• Non ci sono risultati.

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

sul dottorato conferito

dal Politecnico federale di Losanna

del 26 gennaio 1998 (Stato 13 agosto 2002)

La Direzione del Politecnico federale di Losanna,

visto l’articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza determina le condizioni, la procedura e le autorità compe- tenti per il conferimento del dottorato da parte del Politecnico federale di Losanna (PFL).

2 I compiti del vicepresidente dell’insegnamento possono essere delegati a un deca- no della scuola dottorale, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 16 e 18.2

Art. 2 Dottorati

1 Il PFL conferisce dottorati:

a. che attestano che i loro titolari hanno fornito un lavoro personale e originale, e che sono pertanto idonei a dedicarsi a lavori di ricerca scientifica di alto li- vello (dottorato ordinario);

b. che onorano persone (dottorato onorario).

2 Il PFL pubblica i nomi delle persone a cui conferisce il titolo di dottore.

Art. 33 Titoli di dottore

1 Il PFL conferisce il titolo di dottore in scienze (dr. sc.).

2 Il titolo di dottore è conferito esclusivamente dal PFL.

3 I dottori onorari ricevono il titolo menzionato nel capoverso 1; è aggiunta la menzione «honoris causa» (h.c.).

RU 1999 1837

(2)

Sezione 2:

Iscrizione al dottorato e ammissione alla preparazione della tesi

Art. 4 Condizioni preliminari per l’iscrizione

1 Possono chiedere l’iscrizione come candidato al dottorato:

a. i titolari di un diploma conferito da un PF;

b. i titolari di un diploma di fine studi in scienze fisiche o naturali conferito da un istituto accademico svizzero che permetta di effettuare una tesi di dotto- rato al proprio interno senza previo esame;

c. i titolari di un diploma universitario di livello corrispondente a un diploma PFL;

d. i titolari di un altro diploma universitario riconosciuto dal PFL.

2 Il candidato propone un direttore di tesi che ha dato il proprio consenso, con riser- va di approvazione del piano di ricerca.

Art. 5 Procedura d’iscrizione

1 Il richiedente presenta per scritto una domanda d’iscrizione presso il servizio acca- demico.4

2 Il direttore del programma dottorale interessato o, se il richiedente non partecipa ad un programma, il direttore della sezione interessata (denominato nel seguito responsabile del dottorato) esamina l’incartamento e propone al vicepresidente dell’insegnamento di accettare o di respingere la domanda d’iscrizione con o senza esame. Per le persone menzionate nell’articolo 4 capoverso 1 lettera d propone un esame di ammissione preliminare all’allestimento del piano di ricerca o la dispensa dall’esame.5

3 Allorché la domanda è stata accettata, il richiedente è iscritto quale candidato.

Art. 6 Esame di ammissione

1 Le persone menzionate nell’articolo 4 lettera d devono provare, mediante un esame di ammissione, che le loro conoscenze corrispondono a quelle di un diploma PF.

2 Su proposta del responsabile del dottorato, il vicepresidente dell’insegnamento determina, in ogni singolo caso, il programma d’esame e designa gli esaminatori.

Egli può dispensare candidati particolarmente qualificati dall’intero esame o da parte di esso.6

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° apr. 2002 (RU 2002 2541).

(3)

3 Il vicepresidente dell’insegnamento fissa, in ogni singolo caso, il termine entro il quale il candidato deve presentarsi all’esame. Tale termine non può eccedere un an- no dalla data d’iscrizione.7

4 Sulla base del rapporto degli esaminatori, il vicepresidente dell’insegnamento de- cide sul risultato dell’esame e lo comunica al candidato.8

5 L’esame di ammissione può essere ripetuto una sola volta, entro il termine di sei mesi.

Art. 7 Piano di ricerca

1 D’intesa con il suo futuro direttore di tesi, il candidato allestisce un piano di ricer- ca che precisa il contenuto della tesi e il calendario dei lavori che si propone di ef- fettuare.

2 Il candidato allestisce un piano di ricerca nei sei mesi successivi all’iscrizione. Per i candidati tenuti a superare un esame di ammissione, il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui hanno superato l’esame.

3 Il direttore di tesi deve approvare il piano di ricerca e accettare di seguire il candi- dato.

4 Il candidato redige il piano di ricerca in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese.

Art. 8 Ammissione alla preparazione della tesi

1 È ammesso a preparare una tesi il candidato che:

a. ha superato l’esame di ammissione, nel caso in cui gli sia stato richiesto; e b. ha allestito un piano di ricerca approvato dal direttore di tesi.

2 Il vicepresidente dell’insegnamento decide sull’ammissione alla preparazione della tesi e ne dà comunicazione al candidato.9

Sezione 3: Tesi di dottorato

Art. 9 Soggetto della tesi

1 Il soggetto della tesi è tratto da una disciplina scientifica oggetto d’insegnamento o di ricerca nel PFL.

2 Esso deve, di regola, permettere che la tesi sia realizzata nel termine di tre anni dall’ammissione alla preparazione della stessa.

(4)

Art. 10 Direzione della tesi

1 I lavori sono seguiti e diretti da un direttore di tesi. Di regola, questi è un professo- re ordinario, un professore straordinario, un professore assistente, un professore titolare con un rapporto d’impiego o un maître d’enseignement et de recherche (MER) del PFL. Il vicepresidente dell’insegnamento può autorizzare deroghe (se- gnatamente per i liberi docenti e i collaboratori scientifici senior).10

2 Il vicepresidente dell’insegnamento può autorizzare in via eccezionale che un lavo- ro di tesi sia seguito da due direttori di tesi, uno dei quali esterno al PFL.11

3 Il candidato presenta ogni anno un rapporto sull’avanzamento dei lavori al diretto- re di tesi. Questi dà immediatamente il suo parere per scritto e fa rapporto al respon- sabile del dottorato.12

4 Il direttore di tesi può imporre al candidato di seguire determinati corsi appropriati.

Art. 11 Realizzazione della tesi

1 La tesi deve essere realizzata al PFL o in un istituto di ricerca nel settore dei PF.

2 Il responsabile del dottorato può autorizzare la realizzazione del lavoro fuori del settore dei PF, a condizione che il candidato dia il proprio consenso e che il direttore di tesi abbia libero accesso alle installazioni utilizzate.13

Art. 1214 Divergenze e supplenza durante la realizzazione della tesi

1 Il responsabile del dottorato si sforza di appianare i disaccordi che potrebbero op- porre il candidato al direttore di tesi. Il vicepresidente dell’insegnamento decide nel caso in cui non possa essere raggiunto un accordo.

2 Il responsabile del dottorato provvede per quanto possibile a che il candidato possa continuare la tesi nel caso in cui il direttore di tesi si trovi nell’incapacità di adem- piere la propria funzione.

Art. 13 Lingua della tesi

1 Il candidato redige la tesi in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° apr. 2002 (RU 2002 2541).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° apr. 2002 (RU 2002 2541).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° apr. 2002 (RU 2002 2541).

(5)

2 Il vicepresidente dell’insegnamento può, su domanda scritta motivata, autorizzare il candidato a redigere la tesi in un’altra lingua.15

3 Il riassunto deve essere redatto in una delle lingue ufficiali e in inglese.

Sezione 4: Conferimento del dottorato

Art. 14 Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice designata dal vicepresidente e direttore della forma- zione comprende:

a.16 il responsabile del dottorato o il suo supplente in funzione di presidente;

b. il direttore di tesi;

c. almeno un relatore interno e, di regola, due relatori non appartenenti al PFL.

Art. 15 Valutazione della tesi ed esame orale

1 Il direttore di tesi e i relatori redigono ciascuno un rapporto in cui esprimono il proprio parere sulla tesi.

2 La Commissione esaminatrice sottopone successivamente il candidato a un esame orale vertente sulla tesi e sull’intera materia in cui rientra il soggetto della tesi. I candidati che, prima di iscriversi all’esame orale, hanno ottenuto almeno 12 crediti nel quadro di un programma dottorale del PFL saranno dispensati dalla parte del- l’esame orale vertente sull’intera materia in cui rientra il soggetto della tesi.17

3 La Commissione esaminatrice valuta la tesi di dottorato e l’esame orale con la menzione «superato» o «superato con riserva» o «non superato».

4 La menzione «superato con riserva» significa che sono necessari importanti lavori supplementari concernenti tanto il contenuto quanto la forma, la cui esecuzione non implichi un periodo superiore ai quattro mesi. Il vicepresidente dell’insegnamento decide se accettare le condizioni indicate dalla Commissione esaminatrice.18

Art. 16 Conseguimento del titolo di dottore

1 Sulla base della proposta della Commissione esaminatrice, il vicepresidente del- l’insegnamento decide di rilasciare o di non rilasciare il diploma di dottore.19

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° apr. 2002 (RU 2002 2541).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° apr. 2002 (RU 2002 2541).

(6)

2 Il candidato che ha superato l’esame orale è chiamato a presentare la tesi in una pubblica discussione.

3 La pubblica discussione deve aver luogo al più tardi sei mesi dopo l’esame orale.

4 Il candidato ottiene il titolo di dottore soltanto dopo che sia stata presa la decisione di conferirgli il diploma, abbia consegnato al PFL la copia originale della tesi conte- nente le eventuali proposte della Commissione esaminatrice e abbia avuto luogo la pubblica discussione.

Art. 1720 Ripetizione

Se l’esame orale ha avuto esito negativo, il candidato può ripetere l’esame orale, ri- maneggiare la tesi o presentarne una nuova entro il termine fissato dal vicepresi- dente dell’insegnamento su proposta della Commissione esaminatrice.

Art. 1821 Diploma

1 Il diploma di dottore menziona il nome del diplomato, il titolo accademico confe- rito e la data della pubblica discussione.

2 Esso menziona inoltre, se del caso, il programma dottorale del PFL seguito e supe- rato.

3 Il diploma è conferito a nome del PFL e riporta le firme del presidente, del vice- presidente dell’insegnamento e del direttore di tesi come pure il sigillo del PFL.

Art. 19 Pubblicazione

La tesi può essere pubblicata integralmente solo dopo essere stata approvata dalla Commissione esaminatrice.

Art. 20 Tassa

Il candidato al dottorato ordinario è tenuto a pagare la tassa prevista nell’ordinanza del 31 maggio 199522 sulle tasse nel settore dei PF. La tassa della procedura d’am- missione è inclusa in tale ammontare.

Sezione 5: Diritti di autore e invenzione

Art. 21 Diritti d’autore connessi alla tesi

1 Il redattore della tesi è considerato autore ai sensi della legislazione sul diritto di autore. Fatto salvo il capoverso 2, è titolare di tutti i diritti derivanti dal diritto di autore.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 1° apr. 2002 (RU 2002

(7)

2 Per dar conoscenza ad altri dei risultati delle ricerche contenuti nella tesi, il PFL è autorizzato a consegnare riassunti (art. 13 cpv. 3) o copie della tesi a istituti d’in- segnamento, a istituti scientifici e a biblioteche o ad altre amministrazioni pubbliche.

Art. 22 Invenzioni

Qualora il candidato sia al servizio di un PF o di un istituto di ricerca nel settore dei PF, i suoi diritti in materia d’invenzione nel quadro della tesi sono regolati dalle di- sposizioni sul rapporto di servizio.

Sezione 6: Dottorato onorario

Art. 2323

La direzione del PFL conferisce il dottorato onorario su proposta del Collegio dei decani delle facoltà e dopo aver sentito il parere del Collegio dei docenti.

Sezione 7: Entrata in vigore Art. 24

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.

(8)

Riferimenti