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COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

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Academic year: 2022

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N. __________________ di Registro delle Scritture Private

--- COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO --- Convenzione per lo svolgimento delle azioni afferenti al progetto dell’area lotta alla povertà, all’esclusione sociale e dell’immigrazione. --- -

Codice Fiscale delle parti contraenti: --- 1) – Comune di Città di Castello: 00372420547; --- 2) – Associazione di Volontariato Ecclesiale (A.V.E.): 90009490542. --- --- Scrittura Privata --- L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di ottobre --- --- ( /10/2019) --- nella Residenza Municipale di Città di Castello, ---

TRA

1) Il Comune di Città di Castello, con sede in Città di Castello - P.zza V. Gabriotti n° 1, rappresentato da ZERBATO Dott.ssa Giuliana Maria, nata a Valdagno (VI) l’8 dicembre 1968 (C.F.: ZRBGNM68T48L551L), Dirigente del Settore “Istruzione – Politiche Sociali – Sport” del Comune di Città di Castello, ove è domiciliata per la funzione, la quale interviene nel presente atto a norma dell'art. 46 dello Statuto Comunale – a ciò autorizzata giusta Decreto Sindacale n. 13 in data 30 giugno 2017, in copia conservato agli atti – e, quindi, in nome e per conto e nell’interesse del Comune da lei stessa rappresentato, per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 847 del 16 settembre 2019; ---

E

2) l’ Associazione di Volontariato Ecclesiale (A.V.E.) - di seguito denominata anche

“Associazione” - con sede a Città di Castello, Piazza del Garigliano n. 2, iscritta al n. 326 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, rappresentata dal Presidente

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pro-tempore Signor Vincenzo DONNINI, nato a Bologna (BO) il 6 luglio 1950 (C.F.:

DNNVCN50L06A944P), residente in Città di Castello, Viale Sempione n. 3 –, a ciò autorizzato. ---

PREMESSO

che l’art 56 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore” al comma 1 prevede che “le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (la cui procedura per l’iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale come stabilito dall’art. 53 del codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”; --- che il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”; --- che il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”; --- che il Comune di Città di Castello, in recepimento del principio di cui al suddetto Decreto Legislativo, con Determinazione Dirigenziale n. 626 in data 9 luglio 2019 ha dato avvio ad una procedura comparativa riservata ad organizzazioni del volontariato per l’esecuzione delle azioni afferenti al progetto dell’area lotta alla povertà, all’esclusione sociale e dell’immigrazione, approvando, altresì, il relativo schema di convenzione e dando atto che l’erogazione del massimo contributo previsto, quantificato in € 33.000,00 per annualità (biennio 2019 - 2021), troverà copertura finanziaria attraverso risorse Ministeriali erogate

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dalla Regione Umbria afferenti all’area lotta alla povertà, all’esclusione sociale e dell’immigrazione di cui:

- una parte afferente al Fondo per le gravi marginalità per un importo complessivo nel periodo 2020-2021 di € 50.000 assegnato e liquidato al Comune di Città di Castello con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n N. 8521 del 27/08/2019, ( Cup G61E18000160003);

- una parte ( € 11.000,00 anno 2019, € 8.000 per ciascuna delle annualità 2020 2021) con risorse afferenti al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali assegnate annualmente al Comune di Città di Castello;

che, alla procedura comparativa, ha partecipato una sola Associazione e, precisamente,

“Associazione di Volontariato Ecclesiale (A.V.E.)”, la cui proposta progettuale, sulla base dei criteri riportati nell’Avviso di indizione della procedura stessa, è risultata ammissibile ottenendo un punteggio pari a 68/100; --- che l’Associazione di Volontariato Ecclesiale (A.V.E.) è regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato al N. 326, disposta con DPGR N. 396 in data 8 luglio 1997; --- che è scopo dell’Associazione combattere i processi dell’emarginazione sociale, promuovendo e sviluppando l’autogestione di servizi e della solidarietà, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale e con i propri membri provvisti delle necessarie competenze e formazione, come richiesto per lo svolgimento di quanto previsto nel presente atto; --- che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 847 in data 16 settembre 2019 è stato disposto di affidare la gestione del Progetto dell’area alla lotta alla povertà, all’esclusione sociale e all’immigrazione, con inizio da Settembre 2019 e termine a Settembre 2021, all’Associazione di Volontariato Ecclesiale (A.V.E.), tramite rapporto convenzionale;

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che relativamente alla copertura finanziaria, a rimborso delle spese effettivamente sostenute nel periodo 2019-2021 dal Beneficiario “AVE Associazione di Volontariato Ecclesiale”, si farà fronte come segue:

A) per il periodo settembre-dicembre 2019, come disposto con DD 847/2019 attraverso risorse accertate e impegnate del “Fondo nazionale per le politiche sociali” per Interventi a rischio di esclusione sociale per un importo pari ad € 11.000,00;

B) Per il periodo 2020/2021, per le azioni 1 e 2, attraverso risorse del Fondo per gravi marginalità, assegnate e liquidate al Comune di Città di Castello con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n N. 8521 del 27/08/2019, per un importo complessivo di 50.000 di cui 25.000 nell’anno 2020 e 25.000 nell’anno 2021 (Cup Progetto G61E18000160003) e per la parte rimanente con risorse derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali - Interventi a rischio di esclusione sociale, assegnate annualmente al Comune di Città di Castello, € 8.000 per ciascuna delle annualità 2020 2021) ;

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: --- Articolo 1 - Accettazione delle premesse

Quanto esposto nelle premesse viene accettato e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. --- Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

1. L’ Associazione di Volontariato Ecclesiale (A.V.E.) si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni. ---

Le attività specifiche di intervento degli operatori volontari riguarderanno: ---

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Azione 1: Servizio di pronta accoglienza per n° 2 posti letto, riservati a situazioni di grave stato di emergenza, rivolto a persone adulte, italiane e straniere di entrambi i sessi, con particolari bisogni di alloggio derivanti da eventi e circostanze impreviste, grave disagio economico, familiare e sociale, impossibilità temporanea a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di sussistenza, mettendo a disposizione proprie strutture e assicurando tutti gli aspetti di funzionamento.

L’azione prevede anche, successivamente alla fase emergenziale, la presa in carico delle persone in stato di bisogno in modalità condivisa e integrata con i Servizi sociali e la Comunità di appartenenza per la realizzazione di progetti di reinclusione sociale e di un accompagnamento a lungo termine che promuovano l’autonomia. I posti di accoglienza, secondo il principio di Housing First, al quale

si ispira il Fondo per le gravi marginalità, sono un “passaggio propedeutico” per le persone in situazione di emergenza abitativa (homelessness), che insieme alle azioni di presa in carico integrate costituiscono le condizioni per l’autonomia delle persone con particolari fragilità Azione 2: attivazione di un servizio mensa per persone in difficoltà con almeno 40-50 pasti giornalieri per sette giorni la settimana, mettendo a disposizione proprie strutture e assicurando tutti gli aspetti di funzionamento. Attivazione di un intervento personalizzato, rivolto alle persone in carico nella azione A, che offra sostegno e accompagnamento relativamente ai bisogni alimentari integrandosi con la rete comunitaria al fine di promuovere l’autonomia delle persone ed evitare l’esclusione sociale.

Azione 3: attivazione di uno sportello immigrazione, per h. 15 settimanali, mettendo a disposizione proprie strutture, strumentazioni ed operatori qualificati per i servizi di consulenza, orientamento, segretariato, assistenza e disbrigo pratiche amministrative relative al rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno. ---

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Azione 4: attivazione di laboratori di “Italiano come L2”, in collaborazione con gli Istituti Scolastici del Comune di Città di Castello, per l'apprendimento della lingua italiana e l'acquisizione delle competenze necessarie al proseguimento del percorso scolastico, rivolti agli alunni stranieri neo-arrivati, per un monte ore annuali di circa 350/400 ore. --- 2. L’Associazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato e di promozione sociale, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento dell’attività sopra indicate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia. --- Articolo 3 – Modalità di svolgimento delle attività

Le attività di cui all'Articolo 2 sono svolte dall’Associazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sulla base di programmi predisposti e concordati, tenuto conto delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie in base a mutate esigenze dell’Ente e alla disponibilità dei volontari formati da parte dell’Associazione. ---

Articolo 4 – Esecuzione delle attività

1. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dell’Associazione i dati e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, che gli operatori si impegnano ad eseguire in modo responsabile. --- 2. L’Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti della disponibilità dei volontari, siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nei precedenti

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articoli. --- 3. L’Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare. --- 4. L’Associazione si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza dalle vigenti normative. --- --- Articolo 5 – Impegni del Comune

1. Le attività oggetto della presente Convenzione potranno subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall’Amministrazione Comunale. --- 2. I referenti comunali controllano e verificano periodicamente l’efficienza, l’efficacia, la

regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall’Associazione, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all’Amministrazione Comunale. --- Articolo 6 – Obblighi dell’Associazione

1. I volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità.

2. L’Associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando, nella partecipazione, l'esperienza acquisita. I volontari dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali richieste per lo svolgimento delle attività realizzate. --- 3. L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con i cittadini e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. --- 4. A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni connessi allo

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svolgimento dell'attività di volontariato e di promozione sociale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività prestate. Trattasi della polizza assicurativa infortuni rilasciata da --- --- . La suddetta polizza è stata consegnata nella data di stipula della presente convenzione ed è posta agli atti.

Gli oneri della suddetta polizza, per la parte imputabile alle attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D. Lgs. n.

117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione. --- Articolo 7 – Rimborsi delle spese

Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo settore), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice del Terzo settore stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate e riguardanti le seguenti voci: ---

 carburante e affini; ---

 spese per trasporto pubblico; ---

 spese personali per il decoro dei volontari; ---

 rimborso pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell’attività oggetto Convenzione; ---

 revisione e manutenzione dei mezzi; ---

 per utilizzo di personale eventualmente impiegato; ---

 spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari; ---

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 spese per assicurazioni; ---

 dispositivi in dotazione ai volontari; ---

 costi generali di gestione imputabili all’attività (acquisto alimenti per preparazione pasti materiali e prodotti per pulizia, utenze telefoniche elettriche e gas metano ecc.); ---

 spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l’Ente, l’organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari; ---

 eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione

di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell’organizzazione; l’importo di dette spese dovrà, comunque, essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso). L’articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario.

In tali casi l’Associazione annualmente trasmette l’elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l’attività; ---

 costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei

volontari (art.6 comma 4 della presente convenzione), solo per la parte imputabile alle attività oggetto della convenzione. --- La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al Comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute, sottoscritta dal Presidente. --- L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche. --- Il Comune di Città di Castello provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute. --- Articolo 8 – Importo della convenzione

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A fronte delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune si impegna a garantire una copertura finanziaria, necessaria ad effettuare il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, fino ad un massimo di € 33.000,00 (euro trentatremila/00) per annualità. L’importo massimo del contributo nel biennio Settembre 2019/Settembre 2021 è pari a € 66.000,00 (euro sessantaseimila). --- Tale importo potrà essere diminuito o aumentato in relazione all’attività che l’Amministrazione Comunale intenderà realizzare e in funzione della necessaria copertura finanziaria. --- --- L’erogazione del rimborso verrà disposta dietro presentazione di note di addebito sottoscritte dal presidente dell’Associazione. --- L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, nel corso delle attività, l’andamento dei servizi con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscono il corretto espletamento dei servizi. --- Articolo 9 – Durata

La convenzione decorrerà dalla data di perfezionamento della stessa fino a Settembre 2021 e potrà essere oggetto di proroga per una annualità ulteriore (fino a Settembre 2022), come precisato con Determinazione Dirigenziale n. 847 del 16 settembre 2019. --- Le attività oggetto della convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall’Amministrazione Comunale. ---

Articolo 10 – Trattamento dei dati

In qualità di soggetto temporaneamente incaricato di pubbliche funzioni, l’Associazione è tenuta al rispetto delle norme e disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati e delle immagini personali, ai sensi della normativa vigente, con specifico riguardo al divieto

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di divulgazione od utilizzo di dati, informazioni o notizie riferite all’attività svolta per effetto della presente convenzione. --- Articolo 11 – Risoluzione del rapporto

1. Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione. --- Inoltre, il Comune può risolvere la presente convenzione nei seguenti casi: --- - qualora l’Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; --- - qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune. --- 2. Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell’attività descritte nel precedente articolo 2 della presente convenzione, dopo aver contestato all’Associazione almeno due volte - a mezzo lettera raccomandata - le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune. --- 3. In caso di risoluzione, spetterà all’Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell’attività svolta fino a quel momento. --- Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile). ---

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Articolo 13 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, Comune ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. --- E’ attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all’altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno. --- Articolo 14 – Oneri fiscali

Il presente atto usufruisce dell’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art 82, comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore” e, non avendo contenuto patrimoniale, sarà registrato solo in caso d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Città di :Castello:

Associazione di Volontariato Ecclesiale (A.V.E.):

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