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SCUOLA/ Chi c'è in mezzo tra noi el'apprendistato "tedesco"?

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Academic year: 2021

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2/4/2014 SCUOLA/ Chi c'è in mezzo tra noi e l'apprendistato "tedesco"?

http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2014/4/2/SCUOLA-Chi-c-e-in-mezzo-tra-noi-e-l-apprendistato-tedesco-/487854/ 1/2 In questo canale: Libertà di educazione |

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 Infophoto EDUCAZIONE

SCUOLA/ Chi c'è in mezzo tra noi e

l'apprendistato "tedesco"?

Pubblicazione: mercoledì 2 aprile 2014 Emmanuele Massagli Il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, dedicato al lavoro, è stato il primo atto concreto del Governo Renzi. Il decreto contiene disposizioni per favorire il rilancio dell'occupazione, ovvero la componente urgente del Jobs Act renziano, che sarà nei prossimi mesi completato (Parlamento permettendo) da cinque delicatissime leggi delega.  Tra questi primissimi interventi non poteva mancare la quarta modifica in tre anni e mezzo del Testo Unico dell'apprendistato. Reiterazione legislativa giustificata dagli impietosi dati comunicati dall'Isfol, che raccontano il continuo crollo del numero di contratti stipulati. Colpa delle Regioni, per alcuni. Della contrattazione collettiva, per altri. Della burocrazia, per i più.  Occorre fare un poco di chiarezza per superare la semplificazione mediatica. L'apprendistato riformato nel 2011 è definito secondo tre tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. La lettera b) è l'unica che presenta numeri a sei cifre e non a caso sulla disciplina del professionalizzante si concentrano solitamente gli interventi normativi. Non sfugge a questa logica il dl 34/2014, che ha previsto per questa tipologia di apprendistato tre operazioni di riforma molto discusse e tecnicamente equivoche. Ben più inaspettata e coraggiosa è però un'altra norma di modifica del Testo Unico, non relativa alla tipologia b), bensì alla a), ovvero l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. La più genuina delle forme di apprendistato, quella più coerente con la storia italiana del piccolo artigianato e della piccola industria, la più tedesca nella disciplina.  Grazie all'apprendistato di primo livello un giovane tra i 15 e i 25 anni può frequentare la scuola dell'obbligo (solo nel canale dell'istruzione e formazione professionale, però) mentre lavora, vivendo un reale percorso di alternanza. Numeri che in questo caso non arrivano, su tutto il territorio nazionale, neanche alle cinque cifre non hanno certamente messo fretta al legislatore nel compiere interventi migliorativi della norma.  Eppure quattro anni di esperimenti hanno evidenziato la necessità di almeno tre interventi che potrebbero ravvivare l'istituto. Primo: l'inserimento nell'articolo 3 del Testo Unico di tutta la formazione secondaria superiore, attualmente divisa, con una involontaria, ma clamorosa, riaffermazione della distanza gerarchica tra formazione professionale e formazione tecnica e liceale, tra articolo 3 e articolo 5. Secondo: dovrebbe essere ricompresa "tutta la formazione secondaria" anche per quanto concerne la durata, abbassando quindi a 14 anni l'età di inizio del contratto (è d'altra parte nel primo anno che si concentra la dispersione). Terzo: la fissazione per legge di una soglia retributiva massima per l'apprendista­studente, assolutamente non attrattivo per l'impresa se pagato come un professionalizzante, dal quale si distingue in negativo per età, esperienza e ore di formazione (tra le 300 e le 900 ore in più di formazione!). 

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