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DIRIGENTI VETERINARI PRECARI SSN

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Academic year: 2022

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S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica 00198 ROMA – Via Nizza, 11

Tel. 068542049 – Fax 068848446 E-mail: segrenaz@sivemp.it www.sivemp.it

DIRIGENTI VETERINARI PRECARI SSN

L'Ufficio legale SIVeMP è pronto a valutare quali azioni risultino concretamente esperibili dopo la sentenza CGE 26/11/2014

COMUNICATO

L'ormai nota Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 ha ingenera- to molte aspettative in tutti i precari delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il SSN, non ultimo nei dirigenti medici e veterinari; aspettative che hanno trovato massima atten- zione da parte del SIVeMP così come da parte di numerose altre OO.SS. di categoria.

L'Ufficio legale del SIVeMP, in accordo con la Segreteria Nazionale e con l'ausilio dei no- stri legali, ha tuttavia ritenuto prudente svolgere una più attenta disamina della problema- tica, considerate le non poche variabili che quasi subito sono emerse quali ragionevoli elementi di dubbio rispetto alle possibili azioni validamente esperibili in sede giurisdizio- nale.

Già il 4 dicembre 2014 su Il Sole 24 ore Sanità compariva un'articolata riflessione di Stefa- no Simonetti (vedi di seguito); la quale poneva dubbi, la cui fondatezza è stata confermata anche dai nostri legali, circa la possibilità, per i pubblici dipendenti precari, ivi compresi quelli del SSN, di ottenere l'auspicata "stabilizzazione" per via giudiziaria, seppure molti possano vantare periodi di "precariato continuativo" ben superiore ai 36 mesi.

I nostri legali evidenziano in proposito come, allo stato, risulti difficilmente superabile il vincolo costituzionale (art. 97 comma 3) che, "tradotto" anche nel D.Lgs. 165/2001 art. 36 comma 5, impedisce l'accesso a tempo indeterminato nei ruoli della P.A. per via diversa da quella del pubblico concorso; impedimento che, in quanto "costituzionale", seppure "con- traddetto in via generale" dal legislatore con il D.Lgs. 368/2001, ben difficilmente potrebbe essere disatteso in sede giurisdizionale, nonostante anche il l'orientamento del legislatore e del Giudice dell'Unione Europea, per noi chiaramente condivisibile, oltre che conforme ai menzionati principi generali sanciti dal nostro legislatore.

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Sicché, in detta sede giurisdizionale, i veterinari dirigenti e specialisti ambulatoriali (la po- sizione affermata dalla CGE tenderebbe ad escludere, per quanto ci riguarda, i rapporti di lavoro di altra tipologia) che abbiano subito ovvero stiano subendo situazioni di "illegitti- mo precariato" (rapporti di lavoro a tempo determinato protratti per oltre 36 mesi conti- nuativi), ferme restando le ulteriori considerazioni proposte dal succitato articolo, relative - specificamente - al personale sanitario, per quanto applicabili alla dirigenza, non potreb- bero chiedere, con sufficienti prospettive di successo, alcuna "stabilizzazione"; potrebbe invece essere a buon titolo vantato, da parte dei citati soggetti, fermi i termini prescriziona- li decennali, il risarcimento del danno (morale, esistenziale, per perdita di chance).

Non ultimo, ma previo esame individuale di ciascuna situazione, poiché la Corte europea ha individuato come specificamente risarcibile il danno derivante dalla mancata matura- zione di scatti di anzianità ovvero istituti assimilabili, i nostri legali ritengono comunque possibile lamentare, per le situazioni di "lungo precariato", anche la mancata maturazione dello scatto quinquennale dell'indennità di esclusività e la correlata retribuzione dello stesso che, pure nel cosiddetto periodo di "blocco stipendiale", non poteva essere negata.

Alla luce di quanto sopra, i colleghi veterinari interessati ad avviare azioni legali, trovan- dosi in possesso dei succitati requisiti, possono rappresentare, entro il 31 marzo p.v., la propria posizione ed il correlato interesse a mezzo e-mail all'indirizzo tutelalega- le@sivemp.it .

Soltanto dopo che sia stato acclarato il numero degli interessati e, da parte dei nostri legali, sia stata verificata la sussistenza di una concreta e valida legittimazione ad agire in capo a ciascuno, risulterà definibile la misura del sostegno che il Sindacato potrà offrire, nel mas- simo possibile, agli iscritti danneggiati.

Il Responsabile dell'Ufficio legale SIVeMP Mauro Gnaccarini

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Sole 24 Ore - Sanità lavoro e professione

Precari Ssn, illudersi è un errore

di Stefano Simonetti Cronologia articolo 4 dicembre 2014

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 ha provo- cato grande clamore su tutti i media fin dal giorno della sua adozione ma, in realtà, era un evento annunciato da tempo.

Questione annosa. La procedura di infrazione era aperta da anni, in quanto l'Italia non ri- spetta uno dei punti chiave della normativa europea in tema di lavoro, cioè la sanzione a carico del datore di lavoro in caso di abuso del contratto a tempo determinato. O, meglio, siamo inadempienti nell'ambito del pubblico impiego, per cui appare doveroso fare un bre- ve riepilogo della questione. L'articolo 5, comma 2, del Dlgs 368/2001 sancisce la trasfor- mazione del rapporto quando venga illegalmente superato il termine massimo. Da parte sua però l'articolo 36, comma 5, del Dlgs 165/2001 ha stabilito che nel pubblico impiego la violazione della normativa generale in ogni caso «non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni».

Il disallineamento è dovuto evidentemente alla sovrapposizione dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione («agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante con- corso») rispetto alla normativa comunitaria. In buona sostanza il legislatore italiano ha ri- tenuto che il dettato costituzionale dovesse prevalere sulla norma comunitaria che preve- deva una forma di accesso alla Pa (la trasformazione del rapporto a tempo determinato) non ammissibile.

Evidentemente, in ambito europeo le varie autorità non la pensano così e si è pertanto giunti alla sentenza di cui parliamo che ha stabilito - rinviando però la decisione ai giudici italiani di merito - che i precari della scuola hanno diritto alla trasformazione del rapporto senza escludere che abbiano anche diritto al risarcimento derivante dai continui rinnovi.

Ricadute extra scuola? Come può influenzare questa sentenza il resto del pubblico im- piego e quali ricadute potrebbero esserci nello specifico della Sanità? Innanzitutto è corret- to cominciare con i numeri: sono interessati a eventuali effetti della pronuncia circa 36mila precari che lavorano nel Servizio sanitario nazionale. Altro punto fermo da chiarire - per evitare di ripetere gli equivoci sorti all'epoca della promulgazione della legge 125/2013 - e che il contenuto della sentenza non può in nessun modo riguardare il lavoro atipico, cioè le partite Iva, le Co.Co.Co. o altre fantasiose forme contrattuali. Nei confronti di questa platea di soggetti che costituiscono il "vero" precariato sarebbe irresponsabile che qualcuno con- tinui a illuderli, visto che il loro problema e la relativa soluzione non è affatto giuridica ma prettamente politica. Nei confronti dei 36mila potenziali destinatari della sentenza va poi effettuata una selezione in ragione di coloro (ma sono sicuramente la maggioranza) che hanno superato i trentasei mesi di contratto a tempo determinato.

Personale sanitario. Per la Sanità sussistono almeno due variabili della problematica. La prima riguarda coloro che posseggono i requisiti fissati dall'articolo 4, comma 10, della legge 125/2013 per poter beneficiare del percorso di stabilizzazione. La seconda concerne il personale sanitario che gode della deroga Balduzzi, cioè dell'articolo 4, comma 6, della legge 189/2012, che aveva posto una deroga alla durata massima triennale al fine di «ga- rantire la costante erogazione dei servizi sanitari».

Sul primo aspetto non si può che prendere atto che la stabilizzazione programmata lo scorso anno è fallita miseramente o, meglio, non è neanche partita. Infatti, un passaggio fondamentale avrebbe dovuto essere l'adozione di un Dpcm che disciplinasse le modalità

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del percorso. Esattamente un anno fa sono circolate varie versioni del decreto ma poi, im- provvisamente, se n'è persa ogni traccia, forse nella consapevolezza che i destinatari del beneficio erano ormai stati "fotografati" alla data del 30 ottobre 2013 e potevano essere prorogati, anche dopo il terzo anno, fino al 31 dicembre 2016. Ma il punto fondamentale del percorso era e resta la sua assoluta aleatorietà, in quanto la legge citata afferma te- stualmente che «le amministrazioni pubbliche possono bandire (...) procedure concorsuali (...) riservate esclusivamente a coloro (...)».

Sul secondo aspetto - quello della deroga per il personale sanitario - sussistono molte perplessità circa la stessa sua costituzionalità, sebbene la norma sia finalizzata a evitare interruzioni di assistenza. Orbene, alla luce dei contenuti della sentenza è di tutta evidenza che la legge n. 125 è in linea con la Corte europea, che impone di «indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali», perché in fondo il termine del 31 dicembre 2016 può essere plausibile.

Tuttavia come condizioni ineludibili per non incorrere in una nuova pronuncia di condanna dovrà essere adottato immediatamente il Dpcm e, soprattutto, il legislatore ordinario deve cancellare la parola «possono» e sostituirla con «devono».

Non va sottovalutato che quanto appena affermato sarà difficilissimo da attuare soprattutto per le Regioni soggette a piano di rientro. Ma non esistono alternative e il costo delle stabi- lizzazioni potrebbe essere esponenzialmente aumentato per le spese legali cui i giudici del lavoro inevitabilmente condannerebbero le aziende sanitarie inadempienti. In secondo luogo, la deroga Balduzzi va rivista e riportata nell'ambito delle regole generali.

Il nodo risarcimenti. Resta per ultima la questione del «risarcimento del danno even- tualmente subito a causa di un siffatto rinnovo». Questo è forse l'aspetto meno preoccu- pante e neutro in quanto - ferme restando altre forme di risarcimento (morale, esistenziale, per perdita di chance) - quello individuato dalla Corte europea riguarda gli scatti di anziani- tà non ottenuti e il rischio non dovrebbe concretizzarsi in quanto dal 1° gennaio 2010 per effetto del decreto Tremonti per tutti i dipendenti - anche per quelli a tempo indeterminato - non decorrono gli istituti contrattuali assimilabili agli scatti di anzianità del comparto Scuola (fasce economiche del comparto o fasce dell'indennità di esclusività per la dirigenza sani- taria).

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