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SOCIETA SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE

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Academic year: 2022

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DOCUMENTO TECNICO

R ELAZIONE T ECNICA - N UOVO A TTREZZAGGIO - S OTTOSISTEMA S TRUTTURALE M ATERIALE R OTABILE

SOCIETA’ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE

VIA MIZZOCCOLA,9 28845DOMODOSSOLA

www.vigezzinacentovalli.com C.F. E P.I.:00127030039

Data di entrata in vigore del documento: 24/11/202124/11/2021

Redazione Controllo Approvazione

Rev. Data Descrizione delle Modifiche UT ROMRI AD

00 24/11/2021 Emissione

In assenza delle firme di Redazione, Controllo ed Approvazione il documento è da considerarsi COPIA NON CONTROLLATA Il testo evidenziato e/o barrato individua le modifiche apportate rispetto alla precedente revisione del documento.

(2)

Indice

1 Scopo e campo di applicazione ... 3

2 Riferimenti ... 3

2.1 Riferimenti normativi ... 3

2.2 Riferimenti al Sistema di Gestione della Sicurezza ... 4

3 Abbreviazioni e Acronimi ... 4

4 Analisi del contesto ... 5

4.1 Generalità ... 5

4.2 Convenzione tra Italia e Svizzera per l’esercizio della linea Domodossola - Locarno ... 5

4.3 Specificità della ferrovia Domodossola - Confine Svizzero - Locarno ... 5

4.4 Principali caratteristiche della ferrovia Domodossola - confine svizzero - Locarno ... 8

4.4.1 Infrastruttura e impianti ... 11

4.4.2 Materiale rotabile (proprietario: in concessione a SSIF da parte del MIT - detentore SSIF) ... 11

4.4.3 Materiale rotabile (proprietario FART – detentore FART) ... 13

(3)

1 Scopo e campo di applicazione

Lo scopo del presente Documento Tecnico è quello di definire la Relazione Tecnica del progetto di Fattibilità Tecnico-Economica riguardante l’installazione del sistema di protezione marcia treno ZBMS – LD (SSB) su tutti i veicoli di SSIF S.p.A.

Tale Relazione Tecnica viene redatta secondo quanto definito nel D.Lgs. 50/2016 e, per quanto applicabile, nel DPR 207/2010.

2 Riferimenti

2.1 Riferimenti normativi

Il presente Documento Tecnico adotta i seguenti riferimenti normativi:

Codifica Titolo Data

D.P.C.M. 16 novembre 2000

Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale.

16/11/2000

Decreto Legislativo

422/1997

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

19/11/1997

Decreto Legislativo

81/2008

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 09/04/2008 Decreto

Legislativo 50/2016

Codice dei contratti pubblici 18/04/2016

Decreto Legislativo

50/2019

Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie. 14/05/2019 Decreto del

Presidente della Repubblica 207/20110

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

05/10/2010

- Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente la ferrovia elettrica

a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola 12/11/1919 Legge n.

3195/1923

Approvazione della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola

16/12/1923

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Codifica Titolo Data Nei documenti ove è citata la Legge 3195/1923 si intende citata anche

la:

Convenzione fra le FERROVIE REGIONALI TICINESI e LA SOCIETA’

SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE circa IL SERVIZIO INTERNAZIONALE DEI TRENI SULLA FERROVIA DOMODOSSOLA – CONFINE SVIZZERO – LOCARNO

Redatta e sottoscritta in virtù dell’art.5 della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia del 12/11/1919.

30/10/2012 09/11/2012

Decreto Reale 708/1911

Approvazione della Convenzione per la concessione della costruzione e dell’esercizio di una ferrovia a trazione elettrica ed a sezione ridotta, da Domodossola per Santa Maria Maggiore al confine svizzero” (linea Domodossola – Locarno)

08/06/1911

Legge n.

194/1998

“Interventi nel settore dei trasporti”: proroga della concessione sino

al 31.08.2031 come modificato dal D.L. 77/2021 18/06/1998

2.2 Riferimenti al Sistema di Gestione della Sicurezza

Il presente Documento Tecnico adotta a riferimento, per quanto riguarda l’edizione in vigore alla data di approvazione il capitolo 7 del Manuale del Sistema di Gestione per la Sicurezza di SSIF “Realizzazione del servizio”, la procedura del Sistema di Gestione per la Sicurezza P 403 “Redazione di Contratti e dei Capitolati Tecnici”.

3 Abbreviazioni e Acronimi

AdC Agente di Condotta

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

ANSFISA Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali CdB Circuito di Binario

DCO Dirigente Centrale Operativo DdE Disposizione di Esercizio

FART Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi PdE Prescrizione di Esercizio

PL Passaggio a Livello

RCF Regolamento Circolazione Ferroviaria

SSIF Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A.

SSB Sottosistema di Bordo

ZBMS-LD Zugbeeinflussung Meter und Spezialspur – Locarno-Domodossola ZST Zugsicherung auf Schmalspurbahnen in der Schweiz

(5)

4 Analisi del contesto 4.1 Generalità

La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF), con sede in Domodossola (VB), e la Società svizzera Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi S.a. (FART), con sede a Locarno (Canton Ticino - Svizzera), sono concessionarie, rispettivamente, da parte dello Stato italiano (per il tronco italiano) e da parte della Confederazione elvetica (per il tronco svizzero), della ferrovia elettrica internazionale a scartamento ridotto Domodossola - Locarno. La ferrovia, aperta al traffico nel 1923, è lunga 32+300 km in territorio italiano e 19+900 km in territorio svizzero.

Per quanto concerne SSIF, la “Convenzione per la concessione della costruzione e dell’esercizio di una ferrovia a trazione elettrica ed a sezione ridotta, da Domodossola per Santa Maria Maggiore al confine svizzero” (linea Domodossola - Locarno), è stata approvata e resa esecutoria mediante il Decreto Reale 8 giugno 1911, n.

708. La concessione della ferrovia è stata più volte prorogata alla SSIF; da ultimo, il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 – Supplemento Ordinario n. 26) ha disposto che “Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195” la concessione alla Società Subalpina di imprese ferroviarie dell’esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero disposta fino al 31 agosto 2021 dall’art. 3, comma 9, della Legge 18 giugno 1998, n. 194, è prorogata fino al 31 agosto 2031.

La gestione di SSIF è centralizzata a Domodossola dove sono ubicate le officine per la manutenzione, gli uffici tecnici, direzionali, amministrativi: non esistono sedi secondarie.

Le attività svolte da parte di SSIF sono quelle attribuibili alla figura di “Esercente” secondo quanto definito dall’articolo 2 comma 4 del D.Lgs 50/2019, gestendo l’infrastruttura ed effettuando il servizio di trasporto nell’ambito della propria rete.

In particolare, SSIF nel suo ruolo di concessionaria effettua:

• servizio passeggeri tra Domodossola e il Confine Svizzero (Servizio Nazionale) con le attività indicate nel Regolamento circolazione Treni;

• servizio passeggeri tra Domodossola e Locarno nel Canton Ticino (Servizio Internazionale) con le attività indicate nel Regolamento circolazione Treni;

• manutenzione dell’infrastruttura (anche mediante mezzi d’opera);

• manutenzione dei veicoli.

Non sono effettuati servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità e servizi di trasporto merci.

4.2 Convenzione tra Italia e Svizzera per l’esercizio della linea Domodossola - Locarno

L'esercizio della ferrovia internazionale elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola è regolato dalla Convenzione tra Italia e Svizzera del 12 novembre 1919, mediante la quale (art. 1) “I due Governi si impegnano a far assicurare l’esercizio della linea ferroviaria a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola sulla base delle concessioni accordate in Svizzera [...] alle Ferrovie Regionali Ticinesi per il tronco da Locarno a Camedo e in Italia alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie […] per il tronco da Domodossola alla Frontiera Svizzera”. Della Convenzione italo-svizzera, le cui ratifiche sono state scambiate a Roma il 10 febbraio 1923, è stata data “piena ed intera esecuzione” da parte dell'Italia mediante la legge 16 dicembre 1923, n. 3195, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio

(6)

1924242424. La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea federale della Confederazione Elvetica mediante Decreto Federale del 23 dicembre 1921.

L’art. 2 della Convenzione stabilisce che “L’allacciamento della sezione svizzera e di quella italiana della linea Locarno-Domodossola sarà fatto alla frontiera dei due Stati”.

L’art. 3 della Convenzione prescrive che “[...] le condizioni per la costruzione dei due tronchi e del materiale di trazione sono state fissate in base a principi uniformi, di modo che l’esercizio comune possa farsi sui due tronchi e che specialmente il materiale di trazione possa passare da una linea all’altra ed esservi adoperato, il materiale di trazione controllato dall’uno dei due Governi sarà ammesso senza nuovo esame sulla linea dell’altro Stato”.

L’art. 4 della Convenzione stabilisce che “Alla frontiera non si muterà esercizio. I treni provenienti dal Regno d’Italia continueranno fino a Locarno e i treni che partono dalla Svizzera continueranno fino a Domodossola”.

Inoltre, l’art. 5 dello stesso atto prevede che “I particolari concernenti il servizio di trazione in comune saranno stabiliti direttamente tra la compagnia italiana e la ferrovia svizzera e saranno oggetto di una Convenzione speciale che sarà sottoposta all’approvazione dei due Governi contraenti a domanda delle autorità competenti”. La Convenzione speciale vigente tra SSIF e FART è stata sottoscritta da SSIF il 30/10/2012 e da FART il 9/11/2012.

4.2.1 I Rapporti tra SSIF e FART

I Rapporti tra SSIF e FART e le responsabilità reciproche sono disciplinati dai seguenti documenti:

A. la Convenzione italo-svizzera del 12.11.1919 approvata con la L. 3195/1923;

B. la specifica “Convenzione fra le FERROVIE REGIONALI TICINESI e LA SOCIETA’ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE circa IL SERVIZIO INTERNAZIONALE DEI TRENI SULLA FERROVIA DOMODOSSOLA – CONFINE SVIZZERO – LOCARNO” redatta e sottoscritta in virtù dell’art.5 della Convenzione del 1919;

C. il Regolamento Circolazione Treni (RCT – DEC 710.3) in vigore sulla intera linea Domodossola – Locarno e dalle relative istruzioni di lavoro/Istruzioni operative dalle PdE e dalle DdE redatte in comune (DEC 710.1 e DEC 710.2).

Con riferimento agli aspetti operativi dell’esercizio comune SSIF e FART sulla linea Domodossola-Locarno, come disciplinati dai già menzionati documenti:

A. la Convenzione italo-svizzera del 12.11.1919 regola i seguenti aspetti:

1. Indica i soggetti concessionari delle tratte nazionali della ferrovia Domodossola-Locarno da parte di Italia e Svizzera (art. 1);

2. Indica il punto fisico di contatto tra infrastruttura SSIF e infrastruttura FART alla frontiera tra i due Stati (art. 2);

3. Impone di fatto:

a. l’uniformità di costruzione della linea sull’intera tratta e quindi tra le due infrastrutture (art. 3);

b. l’esercizio comune con conseguente mutuo riconoscimento delle abilitazioni relative al personale viaggiante (art. 3);

c. il mutuo riconoscimento relativamente all’utilizzo di materiale rotabile ammesso a circolare su entrambe le infrastrutture (art. 3);

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d. la continuità di esercizio sull’intera linea, senza cambio di veicoli e/o di personale alla frontiera (art. 4);

4. Individua nella Convenzione Speciale - prevista dall’art.5 della Convenzione italo-svizzera del 12.11.1919 approvata con la L. 3195/23 - lo strumento per regolare i rapporti dell’Esercizio Comune.

B. la Convenzione fra le FERROVIE REGIONALI TICINESI e LA SOCIETA’ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE circa IL SERVIZIO INTERNAZIONALE DEI TRENI SULLA FERROVIA DOMODOSSOLA – CONFINE SVIZZERO – LOCARNO, redatta e sottoscritta in virtù dell’art.5 della Convenzione italo- svizzera del 12.11.1919 approvata con la L. 3195/23 regola i seguenti aspetti operativi:

1. Servizio ferroviario regolato da NORME COMUNI sia di esercizio che di costruzione (art. 1);

2. Condivisione di norme comuni di esercizio e del programma del servizio internazionale sulla base del principio dell’interoperabilità (art. 2);

3. Effettuazione di treni locali da parte delle due Società sul proprio tronco ferroviario, con movimento subordinato a quello dei treni internazionali (art. 4);

4. Impegno reciproco (SSIF/FART) di mettere a disposizione del servizio internazionale veicoli idonei non solo dal punto di vista tecnico ma anche di confort (art. 6);

5. Mutuo riconoscimento del personale nel rispetto dell’art. 3 della Convenzione Internazionale (art. 7);

6. Sorveglianza sugli agenti della società e possibilità di emanazione di provvedimenti a riguardo fermo restando le responsabilità aziendali e personali nei confronti di terzi (art. 9);

7. Modalità di composizione dei turni di lavoro (art. 10);

8. Responsabilità della manutenzione dei veicoli (art. 12);

9. Definizione della ripartizione delle spese di esercizio (art. 15) e dei rapporti economici (art. 18);

10. Copertura assicurativa ed obblighi reciproci (art. 20).

C. il Regolamento Circolazione Treni (DEC 710.3), comprendente le Istruzioni Operative/di Lavoro, le PdE (DEC 710.1) e le DdE (DEC 710.2) regolano tutti gli aspetti operativi relativi all’esercizio ferroviario, ai rapporti e alle comunicazioni tra SSIF e FART. Tali documenti sono redatti congiuntamente da SSIF e da FART condividendone i contenuti in applicazione dell’art. 3 della Convenzione italo-svizzera e dell’art. 2 della Convenzione speciale SSIF-FART.

Il principale e peculiare aspetto operativo dell’esercizio svolto da SSIF e FART sulla ferrovia Domodossola- Locarno è costituito dal principio dell’esercizio comune del servizio internazionale come stabilito dalla Convenzione italo-svizzera del 1919. In base a tale principio, SSIF e FART non svolgono la propria attività come operatori ferroviari in concorrenza tra loro sulla medesima rete, né come affidatari di servizi di trasporto mediante contratto di subconcessione sulla rete della reciproca controparte. Le due Società – pur mantenendo separate strutture societarie e distinte responsabilità – operano nella logica di un’unica impresa ferroviaria che contabilmente attribuisca i costi e i ricavi della gestione alle sue distinte aree produttive.

Nella logica dell’esercizio comune, i viaggiatori che usufruiscono della linea internazionale Domodossola- Locarno non necessariamente percepiscono quale dei due operatori stia effettuando il servizio, a iniziare dal dato che il personale SSIF può condurre materiale rotabile di proprietà FART sull’intera linea e viceversa.

I dettagli dell’esercizio comune SSIF-FART sono ulteriormente definiti e regolati dalla procedura P 603

“Formazione ed addestramento del personale” e dalla procedura P710 “Rapporti con la Società FART”

nonché dal RCT (DEC 710.3) che è parte integrante del sistema di gestione.

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4.3 Specificità della ferrovia Domodossola - Confine Svizzero - Locarno

La ferrovia Domodossola - confine svizzero per Locarno ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 19 novembre 1997, n.

422, è ferrovia di interesse nazionale in quanto internazionale. Essa, pertanto, non è stata compresa tra le ferrovie concesse inserite negli Accordi di Programma stipulati tra il Ministero dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e le regioni e soggette, come individuate dal D.P.C.M. 16 novembre 2000, al trasferimento di risorse e di beni alle regioni stesse.

La ferrovia Domodossola - confine svizzero per Locarno rientra nel trasporto pubblico locale ma è di interesse nazionale - e come tale è rimasta a carico dello Stato - in quanto svolge traffico internazionale da e per la Svizzera, costituendo un collegamento tra la direttrice ferroviaria del Sempione e quella del Gottardo. A tale proposito il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.

108 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 – Supplemento Ordinario n. 26) ha disposto che “Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195” la concessione alla Società Subalpina di imprese ferroviarie dell’esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero disposta fino al 31 agosto 2021 dall’art.

3, comma 9, della Legge 18 giugno 1998, n. 194, è prorogata fino al 31 agosto 2031.

2

1911

31/08/2021

1911 1925 1939 1953 1967 1981 1995 2009

Trattato Internazionale 9/12/1923

1/1/1911 - 31/8/2021 Concessione

1912 - 25/11/1923 Costruzione

DATE

1911 Atto di concessione di costruzione ed esercizio 1912 Inizio costruzione

1923 Apertura all’esercizio 1923 Trattano Internazionale

2021 Scadenza concessione sia a SSIF che a FART

Il Collegamento Domodossola - Locarno

Figura 1: date significative riguardanti la ferrovia di SSIF

4.4 Principali caratteristiche della ferrovia Domodossola - confine svizzero - Locarno

La ferrovia Domodossola - confine svizzero - Locarno è una ferrovia di montagna a scartamento ridotto (metrico) ed è funzionalmente “isolata” dalla rete ferroviaria nazionale e da altre reti. La ferrovia è a semplice binario, con regime di circolazione del blocco automatico, arresto automatico del treno con dispositivo Train- Stop. Sul tronco italiano circolano circa 20 treni/giorno per senso di marcia e i viaggiatori trasportati sono circa 500.000 all’anno (anno 2019). Di questi, circa 350.000 sono passeggeri che utilizzano il collegamento da Locarno a Domodossola o viceversa per spostarsi tra il Canton Ticino e la Svizzera di lingua tedesca e di lingua francese con i treni che circolano sulla linea Internazionale del Sempione.

La linea Domodossola-Confine Svizzero è provvista di attrezzature affinché la circolazione dei treni sia regolata da un Dirigente Centrale Operativo che, dal posto centrale sito in Domo V., effettua le operazioni a lui affidate utilizzando un canale di trasmissione, che collega le varie località di servizio, non presenziate per

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quanto riguarda le attività di sicurezza, consentendo l’invio dei comandi dal posto centrale verso quest’ultime. Il DCO compila il grafico reale della marcia dei treni.

Il DCO si avvale della collaborazione dell’agente di condotta per gestire operazioni in condizioni degradate.

La comunicazione fra DCO e agente di condotta avviene attraverso un sistema radiotelefonico con registrazione delle conversazioni.

La produzione è di circa 10.000 ore anno. I veicoli passeggeri percorrono circa 50.000 km/anno.

Nella seguente figura 2 si riporta uno schema sinottico dell’intera linea tra Domodossola e Locarno.

Dirigenza Centrale Operativa

Modello organizzativo di gestione della circolazione

Dirigente Centrale Operativo

Responsabile di Riferimento

Gestisce la sicurezza della circolazione così

come la regolazione del

traffico per l’intera linea.

(10)

Figura 2: schema sinottico dell’intera linea tra Domodossola e Locarno

(11)

4.4.1 Infrastruttura e impianti 4.4.1.1 Blocco automatico e Train Stop

L’intera linea è dotata di Blocco Elettrico Automatico e CdB con dispositivo di arresto automatico elettromagnetico Train Stop (ZST90).

L’aspetto dei segnali è conforme alle norme di circolazione svizzere, al fine di mantenere uniformità lungo l’intero tracciato.

Il dispositivo Train Stop arresta il convoglio, in caso di incrocio o di sezione di blocco successiva occupata, evitando la collisione in linea.

Le ridotte velocità di entrata nelle località di servizio consentono sia un corretto rispetto dei segnali, che un intervento di frenatura da parte dell’AdC in caso di ostacolo improvviso.

Il regime di circolazione in caso di degrado del sistema Train Stop è indicato chiaramente nella parte del RCT (DEC 710.3), Regole in Caso di Guasti (RCG), relativo alle situazioni in caso di guasto, prevedendo, oltre al doppio agente in cabina per Train Stop guasto, le eventuali prescrizioni per la marcia del treno e degli incroci per tutti i treni interessati.

4.4.1.2 Manutenzioni e verifiche

La manutenzione dell’infrastruttura e degli impianti è normalmente effettuata da parte del personale SSIF in possesso delle abilitazioni previste. Le registrazioni delle varie attività sono tracciate attraverso la modulistica utilizzata facente parte del Sistema Gestione della Sicurezza.

4.4.2 Materiale rotabile (proprietario: in concessione a SSIF da parte del MIT - detentore SSIF) Le caratteristiche principali del materiale rotabile sono riportate nelle seguenti tabelle:

Figura 3: materiale rotabile – ET ABe 6/6

ANNO COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE

1967 1991

COSTRUTTORE Schindler Wagon (Pratteln CH) - Tecnomasio Brown Boveri (Tibb) COMPOSIZIONE 2 casse - 3 carrelli motore, Lunghezza 25 m - Peso max 45 t - 67 posti.

TRAZIONE Motori in CC per un totale di 540 Kw di potenza in servizio orario e 390 Kw servizio continuativo

FRENATURA • a comando pneumatico di tipo diretta (1991 SM2 Westinghouse)

• elettrica di trattenuta fino a 15 Kmh

• stazionamento attivazione manuale che agisce su 4 assi PORTE automatiche - movimentazione pneumatica comando elettrico –

bordo sensibile – blocco trazione a porte aperte UOMO MORTO Elettromeccanico con vigilanza

Materiale rotabile – ET ABe 6/6

(12)

Figura 4: materiale rotabile – ET Abe 4/6

(13)

Figura 5: Materiale rotabile Panoramici - Abe Mp1-BeMi-BR-BeMp2

Le caratteristiche principali sono:

• presenza della frenatura a magneti sui veicoli tipo ABe 4/6 e Panoramico;

• spazi di frenatura a 60 km/h in pianura da 70 a 100 m in caso di rotaia asciutta e sino a 120 m in caso di rotaia umida (con bassa aderenza);

• la possibilità di poter scomporre il convoglio e utilizzarlo con composizioni ridotte garantisce la fruibilità in caso di guasto della stessa tipologia oppure l’effettuazione di interventi di manutenzione togliendo una delle due casse intermedie dalla composizione.

4.4.3 Materiale rotabile (proprietario FART – detentore FART)

Nel rispetto dell’art. 3 del Trattato interazionale tra Italia e Svizzera vigente circola sulla linea Domodossola - confine svizzero per garantire l’effettivo “esercizio comune” prescritto dallo stesso trattato il seguente materiale rotabile di proprietà dell’azienda FART:

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Figura 6: materiale della società FART circolante sulla rete di competenza di SSIF

Riferimenti

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