• Non ci sono risultati.

e) spese di promozione delle opere realizzate in regione.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "e) spese di promozione delle opere realizzate in regione."

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all’Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n.21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia).

Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Iniziative finanziabili

Art. 3 Intensità del contributo e spese ammissibili Art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti

Art. 5 Regime di aiuto

Art. 6 Cumulabilità dei contributi Art. 7 Divieto generale di contribuzione

Art. 8 Modalità di presentazione delle domande Art. 9 Valutazione delle opere ammissibili a contributo Art. 10 Comitato tecnico

Art. 11 Modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione dei contributi Art. 12 Rendicontazione della spesa ammessa a contributo

Art. 13 Obblighi del beneficiario Art. 14 Controlli

Art. 15 Revoca e sospensioni Art. 16 Norma transitoria Art. 17 Rinvio

Art. 18 Abrogazione Art. 19 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce e disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all’Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia).

2. I contributi concessi attraverso il Film Fund sono finalizzati ad attrarre nel territorio regionale iniziative imprenditoriali di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l’occupazione nonché lo sviluppo dell’economia turistica, mediante la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e ambientali del territorio regionale.

Art. 2 Iniziative finanziabili

1. I contributi sono concessi per la realizzazione sul territorio regionale di film, al fine di promuovere l’afflusso turistico e di consolidare ed accrescere le ricadute economiche.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1787 DEL 29 SETTEMBRE 2011

(2)

2. Ai fini del presente regolamento, si considerano film le seguenti opere cinematografiche e televisive:

a) il lungometraggio;

b) la fiction, incluso il film di animazione;

c) il cortometraggio;

d) il documentario;

e) il video musicale.

3. Sono escluse dal contributo le opere a carattere pubblicitario, pornografico, discriminatorio o che fanno apologia di violenza, nonché i programmi che promuovono un’istituzione o le sue attività.

Art. 3 Intensità del contributo e spese ammissibili

1. Il contributo per le opere di cui all’articolo 2 è concesso nella misura massima di:

a) 5.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo da 5 a 14 giorni;

b) 20.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo da 15 a 24 giorni;

c) 70.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo da 25 a 34 giorni;

d) 150.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo di oltre 35 giorni.

2. Il contributo è a sostegno dei costi sostenuti dai soggetti di cui all’articolo 4 per la prestazione di servizi ed è riferito alle seguenti spese, sostenute nel territorio regionale:

a) spese di soggiorno, compresi vitto e alloggio della troupe;

b) noleggio di attrezzature e materiale tecnico, compresi mezzi di produzione;

c) spese per servizi di audio, video, luci;

d) ogni altra spesa, diversa da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che, riferita alle opere cinematografiche e televisive di cui all’articolo 2, comma 2 ,attiene, a titolo

esemplificativo, a: noleggio materiale di scena,noleggio costumi, acquisto materiale scenografico, affitto ufficio,attrezzeria,sartoria, ricovero mezzi, costi per permessi ed autorizzazioni, affitto location o studi di posa, assicurazioni, catering, carburante, spese di viaggio;

e) spese di promozione delle opere realizzate in regione. 

Art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono accedere al contributo di cui all’articolo 3:

a) le imprese di produzione cinematografica e televisiva;

(3)

b) soggetti pubblici operanti nel settore cinematografico e televisivo.

Art. 5 Regime di aiuto

1. Qualora i beneficiari siano imprese, i contributi sono concessi secondo la regola “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato di aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie l n. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 6 Cumulabilità dei contributi

1. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.1998/2006, i contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo dà luogo a un’intensità di aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’ esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, i contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito.

Art. 7 Divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

Art. 8 Modalità di presentazione delle domande

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, i soggetti di cui all’articolo 4 presentano domanda di contributo all’ Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, avvalendosi di apposito modulo proposto dall’Associazione medesima, approvato con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito dell’Associazione e sul sito istituzionale della Regione.

2. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere inoltrata a mezzo raccomandata a.r.

almeno dieci giorni prima della data prevista per l’inizio delle riprese di cui all’articolo 2; fa fede la data di spedizione.

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui all’articolo 4, è corredata dalla seguente documentazione, anche su supporto informatico:

a) relazione illustrativa delle opere cinematografiche e televisive realizzate negli ultimi tre anni;

b) soggetto e sceneggiatura dell’opera le cui riprese sono oggetto di contributo;

c) curriculum professionale del regista e degli interpreti principali;

d) accordo di distribuzione o di messa in onda dell’opera, ove esistente;

e) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

4. Oltre alla documentazione prevista al comma 3, l’impresa allega la visura camerale o, nel caso di impresa avente sede all’estero, documento equipollente, recante i dati identificativi

(4)

della stessa, l’oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto “de minimis”

ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso e contenente altresì l’impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

5. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) allegano, oltre la documentazione di cui al comma 3, copia dell’atto costitutivo e dello statuto o altro documento equipollente ai sensi della vigente legislazione.

Art. 9 Valutazione delle opere ammissibili a contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all’articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. La selezione delle opere ammissibili è effettuata dal Comitato tecnico di cui all’articolo 10, mediante valutazione comparata da effettuarsi ogni 120 giorni, nell’ambito della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

a) pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale: da 1 a 5 punti;

b) originalità e carattere innovativo: da 1 a 10 punti;

c) efficacia: da 1 a 3 punti;

d) fattibilità: da 1 a 10 punti;

e) qualità del soggetto, della sceneggiatura e di ogni altra caratteristica dell’opera in quanto volti a promuovere l’immagine della Regione Friuli Venezia Giulia in Italia e all’estero: da 1 a 10 punti;

f) ricadute economiche sul territorio regionale anche in termini di incentivazione dei flussi turistici e di occupazione delle maestranze locali: da 1 a 5 punti.

3. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere almeno pari a 22 punti.

4. L’intensità del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto dall’allegato “A”.

Art. 10 Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico di valutazione delle opere, è nominato con decreto del Direttore centrale attività produttive ed è composto da:

a) il direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale, con funzioni di Presidente;

b) il direttore dell’Ufficio stampa della Regione;

c) un funzionario del Servizio sviluppo sistema turistico regionale che svolge anche le funzioni di segretario.

2. Al Comitato tecnico può partecipare il presidente dell’Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, quale componente esterno con funzioni consultive.

(5)

Art. 11 Modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione dei contributi

1. Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto con il quale il direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale approva la graduatoria, l’ Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission pubblica sul proprio sito l’esito della valutazione e la graduatoria e comunica ai soggetti beneficiari del contributo:

a) l’ammissione al contributo nella misura massima prevista dai parametri di cui all’articolo 3, applicando le percentuali di cui all’allegato A;

b) i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

2 L’ Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission concede i contributi in base alla valutazione di cui all’articolo 9 e sulla base della documentazione prevista dall’articolo 8.

3. Al ricevimento dell’accettazione da parte del beneficiario, i contributi sono erogati dall’Associazione con le seguenti modalità:

a ) 50 per cento a seguito dell’approvazione della rendicontazione della spesa di cui all’articolo 12;

b) 50 per cento dopo l’uscita in sala o la messa in onda dell’opera, nel rispetto del termine di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d).

4. L’erogazione del 50 per cento del contributo di cui al comma 3, lettera b) è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’uscita in sala o la messa in onda dell’opera, nel rispetto del termine di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d).

5. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore al contributo concesso, l’importo del contributo è ridotto secondo quanto stabilito all’articolo 12, comma 2.

6. Sono ammesse compensazioni tra diverse voci di spesa entro il limite del 20 per cento della spesa complessiva, purché rimangano inalterati i contenuti dell’opera o dell’iniziativa e il totale della spesa ammessa a contributo.

Art. 12 Rendicontazione della spesa ammessa a contributo

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, entro 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di realizzazione dell’opera di cui all’articolo 2, il beneficiario presenta all’ Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, la documentazione prevista dagli articoli 41 e 42 della legge regionale 7/2000.

2. L’ammontare delle spese rendicontate deve essere almeno pari al 150 per cento del contributo. In difetto il contributo è proporzionalmente ridotto. Le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3, comma 2 devono essere sostenute nel territorio regionale.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine.

4. La mancata rendicontazione nei termini stabiliti o prorogati e la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 11, comma 4, comportano la revoca del contributo.

(6)

Art. 13 Obblighi del beneficiario

1. Nella realizzazione dell’opera, è fatto obbligo al beneficiario, pena la revoca del contributo, di rispettare le seguenti condizioni:

a) inizio delle riprese cinematografiche e televisive nel territorio regionale entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene richiesto il contributo, dandone preventiva comunicazione all’Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission;

b) effettuazione di riprese nel territorio regionale pari almeno al 50 per cento delle riprese totali dell’opera montata;

c) in deroga a quanto previsto alla lettera b), per le produzioni che effettuano riprese nel territorio regionale per un periodo inferiore ai 25 giorni e per le opere seriali con più di due puntate, l’effettuazione delle riprese deve essere pari almeno al 10 per cento del totale delle riprese dell’opera montata;

d) uscita in sala o messa in onda dell’opera entro il termine del 31 dicembre di due anni successivi all’anno di concessione del contributo, attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

e) impiego di maestranze residenti in Friuli Venezia Giulia per tutta la durata delle riprese sul territorio regionale e per almeno il 20 per cento del totale dei componenti la troupe, attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2. E’ fatto inoltre obbligo al beneficiario:

a) comunicare all’ Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, anche via e- mail, prima dell’inizio delle riprese, la percentuale delle maestranze residenti in regione che compone la troupe;

b) organizzare, durante le riprese, una conferenza stampa che prevede la presenza del regista, degli interpreti principali, dell’Assessore regionale alle attività produttive e del Presidente dell’Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission o loro delegati, nonché dei rappresentanti dei media, senza esclusione alcuna;

c) concedere a titolo gratuito all’ Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission i diritti di utilizzo di almeno cinque foto di scena scelte dall’Associazione stessa, nonché il permesso per un operatore delegato dall’Associazione alla realizzazione di foto di scena e di riprese nel retro palcoscenico (“backstage”), durante almeno tre giornate di riprese a scelta dell’Associazione;

d) depositare, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della legge regionale 21/2006, entro un anno dalla presentazione al pubblico dell’opera, una copia della medesima su supporto digitale presso la Cineteca del Friuli, con diritto d’uso per quest’ultima, senza scopi commerciali;

e) autorizzare la presenza sul set di un rappresentante dell’Associazione in tempi e modi concordati;

f) organizzare la proiezione dell’opera nel territorio regionale con la presenza del regista, e di almeno uno degli interpreti principali, anche in caso di precedente partecipazione dell’opera a festival cinematografici nazionali e internazionali,

(7)

coinvolgendo l’Associazione nelle conferenze stampa di presentazione dell’opera a festival cinematografici nazionali e internazionali;

g) riportare in tutti i materiali pubblicitari e di comunicazione e in ogni altro materiale di divulgazione dell’opera cinematografica e televisiva la dicitura “ In collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission ”, i ringraziamenti alla Regione Friuli Venezia Giulia e il logo di promozione turistica della Regione medesima;

h) riportare la dicitura: “ In collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission”

nei titolo di testa delle opere cinematografiche, per le riprese effettuate nel territorio regionale per un periodo superiore a 15 giorni;

i) riportare i primi ringraziamenti con la dicitura:”alla Regione Friuli Venezia Giulia e a Friuli Venezia Giulia Film Commission”, oltre il logo di promozione turistica della Regione e quello dell’Associazione, nei titoli di coda di tutte le opere cinematografiche e televisive e di ogni singola puntata delle opere seriali

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2 comporta la revoca del contributo qualora il beneficiario, decorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito ricevuto dall’Associazione non abbia provveduto all’adempimento degli stessi.

4. La verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dall’Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Art. 14 Controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione, per il tramite dell’ Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission , ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al contributo erogato, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell’opera e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 15 Revoca e sospensioni

1. Fermo quanto stabilito all’articolo 13, il contributo è revocato qualora il beneficiario realizza un’opera difforme da quella ammessa a contributo.

2. Le sospensioni delle erogazioni e la restituzione dei contributi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

Art. 16 Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi Il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 261 (Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione all’Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission dello stanziamento denominato Film Fund, a sostegno della realizzazione di opere audiovisive dirette alla valorizzazione del territorio del

(8)

Friuli Venezia Giulia, e di finanziamenti per lo svolgimento dell’attività istituzionale, a norma dell’articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n.21).

Art. 17 Rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 18 Abrogazione

1. Il Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 261 è abrogato.

Art.19 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(9)

Allegato A

(riferito all'articolo 9 del Regolamento)

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO

punteggio complessivo

da a

percentuale di intensità contributiva da applicare ai massimali previsti dall'art. 3 comma 1 del Regolamento

22 27 70%

28 32 80%

33 37 90%

38 43 100%

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Riferimenti

Documenti correlati

Orale Derived No Effect Level 6,3 mg/kgxday (consumer systemic long term value) 26,7 mg/kgxday (consumer systemic short term value) Cutaneo Derived No Effect Level 125 mg/kgxday

· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. · Tossicità specifica

Inoltre le bruciature della pelle possono essere trattate immergendo la parte una soluzione di solfato di magnesio ghiacciato (conc. dal 25% al 50%) o in acqua ghiacciata,

· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. · Ulteriori

· Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. SEZIONE 12:

Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. SEZIONE 12:

· 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.. · Utilizzazione della Sostanza / del Preparato: Reattivo

- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.. - 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi -