Via S.Teresa, 2 – 37135 Verona T. 045 8034959
F. 045 592319
www.architettiverona.it architetti@verona.archiworld.it architettiverona@pec.it
EVENTI ORDINI
di seguito il link da cui potete accedere per rivedere il webinar:
https://www.h25.it/verona-architetti-rivedi-superbonus
Dovete mettere nome cognome e mail e cliccare su iscriviti.
SUPERBONUS 110% RUOLO DEI TECNICI ADEMPIMENTI – RESPONSABILITÀ – CRITICITÀ – OBBLIGHI E TUTELE ASSICURATIVE
Giovedì 8 ottobre, ore 09,00– 13,00
Sala Convegni M15 – Via Santa Teresa, 2 Verona
DESCRIZIONE EVENTO
L’evento potrà essere seguito in presenza nella sala E Formazione M15 fino al raggiungimento dei posti disponibili compatibilmente con le disposizioni anti-Covid- 19, oppure tramite Webinar in FAD sincrono collegandosi al link:
https://register.gotowebinar.com/register/1849015029674656011
ISCRIZIONE Architetti PPC VR https://www.ordinearchitetti.vr.it/i- corsi/corsi-disponibili
ISCRIZIONI ODCEC Verona:
Portale FPCU
COSTO gratuito 09,00
Registrazione partecipanti 09,15
Saluti istituzionali
Dott. Alberto Mion – Presidente Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili Verona Arch. Amedeo Margotto – Presidente Ordine Architetti PPC della provincia di Verona Coordinamento
Arch. Amedeo Margotto
Programma Dott. Marco Ghelli
Inquadramento generale
Avv. Barbara Bissoli
Responsabilità dei Professionisti
Dott. Marco Ghelli
Aspetti fiscali sanzioni e tempi di prescrizione
Dott. Davide Martinello
Coperture assicurative, cosa è assicurabile
Dibattito e Quesiti
13,00 Chiusura lavori
SUPERBONUS 110%
RUOLO DEI TECNICI
Adempimenti – Responsabilità – Criticità – Obblighi e Tutele Assicurative
Relatore: Marco Ghelli
Giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle 13:00 Sala E di M15 - Via Santa Teresa 2 – Verona
Breve excursus normativo
ü Art. 16 bis D.P.R. 917/1986 – TUIR; dal 1997. Si parte con 150.000.000 di lire!
ü ECO-bonus: art. 1, commi 344-349. L.n. 296/2006; si passa al 55%
ü ECO e SISMA-bonus: artt. 14 e 16 D.L. 63/2013; 65% e qualcosa in 5 anni ü Bonus-Facciate: art. 1, commi 219-223, L. n. 160/2019; 90%, 10 anni..
ü Super ECO e Sisma bonus al 110%: art. 119 D.L. 30/2020 – Decreto Rilancio. 110% e 5 anni.
Impatto sui conti pubblici
Circolare n. 11/E del 2018 – Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Coordinamento Normativo
(…) la Ragioneria Generale, (…) ha avuto modo di precisare che la cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare (…) l’assimilazione dei bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sul bilancio dello stato (…) Ciò va tenuto in debita considerazione al fine di individuare la ratio che sottende l’introduzione delle misure in oggetto, che certamente non potrebbe essere quella di determinare il prodursi dei predetti effetti negativi di finanza pubblica.
Prospettive future
ü Il credito fiscale del super bonus 110% verrà rinnovato?
ü C’è il rischio che finiscano i soldi a metà anno?
ü Resterà cedibile a chiunque?
ü C’è il rischio che il bonus guadagnato sui lavori di oggi, un domani, venga decurtato?
ü Come si evita questo rischio? Cedendolo.. Ma ci sono soggetti interessati ad acquistare il credito?
Con quali documenti interpretativi inetrviene l’Agenzia?
ü Circolari (24/2020) e Risoluzioni (la 60 raddoppia i 48.000 euro relativi a pannelli solari e accumulo).
ü Principi di diritto
ü Interpelli: risposte date a casi specifici che hanno valenza di protezione, nell’ipotesi di successivo accertamento, solo per chi li ha proposti. L’interpello si deve riferire a casi concreti ed essere antecedente al fatto fiscale di cui si chiede interpretazione.
L’Agenzia risponde in 90 giorni, estensibili di altri 60.
ü Consulenze giuridiche – sono Interpelli di categoria
Controlli dell’Agenzia e dell’ENEA
ü L’Agenzia effettua solo controlli documentali. L’ENEA (art. 11 Decreto Requisiti, che rinvia al decreto MISE del 11 maggio 2018) ha stimato di verificare lo 0,5% delle pratiche su base documentale (maggiori importi) e in situ in 1,5 casi su 10.000.
ü Attenzione alle solite fonti di innesco: il Comune a sua volta stimolato da denunce (i vicini?)
Cos’è il Superbonus 110%
Il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1瀞 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi sugli edifici, anche condominiali, in ambito di:
ü Efficienza energetica;
ü Interventi antisismici;
ü Installazione di impianti fotovoltaici e accumulo
ü Installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Grande Novità 2020
ü Vi sono interventi già agevolabili che oggi diventano super agevolabili;
ü Viene generalizzata la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito.
N.B. Tutto l’impianto normativo (Ristrutturazioni, SISMA, ECO, e oggi Super Bonus) è basato su una divisione netta tra le spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali e quelle sostenute sulle singole unità abitative.
ü Vi sono interventi già agevolabili che oggi diventano super agevolabili;
ü Viene generalizzata la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito.
N.B. Tutto l’impianto normativo (Ristrutturazioni, SISMA, ECO, e oggi Super Bonus) è basato su una divisione netta tra le spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali e quelle sostenute sulle singole unità abitative.
Beneficiari
ü Condomìni per le parti comuni ü Persone fisiche
ü Cooperative di abitazione a proprietà indivisa ü Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ü Istituti autonomi case popolari (IACP)
ü Associazioni e società sportive dilettantistiche
ü Soggetti IRES (ma solo su parti comuni di condominio)
ü Familiari: coniugi, convivenze registrate, unioni civili, parenti entro il 3º grado e affini entro il 2º, purchè conviventi
ü Inquilini e comodatari, solo se il contratto è registrato
ü Professionisti: solo per lavori parti comuni condomini con superficie residenziale preponderante.
Immobili agevolabili
ü Condomini, cioè edifici con più proprietari ü Singole Unitù immobiliari
ü Unità immobiliare sita in edificio condominiale, ma con accesso e impianti indipendente.
ü Impianti indipendenti: tutto, anche gli scarichi fognari (Interpello regionale) ü Solo immobili abitativi, cioè categoria A, escusi A1, A8, A9 e A 10
Scadenze
ü È possibile usufruire dei Superbonus per le spese sostenute a partire dal 1瀞 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori.
ü Solo per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità, sono agevolabili le spese sostenute anche dal 1瀞 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 ai fini dell’Ecobonus potenziato.
Regolarilità urbanistica presupposto base
ü E’ il problema del momento sulla case unifamiliari e anche sui condomini
ü Condomini: La Commissione Bilancio al Senato ha votato alcuni emendamenti nella notte del 3 ottobre: in caso di lavori sulle parti comuni, le asseverazioni dei tecnici dovranno riguardare solo le parti comuni, senza guardare le eventuali irregolarità dei singoli immobili.
I bonus si sommano?
ü Le norme ECO prevedono interventi specifici, con plafond di spesa specifici, che tra loro si sommano; e in più.
ü Le norme SISMA incidono sul plafond di spesa previsto per le ristrutturazioni (sempre 96.000 €), ma alzano la percentuale di detrazione ammessa, cioè il valore effettivo del bonus.
In pratica : il plafond di €96.000 deve includere i costi di Ristrutturazioni e Sisma Esempio: se ci sono 80.000 € di spese per la Ristrutturazione e 50.000 € Sisma con guadagno di due classi: è più conveniente usare il plafond prima per le spese Sisma (50.000 €) che, oggi, hanno il 110% e poi per le altre (46.000 €) che hanno il 50%.
In pratica : il plafond di €96.000 deve includere i costi di Ristrutturazioni e Sisma Esempio: se ci sono 80.000 € di spese per la Ristrutturazione e 50.000 € Sisma con guadagno di due classi: è più conveniente usare il plafond prima per le spese Sisma (50.000 €) che, oggi, hanno il 110% e poi per le altre (46.000 €) che hanno il 50%.
Ecobonus 110% per interventi di efficientamento energetico
Isolamento termico e/o di sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore o ad alta efficienza:
üIsolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate;
üSostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Beneficiano dell’aliquota 110% se eseguiti congiuntamente ad un intervento che assicuri il miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio: serramenti, caldaie a condensazione, scaldacqua a pompa di calore, solare termico, frangisole, domotica.
Beneficiano dell’aliquota 110% se eseguiti congiuntamente ad un intervento che assicuri il miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio: serramenti, caldaie a condensazione, scaldacqua a pompa di calore, solare termico, frangisole, domotica.
Interventi trainanti per avere il 110% - ECO
Requisiti per il super ECO bonus
ü Rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici;
ü Assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata;
ü Essere effettuati con materiali isolanti rispondenti specifici requisiti tecnici ed ambientali. I nuovi requisiti si applicano dal 6 ottobre.
Tipo di lavori su cui si applica
Si applica per interventi effettuati su:
ü Parti comuni di edificio;
ü Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni;
ü Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Ai fini dell’Ecobonus al 110% (non anche per il Sismabonus potenziato), vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici). Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. e nei fatti tutti gli edifici diversi dagli abitativi.
Interventi trainati che incido sulle 2 classi
Se il condominio fa il trainante
Le spese sul singolo appartamento
sono trainate Servono sempre le
due classi sul condominio
I lavori
sull’appartamento aiutano il condominio
Appartamento in condominio:
Interventi trainanti - SISMA
Sismabonus 110% per interventi di riduzione del rischio sismico
Messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3.
Interventi antisismici che (si ritiene) conseguano:
ü riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili;
ü Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi.
Beneficiano dell’aliquota 110% se eseguiti congiuntamente ad un intervento di miglioramento della classe sismica: fotovoltaico e sistemi di accumulo.
miglioramento della classe sismica: fotovoltaico e sistemi di accumulo.
Congruità dei prezzi
ü Il prezzo degli interventi ECO (anche 65%) e SISMA deve essere congruo ma questo è un concetto più soft; pare di no negli interventi Eco-Sisma congiunti (136.000 euro).
ü La congruità non è richiesta negli interventi Ristrutturazione:
Il fatto che il prezzo sia pagato al 50%, e vi sia quindi un conflitto di interessi tra cliente e fornitore evita l’assalto alla diligenza. Il comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 aveva già stabilito che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma avrebbero dovuto essere adottati dal MISE uno o più decreti, al fine di stabilire, tra l’altro “i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento”. Mai usciti o, meglio sono quelli usciti il 6 ottobre 2020
ü La congruità dei prezzi ECO è asseverata dai termo tecnici; quella dei prezzi SISMA dagli strutturisti. Il loro costo penso da chi rilascia il visto.
Congruità dei prezzi
Il tecnico certifica che i costi effettivamente sostenuti, al netto delle spese tecniche e dell’IVA, siano inferiori:
ü ai prezzi indicati nei prezziari locali;
ü ai prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi dell’edilizia» della casa editrice Dei – Tipografia del genio civile.
In mancanza dei prezziari locali, si farà riferimento ai valori del Decreto Requisiti.
Esempio
Abbiamo un mq di cappotto a 150.000 euro di massimo (150 x 1.000 metri) ci sono spese (meglio: fatturo al cliente) per 100.000. Questo prezzo è congruo. Se fosse stato 190.000, il prezzo congruo sarebbe stato comunque 150.000.
Si aggiungono poi spese tecniche e tutti gli altri costi collegabili (IVA, smaltimenti, etc..) parcelle professionali (che devono essere congrue) che sono, per esempio, 30.000. Il totale fattura è 180.000 ed è un prezzo congruo, perché è la somma di prezzi congrui.
A questo punto si guarda il plafond che, nel caso del cappotto di un condominio di 5 appartamenti è pari a 40.000 ad appartamento; 40.000 x 5 fa 200.000. Essendo il costo totale di 180.000 il prezzo è congruo
Congruità dei prezzi
E se si supera il costo ritenuto congruo?
Ai sensi dell’art. 13, comma 3 dell’Allegato A al decreto requisiti, “la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto”.
La congruità spese professionali va valutata con riferimento ai valori massimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.
Cosa rientra nel bonus?
ü Spese per l’intervento con asseverazioni, progettazioni Iva, imposte, etc..
ü Spese strettamente collegate: tra cui anche il compenso dell’amministratore di condominio, ma solo se assume il ruolo di responsabile dei lavori (interpello 913/471 del 2020 - interpello non pubblicato e non proveniente dalla Direzione Centrale) sulla base di apposita determina assembleare e, ove, congruo;
ü Consulenze fiscali: potrebbero forse rientrare (fattibilità e conteggi dell’opzione in ambito 110%), ove congrue. Ne “La Guida Completa bonus 110% de il Sole 24 ore” del 11 agosto 2020, si parla di “minima”
pianificazione fiscale.
Quando nasce il bonus?
Il bonus nasce ad opera conclusa (salvo SAL) cioè quando tutte le spese sono pagate e l’intervento è effettuato.
L’esercizio dell’opzione per la cessione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione (a partire dal 15 ottobre 2020) attraverso il modello di comunicazione, approvato con il provvedimento delle Entrate. In realtà si comunicherà appena possibile per ragioni finanziarie. Prima si comunica, prima si incassano i soldi derivanti dalla cessione. Dopo l’invio – solo telematico – l’acquirente del credito (o chi ha fatto lo sconto in fattura) lo trova nel cassetto fiscale e può immediatamente usarlo per cederlo sul mercato/nella sua successiva dichiarazione dei redditi a scomputo delle sue imposte.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
ü La comunicazione può essere effettuata a partire dal 5° giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta accettazione dell’asseverazione del tecnico abilitato.
ü Ad ogni cessione del credito, corrisponde una comunicazione.
ü La Comunicazione è un modulo telematico che predispone e, soprattutto, invia il professionista (CAF o commercialista) che appone il visto di conformità o, per i bonus diversi dal 110%, direttamente il beneficiario.
In caso di S.A.L
Gli stati avanzamento lavori non possono essere più di due e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno al 30% del medesimo intervento.
Esempio di realizzazione di un cappotto:
Si prende il costo atteso dell’intervento complessivo (da titolo urbanistico), es. € 100.000,00 e quindi il costo di ogni intervento ECO concluso (es. € 20.000,00), oltre a quello dei professionisti già sostenuto (10.000) e dell’APE iniziale e post interventi (5.000) , arrivando a complessivi € 35.000,00.
Superano il 30% e si può quindi dichiarare all’Agenzia il SAL e matura in bonus
Cessione credito e sconto in fattura
Il bonus è naturalmente di proprietà del cliente, che è sempre il primo e spesso unico responsabile nei confronti dell’Erario.
Gli interventi singoli da sconto in fattura o cessione del credito sono:
ü Ristrutturazione;
ü ECO;
ü SISMA;
ü Facciate
ü Fotovoltaico ü Accumulo;
ü Colonnine.
Cessione credito e sconto in fattura
Il cliente può optare per:
ü Pagamento del fornitore al 100% con il bonifico parlante (il fornitore subisce la RA dell’8%) da portare in DETRAZIONE scontando le imposte dovute a partire dall’unico (o 730) dell’anno successivo.
Attenzione: se il cliente non ha capienza fiscale, perde la rata dell’anno in cui è incapiente, ma non quelle successive (se capiente). In ogni momento, potrà cedere sul mercato tutte le rate residue.
ü CESSIONE immediata dell’intero credito anche al fornitore (opzione pressoché identica negli effetti allo sconto in fattura)
ü SCONTO IN FATTURA: il fornitore, in cambio dell’acquisizione del bonus fiscale del cliente, sconta il prezzo della sua fattura. Va fatto al nominale: nei casi diversi dal 110%, il fornitore che lo applica riesce a monetizzare il bonus che acquisisce ma ad un prezzo minore del nominale.
partire (o )
Attenzione: se il cliente non ha capienza fiscale, perde la rata dell’anno in cui è incapiente, ma non quelle successive (se capiente). In ogni momento, potrà cedere sul mercato tutte le rate residue.
Sconto in fattura e componente finanziaria
Se l’intervento costa 100.000 euro e ha un bonus di 65.000, l’impresa non può scontare 65.000, perché poi tale bonus viene ceduto sul mercato all’80% del valore e, quindi, l’impresa perde il 20% di 65.000, cioè 13.000. Quello che succede è che l’impresa alza il prezzo, quando il cliente chiedo lo sconto in fattura. Il limite è sempre dato dalla congruità.
Forse è meglio on alzare il prezzo e chiedere un contributo finanziario?
Con la cessione del credito allo stesso fornitore: il cliente paga 100.000, cede il bonus di 65.000 all’impresa, che a sua volta glielo valorizza 55.000. Il cliente paga così 100.000 – 55.000 = 45.000; l’impresa incassa 100.000 – i 55.000 che dà al cliente, cioè 45.000 e poi cede sul mercato il bonus da 65.000 al prezzo di 55.000. Sommando i 45.000 che prende dal cliente + i 55.000 presi dal mercato dei bonus, incassa 100.000.
Se invece l’impresa l’impresa alza il prezzo e applica lo sconto in fattura senza quindi perderci, c’è un guadagno per entrambe le parti e il prezzo è congruo, non si pongono problemi.
Con la cessione del credito allo stesso fornitore: il cliente paga 100.000, cede il bonus di 65.000 all’impresa, che a sua volta glielo valorizza 55.000. Il cliente paga così 100.000 – 55.000 = 45.000; l’impresa incassa 100.000 – i 55.000 che dà al cliente, cioè 45.000 e poi cede sul mercato il bonus da 65.000 al prezzo di 55.000. Sommando i 45.000 che prende dal cliente + i 55.000 presi dal mercato dei bonus, incassa 100.000.
Emendamento Commissione Bilancio 3 ottobre 2020
ü Il condominio potrà votare, con la stessa maggioranza semplice (quella degli intervenuti in assemblea che rappresenti comunque almeno un terzo dei millesimi), gli eventuali finanziamenti e la scelta collettiva su come fruire del super bonus.
ü Sulla stampa specializzata si stanno già leggendo dubbi
ü In difetto, possibilità per il singolo condomino di optare per la detrazione personale.
Casistica affrontata
ü Non beneficiano del bonus Enti religiosi e Comuni;
ü È possibile, con intervento di categoria d), il passaggio di destinazione d’uso dell’immobile da non residenziale a residenziale, con bonus;
ü Sì unità collabente, perché è un edificio; è il senso della norma.
ü ECO solo su aree riscaldate: basta un caminetto (impianto fisso) ma in questo caso il conteggio APE è complicato;
ü Climatizzatori: non sono richiamati ma se rispecchiano i requisiti del D.L. 192 del 2015, allora rientrano tra i trainati (FAQ del 30 settembre del MEF);
ü Intervento a pavimento: sì con anche il rifacimento dei pavimenti ma solo se il tecnico dice che è funzionale all’impianto di riscaldamento.
SUPERBONUS 2020
QUANDO
Spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
COME
Detrazione fiscale in 5 anni Cessione del credito all’impresa
Cessione del credito a banche o intermediari finanziari
COSA
Miglioramento energetico - Miglioramento sismico Impianto fotovoltaico - Accumulo energia
Colonnine ricarica auto elettriche
CHI
Condomìni - Cooperative di abitazione a proprietà indivisa Persone fisiche - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Istituti autonomi case popolari (IACP) - Associazioni e società sportive dilettantistiche
SUPERBONUS 110%
RUOLO DEI TECNICI
Adempimenti – Responsabilità – Criticità – Obblighi e Tutele Assicurative
Relatore: Marco Ghelli
Giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle 13:00 Sala E di M15 - Via Santa Teresa 2 – Verona
SANZIONI – art. 121 D.L. RILANCIO
BENEFICIARI – FORNITORI – SOGGETTI CESSIONARI
“4. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. L’Agenzia delle entrate (…)procede, (…)uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (…)
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza , anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia (…) provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi (…), e delle sanzioni di cui all’articolo 13 (…).
6. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, (…) anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi
SANZIONI – art. 119 D.L. RILANCIO
Attestatori e Asseveratori
«Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità (…). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. (…)»
TERMINI DELL’ACCERTAMENTO
BENEFICIARIO: 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (art. 43, D.P.R. n. 600/1973);
FORNITORI O CESSIONARI CHE UTILIZZANO IL CREDITO IN COMPENSAZIONE: 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo in presenza di crediti inesistenti (art. 27, commi da 16 a 20, D.L. n. 185/2008).
L’AZIONE si prescrive in 5 o 10 anni? Questione rimessa alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
SANZIONI - BENEFICIARIO
L’Agenzia delle chiede la restituzione del bonus non dovuto al beneficiario qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Diversa sanzione per l’utilizzo del credito (in dichiarazione eo ceduto) a seconda che sia
- non spettante - inesistente
CREDITO NON SPETTANTE
Credito non spettante: sanzioni pari al 30% dell’importo non spettante (sanzione art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).
Art. 13 comma 4 del DLS 471/1997:
Nel caso di utilizzo di un credito d’imposta esistenti 1) in misura superiore a quella spettante o
2) in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica (…) si applica la sanzione pari al 30 per cento del credito utilizzato.
CREDITO INESISTENTE
Per i crediti inesistenti è invece prevista la sanzione dal 100 al 200% ed è esclusa la definizione agevolata (riduzione ad un terzo, norma generalmente applicabile nel sistema sanzionatorio fiscale).
Art. 13 comma 5 del DLS 471/1997:
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.
(…) Si intende inesistente il credito in relazione al quale
· il credito è privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi;
· la sua inesistenza non può essere riscontrata attraverso controlli automatizzati (articolo 36 bis D.P.R. 600/1973 e articolo 54 bis D.P.R.
633/1972) o mediante controlli basati sul riscontro formale della dichiarazione (articolo 36 ter D.P.R. 600/1973).
CONCORSO NELLA VIOLAZIONE
Nel caso di concorso nella violazione (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997) il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione):
- della sanzione 30% (ai sensi del citato art. 9, comma 1);
- della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (art. 121, comma 6, del D.L. n. 34/2020).
+ eventuale sanzione a lui applicata per il concorso (altro 30%)
Concorso: valgono i criteri generali in materia sanzionatoria. Serve l’accertamento del “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa (C.M. n.
180/E del 10 luglio 1998)
I TERZI
Fornitori e cessionari che utilizzano il credito di imposta ricevuto, ne rispondono nei limiti dell’utilizzo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta preso.
Chi acquisisce il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo se, successivamente, viene constatato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione (si pensi alle banche)
QUESTIONI APERTE
- Beneficiario che ha contribuito in concorso con il fornitore per la compensazione di crediti inesistenti si applicano le sanzioni del 100% al 200%?
- La speciale sanzione prevista dall’art. 121 (30%) non pare escludere l’applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazioni 97 (90% sanzione) e quindi le due sanzioni sono cumulabili?
Nel caso di operazione chiaramente fraudolenta la sanzione è aumentata dalla metà al triplo.
SANZIONI PENALI TRIBUTARIE
Per chi emette le fatture e asseveratore:
-Art. 8 D.LGS. 74/ 2000 Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti.
Per chi riceve le fatture:
- Art. 2 D.LGS. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Art. 3 D.LGS. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) - Art. 10 quater D.LGS. 74 (Indebita Compensazione ove vi sia la soglia superiore a 50.000)
- Articolo 640 bis codice penale (Truffa ai danni dello Stato)
ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI
Attestazioni infedeli
- decadenza dal beneficio +
- sanzioni amministrative e penali per questi ultimi, ove il fatto costituisca reato.
Poi è prevista (L’art. 119, comma 14) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Obbligo stipula polizza di assicurazione (vedi intervento successivo)
ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI
False Attestazioni
La non veridicità = la decadenza del beneficio che sarà richiesto al beneficiario finale dell’agevolazione.
I soggetti danneggiati terzi = causa di rimborso legali per ottenere il risarcimento del danno subito (polizza?)
Eventuale falsità delle attestazioni: possibile sanzione tributaria (30% ma probabilmente il 100/200% in caso di credito inesistente) per concorso nella violazione ai sensi dell’art. 9 del 472/97. Responsabilità solidale; il pagamento di un responsabile libera gli altri, salvo il regresso
SUPERBONUS 110% ( decreto rilancio):
adempimenti, criticità, suggerimenti, responsabilità, tutele assicurative
8 ottobre
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Inizia la propria attività nel partendo da soci,
oggi può vantare un Team di 50
BROKER DI ASSICURAZIONI INDIPENDENTE:
SUDDIVISI NEGLI UFFICI DI:
VICENZA - TREVISO - MILANO MODENA - PERUGIA– BIELLA
BRESCIA - RIMINI
In questi anni ANTHEA SPA è diventata riferimento per:
✔ PROFESSIONISTI
✔ AZIENDE
✔SPORTIVI PROFESSIONISTI
✔SOCIETA’ SPORTIVE
DECRETO RILANCIO:
il decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con
modificazioni della legge 17 luglio 2020, n.77, stabilisce in capo alle coperture assicurative degli asseveratori:
- La stipula di un contratto di assicurazione della RC con un’impresa italiana autorizzata all’esercizio del ramo 13 o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica
- Massimale minimo dedicato di 500.000,00€ ed adeguato al all’attività svolta
- Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà vanno indicati estremi della polizza ed importo assicurato relativo alle asseverazioni precedenti
- La polizza è parte integrante della asseverazione
COME SI CALCOLA UN MASSIMALE CONGRUO ?
COSA ACCADE SE NEL CORSO DI UN CONTROLLO VIENE RILEVATO CHE IL MASSIMALE DELLA POLIZZA NON È CONFORME A QUANTO PREVISTO ?
L’AUMENTO DELLE PRATICHE POTREBBE AVER FATTO DIVENTARE INSUFFICIENTE IL MASSIMALE DELLA POLIZZA E DI CONSEGUENZA IL TECNICO HA RESO UNA DICHIARAZIONE NON VERITIERA. SE NE PUO’ DEDURRE CHE LA MANCANZA DEI REQUISITI PORTI ALLA PERDITA DEL BENEFICIO ?
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POLIZZE DEDICATE
► Retroattività
► Postuma 10 anni
► Limite di indennizzo
LE RESPONSABILITA’ ASSUNTE SONO SIA NEI CONFRONTI DEL
COMMITTENTE CHE DELLO
STATO.
I PROTAGONISTI DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER AVERE ACCESSO AL
SUPERBONUS SONO:
- CERTIFICATORI ENERGETICI - ASSEVERATORI
- FISCALISTI
- AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - IMPPRESE DI COSTRUZIONE
OPPORTUNA UNA CORRETTA ANALISI DELLA PROPRIA POLIZZA DI R.C.P. CHE DEVE GARANTIRE QUANTO
RICHIESTO ALL’ASSEVERATORE
VERIFICA IN ACCORDO CON IL COMMITTENTE DELLA PRESENZA DI COPERTURE ADEGUATE DI TUTTI I
SOGGETTI COINVOLTI
VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA GARANZIA CHE TIENE INDENNE DALL’APPLICAZIONE DELLA
RESPONSABILITA’SOLIDALE
SUGGERIMENTI
OPPORTUNO SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA DI TUTELA LEGALE PENALE
UNA OTTIMALE GESTIONE DEI CANTIERI COMPORTA LA RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI
APPALTATORI DI UNA POLIZZA C.A.R. E DI EVENTUALI POSTUME A GARANZIE DELLE OPERE ESEGUITE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CONTATTI
martinello@antheabroker.it +39 349 241 8615