• Non ci sono risultati.

Circolare prot. n. 24/

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Circolare prot. n. 24/"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Dott. Paolo Viano Dott.ssa Romina Bellelli Dott. Alessandro Beltrami

Dott.ssa Katia Borghi

Sede Reggio Emilia: 42124 Reggio Emilia - Via Cadoppi, 10 Tel. e Fax 0522 921074 - 921082 - 277056 - P. Iva e Cod. Fisc. 01987360359 Sede Boretto: 42022 Boretto (RE) - Viale Montanari, 6 - Tel. e Fax 0522 964729 - 965521 www.vianoeassociati.it - e-mail: info@vianoeassociati.it - PEC: vianoeassociati@legalmail.it

Circolare prot . n. 24/ 05.11.20

1. DPCM 3 novembre 2020 ... 2

Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. È operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l’adempimento di prossime scadenze, per cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente.

(2)

Circ. Prot. N° 24 - 2020

2

1. DPCM 3 novembre 2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n .275 del 4 novembre 2020 il DPCM 3 novembre 2020, in vigore da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre, contenente restrizioni modulate in base agli scenari di rischiosità delle singole Regioni.

Le misure principali sono le seguenti:

Nell’area rossa è vietato ogni spostamento non solo tra Regioni e tra Comuni, ma anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. I bar e i ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre l’asporto è consentito fino alle ore 22, mentre non ci sono restrizioni per le consegne a domicilio. Chiudono i centri estetici ma restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiudono i negozi fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità (vedere elenco delle attività al dettaglio che possono proseguire, riportato nel seguito). Non ci sono restrizioni per lo svolgimento delle altre attività (professionali, produttive, industriali, all’ingrosso, ecc).

Nell’area arancione sono vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

All’interno del Comune invece è vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino, salvo i comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, e vige la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del Comune. Per bar e ristoranti vigono le stesse regole che per le Regioni “rosse”.

Nell’area gialla sono consentiti gli spostamenti tra Regioni e Comuni ma è vietato circolare dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. È comunque raccomandato non spostarsi se non per i medesimi motivi anche durante il giorno.

Per gli spostamenti in aree o orari vietati come da disposizioni di cui sopra, ma che avvengano per motivi consentiti (quali quelli lavorativi), occorre portare con sé il modello di autocertificazione (vedere allegato alla presente circolare). L’autocertificazione non occorre in caso di raccomandazione a rimanere a casa (quali ad esempio gli spostamenti all’interno dell’area gialla tra le 5 del mattino e le 22 di sera). Il transito sui territori delle aree rosse e arancioni, oltre ai casi specificamente consentiti, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (in questo caso portare l’autocertificazione).

In tutte le aree:

- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

- Rimangono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere.

(3)

Circ. Prot. N° 24 - 2020

3 - E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché' in tutti gli esercizi commerciali di

esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

- Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli aeroporti.

- In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

1) siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

- Tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

L’individuazione delle Regioni situate in ciascuna area “rossa” “arancione” “gialla” è demandata a un’ordinanza del Ministro della Salute ad oggi ancora non pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Le zone sarebbero al momento classificate come segue:

- area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta;

- area arancione: Puglia, Sicilia;

- area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

L’elenco sarà soggetto ad aggiornamenti e modifiche in base alla condizione di rischio in cui si trovano le varie Regioni.

Elenco attività al dettaglio il cui svolgimento è consentito anche nell’area rossa Commercio al dettaglio (allegato 23 del DPCM 3/11/20)

(4)

Circ. Prot. N° 24 - 2020

4 • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco:

47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati • Commercio al dettaglio di biancheria personale

• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria;

confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

(5)

Circ. Prot. N° 24 - 2020

5 Servizi per la persona (allegato 24 del DPCM 3/11/20)

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia • Attività delle lavanderie industriali

• Altre lavanderie, tintorie

• Servizi di pompe funebri e attività connesse • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

In seguito alle presenti restrizioni, è all’esame del Consiglio dei Ministri un nuovo decreto legge contenente l’erogazione di nuovi indennizzi (decreto “Ristori-bis”.)

****

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto e per gli adempimenti che ci vorrete delegare.

Studio Viano

Riferimenti

Documenti correlati

L’OSA può quindi stabilire un prolungamento della durabilità di un alimento laddove disponga di dati adeguati a supporto della shelf-life che tengano conto della natura

c) i beni introdotti nel territorio dello Stato in conto lavorazione/visione, provenienti dal Regno Unito o destinati ad essere trasportati verso il Regno Unito

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%. 47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa,

Il controllo di merito non può prescindere dal controllo documentale contabile in quanto, in sostanza, finalizzato ad appurare la rispondenza del contenuto

a) contratto plurilaterale: di regola la società si costituisce con un contratto a cui possono partecipare due o più persone, salva l’eccezione della società a responsabilità limitata

Semplificare e ridurre i ritardi nella registrazione delle domande di IG Impedire ai produttori di discostarsi dalle norme di produzione stabilite per i prodotti tradizionali

bb) commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici;

1.6 Commercio al dettaglio ambulante: fuori dai mercati su area pubblica, ammessa la vendita di prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori,