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Direzione Generale /064 Direzione Partecipazioni Comunali GP 4 CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

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(1)

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 25 settembre 2012

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Gianguido PASSONI - Elide TISI.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO, LA REGIONE PIEMONTE E GTT S.P.A., RELATIVA AL CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE PENDENTE AVANTI AL TAR IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE . APPROVAZIONE.

Maurizio BRACCIALARGHE Ilda CURTI

Enzo LAVOLTA Claudio LUBATTI

Mariagrazia PELLERINO Mariacristina SPINOSA Giuliana TEDESCO

(2)

Proposta del Vicesindaco Dealessandri e dell’Assessore Lubatti.

La legge Regione Piemonte del 4 gennaio 2000, n. 1, avente ad oggetto “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” prevede che la Regione, sulla base gli strumenti di programmazione che devono essere adottati al fine di promuovere e coordinare i servizi di trasporto pubblico locale, determini le risorse necessarie per l’esercizio dei servizi minimi del T.P.L.

L’art 4, comma 5, della legge contempla il “programma triennale dei servizi di trasporto pubblico” che, d’intesa con gli enti locali, definisce tali risorse.

In data 28 marzo 2011 la Regione Piemonte, in mancanza del Programma triennale 2011-2013, ha approvato la deliberazione n. 15 – 1761, con la quale, derogando espressamente rispetto a quanto stabilito dalla suddetta legge regionale, circa l’iter da rispettare per addivenire alla redazione del nuovo Programma Triennale dei servizi, nonché a quanto stabilito nell’Accordo di Programma 2007-2009 circa l’ultrattività dello stesso in mancanza del nuovo Programma triennale, ha rideterminato unilateralmente l’entità delle compensazioni da destinare al T.P.L.

In particolare ha quantificato le risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi, riducendole «nella misura rispettivamente del 3% del 10% del 12% all'anno con decorrenza dal 2011, sulla base delle risorse 2010 comprensive delle risorse storiche incrementate dalle risorse aggiuntive».

Tale deliberazione è stata impugnata avanti al Tribunale Amministrativo per il Piemonte sia dal Comune sia da GTT.

Il T.A.R., con ordinanze cautelari n. 778/2011, 776/2011, ha sospeso la provvisoria esecutività della prima D.G.R. relativamente all’annualità 2011 ed i provvedimenti cautelari del T.A.R. sono stati confermati dal Consiglio di Stato.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2011 n. 35 – 2942 la Regione, relativamente alle annualità 2012, 2013 e 2014, ha ulteriormente incrementato del 5% i tagli già disposti con la prima D.G.R. Anche tale deliberazione è stata impugnata dal Comune di Torino, oltre che da GTT.

Il T.A.R., con ordinanza cautelare n. 146/2012, ha disposto la sospensione della provvisoria esecutività della seconda D.G.R., relativamente all’annualità 2012.

Nel frattempo in data 14 maggio 2012 la Regione Piemonte ha adottato l’ulteriore D.G.R.

n. 13-3852 recante “Approvazione del Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 4 della l.r. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.”.

Con tale provvedimento è stato approvato il testo definitivo del Programma Triennale dei Servizi di T.P.L., che ha confermato per il triennio 2011-2013 la contrazione delle risorse

(3)

D.G.R. n. 35-2942, oggetto di impugnazione con motivi aggiunti da parte della Città.

All’udienza pubblica del 20 giugno 2012, fissata per la discussione del merito dei ricorsi, il Presidente del TAR, su richiesta concorde delle parti, nell’ottica di una composizione stragiudiziale della vertenza ha concesso rinvio al 26 settembre 2012.

In tal senso, con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc.

1204260/064), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra Comune e Regione, preliminare alla transazione relativa al contenzioso in oggetto.

Ora le parti hanno concordato il contenuto degli accordi transattivi secondo lo schema che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

L’accordo raggiunto, che contempera le esigenze delle parti, prevede:

1) che la Regione Piemonte:

- si obblighi con propria deliberazione di Giunta Regionale, a revocare e/o annullare e/o comunque modificare le deliberazioni della Giunta Regionale del 28 marzo 2011 n. 15 - 1761 e del 28 novembre 2011 n. 35 - 2942, in modo da modificare il quantum della riduzione dei finanziamenti nella seguente misura, su base anno 2010:

- 3% per il 2011 - 9% per il 2012 - 15% per il 2013;

e da riconoscere, per le prestazioni afferenti all'esercizio della Metropolitana, le somme così come di seguito quantificate:

Anno 2011 Euro 19.400.000,00 Anno 2012 Euro 18.200.000,00 Anno 2013 Euro 17.000.000,00

- si obblighi comunque ad approvare tutti gli atti amministrativi (Determinazione di Impegno, Atto di Liquidazione e Mandato di Pagamento) in modo da poter versare all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana una somma pari ad Euro 36.000.000,00 a copertura parziale degli importi spettanti pregressi e non ancora liquidati ante 1° gennaio 2012;

La Regione si impegna, inoltre, entro il triennio 2012/2014, a versare al Comune di Torino ed all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana le somme necessarie a definire i crediti pregressi, sia per i servizi minimi, sia per la linea 1 della Metropolitana nonché, a decorrere dall’anno 2014, a riconoscere un’inflazione sui compensativi per i servizi minimi pari all’1%

dell’anno precedente.

Si impegna infine, sulla base di quanto deliberato, a modificare, in conseguenza, anche il Programma Triennale Regionale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2011-2013.

2) che il Comune di Torino:

condizionatamente all’adozione della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell’accordo rinuncia ai ricorsi pendenti avanti al T.A.R. Piemonte R.g. n.

(4)

731/2011 e R.g. n. 145/2012 nonché ad ogni ulteriore ragione, diritto, pretesa ed azione relativi sulle controversie in oggetto. Tale impegno viene assunto anche da GTT.

La Regione Piemonte, con deliberazione del 24 settembre 2012, ha approvato lo schema dell’accordo transattivo sopra menzionato e, in pari data, ha approvato di modificare il programma triennale 2011/2013 in senso conforme al contenuto della deliberazione stessa.

Occorre pertanto approvare lo schema dell’atto di transazione.

Occorre inoltre dare mandato all’Avvocatura Comunale, avv.ti Donatella Spinelli e Giuseppina Gianotti, autorizzata con deliberazione (mecc. 1102875/041) del 12 maggio 2011, alla proposizione del ricorso, previa sospensiva, avanti al TAR avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 15-1761 del 28 marzo 2011 e autorizzata, con deliberazione (mecc.

1200297/041) del 24 gennaio 2012 all’ulteriore proposizione del ricorso, previa sospensiva, avanti al TAR avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 35 – 2942 del 18 novembre 2011, a rinunciare ai detti ricorsi pendenti avanti al T.A.R. Piemonte rubricati ai numeri di R.G.

731/2011 e 145/2012.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di prendere atto che la Regione Piemonte con deliberazione del 24 settembre 2012 ha approvato lo schema dell’accordo transattivo sopra menzionato;

2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano, lo schema di Atto di Transazione da sottoscrivere tra Comune di Torino, Regione Piemonte e GTT S.p.A. (all. 1 – n. ) relativo al contenzioso giurisdizionale pendente avanti al T.A.R. in materia di trasporto pubblico locale;

3) di dare mandato all’Avvocatura Comunale, avv.ti Donatella Spinelli e Giuseppina Gianotti, autorizzata con deliberazione (mecc. 1102875/041) del 12 maggio 2011, alla proposizione del ricorso, previa sospensiva, avanti al T.A.R. avverso la deliberazione

(5)

(mecc. 1200297/041) del 24 gennaio 2012 all’ulteriore proposizione del ricorso, previa sospensiva, avanti al T.A.R. avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 35 – 2942 del 18 novembre 2011, a rinunciare ai detti ricorsi pendenti avanti al T.A.R. Piemonte rubricati ai numeri di R.G. 731/2011 e 145/2012;

4) di demandare al Sindaco o ad un suo delegato la firma dell’Atto di Transazione in oggetto;

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vicesindaco L’Assessore alla Viabilità, Trasporti, Tommaso Dealessandri Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana

Claudio Lubatti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente Il Direttore

Servizio Esercizio Direzione Partecipazioni

Comunali

Luisella Nigra Renzo

Mora

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi Il Dirigente Delegato Anna Tornoni

In originale firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

(6)

Piero Franco Rodolfo Fassino Mauro Penasso ___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1°

comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 29 settembre 2012.

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