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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLE IMPRESE A BASE FAMILIARE

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(1)

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLE IMPRESE A BASE FAMILIARE

Soluzioni Pratiche e Risvolti Tributari

R I M I N I , 0 4 A P R I L E 2 0 1 9

Modulo di formazione imprenditoriale

RELATORE

AVV. LORENZO BACCIARDI, LL.M. – BACCIARDI and PARTNERS

(2)

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1.

PIANIFICARE E FACILITARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLE IMPRESE A BASE FAMILIARE

1.1 Vendita, donazione, conferimenti societari e holding di famiglia nella successione generazionale;

1.2 Patti parasociali, diritti particolari del socio, partecipazioni dotate di particolari diritti patrimoniali e amministrativi e nella successione generazionale;

1.3 I modelli di governance nelle società familiari;

1.4 La circolazione delle partecipazioni societarie e le relative clausole nella successione generazionale.

(3)

LA VENDITA O LA DONAZIONE

(4)

PASSAGGIO GENERAZIONALE – VENDITA AL FIGLIO

Il passaggio generazionale d’impresa può essere realizzato attraverso vendita di azienda o di partecipazioni sociali:

Padre Figlio

Azienda Partecipazione

Proprietario Cede o Vende

Soluzione non sempre consigliata né utilizzata poiché realizzativa ai fini fiscali per l’imprenditore cedente (Articoli 85, comma 1, lettera (c) o 86, comma 2, TUIR) e onerosa per i figli acquirenti tenuti a versare il relativo prezzo.

Prezzo

(5)

Il passaggio generazionale d’impresa può essere realizzato perfezionando alternativamente una donazione:

Padre Figlio

Azienda

Proprietario Dona e Trasferisce

i. No plusvalenza per il donante Articolo 58, comma 1 TUIR.

ii. Esenzione imposta donazione articolo 3 comma 4 ter Dlgs 346/1990 purché figlio continui a gestire l’azienda per almeno i 5 anni successivi.

i. Continuità nei valori fiscali dell’azienda e tassazione postergata per donatario alla data in cui disporrà della azienda;

PASSAGGIO GENERAZIONALE – DONAZIONE A FIGLIO

(6)

PASSAGGIO GENERAZIONALE – DONAZIONE AZIENDA A NEWCO DI FIGLIO Qualora il Padre intendesse donare la propria azienda a favore di un veicolo societario posseduto dai figli, si perverrebbe ad una soluzione non perfettamente efficiente da un punto di vista fiscale. Questa soluzione, infatti, comporterebbe:

Padre

Figlio Azienda

NewCo

Sopravv. Attiva

Articoli 56 e 88, comma 3, let. (b) TUIR Parere AF 03.11.2005

100%

Donazione

(7)

PASSAGGIO GENERAZIONALE – PRIMA CONFERIMENTO IN NEWCO DEL PADRE

Il Padre potrebbe invece preliminarmente conferire la propria azienda a favore di un proprio veicolo societario pervenendo alla soluzione qui esemplificata:

Padre

Figlio

Azienda

i. Conferimento neutrale Articolo 176 TUIR e continuità dei valori in Newco;

ii. No IVA - registro e ipocatastali in misura fissa

NewCo Conferimento

Partecipazione Totalitaria

(8)

Il Padre potrebbe successivamente completare il passaggio generazionale mediante la donazione della partecipazione in Newco a favore del figlio:

Padre

Figlio

Azienda

Dona e Trasferisce

i. NO plusvalenza né

tassazione per il padre se partecipazione è detenuta dal padre al di fuori del regime di impresa;

ii. No imposta di donazione articolo 4 ter Dlgs 346/1990 purché integrato controllo nella Newco e altri requisiti soddisfatti.

NewCo

PASSAGGIO GENERAZIONALE – POI DONAZIONE PARTECIPAZIONE AL FIGLIO

Partecipazione Totalitaria

(9)

PASSAGGIO GENERAZIONALE

PADRE DONA PRIMA L’AZIENDA AL FIGLIO E POI FIGLIO CONFERISCE IN NEWCO

Questa soluzione non presenta la stessa ottimizzazione fiscale della precedente soluzione.

Padre Figlio

Azienda

NewCo

Donazione Figlio

Conferimento 100%

Azienda

i. Conferimento potenzialmente realizzativo ai sensi degli articoli 58, 67,comma 1, lettera h-bis e articolo 9, ultimo comma, TUIR.

(C.M. 320/97, § 2.3).

ii. Dubbia applicazione dell’articolo 176 TUIR poiché il figlio conferente non mantiene normalmente la qualifica di socio imprenditore.

i. No plusvalenza per il donante Articolo 58, comma 1 TUIR

ii. Esenzione imposta donazione articolo 4 ter Dlgs 346/1990 purché tutti i requisiti della norma siano soddisfatti.

(10)

Il conferimento non proporzionale consente di attribuire, al figlio designato quale successore nella azienda di famiglia, una quota di partecipazione corrispondente al ruolo ricoperto nella società familiare, a prescindere dall’entità del patrimonio conferito (artt. 2346 e 2468 c.c.), nel rispetto del principio di effettività del capitale sociale.

PASSAGGIO GENERAZIONALE – CONFERIMENTI NON PROPORZIONALI

Padre

Figlio 1

(Amministratore)

Azienda

NewCo

Conferimento

(valore =80% cap. NewCo)

Figlio 2

Conferimento

(valore =10% cap. NewCo)

Conferimento

(valore =10% cap. NewCo)

10%

80%

10%

Conferimento

Legenda:

(11)

L’onere sopportato dal Padre per consentire ad uno dei figli di ricevere una quota di partecipazione più elevata rispetto al conferimento eseguito potrebbe configurarsi, dal punto di vista giuridico, come «liberalità indiretta» (causa donandi): in questo caso, tale onere sarà rilevante dal punto di vista successorio ai fini del calcolo della quota di legittima.

Il conferimento non proporzionale sarà, invece, irrilevante dal punto di vista successorio quando realizzato in adempimento di obbligazioni assunte con l’accordo di tutti i soci nel contratto sociale (causa societaria) ovvero in adempimento di un diverso rapporto di debito/credito sottostante tra i soci (causa solvendi).

Consiglio operativo: Occorre illustrare adeguatamente nello statuto e/o nei patti parasociali i motivi per i quali si è pervenuti alla assegnazione di partecipazioni in misura non proporzionale ai conferimenti, al fine di mitigare il rischio di qualificazione del maggior onere sopportato dal fondatore liberalità indiretta.

CONFERIMENTI NON PROPORZIONALI NEL DIRITTO SUCCESSORIO

(12)

UNA ALTERNATIVA AI CONFERIMENTI NON PROPORZIONALI

Figlio 1

(Amministratore)

$$$

Operativa

34%

Figlio 2

2- I soci deliberano un aumento di capitale, riservato unicamente ai due figli.

33%

33%

Versamento in conto capitale

Padre

1- Il Padre esegue un versamento in conto capitale, contabilizzato dalla società come riserva disponibile.

3- L’aumento di capitale viene coperto con l’imputazione della riserva disponibile creata dal Padre.

4- I figli accrescono la propria quota di partecipazione in NewCo in diluzione della quota del Padre: si realizza la cessione.

10%

45%

45%

(13)

STRUMENTI SOCIETARI

HOLDING DI FAMIGLIA

(14)

L’attività principale delle holding di famiglia è rappresentata dall’acquisto e detenzione di partecipazioni al capitale delle società operative e produttive della famiglia, oltre ad eventuali proprietà immobiliari.

I rapporti tra gli eredi vengono gestiti in un unico contratto sociale (statuto) ovvero patto parasociale, riferito alla partecipazione nella holding, i cui termini e condizioni si applicano (indirettamente) alla gestione di tutte le altre società del gruppo.

Gli eventuali dissidi tra eredi vengono gestiti dagli stessi nella holding, garantendo la continuità aziendale della società operativa.

HOLDING DI FAMIGLIA - INQUADRAMENTO E DEFINIZIONE

(15)

Razionalizzazione della struttura finanziaria: la holding, opportunamente finanziata, può distribuire le risorse finanziarie ad una società o all’altra del gruppo.

Razionalizzazione della distribuzione degli utili: la holding incassa i dividendi delle società del gruppo e li distribuisce ai soci solo dopo aver fatto fronte alle esigenze finanziarie del gruppo ed aver accantonato le eventuali riserve da costituire.

Spendita della solidità finanziaria del gruppo nei confronti dei terzi: possibilità di beneficiare della consistenza patrimoniale complessiva della Holding, per elevare la capacità di indebitamento bancario/obbligazionario.

HOLDING DI FAMIGLIA - VANTAGGI FINANZIARI

(16)

Semplificazione per l’accesso alla disciplina del consolidato/trasparenza fiscale: miglioramento della circolazione dei flussi (finanziari e non) all’interno del gruppo.

Fruibilità della participation exemption nella circolazione degli asset partecipativi.

Possibilità di accesso a procedure di liquidazione dell’IVA a livello di gruppo;

Possibilità di compensazione dei crediti maturati da una o più delle società del gruppo con i debiti maturati dalle altre.

HOLDING DI FAMIGLIA - VANTAGGI FISCALI

(17)

Nell’ambito della pianificazione e gestione del passaggio generazionale, la holding di famiglia consente di attribuire all’erede designato il controllo della gestione delle società operative e attribuire agli altri eredi non designati una partecipazione agli utili del gruppo, mediante la percezione dei dividendi distribuiti dalla holding.

La holding di famiglia consente di:

a) cristallizzare la composizione della compagine sociale della società operativa, impedendo che alcuni eredi cedano le proprie partecipazioni al capitale delle operative a soggetti terzi.

b) interporre un livello societario intermedio tra gli eredi e le società operative, cosicché le società operative possano proseguire l’attività caratteristica senza i rallentamenti derivanti da eventuali contenziosi tra gli eredi;

c) aggregare nelle società operative dei partner di natura industriale o finanziaria;

d) accentrare le funzioni amministrative in capo alla holding, massimizzando l’efficienza dei servizi prestati e riducendone il costo;

e) creare diverse società, ciascuna preposta a uno specifico business, in base alle attitudini di ciascun erede, anche indipendenti tra loro, ma coordinate al livello superiore dalla holding.

HOLDING NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

(18)

HOLDING DI FAMIGLIA

SOLUZIONI OPERATIVE

PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

(19)

COSTITUZIONE DELLA HOLDING MEDIANTE COMPRAVENDITA DI PARTECIPAZIONI

Figlio 1

(Amministratore)

Operativa

Holding

Vende a Holding le partecipazioni nella Operativa

Figlio2 45%

55%

100%

Padre

OPZIONE 1: Pagamento del prezzo di cessione in forma DILAZIONATA a favore del Padre.

OPZIONE 2: Pagamento del prezzo di cessione in forma IMMEDIATA, utilizzando risorse finanziarie acquisite presso il sistema bancario

BANCA

successivamente, la holding rimborserà il debito agli istituti di credito utilizzando i proventi/flussi finanziari della società operativa.

In tali casi, potrebbe risultare necessaria una fusione tra Holding e Operativa, secondo lo schema tipico del leveraged buyout (articolo 2501 bis codice civile).

Padre paga il 26% sulla plusvalenza.

Consigliabile preventiva rivalutazione della partecipazione con imposta sostitutivadell’11%.

Finanziamento Ponte

(20)

Figlio 1

(Amministratore)

Società Operativa

Holding

Dona a Holding

le partecipazioni nella Operativa

Figlio2 45%

55%

100%

Padre

No Plusvalenza per

Persona Fisica che detiene fuori dal regime di impresa

sopravvenienza attiva

Articoli 56 e 88, comma 3, let. (b) TUIR Parere AF 03.11.2005

(21)

COSTITUZIONE DELLA HOLDING MEDIANTE CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Figlio 1

(Amministratore)

Operativa

Holding

Conferisce al capitale di Holding le partecipazioni nella Operativa

Figlio2 45%

55%

100%

Padre

DIVIENE SOCIO DI MAGGIORANZA

70%

15%

Al conferimento trovano applicazione i regimi 15%

di favore di cui all’articolo 177 comma 2 TUIR.

Circolare Agenzia Entrate 33/E/2010: lo scambio di partecipazioni mediante conferimento rappresenta una legittima soluzione per la costituzione della holding di famiglia e, pertanto, per la realizzazione del passaggio generazionale.

Il passaggio generazionale verrà completato per effetto della donazione delle partecipazioni da parte del Padre a favore dei figli.

No plusvalenza Padre – se detenzione partecipazione fuori dal regime di impresa.

(22)

COSTITUZIONE DELLA HOLDING MEDIANTE CONFERIMENTO DI AZIENDA

Figlio 1 (Amministratore)

Azienda Operativa

Figlio2

80%

Padre

1 - Operativa costituisce NewCo

100%

10%

10%

NewCo

2 - Operativa conferisce l’Azienda in NewCo 3 - Operativa diviene Holding

4 - NewCo diviene la nuova società Operativa

5 - i Soci rimangono estranei alla intera operazione

Holding Operativa

Operazione fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 176 TUIR.

Inoltre, ai fini della imposizione indiretta, non rientra nel campo IVA e

risulta soggetta alla sola applicazione della imposta di registro in misura fissa.

(23)

COSTITUZIONE DELLA HOLDING MEDIANTE SCISSIONE SEGUITA DA UN CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Figlio 1 (Amministratore)

Azienda Operativa

Figlio2

80%

Padre

1 – Gli Immobili confluiscono nella NewCo mediante una scissione proporzionale neutrale ai sensi

dell’Articolo 173 TUIR.

100%

10%

10%

NewCo 2 – I soci conferiscono in NewCo le proprie quote al capitale di Operativa perfezionando un

conferimento di partecipazioni neutrale ex articolo 177 TUIR.

3 - NewCo diviene Holding

Holding

Operativa Immobili

Immobili

Azienda

4 - Soddisfa necessità di separare l’azienda operativa da specifici beni aventi una diversa destinazione economica

5 - Le ragioni di carattere pratico operativo sottese alla scelta di tale percorso negoziale, legate alla opportunità di mantenere l’azienda all’interno dell’involucro originario per evitare gli adempimenti altrimenti dovuti, dovrebbero escludere possibili contestazioni di elusività dell’operazione.

(24)

IL CONTROLLO DEL FONDATORE SULLA

GESTIONE DELL’IMPRESA TRASFERITA

(25)

IL CONTROLLO SULL’IMPRESA TRASFERITA

Il fondatore che trasferisce l’impresa alle generazioni successive intende spesso mantenere qualche tipo di controllo sulla gestione dell’impresa trasferita alle seconde generazioni.

Quanto sopra, teoricamente, comporterebbe che il fondatore, all’atto del trasferimento, mantenga in capo a sé:

1) Il diritto di voto; ovvero 2) Il diritto sulla gestione.

La riserva da parte del fondatore di diritti di voto e di gestione dell’impresa trasferita non consente di configurare il trasferimento come soluzione che attribuisce al figlio il controllo sulla stessa ai sensi dell’articolo 2359 comma 1, numero 1 del codice civile:

ciò preclude l’applicazione dell’esenzione fiscale da imposta sulle donazioni e successioni.

(26)

IL CONTROLLO SULL’IMPRESA TRASFERITA – Il PATTO PARASOCIALE

Al fine di beneficiare comunque della esenzione da imposta sulle donazioni e successioni, l’operazione viene frequentemente strutturata mediante:

1) Il trasferimento, attraverso donazione dal padre/fondatore al figlio, di una partecipazione di controllo sulla società famigliare, comprensiva dei diritti di voto;

2) La sottoscrizione, tra il padre/fondatore e il figlio, di un patto parasociale contenente un sindacato di voto, per mezzo del quale il figlio si obbliga a concertare con il padre il voto su alcune decisioni strategiche per la gestione e l’evoluzione della società famigliare.

Quanto sopra al fine di consentire al padre/fondatore di mantenere il controllo sulla gestione dell’impresa famigliare, attraverso l’utilizzo di un patto parasociale:

rappresentato da un contratto per mezzo del quale padre e figlio convengono e concertano le modalità di espressione del voto da parte del figlio.

Il patto parasociale fornisce, tuttavia, una tutela limitata al padre/fondatore.

(27)

I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente nei confronti di coloro che ne sono i sottoscrittori (efficacia obbligatoria - no efficacia reale).

tra le altre, Cass. 21 novembre 2001, n. 14629

L’efficacia obbligatoria del patto parasociale/sindacato di voto comporta che, a fronte dell’eventuale inadempimento da parte del figlio dell’obbligo di concertare con il padre l’espressione del voto:

A. La delibera assunta dal figlio rimarrà valida e vincolante per la società anche nei confronti dei terzi;

B. Il padre potrà unicamente agire nei confronti del figlio al fine di invocare il risarcimento del danno subìto.

IL CONTROLLO SULL’IMPRESA TRASFERITA – Il PATTO PARASOCIALE - LIMITI

(28)

La tutela limitata approntata dal sindacato di voto contenuto nel patto parasociale può essere incrementata utilizzando una delle seguenti soluzioni alternative:

1) Sindacato di voto realizzato mediante mandato fiduciario: efficacia reale, ma rischio revoca mandato (se sussiste giusta causa);

2) Sindacato di voto realizzato mediante intestazione fiduciaria delle partecipazioni incorporanti il diritto di voto:

a) maggiore sicurezza rispetto al mandato fiduciario;

b) minore confidenzialità rispetto al sindacato di voto;

3) Utilizzo di una holding partecipata dai soci padre e figlio nell’intento di sindacare il voto;

4) Trust come sindacato di voto: efficacia reale, in quanto voto espresso dal Trustee.

IL CONTROLLO SULL’IMPRESA TRASFERITA – Il PATTO PARASOCIALE - CORRETTIVI

(29)

L’obiettivo del fondatore di mantenere il potere di gestire l’impresa famigliare ovvero di nominare o revocare i componenti dell’organo amministrativo ovvero di porre in essere atti di gestione di natura strategica potrà essere perseguito, con efficacia reale, attraverso l’acquisizione di un diritto particolare, così come previsto agli articoli 2468, comma 3 (SRL) e 2346 (SPA) del codice civile.

I diritti particolari del socio possono riguardare l’amministrazione e la gestione della società (diritti amministrativi) e/o la distribuzione degli utili (diritti patrimoniali).

SI PUÒ OPERARE SEMPLICEMENTE ALL’INTERNO DELLO STATUTO!!

IL CONTROLLO SULL’IMPRESA TRASFERITA – SOLUZIONI SOCIETARIE

(30)

I diritti particolari possono essere attribuiti a:

1) singoli soci, persone fisiche o giuridiche;

2) singolarmente e nominativamente identificati nell’atto costitutivo/statuto;

3) indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta.

I diritti particolari del socio non possono comportare l’attribuzione del diritto/potere, in capo al socio, di competenza tipicamente attribuite all’organo amministrativo, tassativamente e in via imperativa previste dal codice civile, e non possono sottrarre competenze all’assemblea dei soci.

Qualora il diritto particolare trovi applicazione sulla distribuzione degli utili, lo stesso non può operare nel senso di escludere gli altri soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

IL CONTROLLO SULL’IMPRESA TRASFERITA – I DIRITTI PARTICOLARI DEL SOCIO

(31)

L’attribuzione dei diritti particolari deve necessariamente avvenire mediante inserimento di specifica clausola nell’atto costitutivo/statuto;

La modifica dei diritti particolari presuppone, salvo deroga statutaria, il consenso di tutti i soci (articolo 2468,comma 4);

L’alienazione della quota incorporante del diritto particolare non comporta in alcun modo il trasferimento del diritto particolare medesimo, che si estingue automaticamente per effetto della cessione a terzi della partecipazione;

Il diritto particolare del socio si estingue, altresì, con la morte del titolare.

IL CONTROLLO SULL’IMPRESA TRASFERITA – I DIRITTI PARTICOLARI DEL SOCIO

(32)

È possibile configurare dei diritti particolari a favore di determinati soci che possano essere trasferiti per via successoria, utilizzando lo strumento delle categorie di azioni (art. 2348 - SpA) ovvero delle categorie di quote (DL 179/2012 - Srl).

Infatti, i diritti particolari saranno così collegati alla categoria di azioni/quote e non al socio persona fisica che detiene tale categoria di azioni/quote.

Pertanto, costituendo categorie di azioni/quote dotate di diritti particolari, quando ancora la società famigliare è detenuta dal fondatore, quest’ultimo potrà gestire il passaggio generazionale con una disposizione testamentaria, ovvero, gradualmente nel tempo, attribuendo a ciascun figlio le quote o azioni di categoria ritenute maggiormente opportune.

IL CONTROLLO SULL’IMPRESA TRASFERITA – CATEGORIE DI AZIONI O QUOTE

(33)

E’ infatti frequente che il fondatore, pur volendo attribuire le responsabilità gestorie solo ad alcuni dei suoi eredi, intenda evitare di operare differenze tra gli eredi per quanto riguarda le attribuzioni patrimoniali, anche per scongiurare potenziali violazioni della legittima.

Creando, pertanto, categorie di azioni/quote prive del diritto di voto, è oggi possibile raggiungere l’obiettivo sopra descritto:

a) Attribuendo a tutti gli eredi azioni/quote che conferiscano pari valore sul patrimonio della società e sugli utili; e

b) Attribuendo azioni/quote con diritto di voto solo agli eredi che avranno responsabilità gestionali.

IL CONTROLLO SULL’IMPRESA TRASFERITA – CATEGORIE DI AZIONI O QUOTE

(34)

L’attribuzione di categorie di azioni o quote agli eredi non gestori potrà essere utilizzata quale soluzione compensatoria nell’ambito del patto di famiglia, qualora il fondatore non disponga di beni compensativi da trasferire agli eredi non gestori.

In questo modo, infatti, sarà possibile trasferire agli eredi non gestori una porzione di patrimonio della società, oltreché una rendita costituita dagli utili, senza limitare la capacità gestoria futura dell’erede nominato quale amministratore della società di famiglia.

Il fondatore potrà attribuire agli eredi non gestori categorie di azioni o quote prive del diritto di voto, ma con diritto alla ripartizione del patrimonio sociale e, soprattutto, alla distribuzione degli utili con riferimento a ciascun esercizio sociale, senza necessità di delibera in tal senso dei soci ordinari.

Sarebbe al riguardo opportuno prevedere altresì il diritto di recesso (2473 c.c.), e/o una opzione di vendita.

IL CONTROLLO SULL’IMPRESA TRASFERITA – CATEGORIE DI AZIONI O QUOTE

(35)

Figlio

Operativa

38%

Padre 1- Attribuzione al Padre di una partecipazione azionaria di

minoranza rappresentata da azioni ordinarie e di una ulteriore partecipazione azionaria rappresentata da azioni senza diritto di voto, convertibili in azioni ordinarie qualora la performance di Operativa non sia in linea con le attese.

Attribuzione al figlio di una partecipazione azionaria di minoranza, che rappresenta comunque la maggioranza dei diritti di voto esprimibili: consente la applicazione della esenzione.

13% 49%

2- Al verificarsi della condizione, il fondatore, mediante la conversione delle azioni senza diritto di voto in azioni ordinarie, acquisisce nuovamente il controllo della società.

L’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/90, trova applicazione anche nel caso in cui il discendente designato nella gestione riceva una partecipazione che rappresenti una minoranza del patrimonio sociale ma la maggioranza delle partecipazione aventi diritto di voto.

51%

Azioni ordinarie

Legenda:

IL CONTROLLO SULL’IMPRESA TRASFERITA – CATEGORIE DI AZIONI O QUOTE

(36)

1- Attribuzione ai Figli di azioni privilegiate che conferiscono agli stessi tre diverse misure percentuali di privilegio sulla distribuzione degli utili.

2- In sede di distribuzione del corrispettivo conseguito da Holding a fronte della cessione di Operativa, è possibile remunerare in maniera differente l’operato di Figlio 1 (Amministratore), Figlio 2 (dipendente) e Figlio 3, socio indifferente alla gestione della società di famiglia.

HOLDING VENDE OPERATIVA A UN TERZO

Padre Figlio 1 Figlio 2 Figlio 3

100%

Holding

Operativa

IL CONTROLLO SULL’IMPRESA TRASFERITA – CATEGORIE DI AZIONI O QUOTE

HOLDING PERCEPISCE IL CORRISPETTIVO PER LA VENDITA

HOLDING DISTRIBUISCE L’UTILE IN BASE ALLE PERCENTUALI DI PRIVILEGIO

Corrispettivo

Utile Utile Utile

(37)

MODELLI DI GOVERNANCE PER AGEVOLARE IL PASSAGGIO

GENERAZIONALE

(38)

Il modello dualistico di governance rappresenta il modello maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze di gestione di una società a base familiare costituita in forma di SPA.

Infatti, le competenze del consiglio di sorveglianza sono più ampie rispetto a quelle degli organi di controllo previsti negli altri modelli di governance.

Conseguentemente, l’adozione del modello dualistico consente ai famigliari esclusi dal management operativo di conseguire un proficuo controllo sulla gestione della società familiare.

In concreto, gli eredi prescelti per la gestione potranno essere nominati componenti del consiglio di gestione, mentre gli altri eredi potranno comporre il consiglio di sorveglianza, magari affiancati dal fondatore e/o da professionisti esperti di controllo e vigilanza.

MODELLI DI GOVERNANCE NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

(39)

In tali casi, i modelli di governance nelle SRL possono essere costruiti anche mediante l’impiego di categorie di quote munite di particolari diritti amministrativi, al fine di attribuire la gestione della società operativa agli eredi nominati all’organo amministrativo e, allo stesso tempo, consentire al fondatore di decidere in merito a specifiche operazioni societarie.

MODELLI DI GOVERNANCE NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

II modello di governance maggiormente utilizzato in caso di SRL è quello di un consiglio di amministrazione “Pure Family”, dove gli amministratori sono frequentemente espressi nell’ambito dei componenti della famiglia.

(40)

Alcuni tratti efficaci dei sistemi di governance sono:

❑ Costituzione holding: separazione tra i tavoli decisionali familiari e i tavoli decisionali relativi alla gestione della società operativa.

❑ Accountability: separazione dei ruoli in base alla quale i manager rispondono al Direttore, il quale risponde al CdA. Il CdA, a sua volta, risponde all’Assemblea soci.

Il rispetto di tali regole impone ai famigliari di comportarsi in maniera di volta in volta adeguata al livello decisionale in cui sono collocati.

❑ Definizione chiara del ruolo del Presidente/Fondatore:

▪ Punto di riferimento della famiglia, che raccoglie e sintetizza le aspettative di ciascun famigliare;

▪ «mediatore» con l’eventuale management non-familiare;

❑ Se possibile/desiderato, comporre il CdA con qualche membro esterno e indipendente dalla famiglia. Infatti, i membri indipendenti del CdA possono:

• Colmare lacune di conoscenza tecnica o di business da parte dei membri della famiglia;

• Basare le scelte unicamente su valutazioni tecnico-economiche e non emotive;

• Mitigare potenziali attriti tra i famigliari.

MODELLI DI GOVERNANCE NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE STRATEGIE DI SUCCESSO

(41)

LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

PERVENUTE AGLI EREDI

(42)

Clausola di prelazione:

Costituisce l’obbligo, a carico del socio/erede/venditore, di offrire preventivamente in prelazione agli altri soci l’acquisto della partecipazione che il socio/erede intende cedere a terzi.

Per dottrina e giurisprudenza maggioritaria, la clausola di prelazione ha efficacia reale.

LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PERVENUTE AGLI EREDI

(43)

Clausola di gradimento:

Subordina il trasferimento delle partecipazioni al preventivo gradimento espresso da un organo sociale della società, solitamente l’organo amministrativo o l’organo di controllo, raramente l’assemblea dei soci.

Distinzione:

a) Clausole di mero gradimento: subordinano il trasferimento all’intervenuto consenso discrezionalmente espresso in via preventiva dall’organo sociale.

b) Clausole di gradimento rigide: subordinano il trasferimento al fatto che l’acquirente soddisfi certi requisiti oggettivi predeterminati dall’organo sociale.

Correttivo a tutela del socio/erede/venditore: diritto di recesso (nelle SpA, anche obbligo della società o degli altri soci ad acquistare la partecipazione del socio uscente)

LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PERVENUTE AGLI EREDI

(44)

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

CLAUSOLE DI PREDISPOSIZIONE SUCCESSORIA

(45)

Clausole frequenti nella prassi societaria, tramite le quali i soci pianificano il trasferimento della società familiare dal fondatore agli eredi e garantiscono la destinazione economica dei beni.

La legittimità delle clausole che regolano la sorte della partecipazione del socio alla morte dello stesso deve essere di volta in volta verificata alla luce del divieto di patti successori (nulli ex art. 458 c.c.): in pratica, occorre evitare di realizzare un atto con cui si dispone anticipatamente del patrimonio del fondatore.

Nella prassi commerciale, le principali clausole di predisposizione successoria sono:

1. Clausole di consolidazione (o intrasferibilità) 2. Clausole di opzione (o riscatto successorio)

CLAUSOLE DI PREDISPOZIONE SUCCESSORIA

(46)

Patto tra soci per mezzo del quale si conviene che la partecipazione del socio deceduto si accresca automaticamente a favore dei soci superstiti. Tale patto non esplica alcun effetto durante la vita del disponente, ma prende effetto solo con la morte del disponente.

Si distingue tra:

A. Clausole di consolidazione «pure», che determinano l’accrescimento della partecipazione in capo agli altri soci senza che in capo agli stessi sorga alcuna obbligazione di carattere pecuniario in favore degli eredi del socio defunto = NULLE.

B. Clausole di consolidazione «impure» che, in conseguenza dell’accrescimento della partecipazione in capo agli altri soci, fa sorgere in capo agli stessi l’obbligo di corrispondere agli eredi del socio defunto una somma di denaro a tacitazione delle loro pretese ereditarie = LEGITTIME, purché l’evento morte non configuri la causa del trasferimento ma solo l’evento che consente l’avveramento della condizione sospensiva.

CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE – INTRASFERIBILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

(47)

Clausola che pone a carico degli eredi del socio defunto l’obbligo di offrire in vendita ai soci la partecipazione caduta in successione.

Il diritto di opzione sorge nel momento della stipula della clausola statutaria, mentre lo stesso diventa azionabile ad opera del socio superstite solo alla morte del socio.

La clausola di opzione è legittima, in quanto il patto di opzione non produce alcun effetto sulla successione mortis causa e l’evento morte rappresenta unicamente un fattore temporale al verificarsi del quale i soci rimanenti possono esercitare l’opzione.

CLAUSOLA DI OPZIONE - RISCATTO SUCCESSORIO

(48)

Differenze:

A. Clausola di consolidazione: il socio trasferisce anticipatamente la propria quota agli altri soci, sotto condizione sospensiva.

Efficacia:

• Le clausole di consolidazione possono trovare collocazione all’interno dello statuto e conseguire, pertanto, efficacia reale nei confronti dei terzi.

• Consente di evitare che nella compagine sociale subentrino eredi del socio/de cuius non desiderati dai soci rimanenti o che comunque non siano funzionali o strategici per la prosecuzione della attività di impresa della società famigliare.

CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE E CLAUSOLA DI OPZIONE:

DIFFERENZE ED EFFICACIA

(49)

Differenze:

A. Clausola di opzione: gli eredi del socio defunto divengono titolari della partecipazione (per successione ereditaria), ma sulla stessa grava l’obbligo a carico degli eredi di offrire in vendita la partecipazione e, corrispondentemente, insiste il diritto/facoltà a favore dei soci superstiti di acquistare la stessa.

Efficacia:

• Le clausole di opzione possono trovare collocazione all’interno dello statuto e conseguire, pertanto, efficacia reale nei confronti degli eredi divenuti soci.

• Non si evita l’ingresso nella compagine sociale degli eredi del de cuius, ma si consente ai soci rimanenti di valutare l’opportunità di acquisire le partecipazioni pervenute per via successoria agli eredi qualora gli stessi non siano funzionali o strategici per la prosecuzione della attività di impresa.

CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE E CLAUSOLA DI OPZIONE:

DIFFERENZE ED EFFICACIA

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLE IMPRESE A BASE FAMILIARE

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AVV. LORENZO BACCIARDI, LL.M. lorenzo@bacciardistudiolegale.it

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