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B) processi relativi a tutti i procedimenti individuati attraverso gli altri criteri di priorità

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CRITERI DI FISSAZIONE e DI TRATTAZIONE (Bozza del Tribunale di Torino)

I criteri di fissazione riguardano unicamente i procedimenti a citazione diretta.

Sono esclusi, oltre ai processi collegiali e monocratici da udienza preliminare, anche i processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato (individuati dall’art. 132 bis come prioritari), poiché la loro fissazione segue canali separati.

I criteri di trattazione riguardano, invece, anche gli altri procedimenti monocratici in quanto, dopo la prima udienza, tutti i procedimenti monocratici vengono trattati nelle medesime udienze di rinvio.

CRITERI DI FISSAZIONE

I procedimenti a citazione diretta vengono fissati attraverso procedura informatica che consente unicamente di stabilire delle corsie separate e non di stabilire una precedenza interna nell’elenco dei vari criteri di priorità.

Conseguentemente la fissazione dovrebbe essere organizzata prevedendo 4 fasce di procedimenti, da individuare sulla base dei criteri stabiliti dal Presidente del Tribunale nel presente provvedimento:

A) processi relativi ad imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria per il reato oggetto del processo (fissazione cartacea);

B) processi relativi a tutti i procedimenti individuati attraverso gli altri criteri di priorità;

C) processi relativi a tutti i procedimenti non prioritari;

D) processi relativi ai procedimenti da postergare.

I criteri rilevanti per individuare i procedimenti di cui alle fasce suindicate tengono conto delle prescrizioni ricavabili dagli artt. 227 d.lgs. 51/1998, 132 bis disp. att. c.p.p., 34 d.lgs. 274/2000 e, da ultimo, artt.1 lett.m e 2 legge 28.4.2014 n.67 .

Si elencano di seguito i criteri di priorità che, nel caso della fissazione, operano all’interno della fascia b), con la sola eccezione del punto 1) che integra la fascia a) e che riproduce in parte il criterio indicato nell’art. 132 bis (inclusione delle misure cautelari non detentive e misure sicurezza provvisorie; esclusione dei procedimenti nei confronti di detenuti per altra causa), mentre, per quanto concerne la trattazione, sono indicativi di una priorità via via decrescente:

Fascia A)

Processi con imputati sottoposti a misura cautelare (o a misura di sicurezza) in ordine decrescente in ragione della progressiva minore afflittività (detenzione in carcere, arresti domiciliari, obblighi di dimora e presentazione, divieto di dimora, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, divieto di espatrio), purché le dette misure siano relative ai fatti di causa.

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Fascia B)

1. Processi relativi a tutti i reati rientranti nella competenza specialistica delle sezioni dibattimentali, ivi inclusi quelli specificamente individuati nell'art. 132-bis, comma 1, Iett. a), b), disp. att. c.p.p. (norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro);

2. Processi relativi ai reati commessi in violazione delle norme in materia di circolazione stradale;

4. I delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Fascia C)

Tutti i processi non inclusi nella fascia d) ed in particolare quelli :

- relativi ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

- a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

- nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

- nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale;

Fascia D)

Non potranno essere considerati prioritari ed, anzi, dovranno essere trattati dopo ogni altro processo,

1) quelli indicati dall’art.2 legge 28.4.2014 n.67, in quanto è già stata prevista dal legislatore la depenalizzazione

2) quelli relativi a reati per i quali la prescrizione maturi entro un termine che rende altamente improbabile la possibilità di addivenire ad una pronuncia irrevocabile e, dunque, tenuto conto degli attuali tempi di definizione della Corte d’Appello1, quelli per i quali la prescrizione maturi entro i tre anni dal momento della richiesta della data di prima udienza, salvo che si tratti di processi nei quali residui un rilevante interesse pubblico e sociale all'accertamento dei fatti anche solo con sentenza di primo grado ovvero nei quali residui un rilevante interesse economico e/o esistenziale della persona offesa, non altrimenti tutelabile attraverso l’esercizio dell’azione in sede civile

CRITERI DI TRATTAZIONE

I criteri trattazione devono essere omogenei rispetto ai criteri di fissazione.

Tuttavia, a differenza di questi, si dovrebbe stabilire anche un ordine di precedenza interno ai ‘prioritari’, poiché confluiscono in fase di trattazione

1 Il criterio in esame sarà oggetto di revisione periodica previo monitoraggio dei tempi di definizione del Tribunale e della Corte d’appello

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sia i procedimenti a citazione diretta sia quelli da gup (tutti puniti con pena superiore a 4 anni e, dunque, teoricamente tutti prioritari).

La scelta di fondo dovrebbe essere quella di temperare l’automatismo del criterio della pena edittale di cui al punto b) dell’art. 132 bis con quello “della gravità e della concreta offensività” del singolo reato prescritto dall’art. 227 e da ultimo, artt.1 lett.m legge 28.4.2014 n.67.

Infatti, mentre la fase della fissazione avviene attraverso un sistema che non consente di valutare la concreta gravità caso per caso, al momento della trattazione il giudice investito del processo è in grado di valutare la concreta offensività della condotta contestata aldilà della fattispecie incriminatrice ipotizzata e di stabilire i tempi di ciascun processo.

Cosi operando, sarà possibile differenziare i tempi di trattazione anche di processi rientranti all’interno della medesima fascia di priorità.

Ciò potrà consentire, ad esempio, di preferire i reati -compresi quelli contravvenzionali- relativi alle materie specialistiche ai delitti, anche da udienza preliminare che tuttavia nel caso concreto risultino di modesta gravità (ciò accade frequentemente nell’ambito di alcune tipologie di reati quali il 55 d.lgs. 21.11.2007 n.231, il 368 c.p., i reati di falso a cominciare dall’art.495 c.p.).

Anzi, alcuni processi relativi a reati di cui sia evidente la minima offensività potranno essere postergati, inserendoli nella fascia D).

In questo ambito (Fascia D) potrebbero essere inclusi

1) sempre che non si tratti di processi nei quali residui un rilevante interesse pubblico e sociale all'accertamento dei fatti anche solo con sentenza di primo grado ovvero nei quali residui un rilevante interesse economico e/o esistenziale della parte civile, non altrimenti tutelabile attraverso l’esercizio dell’azione in sede civile e tenuto conto degli attuali tempi di definizione della Corte d’Appello2, i processi:

- relativi a delitti che si prescrivono entro due anni dalla data della prima udienza;

- relativi a contravvenzioni che si prescrivono entro 1 anno e 4 mesi dalla prima udienza se si tratta di contravvenzioni punite con pena pecuniaria o entro 2 anni dalla prima udienza se si tratta di contravvenzioni punite con pena detentiva;

2) tenuto conto della ratio della legge 28.4.2014 n.67, che privilegia contraddittorio effettivo, i processi nei confronti di imputati dichiarati irreperibili o che, comunque, in quanto stranieri abbiano eletto domicilio presso il difensore di ufficio e non emerga una loro effettiva reperibilità sul territorio dello Stato

Torino 21.5.2014

2 Il criterio in esame sarà oggetto di revisione periodica previo monitoraggio dei tempi di definizione del Tribunale e della Corte d’appello

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