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Disoccupazione, Naspi più lunga e novità 2016

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Disoccupazione, Naspi più lunga e novità 2016

Autore: Noemi Secci | 27/11/2015

Ultimi chiarimenti dell’Inps in seguito alle modifiche della Naspi operate dai Decreti di riordino degli ammortizzatori e delle politiche attive del lavoro.

L’Inps, con una circolare appena pubblicata [1], ha illustrato tutte le novità operate dagli ultimi decreti attuativi del Jobs Act [2] in materia di disoccupazione Naspi:

aumento della durata, nuovo stato di disoccupazione, nuova dichiarazione di disponibilità, calcolo più favorevole per i lavoratori domestici.

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Aumento durata massima Naspi

La normativa istitutiva dell’indennità Naspi aveva stabilito che, a decorrere dal 2017, la durata non avrebbe potuto superare le 78 settimane; ora, invece, è stato chiarito che, grazie al Decreto di Riordino degli ammortizzatori sociali, la durata è estesa a 24 mesi anche per gli eventi posteriori al primo gennaio 2017.

Aumento durata Naspi per lavoratori stagionali

Per i lavoratori stagionali non si applica la disposizione che prevede l’esclusione dal computo delle settimane già indennizzate. In particolare, ai fini della durata dell’indennità della disoccupazione, potranno essere contate le settimane lavorate che hanno già dato luogo, in passato, all’indennità Mini Aspi (che ha sostituito la vecchia Ds a requisiti ridotti): non potranno, però, essere superati i 6 mesi di durata dell’indennità, per la Naspi così calcolata.

Inoltre, non a tutti i lavoratori stagionali potrà essere applicato il suddetto beneficio, ma solo agli operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

In particolare, le attività interessate dalla novità sono:

– alberghi e villaggi turistici, affittacamere, B&B;

– rifugi montani, colonie e ostelli della gioventù;

– stabilimenti balneari;

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– bar e ristoranti, anche ambulanti;

– pasticcerie e gelaterie;

– tour operator, agenzie di viaggio, guide e accompagnatori turistici;

– stabilimenti termali.

Naspi: calcolo più favorevole per le Colf

Come affermato dall’Inps in una recente circolare, poiché per i lavoratori domestici non è possibile individuare il requisito delle 30 giornate lavorate nell’anno, il requisito di riferimento consiste nel possesso di 5 settimane lavorate.

Poiché si considera interamente lavorata, per le colf, una settimana con almeno 24 ore retribuite, si dovrà procedere con la seguente operazione:

– numero delle ore lavorate nel mese, diviso 24.

Ad esempio, se in un mese sono state lavorate 80 ore, il risultato (80/24) è di 3,33 settimane, che sono arrotondate dall’Inps a 4.

Decade dunque il divieto, stabilito da una precedente circolare Inps, di cumulare le ore da una settimana all’altra del mese: pertanto, se in una settimana sono state lavorate 40 ore, ed in un’altra 20, le settimane computabili saranno 3 (2,5, arrotondabile per eccesso), mentre con le vecchie disposizioni sarebbe stata considerata una settimana soltanto, quella con orario superiore alle 24 ore.

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Il requisito delle 5 settimane è valido, oltrechè per i lavoratori domestici, anche per lavoratori a domicilio, dipendenti con periodi di lavoro all’estero, lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto datata, lavoratori agricoli.

Naspi e precedente mobilità

Se un lavoratore ha fruito della mobilità, o della mobilità in deroga, nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto che dà diritto alla Naspi, i periodi di contribuzione necessari per il diritto alle prestazioni di mobilità possono essere considerati per la durata della Naspi: dunque, non devono essere detratti come periodi che hanno già dato luogo ad indennità di disoccupazione.

Dichiarazione d’immediata disponibilità

La Did (dichiarazione d’immediata disponibilità) potrà essere rilasciata dal disoccupato attraverso due modalità differenti:

– iscrizione al Portale nazionale delle politiche del lavoro (portale Anpal);

– contestualmente alla domanda di disoccupazione (Naspi, per i subordinati, o Dis-Coll, per i Co.co.co.), anche tramite sito dell’Inps.

Una volta inviata la domanda, il lavoratore potrà recarsi presso un qualsiasi centro per l’impiego, per firmare il patto di servizio personalizzato, che servirà ad attuare un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro.

Obblighi e sanzioni

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Numerosissime sono, infine, le disposizioni che danno luogo alla sospensione e alla decadenza della Naspi.

Esemplificativamente, ricordiamo le situazioni che danno luogo a sanzioni nei confronti del disoccupato, dal taglio dell’indennità alla completa decadenza dalla stessa, a seconda del numero di assenze e della tipologia dell’attività alla quale il soggetto non ha partecipato:

– mancata partecipazione ad incontri di orientamento;

– rifiuto di un’offerta di lavoro congrua;

– mancata partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;

– mancata partecipazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato;

– mancata partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.

Le sanzioni sono irrogate dal competente Centro per l’Impiego.

Per una guida completa sull’argomento, vi consigliamo: niente assegno di disoccupazione per chi non cerca attivamente lavoro.

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Note

[1] Inps Circ. 194/2015. [2] D.lgs 148/2015 e 150/2015.

Riferimenti

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