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Pagamento Tfr Inps: tempistica

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Pagamento Tfr Inps: tempistica

written by Noemi Secci | 20/05/2021

Trattamento di fine rapporto e di fine servizio Inps, fondo di garanzia e fondo Tesoreria: entro quando è erogata la liquidazione al dipendente?

Il Tfr, o trattamento di fine rapporto, o liquidazione, è una parte della retribuzione del lavoratore che spetta, normalmente, al termine del rapporto di lavoro [1]: il Tfr spetta alla generalità dei lavoratori dipendenti, qualunque sia la tipologia di contratto, compresi i lavoratori in prova, ma può essere assoggettato a regole differenti in base alla categoria di appartenenza.

Nella generalità dei casi, il Tfr è a carico del datore di lavoro, ma in ipotesi particolari può essere erogato dall’Inps: è il caso dei dipendenti pubblici e di coloro la cui liquidazione è effettuata dal Fondo di garanzia. Facciamo allora il punto sul pagamento Tfr Inps: tempistica e casi in cui il trattamento non è direttamente corrisposto dal datore di lavoro.

Iniziamo col ricordare che, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, il Tfr spetta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000, oppure assunti a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000. I dipendenti pubblici non in regime di Tfr, alla cessazione del servizio, ricevono comunque la liquidazione, ma in regime di Tfs, trattamento di

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fine servizio.

In particolare, le prestazioni che possono essere corrisposte in regime di Tfs sono:

l’indennità di buonuscita, o Ibu, spettante alla generalità dei dipendenti civili e militari dello Stato; l’indennità premio di servizio, o Ips, spettante ai dipendenti del comparto enti locali e sanità; l’indennità di anzianità, che spetta ai dipendenti del cosiddetto parastato (cioè ai dipendenti degli enti pubblici non economici).

Il Tfr, l’indennità di buonuscita Ibu e l’indennità premio di servizio Ips sono corrisposti dall’Inps gestione dipendenti pubblici, ex Inpdap.

Il Tfr è corrisposto dall’Inps, per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, quando, alla cessazione del rapporto, il datore di lavoro risulta insolvente e risulta aperta una procedura concorsuale o di esecuzione individuale. In questo caso, la liquidazione, unitamente alle ultime tre mensilità del rapporto, viene erogata, a certe condizioni, ai lavoratori dal Fondo di Garanzia per il Tfr, costituito presso l’Inps.

Il Tfr devoluto al Fondo di Tesoreria non è invece erogato dall’Inps. Ma procediamo con ordine.

Pagamento Tfr Fondo di Tesoreria Inps

Le aziende con almeno 50 dipendenti sono tenute a versare il Tfr lasciato in azienda al Fondo Tesoreria dello Stato [2] gestito dall’Inps: ogni mese, il datore di lavoro effettua il versamento della quota di Tfr maturata tramite F24 e lo include nella denuncia mensile UniEmens.

Anche se il Tfr non rimane in azienda, il datore di lavoro è tenuto ad erogare al dipendente l’importo della liquidazione spettante alla cessazione del rapporto di lavoro. Il dipendente può inoltre richiedere un’anticipazione al datore.

L’importo erogato è successivamente recuperato con conguaglio con la contribuzione dovuta all’Inps, esposto nella denuncia mensile UniEmens.

Pagamento Tfr Fondo di Garanzia Inps

Il Fondo di garanzia per il Tfr [3] è stato istituito con lo scopo di sostituire il

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datore di lavoro insolvente nel pagamento della liquidazione e delle ultime 3 mensilità ai dipendenti il cui rapporto risulti cessato.

L’intervento del Fondo di garanzia, nel dettaglio, può avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla causa;

sussistenza del credito per il Tfr, o per le ultime 3 retribuzioni non pagate a favore del dipendente (nel dettaglio, si tratta- entro specifici limiti massimi- delle retribuzioni relative agli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro che rientrino nei 12 mesi precedenti determinati provvedimenti procedurali- apertura della procedura concorsuale, deposito del ricorso per la tutela dei crediti da lavoro);

inadempimento da parte del datore di lavoro;

accertamento dello stato di insolvenza del datore di lavoro e apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;

accertamento dell’esistenza del credito a titolo di Tfr o delle ultime 3 mensilità nello stato passivo della procedura.

Regole particolari sono applicate qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle procedure concorsuali, la società sia stata cancellata senza procedura concorsuale o vi sia stato un trasferimento d’azienda.

La domanda al Fondo di garanzia per il pagamento del Tfr e delle ultime mensilità:

va presentata dal lavoratore esclusivamente attraverso i servizi telematici del sito dell’Inps, presso i Patronati o presso il contact center dell’Istituto;

a decorrere dalla data in cui il credito del lavoratore risulti definito dalla procedura concorsuale o dall’esito negativo dell’esecuzione individuale.

Il pagamento della liquidazione e delle ultime retribuzioni è eseguito dal Fondo di Garanzia entro 60 giorni dalla richiesta mediante accredito sul conto corrente del beneficiario.

Non possono beneficiare della garanzia:

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i lavoratori dipendenti da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province e Comuni;

i lavoratori dipendenti da aziende agricole, limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui Tfr sia accantonato all’Enpaia e gli operai a tempo determinato;

i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali, in quanto la liquidazione è pagata dal Fondo Esattoriali Inps;

i lavoratori iscritti al Fondo Dazieri, in quanto il Tfr è pagato da Consap S.p.A.

Pagamento Tfr e Tfs dipendenti pubblici

Le prestazioni in regime di Tfs e Tfr, per i lavoratori del pubblico impiego, sono corrisposte:

entro 105 giorni dalla fine del rapporto di lavoro: in caso di cessazione per inabilità e decesso;

entro 12 mesi più 90 giorni dal termine del rapporto: in caso di cessazione per fine contratto a tempo determinato, per raggiunti limiti di età o risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro per raggiungimento del diritto alla pensione anticipata;

entro 24 mesi più 90 giorni dal termine del rapporto: in caso di dimissioni volontarie con o senza diritto alla pensione anticipata, licenziamento o destituzione dall’impiego;

entro 24 mesi dal termine del rapporto: se la cessazione avviene prima del limite ordinamentale, con anzianità contributiva almeno pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, quindi con diritto al sistema di calcolo retributivo della pensione.

Per chi cessa dal servizio con diritto alla pensione quota 100, i termini di pagamento decorrono dal momento in cui il diritto alla pensione sarebbe maturato, in base ai requisiti previsti per il trattamento di vecchiaia o anticipato, tenendo conto degli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

Le prestazioni in regime di Tfs sono inoltre corrisposte:

in un’unica soluzione, se l’ammontare è pari o inferiore a 50mila euro;

in due rate annuali, se l’importo è tra 50mila e 100mila euro (la prima

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rata è pari a 50mila euro, la seconda pari all’ammontare residuo);

in tre rate annuali, se l’importo è superiore a 100mila euro (la prima rata è pari a 50mila euro, la seconda pari a 50mila euro, la terza pari all’ammontare residuo).

Per approfondire, leggi la Guida al Tfs del pubblico impiego.

Anticipo Tfs e Tfr dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici che accedono al pensionamento possono richiedere, all’atto della cessazione dal servizio, un anticipo del Tfs o del Tfr dovuto, sino a un massimo di 45mila euro.

L’anticipo del Tfs o del Tfr è riconosciuto attraverso un prestito bancario, che poi viene restituito al momento dell’erogazione della liquidazione (per saperne di più, leggi Anticipo del Tfr e del Tfs, come funziona).

Approfondimenti

Leggi la Guida Tfr per ulteriori approfondimenti sul trattamento di fine rapporto.

Riferimenti

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