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Sezione: VENETO Esito: SENTENZA Numero: 62 Anno: 2012 Materia: RESPONSABILITA' Data pubblicazione: 10/02/2012 REPUBBLICA ITALIANA N 62/2012 IN NOME

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Sezione: VENETO Esito: SENTENZA Numero: 62

Anno: 2012

Materia: RESPONSABILITA' Data pubblicazione: 10/02/2012 REPUBBLICA ITALIANA N°62/2012

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo BUSCEMA Presidente relatore Stefania FUSARO Giudice

Elena BRANDOLINI Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nel giudizio sui conti iscritti ai nn. 23577, 23578, 23579, 23580, 23581 e 23582 del registro di segreteria resi dagli agenti contabili della Camera di commercio di Venezia per l’esercizio 2010, e, in particolare dall’Istituto Tesoriere CA.RI.VE, dal titolare della cassa interna sig. Claudio Volpato, dal consegnatario delle azioni Dirigente preposto alle partecipazioni dott. Roberto Crosta, dal consegnatario di beni presso l’Azienda Speciale ASPO sig. Oscar Nalesso, dal consegnatario di beni presso l’Azienda Speciale “Venezia- opportunità” dott. Alberto Capuzzo, dal consegnatario di beni presso l’U.O.

Sviluppo risorse informatiche sig. Roberto Padovan.

Visti i conti giudiziali sopra indicati e gli altri documenti della causa.

Vista la relazione n.2155 del 14 dicembre 2011 del Presidente relatore.

Viste le conclusioni depositate il 24 gennaio 2012 dalla Procura regionale presso questa Sezione.

Visto l’art. 30 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Uditi nella pubblica udienza del 25 gennaio 2012 il relatore Presidente dott.

Angelo Buscema, con l’assistenza del segretario dott.ssa Donatella Bonaiuti, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott.ssa Chiara Imposimato.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con relazione in data 14 dicembre 2011 il Presidente relatore per i conti giudiziali in epigrafe sottoponeva al vaglio del Collegio questioni pregiudiziali all’esame dei conti giudiziali relativi all’anno 2010, depositati dalla Camera di Commercio di Venezia, ai sensi dell’artt. 30 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13

agosto 1933, n. 1038, sì da pronunciare un orientamento conforme atteso che le medesime questioni si pongono anche per le altre Camere di commercio esistenti nel territorio regionale. Con pedissequo decreto il Presidente fissava in data 14 dicembre 2011 l’udienza pubblica del 25 gennaio 2012 per la discussione delle predette questioni pregiudiziali.

2. Esponeva il relatore che stante la necessità di aggiornamento della banca dati di questa Sezione per la parte afferente l’anagrafica degli agenti

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contabili operanti nel territorio della Regione Veneto, il Presidente della Sezione con lettere circolari del 26.04.2011 invitava le Camere di Commercio del Veneto a fornire, su supporto informatico, l’elenco degli agenti contabili di diritto e di fatto incaricati della gestione del denaro, dei beni e/o dei valori, con l’indicazione dell’Ufficio di assegnazione e/o dell’Ente strumentale presso cui sono incardinati. Invitava, altresì, a specificare se i predetti agenti

avessero depositato i conti presso la segreteria della Camera di Commercio interessata e a partire da quale esercizio fosse avvenuto il relativo deposito.

In risposta alla predetta nota, la Camera di Commercio di Venezia con nota n.0043435 del 28.06.2011 trasmetteva l’elenco degli agenti contabili e, sebbene non formalmente richiesto, inviava altresì a questa Sezione n.4 tipologie di conti giudiziali, privi della documentazione idonea a dimostrare il carico e il discarico, relativi all’anno 2010, resi dall’Istituto Tesoriere, dal

Responsabile del servizio della cassa interna, dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni, dai consegnatari dei beni mobili della Camera di

Commercio di Venezia.

Dall’esame dei conti depositati sono emerse diverse questioni pregiudiziali che, ad avviso dello scrivente Presidente relatore, richiedono una pronuncia orientativa della Sezione, con particolare riferimento ai conti depositati presso la Segreteria di questa Sezione dalle Camere di Commercio operanti nella Regione del Veneto.

3. Come è ben noto, costituisce principio generale del nostro ordinamento l’obbligo di chi gestisce danaro non proprio di rendere il conto del proprio operato al titolare della gestione stessa.

Nel sistema della contabilità pubblica tale obbligo è previsto nei confronti della gestione complessiva dell’Amministrazione (i rendiconti generali o i conti consuntivi o i bilanci consuntivi) e nei riguardi della gestione dei singoli agenti contabili operanti nell’ente che si esplica con la presentazione del conto della gestione contabile svolta per l’Amministrazione stessa.

Tale regola generale della contabilità pubblica è stata elevata al rango di principio costituzionale dall’art. 81 della Costituzione.

Il rendiconto, perciò, è un documento in cui, secondo il contenuto dell’attività gestoria svolta dal contabile, vengono rappresentati i risultati finali della stessa.

Le regole tradizionali sulla contabilità pubblica (legge sulla contabilità

generale dello Stato; testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; testo unico enti locali), per meglio rafforzare il sistema delle garanzie sulle gestioni

contabili pubbliche, hanno anche previsto che i conti resi dagli agenti contabili delle Amministrazioni pubbliche devono essere assoggettati a verifiche

giudiziali; tali verifiche sono attuate attraverso il modello processuale del giudizio di conto, giudizio previsto dalle regole proprie della giurisdizione contabile.

Questa tipologia di conti, il cui definitivo esame è demandato al giudice contabile, dà luogo al c.d. conto giudiziale.

Nella sistematica generale della rendicontazione nella contabilità pubblica, vi sono rendiconti che esauriscono la loro funzione di accertamento e di

controllo all’interno dell’Amministrazione sul modello delle normali scritture contabili e conti destinati a subire l’esame giudiziale. I primi diventano definitivi dopo l’esame ed il controllo svolti dalla sola Amministrazione; i secondi diventano definitivi (ossia vengono “discaricati”) dopo aver avuto l’esito favorevole del giudizio di conto che è, dunque, giudizio necessario.

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I principi sulla organizzazione delle attività contabili – quali laseparazione fra gestione amministrativa e gestione contabile; il particolare ruolo e regime giuridico della figura dell’agente contabile; l’obbligo di rendere il conto periodico dei risultati della gestione svolta e la garanzia necessaria del controllo obiettivo svolto nelle forme del giudizio di conto, con la previsione della applicazione della responsabilità contabile - sono stati, dalla

giurisprudenza, tratti dalla disciplina normativa approvata storicamente dal legislatore per la gestione contabile svolta dai contabili erariali nelle

Amministrazioni dello Stato e parallelamente negli Enti locali.

I richiamati principi sono stati elaborati dalla giurisprudenza per dare corpo alle materie della “contabilità pubblica” presa a riferimento dall’art. 103, secondo comma, della Costituzione per definire l’oggetto della giurisdizione contabile.

Ed in tal modo questi istituti giuscontabilistici hanno trovato applicazione anche nei confronti delle altre pubbliche Amministrazioni per le quali il

legislatore non aveva regolato in altro modo gli strumenti di garanzia obiettivi.

Si può perciò oggi ritenere che il ruolo dell’agente contabile è proprio, necessario e tipico di ogni gestione pubblica, per i profili finanziari e

patrimoniali; che è anche obbligatoria la resa annuale del conto della gestione da parte degli agenti contabili; che tali gestioni devono necessariamente essere assoggettati alla giurisdizione contabile sia con lo strumento del giudizio di conto che con l’eventuale assoggettamento alle regole del giudizio di responsabilità.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione - anche di recente - ha affermato che questi istituti di garanzia ben possono, e devono, convivere con le regole operative di gestione e con le concrete scelte organizzative che le singole Amministrazioni, dotate di

autonomia organizzativa e normativa, possono dare a se stesse, ai loro uffici e all’attività gestionale.

Un diritto vivente che si colloca in quel percorso giurisprudenziale da tempo avviato dal Giudice delle leggi secondo il quale “è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro, proveniente dalla generalità dei contribuenti edestinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni, debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio di conto è quello della necessarietà in virtù del quale nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere. Se la giurisdizione contabile non avesse tale carattere non potrebbe assolvere alla sua obiettiva funzione di garanzia ed è per questo che nel nostro sistema l’obbligo del rendiconto giudiziale ha trovato costante applicazione” (Corte cost., sentenza n.114 del 1975).

4. Premesso il quadro generale dei principi posti a fondamento della necessarietà della resa del conto giudiziale da parte di chi ha maneggio di denaro o valori pubblici, occorre considerare, in particolare, la disciplina prevista per le Camere di Commercio.

Con l’art. 21 della legge n.580 del 1993 è stato uniformato per gli amministratori e dipendenti delle Camere di commercio il sistema delle responsabilità vigente per gli impiegati civili dello Stato, nel quadro del più generale allineamento del sistema delle garanzie introdotto con la legge n.142 del 1990 per gli enti locali territoriali. Tale uniformazione del sistema

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delle garanzie obiettive in ragione della destinazione e gestione di mezzi pubblici si manifesta con la sottoposizione anche per gli amministratori e dipendenti delle Camere di commercio alla giurisdizione contabile, con i due strumenti del giudizio di conto e di quello di responsabilità amministrativa.

Entrambi questi strumenti sono fondati sulla indisponibilità dell'azione da parte dei pubblici amministratori, in diretta connessione con la previsione dell'art.103 della Costituzione. Tale disciplina si applica anche per le Camere di commercio in ragione della natura pubblica dei mezzi di finanziamento, oltre che per la natura di enti autonomi di diritto pubblico.

Va evidenziato che l’emanazione della legge n.580 del 1993 è conseguente all'introduzione di un sistema organico di finanziamento, all'uniformazione del sistema delle responsabilità a quello vigente per lo Stato, ed al

riconoscimento della potestà statutaria, potestà formalmente simile a quella riconosciuta a Province ed ai Comuni dall'art.4 della legge n.142 del 1990.

Detta ultima legge n.142 ha disciplinato, innovando profondamente, il sistema della rendicontazione nel quadro del sistema delle garanzie obiettive,

definendo principi e regole procedurali che costituiscono precisi punti di riferimento per la successiva disciplina nelle analoghe materie riguardante gli altri enti non territoriali, quali le Camere di Commercio.

In definitiva, la legge n.142 del 1990, oggi trasfusa nel testo unico approvato con D.L.vo. 18 agosto 2000, n.267, ha definito una disciplina generale di principi contabili ai quali vanno tendenzialmente ad uniformarsi le successive leggi in materia.

Va inoltre considerato che, stante la oggettiva inderogabilità delle linee essenziali della giurisdizione contabile, la legge n.580 del 1993, successiva alla citata legge n.142 del 1990, non si è occupata dei conti giudiziali da rendere da parte dei soggetti tenuti in ragione del maneggio dei beni o del denaro pubblico gestito, ma soltanto di aspetti accessori della responsabilità amministrativa, ciò in quanto già nell'art.58 della legge n.142 del 1990 era stato recepito, come conseguenza dell'allineamento del sistema delle responsabilità a quelle dello Stato, l'applicazione dell'obbligo della resa del conto giudiziale della gestione alla Corte dei conti. Di conseguenza, la legge n.580 del 1993 non si è dovuta occupare della materia essendo questa una conseguenza automatica dell'allineamento previsto dall'art.21 della stessa legge, limitandosi perciò a demandare ad un successivo decreto del

Ministero, previsto dall'art.4, comma 3, della stessa legge, la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

5. La prescrizione normativa ha trovato, da ultimo, attuazione con il d.P.R. n.

254 del 2005 che ha approvato il “Regolamento per la disciplina della

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” il cui Capo III, del Titolo V, intestato al conto giudiziale, all’art. 37, con un rinvio dinamico all’art. 4 della legge n. 274 del 1998, prevede l’estensione della disposizioni previste in materia di giudizio di conto, di cui all’art. 10 della legge n. 127 del 1997, ai conti degli agenti contabili delle Camere di Commercio.

In applicazione di tale disposizione, vi è l’obbligo della presentazione dei conti nella segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte, mentre la

documentazione necessaria al giudizio è prodotta solo su richiesta della stessa Corte.

Il progressivo allineamento alla disciplina prevista per gli enti locali territoriali si completa, così confermando il percorso giurisprudenziale sopra illustrato, con la recente circolare del 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico che rende applicabili alle Camere di Commercio i modelli previsti

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dal d.P.R. n. 194 del 1996.

Ciò posto e prescindendo da una ricostruzione storica circa le oscillazioni legislative nel corso degli anni circa il sistema di finanziamento delle stesse Camere, si può ritenere che il sistema introdotto con la citata legge n.580 del 1993 è orientato verso una finanza parafiscale integrata da contributi statali e da proventi vari per servizi resi, finanza comunque pubblica, con particolarità autonomistiche, ma sempre nell'ambito pubblicistico.

Da tale premessa normativa discende che le Camere di Commercio possono qualificarsi come enti pubblici gravitanti sullo Stato e che le loro funzioni, pur interessando direttamente le categorie economiche del commercio,

dell'industria e dell'agricoltura, hanno riflessi di carattere generale e quindi natura decisamente pubblica (ex multis, Sez. giur. Lazio, sent.41 del 24 giugno 1996) .

In tal senso, già nel gennaio 1991 la Suprema Corte di Cassazione con diverse pronunce (Sezioni Unite civili sentenze nn.404, 405, 406 e 407 del 17 gennaio 1991) aveva riconosciuto la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti dell’UnionCamere e delle Camere di Commercio, ai sensi dell'art.103, comma 2, della Costituzione, nel duplice aspetto del giudizio di conto e di quello di responsabilità amministrativa.

6. Tutto ciò premesso, vanno richiamate, sul versante processuale, le

disposizioni contenute negli art. 44 e segg. del t.u. n. 1214/1934 e negli art.

27 e seg. del reg. di procedura n. 1038/1933.

In particolare, la norma generale cui occorre fare riferimento per la individuazione degli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale è l'art.44 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti secondo cui

"la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti"."La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali". Sulla base di tale norma e della disciplina sostanziale sopra richiamata, come interpretata dalla giurisprudenza

costituzionalmente orientata, sono tenuti alla resa del conto giudiziale anche gli agenti contabili operanti nell'ambito di ciascuna Camera di Commercio.

Il predetto quadro normativo è stato ulteriormente completato dal legislatore, a chiusura del processo di riforma che ha interessato la Corte dei conti e il sistema della responsabilità contabile: a) con la disciplina contenuta nell’art.

2, primo comma, lett. b) della legge 8.10.1984 n. 658, richiamato dall’art.

1, comma 3, del D.L. 15.11.1993 n.453, convertito nella legge 14.1.1994 n.

19, e successive modifiche, che, in occasione del decentramento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, assegna alla Sezione

giurisdizionale regionale la competenza ad esaminare i conti degli agenti contabili la cui “gestione” venga svolta nell’ambito del territorio regionale; b) con la disciplina contenuta nell’art. 2 della L. 14.1.1994, n.20 che ha

introdotto, innovando il sistema, l’istituto della estinzione del giudizio di conto che matura qualora, “decorsi cinque anni dal deposito del conto, effettuato a norma dell’art. 27, R.D. n.1038 del 1933, non sia stata depositata la relazione prevista dall’art. 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, ferma restando l’eventuale

responsabilità amministrativa e contabile a carico dell’agente contabile…”

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Per effetto del descritto processo estensivo del sistema della contabilità

pubblica a tutto il settore pubblico operato sia dal legislatore (come per gli enti locali) che dalla giurisprudenza, e delle fonti normative di riferimento, è da ritenere quindi che anche nel mondo delle autonomie istituzionali (Camere di commercio; Università; Istituzioni scolastiche, ecc.) debbono essere

approfonditi e valutati, sulla base del sistema contabile in uso, sia il problema dell’anagrafe degli agenti contabili, già avviato da questa Sezione, che quello della resa del conto alle rispettive Amministrazioni, nonchè delle modalità di esame giudiziale di tali conti, anche al fine di evitare il verificarsi di devianze e di irregolarità contabili.

7. Dalla predetta normativa e dalla richiamata giurisprudenza discende l’obbligo della sottoposizione degli agenti contabili delle Camere di

Commercio ai medesimi obblighi di rendicontazione previsti per gli agenti contabili dello Stato e, in specie, per gli enti locali territoriali.

Inoltre, dall’esame dei conti trasmessi dalla Camera di Commercio di Venezia gli stessi non risultano compilati secondo i criteri previsti dalla normativa in materia e non è stata presentata una adeguata documentazione che consenta un complessivo esame degli stessi conti.

La medesima questione si pone anche per i conti depositati presso la Segreteria di questa Sezione da altre Camere di Commercio esistenti nel territorio regionale.

Si ritiene quindi opportuno, anche per garantire un univoco orientamento della Sezione, che siano sottoposte al vaglio del Collegio, sì da pronunciare un orientamento conforme, le seguenti problematiche emerse a seguito dei conti depositati dalla Camera di Commercio di Venezia, e segnatamente:

1) La questione relativa alla tipologia di agenti contabili, operanti in ciascuna Camera di commercio e tenuti alla resa del conto giudiziale;

2) la questione relativa alla corretta modalità di compilazione dei conti giudiziali, ovvero la forma, la struttura ed il contenuto del conto giudiziale idonei ad evidenziare, riassuntivamente, i risultati della gestione contabile propria dell’agente (indicazioni di contenuto e quindi di struttura sono state già previste nelle norme di contabilità di Stato dallo stesso legislatore per le varie categorie di contabili, e ulteriormente specificate nella disciplina contenuta nella normativa di riferimento e in quella emanata per gli enti locali territoriali);

3) la questione relativa alla documentazione giustificativa necessaria ed indefettibile da allegare al conto giudiziale al fine di consentire alla Sezione un compiuto esame della gestione del contabile a denaro ed a materia (i titoli di riscossione e di pagamento, le quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime quietanze; altri

documenti, tra i quali il conto consuntivo, il bilancio preventivo, le delibere di variazione, le delibere di riaccertamento dei residui e di prelevamento dal fondo di riserva, gli elenchi dei residui sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario o di struttura analoga);

4) la questione relativa alla individuazione dei tempi, delle modalità di trasmissione dei conti giudiziali, nonché dell’organo competente alla

trasmissione dei conti giudiziali alla Segreteria della Sezione, all’uopo tenuto secondo l’organizzazione interna della Camera di Commercio, che in linea di massima potrebbe essere il Segretario Generale;

5) La questione relativa all’individuazione del modello ufficiale del conto e dell’organo competente all’approvazione, secondo le disposizioni

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previste dallo Statuto di ciascuna Camera di Commercio.

8. La Procura regionale presso questa Sezione ha depositato in data 24 gennaio 2012 una memoria con la quale, dopo aver richiamato la normativa che disciplina l’attività contabile (artt. 73 e 74 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440), la sentenza della Corte costituzionale n.292 del 2001 circa la qualificazione del giudizio di conto come procedura giudiziale a carattere necessario, la giurisprudenza di questa Corte che esprime l’orientamento

“sostanzialistico” del giudizio di conto (Sezione Umbria n.201 del 2008; Prima Sezione giurisdizionale centrale n.434 del 2008) che comporta un’analisi specifica dei conti con verifica dei rapporti finanziari e gestori tra l’ente e l’agente contabile, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione sul giudizio di conto (SS.UU. ordinanza n. 7390 del 2007; ordinanza n.13330 del 2010; sentenza n.12539 del 2011), ha svolto considerazioni circa la

qualificazione giuridica delle Camere di commercio e la loro sottoposizione alla giurisdizione di questa Corte dei conti richiamando copiosa

giurisprudenza di questo giudice contabile, nonché della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

In particolare, sul piano normativo la Procura regionale ha richiamato l’art.18 della legge n.580 del 1993 che prevede l’obbligo delle imprese iscritte o annotate nei registri della corresponsione alle Camere di commercio del c.d.

diritto annuale, assimilando tali enti alla finanza c.d. parafiscale, nonché l’art.21 della stessa legge che ha sottoposto gli amministratori e i dipendenti delle Camere di commercio al sistema di responsabilità vigente per gli impiegati civili dello Stato; ha inoltre richiamato le disposizioni previste nel regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere (artt. 33, 34 e 37 del d.P.R. 2 novembre 2005 n.254), quelle relative all’estensione agli agenti contabili delle stesse Camere di commercio delle disposizioni

concernenti l’invio alle Sezioni giurisdizionali della documentazione relativa ai conti (art.10 legge n.127 del 1997, trasfuso nell’art. 93 del d.lgs n.267 del 2000), nonché quelle che riguardano l’utilizzabilità dei modelli previsti per gli enti locali da d.P.R. n.194 del 1996.

Venendo alle conclusioni la Procura regionale, dopo aver attestato che sui conti all’esame non risultano allo stato istruttorie concernenti profili di

responsabilità amministrativa e dopo aver fatto osservare la piena autonomia del giudizio di conto da quello di responsabilità amministrativa, ritiene che debba svolgersi attività istruttoria per acquisire idonea documentazione giustificativa.

Quanto ai quesiti posti dal magistrato relatore la Procura regionale espone le seguenti conclusioni:

A) Circa la tipologia di agenti contabili tenuti alla resa da parte delle Camere di commercio possono essere individuati nel tesoriere, nel cassiere, nell’economo addetto all’erogazione delle spese all’interno dell’ente ed all’amministrazione dei beni mobili utilizzati all’interno dell’ente, nei delegati alla gestione di somme anche al di fuori del bilancio dell’ente, nei

consegnatari di beni o di valori di proprietà dell’ente, negli eventuali soggetti che abbiano avuto maneggio di denaro o che si siano di fatto ingeriti nelle gestioni contabili;

B) Circa la corretta compilazione dei conti giudiziali vanno applicate le indicazioni di contenuto e di struttura già previste nelle norme di contabilità generale dello Stato e in quelle emanate per gli enti locali territoriali;

C) Circa la documentazione giustificativa minimale da allegare ai conti può

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farsi applicazione di un criterio selettivo di esame della documentazione stessa adottando tecniche informate alle migliori prassi di revisione contabile;

D) Circa l’organo competente alla trasmissione del conto alla Sezione giurisdizionale può essere individuato nel Segretario Generale dell’ente;

E) Circa i modelli ufficiali dei conti possono trovare applicazione quelli adottati dagli enti locali territoriali, di cui al d.P.R. n.194 del 1996, in ragione delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico del 19

gennaio 2011, nonché dei modelli E e F, previsti dall’art. 37 del d.P.R. n.254 del 2005.

9. Alla pubblica udienza il Presidente relatore ha fornito una ulteriore illustrazione della normativa e della giurisprudenza riguardante la

qualificazione giuridica delle Camere di commercio e la loro sottoposizione alla giurisdizione contabile, ed ha formulato osservazioni e considerazioni riguardanti i singoli conti presentati, concludendo per la necessità di acquisizione di documentazione giustificativa.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha svolto una esposizione dei punti essenziali della memoria presentata, soffermando, in particolare, la sua attenzione sul profilo sostanzialistico del giudizio di conto e sulla essenzialità della verifica giudiziale sull’operato degli agenti contabili, ed ha espresso condivisione di quanto esposto nella relazione del Presidente relatore, rimettendosi al Collegio circa la risoluzione delle questioni pregiudiziali all’esame di questa Sezione giurisdizionale.

Considerato in

DIRITTO

1. La relazione del Presidente e le conclusioni del rappresentante del

Pubblico Ministero pongono in evidenza che i conti trasmessi dalla Camera di Commercio di Venezia non risultano compilati secondo i criteri previsti dalla normativa in materia e non sono corredati da una adeguata documentazione che consenta un complessivo esame degli stessi conti, secondo una

impostazione che si pone anche per i conti depositati presso la Segreteria di questa Sezione da altre Camere di Commercio esistenti nel territorio

regionale.

Ritiene quindi opportuno il Collegio, anche per garantire un univoco orientamento della Sezione, che siano sottoposte all’esame collegiale le questioni pregiudiziali emerse in relazione ai conti depositati dalla Camera di Commercio di Venezia che, allo stato, non sono suscettibili di esame nel merito.

2. Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Venezia ha depositato in data 1 luglio 2011 i conti giudiziali relativi all’anno 2010,

secondo i modelli previsti dal d.P.R. n.194/1996, richiamati come applicabili alle Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 19 gennaio 2011.

In particolare, sono stati inviati:

· L’allegato E previsto dall’art.37 del d.P.R. n.254/2005, conto reso dall’Istituto Cassiere CA.RI.VE.;

· L’allegato F previsto dall’art.37 del d.P.R. n.254/2005, conto reso dal Responsabile del servizio interno di cassa, sig. Claudio Volpato;

· Il conto della gestione dell’agente consegnatario di azioni, redatto secondo il modello 22 e sottoscritto dal Dirigente preposto al processo delle partecipazioni dott. Roberto Crosta;

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· Il conto della gestione del consegnatario di beni presso l’Azienda Speciale ASPO sig. Oscar Nalesso, redatto secondo il modello 24;

· Il conto della gestione del consegnatario di beni presso l’Azienda Speciale Veneziaopportunità dott. Alberto Capuzzo redatto secondo il

modello 24;

· Il conto della gestione del consegnatario (U.O. Sviluppo risorse informatiche) sig. Roberto Padovan, redatto secondo il modello 24.

Su tali conti il magistrato relatore ha chiesto l’esame del Collegio al fine di esprimere una compiuta valutazione della esaustività e della congruità della rendicontazione prodotta dagli agenti contabili della Camera di Commercio di Venezia per l’esercizio 2010.

Il Collegio osserva che i predetti conti risultano privi di idonea documentazione e presentano profili tali per i quali non è possibile

procederne all’esame, con la conseguente necessità di acquisizioni istruttorie, in conformità alle richieste formulate dal Pubblico Ministero, alle quali si

provvede con separata ordinanza.

Nel contempo, il Collegio condivide l’esigenza espressa dal Presidente relatore di una ricognizione dei principi generali applicabili per gli agenti contabili delle Camere di commercio, esigenza anch’essa condivisa dal Pubblico Ministero, ai quali orientare gli adempimenti e le procedure

consequenziali all’interno dei predetti enti, con riserva quindi di esaminare i medesimi conti alla luce delle risposte fornite alle richieste istruttorie.

Detta analisi è orientata all’esame dei singoli conti presentati al fine di consentire una più chiara evidenziazione delle problematiche connesse alle specifiche rendicontazioni.

3. La norma generale cui occorre fare riferimento per l’individuazione degli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale è l'art.44 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti secondo cui "la Corte giudica, con

giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti"."La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni".

Sulla base di tale norma sono tenuti alla resa del conto giudiziale nell'ambito di ciascuna Camera di commercio:

a) il tesoriere o cassiere dell'ente incaricato, sulla base di apposita

convenzione, di riscuotere e pagare secondo gli ordini ricevuti dai competenti organi dell'ente;

b) il cassiere (o l'economo) incaricato della erogazione delle spese all'interno e della gestione dei beni mobili non utilizzati negli uffici dell'ente;

c) gli incaricati della gestione di somme anche se non provenienti dal bilancio dell'ente;

d) i consegnatari di valori o beni di proprietà dell'ente, compresa la

partecipazione alle formule organizzatorie previste dall'art.2, comma 2, della legge n.580 del 1993.

Ciò premesso il Collegio prende in esame le singole posizioni degli agenti contabili della Camera di Commercio di Venezia.

4. Conto reso dall’Istituto Tesoriere CA.RI.VE., redatto secondo l’allegato E previsto dall’art.37 del d.P.R. n.254/2005.

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Il conto si sostanzia in un quadro di cassa che espone il riepilogo complessivo delle riscossioni di entrate e dei pagamenti delle spese effettuate dall’Istituto tesoriere, integrato dalle indicazioni relative al fondo di cassa iniziale e finale, ed è corredato dalle risultanze di verifiche di cassa, sottoscritte dallo stesso Istituto Tesoriere, comprensivo di una indicazione della tipologia delle somme disponibili (vincolate, libere, riservate e del fido concesso).

Nell’esaminare tali risultanze contabili il Collegio ricorda che il giudizio sul conto del tesoriere di ogni amministrazione pubblica è reso necessario in applicazione dell'art.103 della Costituzione, in forza del quale spetta alla Corte dei conti la giurisdizione esclusiva nella materia della contabilità pubblica.

L'oggetto del giudizio sul conto del tesoriere concerne l'esame della regolarità delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella gestione finanziaria e per i quali il tesoriere ha avuto il conferimento del mandato e nell'accertamento della regolarità della gestione del tesoriere occorre verificare i rapporti di credito e di debito tra tesoriere ed amministrazione per conto della quale ha svolto la gestione.

Il contenuto dei rapporti deve essere desunto, oltre che dalla normativa sostanziale in tema di svolgimento dei fini istituzionali dell'ente, anche dalla convenzione di tesoreria, e consiste in una serie di obblighi e di poteri che vanno dall'onere di controllare la regolarità formale dei titoli di pagamento alla facoltà di riscuotere per conto dell'ente pubblico rilasciando quietanza,

all'obbligo di corrispondenza tra pagamenti del tesoriere e ordini di

pagamento da parte dell'amministrazione, alla rispondenza del calcolo degli interessi attivi e passivi rispetto alle vigenti condizioni di legge ed ai tassi previsti nella stessa convenzione, all'amministrazione dei valori di pertinenza dello stesso ente pubblico, all'incombenza del versamento di contributi previdenziali.

Va ricordata, anche, l’autonomia del giudizio di conto rispetto a quello di responsabilità: nel senso che qualora nel corso di un giudizio su un conto emergano ipotesi di responsabilità d’impiegati o amministratori il competente Procuratore regionale può procedere ad autonome iniziative ed accertamenti istruttori ai fini dell’eventuale giudizio di responsabilità. Tali accertamenti sono preclusi in sede d’esame della gestione dei contabili, salvo che non si tratti di un evento lesivo imputabile congiuntamente al contabile ed ai funzionari o agli amministratori.

Nella fattispecie si verte in sede di giudizio di conto che ha per oggetto

l’accertamento della regolarità delle operazioni di gestione svolte dal tesoriere e non riguarda la regolarità dei comportamenti degli amministratori della Camera di Commercio.

L’esame del conto del tesoriere attiene all’individuazione dei seguenti elementi:

· Eventuali rilievi, denunce e contestazioni emerse a carico del tesoriere (dal verbale dei revisori – dalle verifiche di cassa- dalla delibera d’approvazione del rendiconto- da segnalazione).

· In caso di anticipazioni del tesoriere: verificare il rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge - se il rimborso dell’anticipazione è stato eseguito nell’esercizio e se sono stati conteggiati gli interessi dalla data dell’effettiva disponibilità delle somme.

· Verificare eventuali eccedenze di pagamento nel conto del tesoriere.

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· Per i pagamenti in conto residui, verificare che il tesoriere non abbia pagato prima della consegna dell’elenco dei residui passivi sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario (o analoga struttura).

· Verificare se vi sono interessi di mora per ritardati pagamenti delle rate di ammortamento mutui (il tesoriere, su delegazione di pagamento, è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle date stabilite).

· Verificare se vi sono interessi passivi per ritardati pagamenti per oneri previdenziali e per pagamenti derivanti da obblighi tributari.

· Verificare interessi attivi sulle giacenze di cassa e il rispetto delle norme sul regime della tesoreria unica.

· Controllare l’esistenza di gestioni fuori bilancio (attestazione del responsabile del servizio finanziario (o struttura analoga) e del Segretario Generale).

· Bilanciamento partite di giro, segnalando eventuali discordanze.

· Controllare nella convenzione di tesoreria i compiti della gestione delle entrate da parte del tesoriere.

Per lo svolgimento di tale esame la Sezione si può avvalere delle risultanze dei verbali redatti dagli organi interni di revisione o di controllo, ai quali può anche affidare specifici compiti ed analisi in presenza di fatti ritenuti

sintomatici di irregolarità nella gestione del tesoriere; nella fattispecie è allegata verifica di cassa sottoscritta non dagli organi di controllo interno ma dello stesso Istituto Tesoriere.

Inoltre, per consentire l’esame della Sezione il conto giudiziale del Tesoriere non deve essere solo un quadro di cassa riassuntivo delle riscossioni e dei pagamenti, ma deve essere integrato dal conto finanziario dell’entrata, della spesa e del quadro generale di amministrazione.

Alcune disposizioni relative alla giurisdizione contabile dei tesorieri sono state introdotte con il decreto legislativo n.77 del 1995, poi trasfusi nel testo unico n.267/2000, e costituiscono criteri generali di riferimento validi anche per le Camere di Commercio, in conseguenza del rinvio effettuato dalla specifica normativa riguardante detti enti pubblici non territoriali

Norma fondamentale per lo svolgimento del servizio di tesoreria è quella contenuta nell'art.59, del predetto decreto legislativo n.267/2000 secondo la quale l'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto delle leggi e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di

responsabilità da parte del tesoriere in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguito; la violazione di tale disposizione comporta la non regolarità del conto giudiziale e preclude il conseguente discarico del tesoriere.

A titolo esemplificativo basti pensare alle conseguenze di un mandato estinto dal tesoriere con pagamento a favore di un soggetto diverso dal creditore o comunque in contrasto con le indicazioni fornite dall'ente.

Proprio con riferimento all'attività di riscontro dei titoli di spesa emanati dagli organi responsabili delle Camere di Commercio si pone il problema

dell'organo competente ad accertare ed attestare la regolarità di tutti i

pagamenti effettuati da parte dell'istituto tesoriere; la competenza dell’organo interno di controllo sembra confermata dalla prevista "attestazione" di

concordanza di cui all'art.17, comma 4, della legge n.580 del 1993.

Nella fattispecie tale attestazione non è stata allegata a giustificazione della gestione dell’Istituto tesoriere e il conto presentato dallo stesso agente

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contabile, per le motivazioni sopra esposte, non appare idoneo a consentire l’esame della Sezione; alle conseguenti acquisizioni istruttorie per consentire tale esame si provvede con separata ordinanza.

5. Conto reso dal Responsabile del servizio interno di cassa, sig. Claudio Volpato, redatto secondo l’allegato F previsto dall’art.37 del d.P.R.

n.254/2005.

Il conto annuale reso dal Responsabile del Servizio Camerale riepiloga i dati, distinti per mese, dei pagamenti e dei rimborsi periodici, ed è privo della attestazione di regolarità del Responsabile del servizio finanziario, il quale deve attestare la corrispondenza con le scritture contabili della Camera di Commercio e la esaustività e regolarità della documentazione giustificativa.

Tale conto è reso dal Responsabile del servizio interno di cassa che, in base al rispettivo regolamento di contabilità, ha gestito denaro di pertinenza della Camera di Commercio per anticipazioni e rimborsi periodici.

Da un lato, perciò, va posto in evidenza l’ammontare delle anticipazioni periodiche ricevute dal Cassiere e dall’altro l’ammontare delle somme spese per tipologie dei pagamenti (sulla base del rispettivo regolamento) effettuati nell’anno 2010.

Ovviamente alla fine dell’esercizio eventuali disponibilità vanno versate presso l’Istituto Tesoriere e ciò ai fini della contabilizzazione e del necessario raccordo con le scritture dello stesso Tesoriere.

Ove una o più delle operazioni effettuate dal Cassiere non fosse regolare, nella più ampia accezione del termine, ovvero non sia compresa tra quelle espressamente indicate nel regolamento quest’ultimo potrebbe essere condannato, in sede di giudizio di conto, a reintegrare personalmente la somma non riconosciuta.

Il conto è il riepilogo delle somme mensilmente spese dal cassiere (o dall’economo) e periodicamente rese per il reintegro dell’anticipazione; ad esso va allegata la documentazione giustificativa della gestione.

La misura del fondo e il limite delle spese effettuabili sono stabiliti nel regolamento di contabilità; si tratta quindi della gestione di un’anticipazione che, secondo la disciplina contenuta nel competente regolamento di

contabilità (o economale), il Cassiere utilizza secondo le specifiche esigenze avanzate dagli uffici proponenti. Il fondo posto a disposizione è reintegrabile allorquando si sia esaurito ovvero con cadenza periodica e le spese

sostenute siano state ammesse a discarico dal competente organo indicato nel regolamento di contabilità.

Il Cassiere sulle somme disponibili procede al pagamento diretto nei confronti dei creditori dell’ente, generalmente in contanti, facendosi rilasciare quietanza in relazione all’avvenuto pagamento; i pagamenti effettuati sono sottoposti ai medesimi vincoli ed ai medesimi sistemi di garanzie validi per i pagamenti del tesoriere.

Le risultanze della gestione del Cassiere devono trovare concordanza con quelle di fine esercizio del tesoriere, e per tale concordanza è rilasciata apposita dichiarazione da parte del competente Servizio finanziario (o struttura analoga) della Camera di Commercio.

Il conto annuale deve essere presentato, nei tempi stabiliti dal rispettivo regolamento di contabilità (o economale) al competente Ufficio dell’ente affinché, dopo i necessari riscontri, sia trasmesso a questa Sezione

giurisdizionale, mentre nulla è innovato circa eventuali conti periodicamente resi dal Cassiere per la reintegrazione dei fondi; tali conti periodici (mensili,

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trimestrali, semestrali, ecc.) non sono trasmessi alla Corte.

Nella fattispecie il conto presentato dal Responsabile della cassa interna manca di una dettagliata indicazione riepilogativa della tipologia dei pagamenti mensilmente effettuati e non è corredato dal regolamento di contabilità (o economale) cui raffrontare la predetta tipologia di pagamenti.

Non è quindi possibile una esaustiva valutazione delle risultanze della

gestione indicate nel modello presentato a questa Sezione e, alle conseguenti acquisizioni istruttorie, si provvede con separata ordinanza.

6. Conto reso dal Consegnatario delle azioni e delle partecipazioni della Camera di commercio di Venezia, sottoscritto dal Dirigente preposto al processo delle partecipazioni dott. Roberto Crosta.

Si tratta di un conto giudiziale a materia concernente le azioni e le partecipazioni che deve dimostrare:

a) il debito per le materie e gli oggetti (secondo la definizione della normativa di contabilità generale dello Stato) esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione;

b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso della gestione;

c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti date;

d) gli oggetti e le materie esistenti al termine dell'esercizio.

Ciascuna delle singole operazioni di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti deve essere giustificata da

documenti che ne comprovino la regolarità.

Tale regolarità va accertata con il confronto rispetto alle disposizioni che disciplinano la gestione, sia che si tratti di beni, sia che si tratti di azioni o partecipazioni.

Nel giudizio di conto va quindi verificato il concreto esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche.

Tra i documenti giustificativi da allegare ai conti giudiziali della gestione delle azioni pubbliche vi devono essere le direttive dettate nei confronti delle società o dei soggetti delegati a rappresentare l'ente nell'assemblea degli azionisti, nonché l'uso che si è fatto in sede di assemblea della singola società dei diritti dell'azionista pubblico.

Come conseguenza della resa del conto giudiziale a materia per le azioni e le partecipazioni pubbliche, secondo un obbligo che si estende anche agli altri beni mobili, vi è la necessità di tenere aggiornate e complete scritture

inventariali di tali beni e quindi di aggiornare annualmente i valori delle azioni e delle partecipazioni riportati nei conti dell’ente.

Va tenuto presente che con il processo di privatizzazione si è affievolito il controllo sul sistema di azionariato pubblico per cui l’unico strumento di garanzia della corretta gestione del sistema è la resa del conto giudiziale a materia per i conferimenti a società; il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico potrebbe quindi comportare l’accertamento, in sede di giudizio di conto, di possibili ipotesi di responsabilità azionabile dinanzi alla Corte dei conti su impulso del competente Ufficio della Procura regionale.

Il problema di fondo è quello di garantire, con adeguati strumenti di carattere obiettivo, la correttezza della gestione delle società a capitale pubblico per il perseguimento dei fini pubblici assegnati.

Ricorda, in proposito, il Collegio che in applicazione del principio positivo il

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soggetto pubblico ha il dovere di operare secondo la normativa vigente in cui il medesimo è interessato, mentre il soggetto privato ha facoltà di operare fino a quando non vi sia una norma che espressamente glielo vieti o che ne limiti l’attività.

I due principi, positivo per gli operatori pubblici e negativo per gli operatori privati, si trovano in una posizione diametralmente opposta nella gestione del pacchetto azionario delle società per azioni; ne consegue che gli operatori pubblici hanno l’obbligo di gestire le partecipazioni pubbliche in relazione alle direttive impartite da parte dei competenti organi della Camera di Commercio.

Occorre tenere presente che va sempre e comunque verificato, con strumenti di garanzia oggettiva e neutrale, che una determinata attività di un soggetto oggettivamente pubblico sia strumentale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Ne consegue che in applicazione di tale principio coloro che esercitano i diritti di azionista di un ente pubblico lo svolgono secondo le specifiche indicazioni e direttive date dai competenti organi direttivi dell’ente stesso e che di tale esercizio devono ovviamente rendere il conto all’Amministrazione medesima, secondo le forme e le procedure che devono essere previste all’interno dell’organizzazione nella quale svolgono la loro attività.

Una volta inserite le singole partecipazioni azionarie nel conto generale del patrimonio di un ente pubblico, come la Camera di Commercio, sorge l’obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l’individuazione dei predetti dirigenti è quindi compito dell’ente stesso.

In applicazione di quanto sopra considerato, nella fattispecie in esame il Dirigente responsabile della gestione del conto dei titoli azionari della Camera è stato individuato nel dott. Crosta, il quale nel modello 22 ha presentato il conto finale relativo alla consistenza iniziale del valore della quota di capitale partecipata, quello finale e le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio con l’indicazione delle cause che le hanno determinate.

Ricorda il Collegio che la resa del conto giudiziale costituisce un

adempimento consequenziale all’incarico ricevuto e costituisce un diritto della Camera di Commercio stessa, alla pari di qualsiasi ente pubblico il quale dovrebbe, comunque, impartire direttive, singolarmente o collettivamente, ai fini dell’esercizio dei diritti di azionista, ai sensi degli articoli 2350 (diritto agli utili e alla quota di liquidazione), 2351 (diritto di voto), 2432 (partecipazione agli utili), 2408 (denuncia al collegio sindacale) e 2409 (denuncia al tribunale) c.c, nelle Assemblee delle società partecipate.

Gli stessi soggetti sono tenuti, quindi, a dare annualmente dimostrazione alla stessa Amministrazione, con apposita relazione, delle modalità con le quali hanno esercitato i diritti di azionista, con applicazione delle direttive impartite.

E’ compito, poi, dell’Amministrazione di trasmettere successivamente alla Sezione giurisdizionale regionale il conto presentato dal dirigente preposto alle partecipazioni azionarie, redatto avvalendosi delle relazioni dei predetti soggetti, munito del visto di parificazione con le scritture della Camera, che nella fattispecie manca, ovverosia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nel conto presentato e quelli riportati nel conto del patrimonio dell’Amministrazione.

Per una concreta applicazione di quanto ora esposto, la Camera di Commercio dovrebbe individuare con atto generale i soggetti che siano incaricati di esercitare i diritti di azionista alle assemblee delle società

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partecipate, nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione ovvero in quella di componenti del collegio sindacale e tali soggetti sono tenuti ad una puntuale dimostrazione all’Amministrazione stessa sulle modalità di esercizio concreto dei diritti di azionista.

La nomina e/o designazione dei consegnatari dei titoli azionari e delle quote di partecipazione va fatta ovviamente per la durata stessa dell’incarico e sino all’eventuale sostituzione, e deve essere fatta dall’organo competente

secondo la normativa concernente la costituzione delle società in questione.

Nel caso di nomina di più soggetti quali componenti del consiglio di

amministrazione o dei collegi sindacali ciascuno deve dimostrare le modalità di concreto esercizio dei poteri attribuiti e delle direttive applicate alla Camera di Commercio, e, nella specie, al Dirigente responsabile delle partecipazioni per quanto di sua competenza, trattandosi di obbligo personale di rispondere all’Amministrazione pubblica che l’ha nominato o designato in relazione all’incarico ricoperto e alle specifiche funzioni svolte.

Va precisato che non vi è alcuna attribuzione formale della qualità di agente contabile da parte dell’ente pubblico perché tale qualità è, come già detto, consequenziale alla nomina e/o designazione a componente del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale, ovvero, come nella fattispecie, alla nomina di dirigente preposto al processo delle privatizzazioni all’interno dell’ente che raccoglie gli elementi e le relazioni presentate dai predetti soggetti nominati e/o designati.

In particolare, gli specifici compiti di gestione e di controllo delle società partecipate possono individuarsi con riferimento alle seguenti attività inerenti:

1. gli adempimenti amministrativi relativi all’attività di gestione delle società;

2. i procedimenti attinenti alla nomina, revoca e decadenza degli organi societari di competenza dell’ente pubblico;

3. gli atti negoziali inerenti alle partecipazioni, alla proposizione delle iniziative giudiziali e stragiudiziali relative alla gestione sociale e, più in

generale, a tutti i casi in cui debba formarsi ed esternarsi la volontà dell’Amministrazione in relazione alle vicende societarie;

4. gli adempimenti previsti per la partecipazione alle assemblee;

5. le procedure di spesa connesse a : a) costituzione di nuove società- b) acquisizione di nuove partecipazioni a società già esistenti- c) sottoscrizione e versamenti di aumenti di capitali sociali;

6. il controllo dei bilanci sociali - inteso quali verifiche della veridicità e correttezza delle scritture contabili e segnalazioni di eventuali anomalie riscontrate;

7. l’assunzione di iniziative giudiziali e stragiudiziali relative alla gestione sociale, derivanti dall’esame dei bilanci;

8. l’individuazione, nell’ambito delle funzioni di programmazione attribuite, delle decisioni riguardanti il capitale e il patrimonio delle società (aumenti, abbattimenti, ecc.) al fine di consentire al soggetto specificamente individuato o designato dal competente organo della Camera di Commercio (Giunta Camerale o Presidente) una consapevole partecipazione alle relative assemblee e alla Giunta Camerale, eventualmente, di assumere iniziative idonee a consentire la sottoscrizione degli aumenti di capitale;

9. la predisposizione di proposte di deliberazioni da sottoporre agli organi competenti in merito ad atti inerenti alla costituzione e/o variazioni di

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società che hanno riflessi sul bilancio dell’ente e con la programmazione economica finanziaria;

10. il visto di parificazione con le scritture contabili dell’ente al fine di attestare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti presentati dagli agenti contabili delle società partecipate e quelli riportati nel conto del patrimonio dell’ente;

11. l’individuazione, quali soggetti incaricati della gestione a materia per le quote di partecipazione con conseguente obbligo del conto giudiziale, dei soggetti nominati o designati dall’ente quali componenti dei consigli

d’amministrazione o dei collegi sindacali;

12. la previsione che tali soggetti hanno l’obbligo personale di redigere annualmente una relazione all’ente presentando il conto finale relativo alla consistenza del valore della quota di capitale partecipata e alle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio con l’indicazione delle cause che le hanno determinate, nonché delle modalità con le quali hanno esercitato le funzioni loro affidate in applicazione delle direttive impartite dall’ente.

Quanto alla sottoscrizione del conto il Collegio rileva che il dott. Crosta ha firmato nella qualità di Responsabile del Servizio Finanziario della Camera e non di Dirigente Responsabile della gestione delle partecipazioni;

conseguentemente si rileva la mancanza della pur necessaria diversificazione tra i due compiti svolti dal predetto dott. Crosta, non potendosi ammettere la coincidenza nella sottoscrizione e nell’attestazione di regolarità del conto della gestione.

Anche per questo conto per le ragioni sopra esposte si provvede con separata ordinanza per gli adempimenti istruttori.

7. Conti relativi alla gestione dei consegnatari di beni presso l’Azienda Speciale ASPO (sig. Oscar Nalesso), presso l’Azienda Speciale

Veneziaopportunità (dott. Alberto Capuzzo), presso l’U.O. Sviluppo risorse informatiche (sig. Roberto Padovan).

Nei predetti conti, redatti sul modello 24, vengono riportati i dati relativi a tutti i beni utilizzati presso gli Uffici espressamente indicati.

Il Collegio osserva che i conti dei consegnatari dei beni vanno resi da coloro che abbiano la disponibilità di beni di pertinenza della Camera di Commercio, individuati nell’ambito dell’ organizzazione amministrativo- contabile e del rispettivo regolamento di contabilità.

Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale occorre tener presente il significato di "valori e materie di proprietà", di cui all'art.44 del testo unico n.1214 del 1934, e di "debito di materie", di cui all'art.74 del r.d.n.2440 del 1923.

Secondo tale accezione rientrano nel concetto di "materie" per il quale scatta l'obbligo di resa del conto giudiziale tutti i beni e i valori comunque inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili); sono espressamente esclusi solo i beni immobili e quelli considerati immobili agli effetti inventariali (musei, pinacoteche, ecc).

I soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale sono quelli più precisamente indicati nell'art.624 del r.d. n.827 del 1924, e cioè i contabili, i consegnatari, i magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna, non per solo debito di vigilanza, materie, libri, bollettari o altre cose di pertinenza pubblica.

Tale espressione è resa ancora più ampia dall'art.74 del r.d. n.2440 del 1923, che prevede la sottoposizione all'obbligo della resa del conto giudiziale da

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parte di tutti coloro che hanno debiti di materie.

Sono esclusi dall'obbligo di rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti dei quali debba farsi uso per ufficio (art.32 del r.d. n.827 del 1924).

L'obbligo di compilare il conto giudiziale relativo ai beni mobili riguarda quindi:

i beni di consumo, le attrezzature e gli arredi esistenti nei magazzini non ancora dati in uso e quelli comunque rimasti in carico al consegnatario, i libri, il materiale vario, bollettari o altre cose di proprietà pubblica.

Il conto giudiziale deve dimostrare:

a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione;

b) gli oggetti e la materie avuti in consegna nel corso della gestione;

c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti date;

d) gli oggetti e le materie esistenti al termine dell'esercizio.

Ciascuna delle operazioni di entrata, di uscita, di trasformazione e di

consumazione delle materie o di oggetti deve essere giustificata nei conti dei singoli dai documenti che comportino la regolarità delle operazioni stesse;

tale regolarità va accertata con il confronto rispetto alle disposizioni che disciplinano la gestione.

Il conto si riferisce, quindi, prevalentemente alla gestione dei beni mobili iscritti nell’inventario; va perciò compilato, e controllato, in stretta correlazione con le scritture inventariali.

La rappresentatività del conto del consegnatario prende perciò le mosse dallo stato dell’inventario; indica per ogni bene, o categorie di beni, la quantità ed il valore all’inizio dell’anno; aggiunge il carico dei beni nuovi iscritti nell’anno nell’inventario; sottrae i beni già dati in uso ai vari uffici con regolare

annotazione sugli inventari e, per differenza, indica i beni (quantità e valore) acquistati e non ancora assegnati agli uffici per l’uso.

In tal modo, con il conto del consegnatario, si evidenziano le giacenze di magazzino, inventariate ma non ancora assegnate agli uffici per l’uso ed in quanto tali rimaste sul suo carico.

Alla luce delle predette considerazioni rileva il Collegio che i conti presentati riportano invece tutti i beni in uso presso Uffici della Camera di Commercio;

ne consegue che tali conti risultano erroneamente compilati non evidenziando i beni in custodia e comunque non in uso agli Uffici per i quali vi è solo debito di vigilanza; alla richiesta di una ricompilazione dei predetti conti secondo le indicazioni sopra esposte si provvede con separata ordinanza.

8. Concludendo questa Sezione, stante l’insieme delle questioni pregiudiziali poste in evidenza dal magistrato relatore, relative alle metodologie di

compilazione e di esame dei conti resi dagli agenti contabili delle Camere di Commercio operanti nel territorio del Veneto, ed analiticamente riportate nella precedente parte in “fatto” e definite nella parte in “diritto”, conformemente alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero in udienza, ritiene che i conti trasmessi dalla Camera di Commercio di Venezia non risultano compilati secondo i criteri previsti dalla normativa in materia e non sono corredati da una adeguata documentazione che ne consenta un complessivo esame e che debba procedersi con separata ordinanza per l’acquisizione istruttoria

finalizzata all’esame della regolarità della gestione dei predetti conti

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P.Q.M.

Dichiara sottoposti all’obbligo della resa del conto per la gestione dell’esercizio 2010 quali agenti contabili delle Camere di commercio il tesoriere (CA.RI.VE.), il cassiere interno (sig. Claudio Volpato), il consegnatario delle partecipazioni azionarie (dott. Roberto Crosta), i

consegnatari dei beni in custodia (sig. Alberto Capuzzo, sig. Oscar Malesso, sig. Roberto Padovan);

Dichiara applicabili per la compilazione dei predetti conti le indicazioni di contenuto e di struttura già previste nelle norme di contabilità generale dello Stato e in quelle emanate per gli enti locali territoriali;

Dichiara dovuta la presentazione della documentazione giustificativa dei conti secondo le modalità previste dall’art.93 del d.lgs n.267 del 2000;

Dichiara competente alla trasmissione del conto alla Sezione giurisdizionale il Segretario Generale dell’ente;

Dichiara applicabili ai predetti conti i modelli ufficiali adottati dagli enti locali territoriali, di cui al d.P.R. n.194 del 1996, nonché i modelli E e F, previsti dall’art. 37 del d.P.R. n.254 del 2005.

Dispone con separata ordinanza l’acquisizione della necessaria

documentazione che consenta un complessivo esame di merito degli stessi conti.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012.

Il PRESIDENTE RELATORE F.to (Angelo Buscema)

Depositata in Segreteria il 10/02/2012 IL FUNZIONARIO PREPOSTO F.to (Cristina Guarino)

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