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Gratuito patrocinio: per quali cause?

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Gratuito patrocinio: per quali cause?

Autore: Redazione | 24/07/2019

L’elenco delle cause, dei procedimenti e delle attività dell’avvocato che rientrano nel patrocinio a spese dello Stato: mediazione, multe stradali, volontaria giurisdizione e camera di consiglio, pignoramenti ed esecuzione forzata, ecc.

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Se vuoi fare ricorso contro una multa stradale o chiedere la nomina di un amministratore di sostegno per tua figlia; se devi partecipare a una mediazione o impugnare un avviso di accertamento fiscale; se intendi difenderti da un’ignobile denuncia o contestare un decreto ingiuntivo del condominio è molto probabile che ti starai chiedendo dove trovare un avvocato che, a buon prezzo, ti possa assistere e difendere. Saprai già che, se il tuo reddito è basso, puoi accedere al gratuito patrocinio. Si tratta di un beneficio accordato a tutti coloro che non guadagnano più di mille euro al mese. In particolare, il reddito dichiarato ai fini Irpef non deve superare 11.493,82 euro annui (soglia comunque aggiornata ogni due anni).

Non tutti sanno, però, per quali cause vale il gratuito patrocinio: in quali ipotesi cioè si può ottenere l’avvocato gratis pagato dallo Stato? La questione è tanto dibattuta da essere stata sottoposta, proprio di recente, alla Cassazione. La Corte ne ha tratto spunto per fornire, con la decisione qui in commento [1], i chiarimenti necessari a comprendere l’esatta interpretazione della legge.

Cogliendo lo spunto da questa pronuncia ritorneremo sull’argomento. Qui di seguito, troverai pertanto l’elenco completo delle ipotesi in cui è possibile sfruttare il patrocinio a spese dello Stato, meglio conosciuto come gratuito patrocinio.

Gratuito patrocinio: per quali cause?

Prima, però, di spiegarti per quali cause è ammesso il gratuito patrocinio, devi sapere che questo strumento non ti consente di avviare giudizi temerari e infondati (le cosiddette “cause perse già in partenza”): da un lato perché il consiglio dell’ordine (a cui l’istanza per l’accesso al gratuito patrocinio deve essere presentata) fa un preventivo vaglio di fondatezza dell’azione; in secondo luogo perché, se perdi il processo e il giudice ti condanna al rimborso delle spese legali sostenute dal tuo avversario, dovrai essere tu a pagarle e non più lo Stato. Il gratuito patrocinio, insomma, non è uno strumento per avviare cause con leggerezza solo perché a pagarle è lo Stato.

Dall’altro lato, è bene informarti che, anche se il tuo avvocato ti chiederà un rimborso spese per il viaggio o le fotocopie, non sei tenuto a darglielo: anzi, se il tuo difensore dovesse chiederti anche un euro compirebbe un illecito deontologico e potresti denunciarlo all’ordine di appartenenza.

Torniamo ora al dubbio da cui siamo partiti: per quali cause è ammesso il

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gratuito patrocinio? Il gratuito patrocinio è riconosciuto, in via generale, per qualsiasi tipo di contenzioso in tribunale: dalle cause civili a quelle penali, dalle impugnazioni dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato per finire a quelle in Commissione Tributaria per la difesa contro le pretese del fisco o le cartelle esattoriali. In buona sostanza, tutte le volte in cui devi presentarti davanti a un giudice e il tuo reddito non supera la soglia indicata dalla legge puoi chiedere all’avvocato di farti firmare i moduli del gratuito patrocinio: in questo modo, a pagarlo non sarai tu, ma il ministero della Giustizia. Attento, però, perché se bluffi sul reddito e non compili esattamente la dichiarazione o non comunichi, in corso di giudizio, eventuali modifiche del reddito non solo ti verrà revocato il beneficio ma subirai anche un processo penale.

Volendo fare qualche esempio, il gratuito patrocinio è riconosciuto:

in via civile: per il recupero dei crediti o la difesa dalle pretese dei creditori; in materia condominiale e di locazione; per le azioni a tutela della proprietà; per le questioni in materia societaria, proprietà intellettuale e diritti d’autore; per gli incidenti stradali (non per la fase stragiudiziale di richiesta di indennizzo all’assicurazione); per le controversie contro banche o in materia ereditaria; per tutti i procedimenti di ricorso per decreto ingiuntivo, nonché in materia di separazione, divorzio, affidamento dei figli ecc.;

in via penale: per il deposito di denunce e querele o per la difesa contro quelle sporte da altri soggetti; per le indagini preliminari e per la successiva fase del dibattimento; per la richiesta di risarcimento da ingiusta detenzione; per l’opposizione a un decreto penale di condanna;

in via amministrativa: per l’impugnazione di tutti gli atti della pubblica amministrazione, per le contestazioni di procedure di bando, concorsi, gare di appalto, ecc.;

in via tributaria: per la difesa in giudizio contro l’Agenzia delle Entrate o le ingiunzioni di pagamento dell’Inps o delle Dogane; per la contestazione di cartelle di pagamento o contro i pignoramenti, i fermi amministrativi, le ipoteche sulla casa, ecc.

Gratuito patrocinio per ricorsi contro

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multe stradali

Per le multe stradali e tutti i ricorsi dinanzi al giudice di pace di valore non superiore a 1.100 euro, il cittadino può difendersi da solo senza bisogno di ricorrere all’avvocato. Ciò nonostante la Cassazione [1] ha spiegato che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Quindi, anche in tema di ricorsi contro le multe (in primo o secondo grado, così come in Cassazione) è possibile non pagare l’avvocato.

Il beneficio, infatti, copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale, sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l’opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente, pur potendo stare in giudizio personalmente, richieda la nomina di un difensore al fine di essere consigliata nel miglior modo sull’esistenza a sulla consistenza dei propri diritti, ritenendo di non essere in grado di operare da sé [2].

Gratuito patrocinio per volontaria giurisdizione

Sempre con la pronuncia appena citata e per le medesime ragioni la Cassazione ha spiegato che il gratuito patrocinio è possibile anche nell’ambito della cosiddetta volontaria giurisdizione, ossia tutti quei procedimenti decisi in camera di consiglio di natura non contenziosa come l’individuazione di un amministratore di sostegno, la separazione o il divorzio consensuale, la dichiarazione di incapacità o interdizione, la nomina di un curatore dell’eredità giacente, la dichiarazione di assenza e di morte presunta, provvedimenti relativi ai minori ed agli incapaci (es.:

autorizzazione al genitore o al tutore a compiere una vendita di un bene del minore o dell’interdetto), l’autorizzazione alla vendita di beni ereditari, l’apposizione e rimozione dei sigilli, la formazione di inventario, i provvedimenti conseguenti all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, ecc.

Gratuito patrocinio per la mediazione

Al momento, nonostante vi siano proposte di riforma, nessuna legge consente alla parte di ottenere il gratuito patrocinio durante la previa fase di mediazione

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obbligatoria. Tuttavia, secondo l’interpretazione della giurisprudenza, tutte le volte in cui la mediazione obbligatoria è propedeutica alla successiva fase giudiziale, ossia è l’anticamera della causa in tribunale, è possibile ottenere il gratuito patrocinio. Viceversa, in caso di accordo, non c’è alcuna successiva fase processuale nell’ambito della quale liquidare a carico dello Stato il compenso del professionista che ha assistito il cliente in mediazione. Con la conseguenza paradossale che laddove la mediazione realizza il suo scopo – ossia trovare l’accordo tra le parti – non è possibile ottenere l’avvocato gratis, mentre se fallisce si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Gratuito patrocinio per contratti, consulenze e diffide

Non si può accedere al gratuito patrocinio per tutte le questioni stragiudiziali ossia che non sfociano in una causa. Quindi in caso di consulenze scritte o verbali ottenute dall’avvocato o per l’assistenza nella redazione di contratti, per l’invio di lettere di diffida o risposte a contestazioni è necessario pagare la parcella con i propri soldi.

La Cassazione a Sezioni Unite [2] ha detto che sono escluse dal gratuito patrocinio le spese per le consulenze stragiudiziali, salvo che siano seguite dalla successiva azione giudiziaria.

Gratuito patrocinio per pignoramento

Il gratuito patrocinio vale anche per l’esecuzione forzata, a prescindere dal fatto che sia conseguenza o meno di un precedente giudizio: si pensi a un precetto e successivo pignoramento determinato da una cambiale o da un assegno protestato che non richiedono il previo decreto ingiuntivo.

Cessioni di crediti e gratuito patrocinio

Sono escluse dal gratuito patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui (salvo che la cessione sia stata effettuata in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

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Soggetti che non possono mai ottenere il gratuito patrocinio

Sono esclusi dal gratuito patrocinio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i seguenti reati:

associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) o per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste per tali reati o ancora per quelli commessi al fine di agevolare l’attività di tali associazioni;

associazione per delinquere finalizzata al contrabbando (art. 291 quater DPR 43/73);

produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope o per associazione finalizzata al traffico illecito di tali sostanze (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/90);

reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Soggetti sempre ammessi al gratuito patrocinio

In alcuni casi, il gratuito patrocinio è ammesso anche per redditi superiori alla soglia prevista per la generalità dei cittadini. Ciò in ragione della tutela che lo Stato vuol accordare in determinate situazioni particolarmente delicate. Si tratta, in particolare:

della persona offesa dai reati di violenza sessuale (artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies c.p.), di atti persecutori (o stalking) (art. 612 bis c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) e da reati commessi in danno di minori (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p.);

dei figli minorenni o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti che sono rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso alternativamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato oppure dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata o ancora dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e

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stabile convivenza.

Note

[1] Cass. sent. del 4 giugno 2019 n. 15175. [2] Cassazione, sentenza 14 dicembre 2017 n. 30069. [3] Cass. SU 18 aprile 2013 n. 9529, Cass. 23 novembre 2011 n.

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