della legalità e regolarità dell’azione amministrativa e contabile dell’ente fanno propendere
per la qualificazione del revisore dei conti nella categoria dei pubblici ufficiali.
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In altri termini il livello di diligenza, e quindi la connessa responsabilità, richiesto al componente del Collegio dei revisori dei conti non è più riferibile alla normale diligenza del buon padre di famiglia, ma è da valutare in correlazione alla natura specifica
dell’attività prestata e quindi all’attività istituzionale dell’ente.
Per questo motivo, la diligenza richiesta al revisore dei conti si caratterizza come quella
prevista per lo svolgimento di un’attività professionale, con conseguente innalzamento del livello richiesto.
Il rapporto di servizio che si instaura tra il Collegio dei revisori e l’ente costituisce uno degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa per danno erariale cui il Collegio può essere chiamato a rispondere.
Ferma restando l’attribuzione della responsabilità amministrativa soltanto nel caso di
colpa grave (articolo 1, comma 1, Legge 14 gennaio 1994, n. 20) si ricorda che
l’articolo1, comma 1-ter della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha previsto l’esclusione
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LA RESPONSABILITA’ PENALE
Il revisore dei conti, inoltre, in quanto pubblico ufficiale è soggetto alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.
Di particolare rilievo è il profilo della responsabilità per omessa denuncia il revisore infatti è tenuto a denunciare alla Procura della Repubblica tutte le fattispecie che rivestano ipotesi di reato connotate da un sufficiente grado di attendibilità in base ad i riscontri eseguiti nell’esercizio dell’attività di controllo.
L’articolo 361 del codice penale recita “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di
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All’interno del quadro di doveri e responsabilità sopra descritto vediamo ora di descrivere alcune fasi dell’attività dell’organo di controllo.
INSEDIAMENTO
Il Collegio dei revisori, subito dopo la nomina, deve procedere al suo insediamento, che è atto prodromico allo svolgimento della propria attività di controllo.
Tale prima riunione consente al Collegio di accertare la regolarità della procedura di nomina e di prendere cognizione della struttura amministrativa e contabile dell’ente analizzando l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente.
Nella prima riunione il Collegio deve acquisire i regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilità, nonché la dotazione organica del personale e l’organigramma dell’ente.
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI
lo svolgimento dell’attività di controllo è preceduta da una fase propedeutica di pianificazione, finalizzata a rendere l’attività dell’organo maggiormente efficace, mediante la predisposizione di un programma di lavoro.
Nella pianificazione dei controlli i revisori dovranno tenere in considerazione la dimensione e la complessità dell’ente identificando le aree più significative da sottoporre a revisione, in relazione anche al grado di rischio che le stesse presentano. Nella pianificazione dell’attività di vigilanza l’organo deve considerare:
-dimensione e alle altre caratteristiche dell’ente;
-configurazione della struttura amministrativa dell’Ente
-rischi connessi alle diverse aree interne di attività svolte dall’Ente,
-informazioni messe a disposizione dall’Ente, ed eventualmente, dal collegio precedente;
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CONTROLLI A CAMPIONE
L’attività di controllo può essere svolta con un sistema a campione. Il controllo a campione si attua negli enti di maggiori dimensioni, laddove per l’organo di controllo non sempre è possibile procedere ad un esame analitico di tutti gli elementi che costituiscono l’attività di vigilanza (atti, mandati, operazioni contabili…)
Anche i controlli a campione devono rispondere a requisiti di oggettività come la selezione casuale dei documenti da verificare e la significatività del campione da sottoporre a controllo in termini numerici.
L’ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITA’
Il Collegio ha l’obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate che siano significative
La significatività deve essere valutata con riferimento:
- all’incidenza delle irregolarità sul corretto funzionamento degli organi - alle cause che le hanno determinate
- all’entità delle perdite che ne possono conseguire
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Tra le attività di controllo che il Collegio è chiamato a svolgere è la verifica del rispetto della normativa che disciplina la
ATTIVITA’ CONTRATTUALE
In questo caso il controllo viene esercitato attraverso:
- La vigilanza sul corretto svolgimento dell’attività contrattuale e sulla sua rispondenza alle prescrizioni legislative generali e regolamentari interne
- La vigilanza sull’ effettiva e corretta esecuzione dei contratti
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NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE Il controllo viene esercitato attraverso:
- La vigilanza sul corretto svolgimento dell’attività contrattuale e della sua rispondenza alle prescrizioni legislative generali e regolamentari interne
- I Controlli sull’ effettiva acquisizione di beni e servizi necessari all’attività istituzionale dell’ente
- La vigilanza sull’ effettiva e corretta esecuzione dei contratti
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Per poter correttamente inquadrare l’attività di controllo dell’organo dei revisori in tema di attività contrattuale dell’ente dobbiamo ricordare gli elementi principali che caratterizzano tale attività.
Gli OPI sono Enti pubblici non economici e l’attività contrattuale dagli stessi posta in essere deve essere svolta all’interno dei limiti disposti dall’art. 3 del D.L.C.P.S. 233/1946 a valle di una corretta programmazione amministrativa.
l’Ordine, nell’ambito della sua attività istituzionale, ogni anno, deve procedere alla programmazione delle proprie esigenze pianificando l’attività contrattuale necessaria per il funzionamento degli uffici e per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
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L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE
L’art. 3 della legge di Contabilità ( R.D. n. 2240/1923) enuncia il principio
fondamentale dell’attività contrattuale della PA “ogni contratto della pubblica
amministrazione da cui derivi un’entrata o una spesa deve essere preceduto
da una gara, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali in cui si possa fare
ricorso a trattativa privata”
Si parla tecnicamente di « evidenza pubblica»
L’espressione sta ad indicare il procedimento amministrativo che accompagna
la conclusione dei contratti della P.A.
Si caratterizza per la presenza di atti amministrativi che rendono evidenti le
ragioni di interesse pubblico che hanno spinto alla stipulazione del contratto,
alla scelta del contraente, e alla formazione del consenso
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L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE
Anche quando agisce iure privatorum la P.A. non è mai completamente libera
di formare la propria volontà, ma deve porre in essere una procedura che dia
evidenza dell'interesse pubblico sotteso alla scelta negoziale operata, nel
rispetto dei tradizionali principi di imparzialità, buon andamento e
trasparenza dell'azione amministrativa.
Pertanto possono distinguersi due fasi:
- la prima pubblicistica, tesa alla formazione della volontà della P.A.
caratterizzata da una serie di atti che si sostanziano in un vero e proprio
procedimento amministrativo cd «procedura di evidenza pubblica»
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L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE
Negli anni la normativa, interna ed europea, che disciplina gli appalti ha subito
un costante mutamento evolutivo ed oggi tale attività è disciplinata dal
D.Lgs. 50/2016 – NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
Si tratta di una disciplina autoapplicativa che non prevede un regolamento di
esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di linee guida di carattere
generale da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
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L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE
Il codice dei contratti tratta la pianificazione, programmazione e
progettazione, le modalità di affidamento e i principi comuni che regolano gli
affidamenti contrattuali operati dagli enti pubblici: trasparenza, economicità,
efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione,
applicabilità dei contratti collettivi al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto dei contratti, applicabilità della legge 241/1990, il RUP, le
fasi delle procedure, i controlli sugli atti di affidamento e molto altro…..
E’ un complesso di norme, integrato dalle linee guida dell’ANAC, altamente
articolato che recepisce le prescrizioni contenute nelle direttive europee in un
insieme unico la cui finalità è il rispetto del principio di concorrenza, una
maggiore trasparenza e un’attenzione specifica alla prevenzione della
corruzione.
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L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE
Ci limiteremo, quindi, ad analizzare unicamente gli aspetti essenziali della
normativa che disciplinano gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di euro 40.000,00 seguendo questo schema
a) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI
b) SCELTA DEL PROCEDIMENTO DA ADOTTARE CON RIFERIMENTO AL
VALORE DELL’APPALTO
c) PROCEDIMENTO DI ACQUISTO SOTTO SOGLIA – CARATTERISTICHE
STABILITE DALLE LINEE GUIDA ANAC del 7.4.2018
d) FASI DEL PROCEDIMENTO DI ACQUSTO
e) MEPA
f) RUP
g) CODICE CIG
h) LA TRACCIABBILITA’
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AMBITO DI APPLICAZIONE
In primo luogo occorre chiarire che il CODICE DEI CONTRATTI (d.lgs 50/2016)
non disciplina tutta l’attività contrattuale degli Enti Pubblici, ma individua
espressamente alcuni casi in cui l’attività contrattuale è esclusa dall’ambito
applicativo del codice applati perché disciplinata da norme specifiche.
L’art. 17 del Codice stabilisce una serie di ipotesi specifiche alle quali NON si
applica il codice di contratti.
Tra queste ipotesi quelle maggiormente significative per gli OPI sono
-
I contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, di terreni, fabbricati
esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
-
I contratti di lavoro ( in quanto disciplinati dal Testo unico sul pubblico
impiego)
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La prima domanda che il Collegio dei revisori dovrà porsi nell’effettuare il controllo sull’attività contrattuale posta in essere dall ‘OPI è quella relativa alla individuazione della normativa da adottare dal momento che l’attività contrattuale dell’OPI può essere :
- Disciplinata dal Codice appalti - Estranea al Codice Appalti perché:
- Esclusa dalla stessa normativa ai sensi dell’ art. 17 perché disciplinata da leggi speciali
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Facciamo un esempio pratico
Immaginiamo l’anno zero dell’attività di un nuovo OPI
L’Ordine avrà certamente bisogno di una sede dove svolgere le sue attività istituzionali
Il CD procederà ad individuare le caratteristiche della sede maggiormente confacenti alle esigenze di ricezione del pubblico – assenza di barriere architettoniche – di localizzazione – nei pressi dell’azienda sanitaria – di ampiezza – due stanze e una sala dove fare corsi di formazione ….
Individuata la sede ritenuta maggiormente consona per il soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali – attraverso comunque un procedimento ad evidenza pubblica che dia contezza di tali scelte gestionali - il CD dovrà procedere alla sottoscrizione di un contratto di locazione per la sede.
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Sottoscritto il contratto di locazione per la nuova sede l’Ordine avrà certamente bisogno di acquistare i mobili per arredare la nuova sede ovvero di dotazioni come computer e stampanti.
In questo caso - secondo quanto previsto dal Codice dei contratti - si tratta dell’acquisto di beni che rientrano nella disciplina del Codice stesso e la procedura da adottare è quella disciplinata da tale normativa
Ancora l’OPI dovrà dotarsi di un impiegato per attendere alle regolare funzionamento degli uffici
In questo caso la normativa applicabile per la selezione ed assunzione del dipendente sarà quella prevista dal testo unico sul pubblico impiego e non il Codice appalti
Ancora, non avendo, in genere, una dotazione di personale molto ampia, nello svolgimento della sua attività ordinaria l’OPI avrà bisogno dei servizi di un commercialista che lavori con continuità come se fosse un dipendente (gestione contabilità, mandati di pagamento ecc) …
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Ancora, nell’ambito della sua attività istituzionale l’OPI potrebbe avere bisogno di un legale che con regolarità assiste l’ufficio nella redazione di contratti, lettere verso gli iscritti, assistenza agli iscritti, ovvero nella redazione di pareri sull’interpretazione di una data normativa ecc
In questo caso si tratta dell’acquisto di servizi legali che rientrano pienamente nella disciplina del Codice dei contratti pubblici
Immaginiamo, invece, che l’OPI sia stato citato in giudizio (per aver causato un danno da allagamento all’appartamento sottostante) in questo caso il mandato alla rappresentanza in giudizio rappresenta un incarico intuitu persone escluso per espressa previsione del citato art. 17 dall’applicazione del Codice dei contratti.
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Il PRIMO ELEMENTO DI CONTROLLO per il Collegio dei revisori è certamente quello relativo alla corretta individuazione della normativa da applicare e conseguentemente della procedura da adottare
LA SCELTA DELLA PROCEDURA DA ADOTTARE CON RIFERIMENTO AL VALORE DELL’APPALTO
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LA SCELTA DELLA PROCEDURA CON RIFERIMENTO AL VALORE DELL’APPALTO
Il Codice dei contratti pubblici disciplina diverse procedure, ma noi punteremo la nostra attenzione unicamente sulle modalità di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 i cosi detti CONTRATTI SOTTO SOGLIA
SOTTOLINEANDO CHE SOPRA LA SOGLIA DEI 40.000,00 EURO L’OPI DOVRA’ OPERARE nel rispetto della normativa prevista dal Codice dei contratti in base al valore stimato dell’appalto.
La procedura che ci riguarda e che potremmo definire SEMPLIFICATA è disciplinata
dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 oggi modificato dal cd «decreto correttivo» e dalle linee guida emanate dall’ANAC il 7.4.2018 che integrano la norma (linee guida n. 4 sugli
APPALTI SOTTO SOGLIA)
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IL SECONDO ELEMENTO DI CONTROLLO per il Collegio dei revisori è quello relativo alla corretta determinazione del valore dell’appalto
L’art. 35 del Codice alla voce «Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti» prevede:
al comma 4 che «Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e
forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto
dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara…»
al comma 6 che «La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o
concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un
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Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e' basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti, e questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del
contratto.
AI FINI DEL CONTROLLO operato dal Collegio dei revisori è doveroso sottolineare che: - La stima del valore deve essere effettuata attraverso un confronto con i prezzi di
mercato risultanti da un indagine, effettuata anche attraverso l’acquisizione di preventivi informali o attraverso il riferimento a dati storici oggettivi
- E’ vietata qualsiasi forma di frazionamento del contratto finalizzata ad eludere il
limite massimo di importo per il quale è utilizzabile questa modalità semplificata di
acquisto
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I CONTRATTI SOTTO SOGLIA
L’ART. 36 co. 2 D.LGS. 50/2016 CODICE DEI CONTRATTI prevede:
a)Per affidamenti di valore stimato inferiore a 40.000 euro la procedura dell’ affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
b) Per affidamenti di valore stimato da € 40.000 a 208.999 una procedura negoziata tra almeno 5 ditte se esistenti
IN OGNI CASO RESTANO FERMI
gli obblighi di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici previsti dall’art. 1 della legge 296/2006 per TUTTI gli affidamenti di valore superiore ad euro 1.000,00 ( mille)
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Con le LINEE GUIDA approvate il 7.4.2018, a seguito della modifica introdotta con il
decreto correttivo, l’ANAC ha disciplinato il regime degli affidamenti sotto soglia.
IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA DELL’ANAC PER PUNTI SALIENTI
AVVIO DELLA PROCEDURA
Le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti prendono avvio
con la delibera /determina a contrarre, contenente, tra l’altro, l’indicazione della
procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni.
Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro…
IL VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Ribadisce l’ANAC che il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.
Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta
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I REQUISITI GENERALI E SPECIALI
L’operatore economico DEVE essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti minimi di
a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, o ad
altro Albo, )
b) capacità economica e finanziaria Al riguardo, potrebbe essere richiesta la
dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento o altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo
dell’affidamento, quali l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore
VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI
Per gli affidamenti diretti sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dalle stesse linee guida
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I CRITERI DI SELEZIONE , LA SCELTA DEL CONTRAENTE E l’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
In ogni caso – ricorda l’ANAC - il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.
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LA STIPULA DEL CONTRATTO
la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
In tutti i casi la firma apposta dal Presidente deve essere una firma certificata.
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COME PROCEDERE CORRETTAMENTE AGLI ACQUISTI IN POCHI PASSAGGI CHE IL COLLEGIO DEI REVISORI DOVRA’ CONTROLLARE
A. Adozione della Delibera/ Determina a contrarre
Individuato il bene o servizio da acquistare per soddisfare l’esigenza dell’OPI il CD deve stabilire quale è la normativa applicabile e se si tratta di codice appalti determinare il valore presunto dell’affidamento.
Prima di adottare la delibera/determina di acquisto è preferibile svolgere una
preliminare indagine comparativa anche a mezzo telefono e via email sul valore del bene o servizio ai fini della corretta determinazione il valore dell’appalto in assenza di precedenti comparabili.
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La delibera/determina di acquisto dovrà essere preceduta da un’attività «istruttoria» finalizzata all’esatta determinazione del l’oggetto dell’affidamento e del valore e dovrà contenere:
1. L’indicazione dell’interesse che si intende soddisfare con il contratto 2. Le caratteristiche dettagliate dell’acquisto da effettuare
3. I criteri di scelta del contraente OVVERO il contraente già prescelto sulla base della preventiva indagine effettuata dagli uffici ( tesoriere)
4. L’importo massimo stimato dell’affidamento e la conferma di copertura finanziaria dell’impegno di spesa
5. Le principali condizioni contrattuali
6. La procedura di acquisto da utilizzare in base al valore presunto (es affidamento diretto sul MEPA)
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B. Verifica acquistabilità sul MEPA
Stante l’obbligo di acquisto sul MEPA per importi superiori ad euro 1.000,0 se il prodotto è presente sul MEPA l’acquisto DEVE essere effettuato sul MEPA
Se invece il bene o servizio da acquistare NON fossero presenti sul MEPA solo dopo aver effettuato tale verifica ( di cui si deve dare conto nella delibera – ovvero nella delibera si deve dare indicazione di aver affidato tale verifica al RUP) si può procedere ad un acquisto sul libero mercato
C. verifica requisiti generali e eventuali requisiti speciali
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C. Scelta del contraente
OGGI l’affidamento diretto NON necessità più di adeguata motivazione per la scelta del contraente e la scelta può avvenire anche senza consultazione di più operatori economici
La delibera/determina di affidamento NON deve più essere «adeguatamente motivata» salvo quanto indicato dall’ANAC
D. Stipula contratto
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata con firma digitale.
In caso di affidamenti sul MEPA il contratto si conclude telematicamente con la firma elettronica sul sistema stesso
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E. Pubblicazione della delibera / determina
In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, si applica l’art. 29 del D.Lgs 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali di
tutte le delibere di affidamento comprese quelle in affidamento diretto ( sul MEPA o sul libero mercato ) e quelle di importo inferiore ad euro 1.000.
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IL MEPA
Le stazioni appaltanti sono obbligate ad utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
L’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 502 della legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 d.lgs. 165/01 – e quindi anche gli OPI
-sono tenute a fare ricorso al ME.P.A. ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Solo per acquisti entro la soglia dei 1.000,00 euro non sussiste l’obbligo di ricorso al M.E.P.A
Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale dove possono essere effettuate negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria.
PRINCIPI DI VIGILANZA DELL’ORGANO DEI
REVISORI
IL MEPA
E’ bene precisare che il MEPA NON è una procedura di acquisto MA è uno strumento telematico attraverso il quale realizzare gli acquisti sotto soglia comunitaria.
Le procedure di acquisto saranno scelte di volta in volta dal Punto ordinante, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nella delibera.
Tramite il Mercato Elettronico i PO possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia tramite procedure negoziate tra cui
Gli ordini diretti Le trattative dirette
PRINCIPI DI VIGILANZA DELL’ORGANO DEI
REVISORI
RICORDIAMO ALCUNI ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLA NORMATIVA CHE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEVE CONOSCERE PER VERIFICARE LA REGOLARITA’ DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO
IL RUP – responsabile unico del procedimento
La figura del RUP è disciplinata dall’art. 31 del Codice dei contratti e dalle linee guida dell’ANAC
Il RUP deve essere un dipendente e deve essere obbligatoriamente nominato per ogni singola procedura di acquisto.
La caratteristica essenziale della figura del Rup consiste nella centralità del suo ruolo nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di un appalto e nella funzione di governo di tutte le attività procedimentali.
Per lo svolgimento di tale ruolo, il Rup deve essere in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
Nell’esercizio delle sue funzioni assume la qualifica di pubblico ufficiale.
PRINCIPI DI VIGILANZA DELL’ORGANO DEI
REVISORI
IL CODICE CIG
Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal
sistema SIMOG della AVCP con tre funzioni principali:
-una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio dei Contratti pubblici;
-una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità ( il contributo si paga per procedure di acquisto di valore superiore ad euro 150.000,00)
-una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 ( tracciabilità dei flussi
finanziari) che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) TUTTE le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture,
indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso.
PRINCIPI DI VIGILANZA DELL’ORGANO DEI
REVISORI
Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG, in quanto escluse dall’ambito di applicazione del codice appalti ( perché disciplinati da diverse norme di legge), alcune fattispecie contrattuali tra cui:
- i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti e i relativi pagamenti
PRINCIPI DI VIGILANZA DELL’ORGANO DEI
REVISORI
LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La disciplina dei contratti pubblici deve necessariamente essere messa in relazione anche con la Legge 136/2010 cd “tracciabilità dei flussi finanziari” che ha previsto un articolato sistema di controllo dei pagamenti effettuati dalla PA stabilendo obblighi ben precisi in capo alle stesse amministrazioni finalizzati alla prevenzione di reati di corruzione .
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti :
a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
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L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Gli OPI in quanto enti pubblici sono soggetti al disposto dell’articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, che hanno stabilito il divieto per le amministrazioni
pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli
enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il
divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica.
Questa novità normativa ha comportato per l'amministrazione pubblica una serie di vantaggi: rilevanti risparmi economici -maggiore trasparenza sui fornitori e sulla loro posizione fiscale - monitoraggio della spesa pubblica
La fattura elettronica è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio. L' autenticità dell' origine e l' integrità del contenuto sono garantite tramite l' apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
PRINCIPI DI VIGILANZA DELL’ORGANO DEI
REVISORI
ALLA LUCE DI QUESTO QUADRO DI INSIEME IL CONTROLLO DEL COLLEGIO DEI REVISORI CON RIFERIMENTO ALLA ATTIVITA’ CONTRATTUALE VIENE ESECITATO SU
1) la regolarità della programmazione dell’approvvigionamento 2) La regolarità della copertura finanziaria
3) la regolarità della delibera a contrarre 4) La regolarità della fase di affidamento 5) La regolarità del contratto
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REVISORI
SOTTO IL PROFILO TEMPORALE I CONTROLLI VENGONO ESEGUITI IN TRE MOMENTI DISTINTI
A) controllo precedente, relativo al monitoraggio sull’effettiva esistenza del bisogno
di procedere all’acquisto di quel bene o servizio e sulle procedure di scelta del contraente
B) controllo concomitante, relativo alla vigilanza sulla regolarità degli atti e delle
procedure relative alla stipula del contratto
C) controllo successivo, dato dall’attività di verifica sulla gestione da parte dell’Ente