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PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO n. 79 del 17/06/2020 Concessione/Autorizzazione per Occupazione Suolo Pubblico

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Comune: San Vito Lo Capo-2303/2020

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO n. 79 del 17/06/2020 Concessione/Autorizzazione per Occupazione Suolo Pubblico

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive

- Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini n.3 del 30.09.2019 con il quale è stato conferito al Dr. Isidoro Caruso l’incarico e la nomina di responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini;

- Visto il Modello di domanda in Autocertificazione (MDA) su portale “Impresainungiorno.gov.it” Prot.:

REP_PROV_TP/TP-SUPRO 8784/25-02-2020, intestato alla Sig.ra Grillo Monika, nata a Vyskov (Rep.

Ceca) il 11/10/1974 - C.F. GRLMNK74R51Z156B, legale rappresentante della “Starlight Srl.” - P.IVA:

02371930815 tendente ad ottenere il rilascio/autorizzazione temporanea di suolo pubblico per una superficie di mq 10,50 periodo dal 18/04/2020 al 04/10/2020, al fine di posizionare arredo urbano (pedana con ombrelloni ed espositori), antistante l’esercizio di vicinato ubicato in Via Savoia, n. 10 a San Vito Lo Capo (TP) in conformità al nuovo Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.61 del 30.12.2019;

- Visto il fascicolo digitale, del superiore modello di domanda MDA, contenente la dichiarazione sostitutiva di notorietà (Allegato D100_2020) e gli elaborati tecnici redatti dal Geom. Giuseppe Loria Albo/TP/1733.

- Visto la comunicazione della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani del 31.01.2020 prot. 1341, inviata per conoscenza a questo Suap, con la quale, in riscontro al nuovo Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico, ha assoggettato ad autorizzazione paesaggistica soltanto i progetti relativi all’installazione dei Dehors che prevedono strutture in elevato e coperture, nonché in linea generale l’applicazione del dPR n.31/2017;

- Vista la nota Prot. 3367 del 12.02.2020, del III Settore - Ufficio Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di San Vito Lo Capo - con la quale, il Responsabile dell’UTC condivide l’opportunità di semplificazione procedimentale nell’esame delle domande, solo ed esclusivamente in relazione/presenza di arredo urbano e dichiarazione notoria (D100_2020), per cui è possibile prescindere dal parere;

- Considerato che la domanda medesima riguarda un intervento comportante l'espletamento della seguente istruttoria: Verifica conformità Regolamento Comunale - TOSAP, TARI e Circolazione veicolare – PARERE;

- Considerato che la Struttura Unica SUAP in data 27/02/2020 Prot. REP_PROV_TP/TP-SUPRO 0009278/27-02-2020 ha provveduto a richiedere alla Polizia Municipale il relativo parere come da regolamento;

- Viste le deliberazioni consiliari n.8 e n.9 del 21/04/2020 aventi per oggetto rispettivamente: Interventi urgenti a sostegno dell’economia …..differimento rate Tosap e differimento rate Tari;

- Richiamate la deliberazione giuntale n.55/2020 che ha approvato la ZTL nel centro urbano di San Vito;

- Vista la nota del Comando della Polizia Municipale del Comune di San Vito Lo Capo del 16/06/2020 con la quale esprime Parere Favorevole, per quanto di competenza ai soli fini del Codice della Strada, fermo restando i vincoli derivanti dal rispetto del Regolamento di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 30.12.2019 per l’occupazione richiesta dal 20/06/2020 al 04/10/2020. Il tutto deve conformarsi alle prescrizioni tecniche di cui alla allegata tabella “D” del regolamento di suolo pubblico, sia per la sua tipologia costruttiva, sia per le modalità di sua collocazione”.

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- Tenuto conto che la superiore nota, oltre al parere PM, riporta anche il parere del Servizio Tributi del Comune di San Vito Lo Capo, circa gli importi Tosap e Tari dovuti per l’occupazione di suolo pubblico;

- Considerato che l’importo dell'occupazione di suolo pubblico di € 633,00 dovrà essere pagata in favore della Tesoreria comunale di San Vito Lo Capo:

1° rata € 211.00 dovrà essere pagata entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

2° rata € 211.00 entro metà del periodo concesso;

3° rata € 211.00 entro 20 giorni prima della scadenza del periodo concesso;

- Considerato che l’importo totale della Tari ammonta a € 27.00 e la stessa dovrà essere pagata alla Tesoreria comunale di San Vito Lo Capo entro il 31/08/2020;

- Visto il bonifico bancario effettuato in favore dei Comuni Elimo Ericini, quali diritti di istruttoria;

- Visto l’allegato D-100_2020 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione) in cui la Ditta dichiara, congiuntamente al tecnico incaricato, la conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento con deliberazione di Consiglio comunale n.61 del 30.12.2019;

- Ritenuto poter accordare l’autorizzazione richiesta;

- Visto il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.61/2019;

- Visto l’art.7 del dPR n.160/2010;

- Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n.33;

- Visto il decreto legge 19 maggio 2020 n.34;

- Visto il DPCM del 11/06/2020 e i relativi allegati;

- Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n.25 del 13/06/2020 del Presidente della Regione Sicilia, con allegate le Linee Guida del 11 giugno 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

AUTORIZZA

la Sig.ra Grillo Monika, nata a Vyskov (Rep. Ceca) il 11/10/1974 - C.F. GRLMNK74R51Z156B, legale rappresentante della “Starlight Srl” - P.IVA: 02371930815 all’occupazione temporanea di suolo pubblico ricadente su area comunale, per una superficie di mq 10,50 dal 20/06/2020 al 04/10/2020, al fine di posizionare arredo urbano (pedana con ombrellone ed espositori), antistante l’esercizio di vicinato, No Food, ubicato in Via Savoia, n.10 a San Vito Lo Capo (TP) in conformità al nuovo Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.61 del 30.12.2019, come da elaborati tecnici presentati e redatti dal Geom. Giuseppe Loria Albo/TP/1733.

La presente autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni/prescrizioni:

1) La ditta è obbligata al rispetto delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ed in particolare alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”

e successive modifiche e/o integrazioni, approvate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, allegate all’ordinanza regionale n.22/2020 sopra richiamata, nella quale sono presenti le schede tecniche che contengono gli indirizzi operativi specifici, validi per singoli settori di attività;

2) Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n.19;

3) Che vengano fatti salvi, osservati e rispettati i diritti dei terzi;

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4) Che vengano osservate e rispettate tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non esplicitamente richiamati dalla presente autorizzazione;

5) Che vengano osservate le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti ai sensi del D.M.

n.37/2008 e di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L.n. 13/1989 e s.m.i.;

6) Che venga rispettata la posizione stabilita nell’allegata planimetria che indica l’ubicazione degli arredi;

7) Che qualsiasi modifica al progetto, anche in corso d'opera, con conseguente modifica degli elaborati grafici approvati ed allegati al presente provvedimento, dovrà essere preventivamente richiesta a questo SUAP e sottoposta ad apposita autorizzazione, o altra modalità, secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore;

8) Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

1. Le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece delle condizioni previste nell’atto di rilascio;

2. La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

3. La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo;

4. Il mancato totale pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione (se dovuto);

5. La mancata produzione di quanto richiesto al punto 3) dell’Art. 12 del presente regolamento.

Per il periodo successivo alla dichiarazione di decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

9) Revoca della concessione e/o autorizzazione:

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse;

2. In tal caso il Comune restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi e quant’altro (Art. 41 comma 1 D.lgs. 507/93)

3. In caso d’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme, i regolamenti vigenti e comunque di quanto prescritto nella concessone e/o autorizzazione. La revoca per la motivazione appena descritta comporterà, in caso di recidiva, la perdita del diritto di concessione e/o autorizzazione per un periodo pari a 24 mesi.

4. Nell’eventuale ordinanza di revoca predisposta dal S.U.A.P. sarà assegnato un termine di giorni per l’esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato decorsi i quali gli stessi saranno eseguiti d’ufficio salvo rivalsa della spesa a carico dell’inadempiente. Sarà esecutiva dal giorno successivo alla notifica all’interessato.

10) Obblighi del concessionario:

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico sono rilasciare a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l’obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e/o al personale dei competenti uffici comunali, l’atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione suolo pubblico correlata dalla rispettiva planimetria.

3. È fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell’atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate giornalmente e nelle ore notturne, dalle ore 23:00 ed entro le ore 08:00 del giorno seguente.

4. Qualora dall’occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

5. Sul suolo pubblico non è consentito l’accatastamento come deposito di sedie, tavolini ed altro.

6. Sul suolo pubblico è vietato l’accatastamento di rifiuti fatta eccezione per le sole attività “food” che predispongono un adeguato mobile/cassapanca integrato nell’arredo ed all’interno dell’area in

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concessione; esso dovrà avere dimensioni massime pari a quelle di numero 5 fustelli per la raccolta dei rifiuti, rilasciati dal gestore della raccolta per le attività commerciali.

11) Il presente provvedimento è trasmesso direttamente al soggetto richiedente e agli organi di controllo;

12) Il presente provvedimento potrà essere revocato immediatamente nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.

13) Al termine del periodo di concessione del Suolo Pubblico (04.10.2020) la Ditta dovrà provvedere a rimuovere tutti gli arredi, alla pulizia dell’area ripristinando lo stato originario dei luoghi.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini e vi rimarrà per trenta giorni consecutivi.

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

- Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art.21 bis della Legge n.287/1990.

L’Istruttore

F.to Maria Grazia Ricupero

Il Responsabile del SUAP Dr. Isidoro Caruso Allegati:

− Render e Planimetria Firmato digitalmente da

ISIDORO CARUSO

CN = CARUSO ISIDORO

SerialNumber = IT:CRSSDR69E29D423X

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