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CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LA BIOECONOMIA AOU CAREGGI - CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE IN FITOTERAPIA

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CONVENZIONE TRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER LA

BIOECONOMIA E

AOU – CAREGGI - CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE IN FITOTERAPIA Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato

“CNR”), Istituto per la BioEconomia (di seguito denominato

“CNR-IBE”), con sede presso l’Area di Ricerca CNR di Firenze, Via Madonna del Piano n. 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), e con domicilio fiscale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche in Roma – P.le Aldo Moro 7, P.IVA 02118311006, PEC [email protected], di seguito indicato come “CNR-IBE”

rappresentato per la firma del presente atto dal Dott. Giorgio Matteucci, Direttore

e

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Centro di Riferimento Regionale in Fitoterapia (di seguito denominato

“CERFIT”), con sede legale in Firenze, Largo Brambilla, 3 (P.I. n. 04612750481) PEC [email protected] in persona del Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone, domiciliato per la carica nella sede della stessa Azienda Ospedaliera.

di seguito congiuntamente “Parti”, disgiuntamente anche

“Parte”

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PREMESSO CHE

C N R - I B E h a q u a l e s c o p o i s t i t u z i o n a l e q u e l l o d i s v o l g e r e a t t i v i t à d i r i c e r c a , d i valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione nei seguenti settori scientifici e relativamente alle seguenti tematiche e ambiti: utilizzo innovativo di bio-risorse rinnovabili della biosfera terrestre per produrre alimenti, materiali ed energia, incluso quindi il comparto della produzione primaria (agricoltura, foreste, pesca); settori industriali di uso e trasformazione delle risorse, settore agroalimentare, settore del legno, parte dell’industria chimica, delle biotecnologie e dell’energia; strategie di sostenibilità ambientale e dell’uso delle risorse, di riduzione degli impatti, del rafforzamento della resilienza e supporto alla mitigazione; funzione e sopravvivenza dei sistemi antropizzati, incluso campi di ricerca e applicativi della meteorologia, climatologia e oceanografia;

CNR-IBE è particolarmente attivo, tra l’altro, nel campo di ricerca sull’estrazione integrale di composti bioattivi da prodotti naturali, specificamente matrici vegetali, mediante metodi basati su processi di cavitazione idrodinamica, conformi ai principi della chimica verde e dell’estrazione verde da prodotti naturali, nonché

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direttamente scalabili fino al livello produttivo e dotati di rese di processo, valutate sulle proprietà biologiche dei prodotti finali, comparativamente superiori rispetto ad altri metodi; tale campo di ricerca è stato sviluppato in collaborazione con altri Istituti del CNR e, tra le altre, l’Università degli Studi di Palermo;

CNR-IBE è altresì particolarmente attivo nelle attività di ricerca scientifica relativa al campo dei servizi ecosistemici per la salute forniti dagli ambienti forestali, quali la mitigazione delle ondate di calore, la riduzione dell’inquinamento urbano, e la cosiddetta terapia forestale, quest’ultima sviluppata congiuntamente al Club Alpino Italiano (CAI), inclusa l’organizzazione e l’analisi di sessioni di terapia forestale condotte da operatori professionali;

CNR-IBE è dotato di capacità, competenze e strumentazioni allo stato dell’arte, nei campi, tra gli altri, del processamento di prodotti naturali mediante apparati di cavitazione idrodinamica, dell’analisi dettagliata della qualità e proprietà bioattive dell’aria, tra cui la generazione e la concentrazione nell’aria forestale di aerosol bioattivi (BVOC), della caratterizzazione del cielo notturno, del telerilevamento e sistemi geografici informativi applicati all’analisi dell’uso del suolo e delle foreste, e della meteorologia e climatologia;

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CNR-IBE annovera tra i propri fini istituzionali la promozione della crescita culturale in tema di educazione all'ambiente e rapporti con il territorio e insegnamenti in merito alla formazione di studenti;

Il CERFIT, già previsto nella GRT n. 405 del 14.05.2012, è stato formalmente istituito presso l’AOUC con Provvedimento DG n.627/2018 con la nomina a responsabile del Dott. Fabio Firenzuoli;

CERFIT, tra l’altro, sviluppa progetti di integrazione con le altre attività di fitoterapia del SSR coordinandone i 9 ambulatori, definisce protocolli terapeutici sull’uso dei fitoterapici valutando i vantaggi e gli svantaggi dell’

uso degli stessi e le possibili interazioni con la farmacopea ufficiale, in particolare nel settore oncologico, realizza studi di valutazione di efficacia, anche di tipo multicentrico, sull’uso della fitoterapia in collaborazione con le strutture pubbliche toscane, fornisce consulenza specialistica per problemi clinici e normativi sia a enti pubblici (Regioni, Aziende sanitarie, Istituti di ricerca) che a privati cittadini, collabora alla definizione dei percorsi di formazione sul rischio clinico e miglioramento degli standard di sicurezza dei pazienti in ambito di Medicine Complementari (MC) e Medicine non Convenzionali (MnC), realizza iniziative

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culturali regionali e nazionali per l’utenza e gli operatori in ambito fitoterapico, conduce attività di studio nell’ambito dell’etnomedicina, realizza, in collaborazione con le Strutture di riferimento, i servizi di Medicine complementari aziendali e le Aziende USL/AOU, le strutture della Cooperazione internazionale regionali, progetti di cooperazione sanitaria internazionale nell’ambito delle MC e MnC, contribuisce alla individuazione di modelli di ricerca che tengano conto delle peculiarità delle MC in un’ottica di medicina basata sull’evidenza.

CNR-IBE e CERFIT hanno avviato da tempo attività propositive e progettuali congiunte nel campo delle applicazioni fitoterapiche e cliniche di alcuni prodotti risultanti dal processamento mediante metodi di cavitazione idrodinamica di matrici vegetali, in particolare parti di agrumi, nonché nel campo della terapia forestale, recentemente riconosciuta quale servizio socio-culturale delle foreste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché dall’ONU quale pratica di medicina preventiva, con specifico riferimento alla caratterizzazione e distribuzione nello spazio e nel tempo delle concentrazioni totali e della composizione di BVOC, nonché alla partecipazione congiunta a sessioni di terapia forestale, a eventi pubblici e alla redazione di articoli e

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pubblicazioni, tra le quali il libro “Terapia Forestale”, pubblicato da Cnr Edizioni in data 16 dicembre 2020 (https://doi.org/10.26388/IBE201217), congiuntamente da CNR-IBE e dal Club Alpino Italiano (CAI) con la collaborazione scientifica di CERFIT;

CNR-IBE e CERFIT esprimono interesse a sviluppare una collaborazione scientifica congiunta nel campo dell’estrazione di prodotti naturali, finalizzata a identificare e verificare gli sviluppi fitoterapici dei risultati emersi dalle sperimentazioni condotte da CNR- IBE, quali per esempio i composti bioattivi e l’elevata attività antiossidante riscontrati negli estratti di aghi di abete bianco, la struttura e le attività antiossidanti e antibiotiche ad ampio spettro determinate in vitro per gli estratti di parti di agrumi quali arancia, limone e pompelmo, nonché le relative e consolidate attività anti- infiammatorie e cardioprotettive, e le possibili attività antivirali, anche rispetto all’infezione da Covid-19, riconosciute almeno in silico e, ultimamente, in vitro, nella letteratura scientifica internazionale e attribuite a certi composti presenti negli estratti da parti di agrumi;

CNR-IBE e CERFIT intendono altresì instaurare una collaborazione scientifica nel campo della terapia

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forestale, in particolare, tra l’altro, nell’estensione delle verifiche di funzionalità dalle autovalutazioni psicologiche alle misure fisiologiche oggettive, nell’elaborazione, analisi e comparazione di protocolli di conduzione, nella caratterizzazione funzionale del parco verde situato intorno alla sede del CERFIT, nei criteri per la qualificazione di siti e percorsi di terapia forestale basata sull’evidenza, nella integrazione di tale disciplina nell’ambito della fitoterapia, inclusa la possibilità di erogare “prescrizioni verdi”, e nella pubblicazione scientifica congiunta;

CNR-IBE e CERFIT, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, intendono avviare, con la presente Convenzione, forme di collaborazione che si traducano in iniziative e p r o g e t t i i n a m b i t i di c o m u n e i n t e r e ss e , f r u e n d o r e c i p r o ca m e n t e d e l l e r i s p e t t i v e conoscenze, competenze, strutture e strumentazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2. Natura, finalità e oggetto della Convenzione

CNR-IBE e CERFIT convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica per incrementare e migliorare la conoscenza, e definire le applicazioni nell’ambito della

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fitoterapia e della Medicina integrativa, nei campi dell’estrazione di prodotti naturali e relativa produzione di composti a elevata attività biologica, e dei servizi ecosistemici diretti delle foreste e degli spazi verdi a favore della salute umana, sia psicologica che fisiologica, ottenuti attraverso la relativa frequentazione di natura immersiva.

Nel campo dell’estrazione di prodotti naturali, obiettivi prioritari saranno:

A.1) La produzione e la verifica in vitro, in vivo e clinica della sicurezza, biodisponibilità e funzionalità in termini di attività antiossidante, anti-infiammatoria, cardioprotettiva, antibiotica, antivirale, salvo che altro, anche in funzione preventiva e con particolare riferimento a coorti di soggetti particolarmente esposti, di estratti integrali e dei relativi composti isolati risultanti dal processamento di parti di agrumi;

A.2) L’analisi delle opportunità applicative dei processi di estrazione sviluppati da CNR-IBE in termini di produzione di materiali fitoterapici la cui funzionalità sia già nota a CERFIT, in termini di standardizzazione, sicurezza, stabilità chimico-fisica e funzionale, durata di conservazione, salvo che altro;

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A.3) Elaborazione e verifica di nuovi materiali fitoterapici realizzabili mediante il processamento, simultaneo o in serie, per mezzo delle tecniche sviluppate da CNR-IBE, di diverse matrici vegetali, anche al fine di definire ed eventualmente realizzare un sistema produttivo integrato sperimentale.

Nel campo dello sfruttamento dei servizi ecosistemici degli ambienti naturali per la salute umana, obiettivi prioritari saranno:

B.1) Definizione e applicazione dei criteri per la qualificazione di siti e percorsi di terapia forestale (cosiddette “stazioni di terapia forestale”) basata sull’evidenza, ivi inclusa la standardizzazione dei protocolli di conduzione delle esperienze di immersione, del set minimo di misure ambientali (per esempio della concentrazione e tipologia di BVOC, eventualmente della qualità dell’aria) e di valutazioni sui soggetti partecipanti, sia psicologiche che fisiologiche, della sensibilità degli esiti sulla salute rispetto alle diverse durate e frequenze di ripetizione delle esperienze, della verifica della durata degli effetti (follow-on), salvo che altro;

B.2) Completamento della qualificazione funzionale del parco verde situato intorno alla sede del CERFIT, mediante estensione della campagna di misura dei BVOC, la

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realizzazione di sessioni di immersione nel parco, sia libere che guidate professionalmente secondo protocolli di terapia forestale, anche con diverse durate e rivolte sia a soggetti sani che a soggetti affetti da sindromi psicologiche, psichiatriche e fisiche, queste ultime sia croniche che eventualmente acute, l’esecuzione di valutazioni psicologiche e fisiologiche sui partecipanti, incluso il follow-on per verificare la durata degli effetti nel tempo, tutto quanto sopra anche a fini comparativi rispetto ai protocolli di conduzione e rispetto ad altri siti e percorsi verdi e forestali;

B.3) Integrazione della terapia forestale nell’ambito della fitoterapia e delle MC e MnC, inclusa la possibilità di erogare “prescrizioni verdi” da parte del CERFIT, finalizzate a indirizzare pazienti verso stazioni di terapia forestale opportunamente qualificate;

B.4) Sviluppare la collaborazione congiunta nell’ambito del progetto nazionale del CAI per la qualificazione di relativi rifugi e sentieri a essi attestati come stazioni di terapia forestale, così come con nell’ambito di progetti promossi da altri Enti, con particolare riferimento a siti in Toscana e zone confinanti, anche al fine di contribuire alla creazione di una rete il più possibile capillare di stazioni di terapia forestale.

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Ulteriori obiettivi saranno la partecipazione congiunta a bandi di finanziamento emessi da qualsiasi Ente terzo e afferenti alle finalità, all’oggetto e agli obiettivi della presente Convenzione, così come la produzione congiunta di pubblicazioni scientifiche e divulgative, la predisposizione di materiale informativo e formativo, e la partecipazione congiunta a eventi pubblici sulle materie oggetto di questa Convenzione.

Per lo svolgimento delle attività e dei programmi concordati, le Parti potranno avvalersi di comune accordo della consulenza, della collaborazione e dei supporti tecnologici forniti da terze parti e da collaboratori esterni; a titolo d’esempio, le Parti concordano sin da ora di potersi avvalere della collaborazione con altri Istituti del CNR, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Palermo, il CAI, altre strutture sanitarie e ulteriori Enti con cui le Parti abbiano già sviluppato collaborazioni inerenti le materie oggetto di questa Convenzione. Gli eventuali soggetti terzi saranno comunque assoggettati alle norme previste dalla presente Convenzione.

Art. 3. Responsabili scientifici della Convenzione

Le Parti individuano quali Responsabili scientifici della presente Convenzione:

− Per il CNR-IBE, il Dott. Francesco Meneguzzo;

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− Per il CERFIT, il Prof. Fabio Firenzuoli.

I suddetti Responsabili avranno il compito di:

− Favorire e verificare l'attuazione della Convenzione, anche attraverso la redazione dei programmi delle attività necessarie al conseguimento di ciascuno degli obiettivi prioritari di cui al precedente art. 2, inclusi, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa e gestionale, termini, ulteriori condizioni di svolgimento, collaborazioni con altri soggetti e tempi di attuazione, previa verifica della disponibilità

economico-finanziaria delle Parti;

− Redigere una relazione annuale, da trasmettere alle Parti, sullo stato di attuazione delle attività;

− Valutare e proporre alle Parti eventuali modifiche alla Convenzione;

− Individuare e valutare bandi di finanziamento di cui al precedente art. 2, e coordinare la partecipazione congiunta alle relative proposte progettuali.

Art. 4. Personale, strutture e attrezzature messe a disposizione dell'attività di ricerca della Convenzione

Ciascuna Parte consente l'accesso al personale dell'altra Parte alle strutture e attrezzature necessarie per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui al precedente art. 2, sotto la supervisione dei Responsabili

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Scientifici.

Rispetto alle attività sperimentali che richiedono la partecipazione di gruppi di soggetti volontari e specifiche coorti, Le Parti cooperano, ciascuna secondo le proprie possibilità e competenze, anche avvalendosi di collaborazioni con altri Enti, al fine di reperire gruppi sufficienti per numerosità e caratteristiche richieste.

Art. 5. Regime dei risultati della collaborazione scientifica La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del Programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei Responsabili Scientifici di cui al precedente art. 3, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi. Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del know-how preesistente dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del Programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti che li hanno generati, fatta salva la possibilità di coinvolgere ulteriori soggetti, di comune accordo tra i Responsabili Scientifici e secondo necessità.

Nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota delle

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Parti che li hanno generati, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato creativo, nonché fatta salva l’eventuale partecipazione alla ricerca e all’attività inventiva di ulteriori soggetti di cui al precedente capoverso.

È salva in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.

I risultati che non sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale saranno liberamente utilizzati dalle Parti.

Per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Art. 6. Pubblicazione dei risultati

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L'eventuale pubblicazione dei risultati del Programma di studio e di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 3 della presente Convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, la Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle consuetudini e alle eventuali normative nazionali ed internazionali.

Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla Parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli

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autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi.

Art. 7. Obbligo di riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali"

tutte le informazioni indicate come tali dai rispettivi Responsabili Scientifici, rese note all'altra Parte in virtù della presente Convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 3 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente Convenzione.

Art. 8. Oneri connessi all'attuazione della Convenzione

Gli oneri economici connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione saranno a carico di ciascuno dei contraenti (ovvero delle strutture dipartimentali coinvolte) per la propria parte, a meno di diverse previsioni esplicitamente riportate nei programmi delle attività redatti dai Responsabili Scientifici di cui al

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precedente art. 3.

Art. 9. Copertura assicurativa

CNR-IBE garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile contro terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

AOUC garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 10. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale AOUC e CNR-IBE così come dei soggetti ad esso equiparati, che in ragione dell'attività specificatamente svolta, rispettivamente presso strutture di AOUC - CERFIT e del CNR, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n.

81/2008 e s.m.i.

Al riguardo, le Parti concordano che i responsabili della convenzione prima che il personale delle Parti si rechi presso la sede dell'altra Parte/delle altre Parti per svolgere le attività oggetto della collaborazione forniscano:

- l’elenco dei soggetti che dovranno accedere nei locali delle aziende;

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- i certificati di idoneità alla mansione specifica dei soggetti di cui sopra;

- gli attestati di formazione relativi ai rischi cui risultano esposti i soggetti succitati.

- i pericoli presenti nelle rispettive aziende (il responsabile del Cerfit assolve tale compito inoltrando il manuale sulla Sicurezza sul lavoro/Rischi/Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Toscane Area Vasta Centro - Informazioni sui rischi presenti nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Toscane dell’Area Vasta Centro ai lavoratori del CNR- IBE oggetto della presente convenzione).

- I responsabili della convenzione si impegnano, al primo ingresso dei “lavoratori” di cui sopra all’interno degli spazi delle proprie aziende, a fornire le informazioni relative alle misure di emergenza, gestione incendio e le procedure di lavoro cui doversi attenere.

Il personale CNR ed i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell’AOUC - CERFIT, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Le parti concordano che l’onere di fornire gli adeguati

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dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, è attribuito al responsabile della convenzione della struttura ospitante;

tutti gli altri obblighi ricadono sul/i relativo/i responsabile/i della/e struttura/e e ente/i di provenienza.

Il personale delle Parti, compresi i Soci volontari, dipendenti e/o eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi e nelle sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

AOUC è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del CNR- IBE durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Il CNR-IBE esonererà e comunque terrà indenne AOUC da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a essa derivare nei confronti di terzi dalla esecuzione della presente Convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Il CNR-IBE è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale

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di AOUC durante la permanenza nei propri locali e aree sperimentali, salvo i casi di dolo o colpa grave.

AOUC esonererà e comunque terrà indenne il CNR-IBE da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a essa derivare nei confronti di terzi dalla esecuzione della presente Convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Ai fini di quanto sopra previsto, il Responsabile di ciascuna parte comunicherà alla struttura di appartenenza e al Responsabile dell’altra Parte i nominativi del personale di cui all’art. 4 coinvolto nelle attività.

Art. 11. Durata della Convenzione e procedure di rinnovo

La presente Convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della stipula, ed è escluso il rinnovo tacito.

La stessa Convenzione potrà essere, di comune accordo tra le Parti, rinnovata e, anche prima della scadenza, modificata sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

A l te rm in e d el la Co nv en zi on e, CN R- I BE e A OU C - C ERF I T r e di ge ra nn o u na r el az io ne va lu ta ti va su ll a collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli

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obiettivi futuri.

Nessuna modifica o integrazione alla presente Convenzione sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da ambo le Parti.

Art. 12. Recesso

Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o via PEC, con un termine di preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulle attività e collaborazioni già in essere.

Art. 13. Uso del nome e del Logo

Nessun contenuto della Convenzione conferisce alcun diritto a una Parte di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte. Il nome CNR, o CNR-IBE, è permesso solo ed esclusivamente in contesti scientifici.

Art. 14. Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.L.gs. n.

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196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation — GDPR).

Le Parti dichiarano infine di esser informate sui diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15. Firma Digitale, Registrazione e Bollo

L a p re se nt e Co nv en z io ne è s ti pu la ta me di an te s cr it tu r a p r iv at a in f or ma to el et tr on ic o e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La presente Convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale ed equamente divisi tra le Parti, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa parte seconda annessa al DPT 26/04/1986 n. 131.

Per il CNR-IBE l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972

autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

Per l’AOUC è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell’Ufficio Territoriale Firenze Prot. n° 0012047 del 06–02- 2017.

Art. 16. Rinvii e Foro competente

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Ai sensi dell’art. 16 dell’Accordo Quadro, per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Firenze.

PER IL CNR-IBE IL DIRETTORE

Dott. Giorgio Matteucci PER AOUC

IL DIRETTORE GENERALE Prof. Rocco Donato Damone

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