www.stranieriinitalia.it/briguglio (Sergio Briguglio 3/5/2008)
PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento al 30 Aprile 2008)
I. Principi generali (*)
1. Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la
pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)
II. Ingresso e soggiorno (*)
2. Categorie di ingresso (*)
3. Programmazione dei flussi (*)
4. Ingresso, reingresso e uscita dall’Italia (*)
5. Permesso di soggiorno (*)
6. Iscrizione anagrafica (*)
7. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)
8. Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)
9. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)
10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*) 11. Formazione di lavoratori all’estero (*)
12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)
13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita’ scientifica (*)
14. Ingresso e soggiorno per volontariato (*) 15. Professioni (*)
16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*) 17. Minori stranieri (*)
18. Protezione sociale e sicurezza pubblica (*)
1. III. Allontanamento, sanzioni e detenuti (*)
19. Respingimento alla frontiera (*) 20. Espulsione (*)
21. Trattenimento nei CPT (*) 22. Sanzioni a carico di terzi (*)
23. Stranieri condannati o detenuti (*)
2. IV. Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)
24. Assistenza sanitaria (*) 25. Previdenza sociale (*)
26. Assistenza sociale e misure fiscali (*) 27. Enti di patronato (*)
28. Politiche di accoglienza e accesso all’alloggio (*) 29. Discriminazione (*)
3. V. Asilo (*)
30. Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale (*)
31. Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale (*) 32. Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (*)
33. Contenuto della protezione internazionale (*)
34. Disposizioni particolari per i minori non accompagnati (*) 35. Norme transitorie (*)
36. Protezione temporanea (*)
37. Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione (*)
4. VI. Cittadinanza (*)
38. Cittadinanza (*)
5. VII. Apolidia (*)
39. Apolidia (*)
6. VIII. Cittadini comunitari (*)
40. Norme a regime (*) 41. Neocomunitari (*)
7. I. Principi generali (*)
1. Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la
pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)
Ambito di applicazione
• Il Testo unico si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi
• Il Testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli
• Principio applicato con riferimento a
o iscrizione anagrafica del genitore comunitario di minore italiano (Risposta Mininterno a
quesito 16/11/2007)
o iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ. Regione Friuli Venezia Giulia)
o erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita'
con lo straniero illegalmente presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del paese nell'UE (Delibera Regione Toscana)
o erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali a cittadini comunitari non
iscritti al SSN e privi di assicurazione sanitaria (circ. Regione Marche 4/1/2008 e circ.
Regione Piemonte 9/1/2008)
• Nota: dovrebbe essere previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.:
permesso per minore eta', permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito convivente)
• Le disposizioni del Testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra
Carta dei valori
• Il Ministero dell'interno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si ispira alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione e orienta le relazioni con le comunita' degli immigrati e religiose al comune rispetto dei principi sanciti in tale Carta, nella prospettiva dell'integrazione e della coesione sociale (Decr. Mininterno 23/4/2007)
Diritti del cittadino straniero
• Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono garantiti i diritti fondamentali della persona previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti
• Allo straniero e’ riconosciuta parita’ di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge
• Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano (capacita' giuridica, diritto al nome, diritto di proprieta', etc.), salvo che le convenzioni internazionali in vigore o il Testo unico dispongano diversamente; nei casi (attualmente inesistenti) in cui Testo unico o convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita’, il MAE comunica ai responsabili del procedimento amministrativo e al Collegio notarile i dati relativi al godimento del diritto da parte dei cittadini italiani nel Paese d’origine dello straniero, con schede semestralmente aggiornate (disponibili sul sito internet del MAE); accertamento della condizione comunque non richiesto per titolari di permesso CE slp o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, umanitari o di studio, e per i relativi familiari regolarmente soggiornanti
• Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale; nota: art. 117 della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie della
"condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea", della
"immigrazione" e della "legislazione elettorale" di Comuni, Province e Citta' metropolitane (Parere Cons. Stato 6 Luglio 2005); sulla base di tale parere, annullate disposizioni dello statuto del Comune di Genova (con DPR 17/8/2005) che riconosceva il diritto di elettorato attivo e passivo a livello comunale, e delibere dei Comuni di Perugia, La Spezia e Cesena (con delibera PCM 31/8/2006) che riconoscevano tale diritto a livello circoscrizionale e di quartiere
Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano
• Garantiti a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie parita’ di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (art. 2, co.
3 T.U.; Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con L. 158/81); la parita’ si estende a tutte le attivita' non riservate all'italiano
• Sono certamente riservati ai cittadini italiani
o le attivita’ che comportino l’esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dell’interesse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)
o i posti (art. 1, DPCM 174/94)
- dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dall’art. 6 D. Lgs.
29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
- con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle
amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca d’Italia
- dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari
esteri, dell’interno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base all’art. 16 L. 56/87
o le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportino l’elaborazione, la decisione e
l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita’ e di merito
• Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in particolare,
o contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:
- il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero,
salvo che nei casi esplicitamente previsti:
l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini
comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
- prevalgono infatti
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui
all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
o a favore: TAR Liguria, Sent. Corte d’Appello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova
21/4/2004 e 26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005:
- l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.
- l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U.,
ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica"
l'art. 2 DPR 487/1994)
- l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici
ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
- in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le
sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
- per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili
al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)
• Accesso all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale:
o tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla
loro organizzazione e al loro funzionamento, compleso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)
o il Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione (all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)
o le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione
collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza
o secondo Par. UNAR 26/10/2007, le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931
- sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
- violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nello stabilire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
- violano le normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli
ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
• Il titolare dello status di rifugiato e' equiparato (D. Lgs. 251/2007) al cittadino comunitario riguardo all'accesso al pubblico impiego (rectius, riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione)
Certificazioni
• Lo straniero regolarmente soggiornante puo’ utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualita’ personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, salvo che Testo unico o Regolamento prevedano l’esibizione o la produzione di specifici documenti
• Stati, fatti e qualita’ che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive sono documentati da certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita’ dello Stato estero, legalizzati dalle autorita’consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l’autorita’ consolare italiana attesta la conformita’ all'originale (salvo esonero, nei casi in cui cosi’ dispongano convenzioni internazionali in vigore per l’Italia; es.: la Convenzione dell’Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dell’8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali); lo straniero e’ informato che la produzione di atti o documenti non veritieri costituisce reato e, in caso di richiesta di visto, ne comporta l’inammissibilita’ (art. 4, co. 2 T.U.)
• Nota: in caso di trascrizione per riassunto di atti formati all'estero, il riassunto deve essere effettuato dall'ufficiale di stato civile, non da chi effettua la traduzione (circ. Mininterno 7/6/2007 e circ. MAE 24/5/2007)
• In mancanza di autorita’ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilita’ dei documenti, provvede l’autorita’ diplomatica o consolare italiana con dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67, basata sulle verifiche ritenute necessarie (es.: test del DNA o della densimetria ossea, previo assenso degli interessati – dalla Relazione illustrativa del Regolamento; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio), effettuate a spese degli interessati
• Nota: in quali casi e' ammesso l’uso (di cui all’art. 33, co. 4, DPR 445/2000) di documenti emessi dall’autorita’ consolare o diplomatica del Paese dello straniero, legalizzati dalla prefettura?
Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi
• I provvedimenti di respingimento, di espulsione, di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno, di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno, di revoca o di rifiuto del permesso CE slp sono adottati con atto scritto e motivato contenente l’indicazione delle
modalita’ di impugnazione, consegnato a mano o notificato allo straniero, con modalita’
tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto
• Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento e’ accompagnato da sintesi del suo contenuto in lingua comprensibile all’interessato o, se non e’ possibile per indisponibilita’ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo, a scelta dello straniero; Sent. Cass.: il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di lingua rarissima; Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001, 12851/2001, 9264/2001, 6978/2007: il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato; Sent. Cass. 7564/2008: traduzione non necessaria se lo straniero conosce l'italiano, ma tale conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace; l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR Abruzzo), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per l’impugnazione (TAR Toscana)
• Vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4, allegato alla CEDU); Sent. Cass.
16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario
• In caso di espulsione, lo straniero e' informato del diritto di essere assistito dal difensore di fiducia, con onorario e spese a carico dell’erario (art. 142 L, DPR 115/2002; nota: art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L. 189/02, ha ripristinato il riferimento all’ammissione al gratuito patrocinio, soppresso dall’art. 229 L del DPR 115/02), o, in mancanza, dal difensore d'ufficio (tra quelli iscritti nella tabella di cui all'art. 29, D. Lgs. 271/89), e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l’avviso di cancelleria al difensore di fiducia o a quello d’ufficio
• Il provvedimento di trattenimento in CPT e' comunicato allo straniero, con sintesi in lingua a lui comprensibile o, se non e’ possibile, in inglese, francese o spagnolo, e con informazione sul diritto di essere ammesso, se ne ricorrono le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato e all’assistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore d’ufficio) in sede di convalida, come pure nell'ambito del procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera
• Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)
• Nota: ai fini del procedimento di convalida del trattenimento in CPT, di fatto difficile ottenere in tempo utile la certificazione dei requisiti di reddito, necessaria per l’accesso al gratuito patrocinio, da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare del paese di appartenenza (trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al gratuito patrocinio); nota: non e' chiaro se si applichino le disposizioni di cui all'art. 142 L, DPR 115/2002, che pongono a carico dell'erario, per il ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'onorario del difensore dello straniero
• Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia
• Il principio di traduzione dei provvedimenti giurisdizionali si estende agli atti di indagine preliminare, inclusi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sent. Cass.
7664/2006) e l'ordinanza di custodia cautelare (Trib. Bologna), e alla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado (Sent. Cass. 4929/2007)
• Il provvedimento di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario dal territorio dello Stato
o e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato)
o e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in
lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art.
32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei
termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale
Protezione diplomatica
• Salvo gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o relativi all’amministrazione della giustizia, lo straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita’
del Paese di cui e’ cittadino e di essere agevolato, in questo, da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento
• L'autorita’ giudiziaria e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare piu’ vicina del Paese cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui abbiano adottato provvedimenti in materia di liberta’ personale, allontanamento dal territorio dello Stato, tutela dei minori, status personale, o in caso di decesso o di ricovero ospedaliero urgente; hanno anche l'obbligo di far pervenire alla rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per legge
• La comunicazione non e' effettuata quando
o lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dall’autorita’ che deve procedere,
dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dell’autorita’ diplomatica o consolare del Paese di cui e’ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore
o lo straniero abbia presentato domanda di asilo
o allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (o, verosimilmente, la
protezione sussidiaria)
o nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per
motivi umanitari
o allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali
8. II. Ingresso e soggiorno (*)
2. Categorie di ingresso (*)
Categorie di ingresso; ordine di grandezza dei flussi
• Ingresso per “diritto” e per “interesse legittimo” all’inserimento (concorrenziale o non concorrenziale); nota: classificazione mia
• Ingresso per interesse all’inserimento concorrenziale: lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale
o Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilita’ atenei)
o Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti
sono soddisfatti
o Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o Numeri recenti:
- lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006
- lavoro stagionale: circa 50.000 per anno
• Ingresso per interesse all’inserimento non concorrenziale: turismo, affari, motivi religiosi, etc.
o Ingressi non limitati numericamente
o Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata
o Requisiti: non gravare sull’assistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio,
viaggio di ritorno)
o Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o Numeri:
- turismo: circa 400.000 per anno
- affari: circa 130.000 per anno
o Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo
immigrazione (overstayers)
• Ingresso per diritto: asilo e protezione sussidiaria, unita’ familiare (ricongiungimento)
o Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, pero’, degli ingressi per
protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto
dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del
familiare (ricongiungimento), etc.
o Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale ordinario
o Numeri:
- ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006
- richiesta asilo: circa 10.000 (riconoscimenti o permessi umanitari: circa 1000)
o Nota: l’ammissione al riconoscimento del diritto d’asilo prescinde da un ingresso
formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
• Controesempio: ingresso per volontariato, sottoposto a quote fissate con decreto del Ministro della solidarieta' sociale (D. Lgs. 154/2007), benche' si tratti di ingresso finalizzato alla tutela di un interesse legittimo all’inserimento non concorrenziale
3. Programmazione dei flussi (*)
Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi
• Documento programmatico triennale (DPR; sentiti CNEL, associazioni, Conferenza unificata, parere Commissioni parlamentari): linee di politica dell’immigrazione; criteri per i flussi
• Possibilita’ di emanazione del documento programmatico con cadenza piu’ breve dei tre anni, se necessario
• Uno o piu’ decreti annuali flussi (DPCM; sentite Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta’ e il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo unico) sulla base dei criteri definiti dal documento programmatico;
emanazione entro il 30 novembre dell’anno precedente
• In mancanza di decreto, possibile emanazione di un DPCM entro quote anno precedente (utilizzato nel 2002, 2003, 2004, 2005); possibile lo sforamento delle quote dell'anno precedente per gli ingressi per lavoro stagionale in agricoltura e turismo (L. 80/2005)
• Quote per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro stagionale, lavoro autonomo
• Decreto predisposto sulla base dei dati sulla effettiva domanda di lavoro, suddivisa per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata
• Le quote per le professioni sanitarie sono stabilite, sentite le Regioni, sulla base delle valutazioni, effettuate dal Minsalute, in sede di rilevazione del fabbisogno di personale sanitario, ai sensi dell’art. 6 ter, D. Lgs. 502/92
• Le Regioni possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni dei lavoratori stranieri nel territorio e sui flussi sostenibili per i tre anni successivi (art. 21, co. 4 ter T.U.)
• Possibili quote privilegiate per paesi con accordi di riammissione; le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
• Possibili quote privilegiate per cittadini di origine italiana entro il terzo grado in linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite liste tenute presso tutte le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e trasmesse al Minlavoro (facolta’, per gli iscritti, di chiedere al Minlavoro la propria posizione in graduatoria)
• Quote per lavoro subordinato non stagionale, definite anche in base ai rapporti sui flussi sostenibili eventualmente presentati dalle Regioni, e assegnate a livello regionale tenendo conto dei programmi di formazione approvati, sono riservate agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione; i residui non utilizzati entro 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto confluiscono nella quota generale; il decreto-flussi puo’ prevedere l’estensione automatica della quota riservata in caso di ulteriori richieste
• Quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale, riservata ai partecipanti ai corsi di formazione inseriti in appositi elenchi
• Possibili le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al contrasto dell’immigrazione clandestina e alla riammissione degli espulsi
Prassi e decisioni particolari
• Adottate quote specifiche per situazioni particolari (2001: somali) e quote complessive per stagionali per paesi candidati per l’ingresso nella UE e per altri paesi
• Adottate (contra legem) anticipazioni con decreto del Ministro del lavoro (2000-2002:
lavoro stagionale, a scapito degli ingressi per soggiorno lungo; 2002: lavoro autonomo)
• Adottate ripartizioni delle quote per Regioni (poi suddivise tra le province dalle Direzioni regionali del lavoro), con accantonamento di quote di riserva (nel 2000, Circolare Ministero del lavoro 20/3/00, Circolare Ministero del lavoro 39/00); quote di riserva utilizzate per ulteriori assegnazioni a regioni con richiesta pressante (Circolare Ministero del lavoro 69/00, Lettere circolari del Ministero del lavoro 6/11/00 e 8/11/00); coerente con lo spirito delle disposizioni che prevedono un possibile rapporto annuale delle Regioni sui flussi sostenibili
• La Regione Friuli, con successive delibere per gli anni 2005 e 2006, ha riservato una parte della quota assegnata, in applicazione del decreto-flussi, alla Regione stessa a minori stranieri non accompagnati che compiano i 18 anni nell'anno di riferimento e che abbiano
concluso o concludano un corso di formazione erogato da enti accreditati dalla Regione o un contratto di apprendistato (verosimilmente si tratta di quote riservate a ingressi dall'estero di minori privi dei requisiti per la conversione ai 18 anni; altrimenti, provvedimento inutile); ha riservato anche, per l'anno 2005, una parte della quota a badanti richieste per l'assistenza di persone totalmente invalide
• Stabilito (nel decreto-flussi 2000) il possibile aggiustamento (trascorsi 140 gg. dall’entrata in vigore) della suddivisione per motivi di ingresso; adottato (contra legem) un aggiustamento gia’ con Lettera circolare del Ministero del lavoro 11/4/00 (quota di 6.000 ingressi destinata a paesi che stipulino accordi, per meta’ destinata a ingressi stagionali da ogni paese); possibilita' di aggiustamento stabilita anche in seguito
• Adottate (contra legem) limitazioni sulla convertibilita’ ex art. 39, co. 7 Regolamento (ora soppressa) di altro permesso in permesso per lavoro autonomo (Circolare Minlavoro 23/02, annullato da TAR Veneto, e DPCM 6/6/03), e, su quella ex art. 6 T.U. di permesso per studio in permesso per lavoro autonomo (DPCM 15/10/02 e DPCM 19/12/03); nota: la conversione studio-lavoro entro quote non puo' essere preclusa allo studente straniero solo perche' il decreto flussi di riferimento la prevede esplicitamente solo per stranieri provenienti da paesi diversi da quelli cui sono assegnate quote privilegiate (TAR Veneto)
Contenuto dei decreti dal 1998
• Decreti 1998-2008:
o 1998:
- anticipazione (20.000 stagionali);
- DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione
(totale 38.000)
o 1999:
- direttiva: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)
o 2000:
- anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);
- DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati),
lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalita’, 500 a lavoro autonomo);
- ulteriore anticipazione stagionali (20.000)
o 2001:
- DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)
o 2002:
- Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati all’ingresso nell’UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);
- Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilita’ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);
- Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);
- Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
- DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi
oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)
o 2003:
- DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000
stagionali);
- DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03)
- DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un
permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
- Decreto Ministro Beni culturali: 1850 sportivi professionisti
o 2004:
- DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto);
rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM “standard”, perche’ la programmazione transitoria non puo’ eccedere la quota complessiva di ingressi nell’anno solare precedente)
- DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da
paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco:
2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/04 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/04 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese;
“altro paese”, da Circ. Minlavoro 5/04); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le “Grandi opere” (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ.
Minlavoro 37/04)
- DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)
- Decreto Ministro Beni culturali: 1691 sportivi professionisti
o 2005:
- DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o
badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -;
consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate;
possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.
- DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia- Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004
- Circ. Minlavoro 31/05: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700
cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, Ê 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia;
riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero
- Circ. Minlavoro 39/05: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle
"nazionalita' privilegiate" (priorità per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalità" (50 per
lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali
o 2006:
- DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da
paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia- Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
- DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005
- DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al
presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
- Circ. Minsolidarieta' 29/12/2005: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi;
50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)
o 2007:
- DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006;
2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
- DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000
senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale- lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
o 2008:
- DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007
Osservazioni generali
• Osservazioni:
o programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi
o limitazione attiva solo se piu’ restrittiva dei criteri
o restrittivita’ dei criteri allentata dall’aggiramento (rapporti nati illegalmente)
o programmazione gia’ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma
non sempre)
o casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania
2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)
o programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da
quelle stabilite per l’anno precedente
4. Ingresso, reingresso e uscita dall’Italia (*)
Visto di ingresso: obbligo ed esonero
• Visto di ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana
• In generale, il visto di ingresso e' richiesto in caso di
o ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg.
o ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi (elenco definito e
aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri)
• Per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti rilasciati da Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda e Norvegia)
• Esonero, per soggiorni di durata < 90 gg., per cittadini di Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia, Darussalam, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Romania, San Marino, Stato del Vaticano, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao
• Visto non richiesto in caso di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp (da D. Lgs.
3/2007)
• Visto non richiesto in caso di straniero titolare di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro (esclusi, verosimilmente, Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che non partecipano all'adozione della Direttiva 2004/114/CE), in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, che, a certe condizioni, si trasferisca in Italia per proseguire gli studi iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studio ad essi connesso (D. Lgs. 154/207)
• Visto non richiesto in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale o di applicazione del regime di protezione temporanea
• Lo straniero privo di visto richiesto (salvo il caso di domanda di protezione internazionale o di regime di protezione temporanea) e’ respinto; di norma non e’ neanche ammesso a bordo del vettore (tenuto a controllare)
• Libera circolazione in Area Schengen per soggiorni di durata complessiva non superiore a tre mesi in un periodo di sei mesi a partire dal primo ingresso in tale Area per gli stranieri non soggetti all'obbligo di visto che soddisfino i requisiti per l'ingresso (art. 20, Conv. Appl.
Accordo Schengen); per "primo ingresso" si intende (Sent. Corte Giust. C-241-05), oltre al primissimo, ogni primo ingresso successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi calcolato a decorrere dalla data del precedente "primo ingresso" (possibile, nei fatti, un soggiorno quasi ininterrotto di sei mesi)
Tipi di visto
• Visti Schengen Uniformi (VSU): tipo A, B, C
o tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli
aeroporti (validita’ territoriale limitata)
o tipo B: transito, validita’ massima 5 gg.
o tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)
• Visti Nazionali (VN): tipo D
o tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro
autonomo, lavoro subordinato, missione, volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ.
Mininterno 21/2/2008: transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata)
Documentazione richiesta
• Documenti richiesti:
o passaporto valido (o documento equivalente); stranieri provenienti dal Kossovo
possono essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto (circ. Mininterno 11/1/05); nota:
documenti equivalenti:
- documento di viaggio per apolidi
- documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione
sussidiaria)
- titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di
viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)
- lasciapassare delle Nazioni Unite
- documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale
militare di una forza della NATO
- libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita'
professionale
- documento di navigazione aerea
- carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
- carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo
Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)
o documentazione su
- finalita’ del viaggio
- mezzi di trasporto utilizzati
- disponibilita’ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dell’interno
1/3/2000, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno
- condizioni di alloggio
- assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve
durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)
o documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto, secondo
quanto indicato dal Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio 2000 sulla
“Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000 (nota: mai aggiornato)
• La disponibilita’ di mezzi di sostentamento e’ dimostrabile (Direttiva del Ministro dell’interno 1/3/2000, G.U. 17/3/00) con esibizione di valuta, fideiussione, polizza fideiussoria, titoli di credito o titoli di servizio prepagati, altri mezzi comprovanti la disponibilita’ in Italia di fonti di reddito
Motivi di diniego
• Diniego del visto in caso di
o mancanza dei requisiti previsti
o pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo
ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta’ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione; nota: per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006); nota: irrilevante, ai fini del diniego, il fatto che nella sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo)
o pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non si applica
allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla- osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)
o esistenza di motivi che richiederebbero l’espulsione
o esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli
motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali;
DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine pubblico e sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda il visto per ricongiungimento); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto
• Nota: il D. Lgs. 30/2007 dispone che e' possibile limitare (in presenza degli altri requisiti) il diritto di ingresso e/o di soggiorno del familiare straniero di cittadino comunitario o italiano per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, non esigendo che siano tali da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato (tale condizione e' invece richiesta esplicitamente in altri casi); in base ad art. 1, co. 2 T.U. (applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli), dovrebbe valere la limitazione dei motivi ostativi al solo caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen
Modalita' di adozione del provvedimento; impugnazione
• Rilascio o diniego del visto entro 90 gg., salvo diversa previsione del T.U. o del Regolamento:
o lavoro subordinato: 30 gg
o lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U.
prevede 120 gg)
o ricongiungimento familiare: 30 gg
• Provvedimento di diniego del visto: comunicato, in lingua comprensibile o in inglese, francese, spagnolo o arabo (verosimilmente, in forma scritta, da art. 2, co. 6, T.U.: ai fini della comunicazione del provvedimento l'atto deve essere tradotto in lingua comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo)
• Salvo il caso di visti per motivi familiari (ricongiungimento e ingresso al seguito), di lavoro, di cura e di studio, deroga all’obbligo di motivare il diniego del visto, quando questo sia motivato da esigenze di sicurezza o di ordine pubblico; note:
o il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel senso di
considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di diniego, a prescindere dal motivo di diniego (risposta del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica: