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2-Codici di procedura penale del 1865 e 1913.

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Academic year: 2021

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Introduzione

L’argomento del presente lavoro è particolarmente interessante visto che si occupa di un momento fondamentale di tutta la materia processuale e procedimentale a livello penale: la regolare e corretta modalità di iscrizione della notizia di reato all’interno degli appositi registri e le conseguenze che derivano dagli errori a livello di tempistica dell’iscrizione stessa.

La materia in questione comporta necessariamente il dover andare ad analizzare anche i modi attraverso i quali la notizia di reato è appresa e quindi ci si dovrà occupare anche delle attività poste in essere dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero.

In particolare l’attività di informazione della polizia giudiziaria è un aspetto che determina la fase procedimentale del processo penale perché, dal momento dell’acquisizione della notizia di reato nasce il rito penale e di conseguenza le funzioni di iniziativa della polizia giudiziaria che possono essere individuate dagli articoli 347 e 357 del codice di procedura penale.

Generalmente attraverso il concetto di “attività di informazione” si vogliono comprendere due aspetti entrambi 1 importanti, della notitia criminis : quello dell’acquisizione della notizia di reato ai sensi dell’articolo 330 c.p.p., da parte della polizia giudiziaria, e quello della comunicazione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero ex articolo 347 c.p.p..

Ciò comunque , sempre posto che l’acquisizione della notizia di reato può essere ricevuta o appresa di iniziativa, e in tal senso che differenza c’è?

Nel primo caso , quando si parla di “notizia ricevuta”, si vede che la polizia giudiziaria va a svolgere un ruolo meramente passivo, mentre invece se si va a parlare di notizia “ appresa di iniziativa” allora le cose cambiano perché qui la polizia giudiziaria va a svolgere un compito concretamente attivo poiché il veicolo e la fonte dell’informazione appresa non sono qualificati, e quindi affinché si possa parlare di notizia di reato

D’ Ambrosio- Vigna, La pratica di polizia giudiziaria, III edizione,

1

Cedam, Padova, 1999, pag 135.

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in modo completo dal punto tecnico, è necessario un complesso di verifica e di indagini . 2

Entrando un po di più nel dettaglio, come già visto, l’articolo 347 c.p.p., pone a carico degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, quando vengono a conoscenza di un fatto che può costituire reato, obbligo di informare il pubblico ministero

“senza ritardo”.

In origine tale comunicazione doveva essere effettuata entro 48h dall’acquisizione della notizia di reato, ma il legislatore è intervenuto per ampliare tale termine con la specifica finalità di attribuire una maggiore autonomia alla polizia giudiziaria nella fase iniziale dell’inchiesta.

La nuova formulazione dei tempi e in particolare il “senza ritardo”, permette alla polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero la notizia di reato anche successivamente alle 48 ore, pertanto, con maggiore autonomia ed elasticità.

Quando invece vengono compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona sottoposta alle indagini, la comunicazione deve essere effettuata al più tardi, entro le 48 ore, dal compimento dell’atto garantito, salvo casi particolari.

Come già detto all’inizio, è tanto importante il concetto di notitia criminis quanto verificare che questa sia iscritta regolarmente all’interno dei registri appositamente pensati per lei.

Infatti, una volta che la notizia arriva al pubblico ministero e questo controlla e verifica che effettivamente l’atto ha tutti i contenuti per poterlo definire dal punto tecnico in tutto e per tutto come una notizia di reato, allora questa dovrebbe essere immediatamente iscritta nell’apposito registro delle notizie di reato.

Perché tale necessità? Perché questo dell’iscrizione rappresenta il momento da cui il pubblico ministero può far partire i termini per lo svolgimento delle indagini preliminari durante le quali si raccolgono gli elementi che poi potremmo essere utilizzati nella fase processuale per dimostrare la responsabilità dell’imputato.

Il problema che cercherò di trattare in questa sede riguarda appunto questo momento delicato perché spesso accade che il pubblico ministero non vada a dichiarare come notizia di reato effettiva un documento , potendo intanto svolgere delle indagini e solo in un secondo momento tale atto viene indicato

D’Ambrosio- Vigna, op. cit., VII edizione, Cedam, Padova, pag.

2

147.

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come tale aggiungendo al tempo già impiegato dal pubblico ministero anche quello espressamente previsto dalla legge.

Tale momento è fondamentale non solo perché va ad influenzare l’intero processo soprattutto dal punto di vista degli atti raccolti fuori il tempo consentito dalla legge, ma anche perché va a toccare aspetti di rilevanza costituzionale come il diritto di difesa dell’imputato.

Sul punto ancora oggi non si è trovata una soluzione ma sul punto si sono avute delle sentenze importanti e tutt’ora si hanno lavori incorso in Parlamento.

Capitolo I : Cenni storici ed evolutivi.

1-Uno sguardo al passato.

In questo contesto lo scopo è quello di riuscire a sviluppare una discussione analitica sulle problematiche relative alla notizia di reato e in particolare legate ai termini di una sua regolare iscrizione.

Ora per poter far ciò si deve partire dal concetto stesso di notizia di reato , ma ancor prima sarà necessario individuarlo dal punto di vista storico. Si può ben vedere come da sempre una comunità per poter sopravvivere ha bisogno di regole interne che devono essere rispettate e qualora queste non lo siano e portino al danno o morte di altri membri della comunità ecco scattare delle conseguenze che si basano su un giudizio di tipo penale.

Ma questo giudizio a sua volta deve sempre partire da un’accusa: per poter condannare una persona è necessario provare che abbia commesso un reato e, prima di tutto, le autorità competenti, per iniziare qualsivoglia attività atta ad ottenere delle prove a carico di quel soggetto, dovranno essere state avvisate dell’esistenza di un fatto illecito.

Da qui si deduce come la notizia di reato sia sempre stata un elemento inconfondibile di ogni sistema processuale penale.

Quindi quella che noi oggi chiamiamo notizia di reato era presente anche nei sistemi processuali del passato e per avere un’idea chiara dell’evoluzione del sistema italiano si può partire dall’età comunale perché in questa fase abbiamo il

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passaggio da un sistema dominato dall’accusato e quindi accusatorio, ad un sistema prettamente inquisitorio.

Che differenza c’è sostanzialmente tra questi due modelli?

Allora nel sistema accusatorio il giudice va ad avere un ruolo neutrale, infatti i principali protagonisti sono entrambe le parti, cioè colui che è accusato del reato , e il suo accusatore e naturalmente i rispettivi rappresentanti legali. Infatti sono questi i soggetti che portano avanti il processo introducendo in questo stesso,questioni di fatto e le varie prove e solo quelle così presentate potranno essere poi esaminate dal giudice il quale va ad avere una funzione come di arbitro durante la cross examination, altra fase in cui protagoniste principali sono le parti.

In realtà il processo penale a livello di modello accusatorio presenta diverse somiglianze con il processo civile e in passato il reato era visto più come un’offesa privata anziché come pubblica.

Viceversa il sistema inquisitorio si caratterizza per il fatto che la figura del giudice e quella dell’accusatore si fondono in un unico soggetto che è l’inquirente il quale va ad assolvere la maggior parte dei compiti: come avviare d’ufficio il processo, introdurre le questioni di fatto, acquisire e valutare le prove rimanendo indipendente dalle parti e alla fine decidendo poi in base agli atti dell’istruttoria così condotta. Altra differenza rispetto ad un processo accusatorio, quello inquisitorio è tendenzialmente scritto e non pubblico e per molti versi tende ad avvicinarsi maggiormente al processo amministrativo.

Quello che si va ad avere intorno al XII-XIII secolo è appunto un processo inquisitorio in cui è il magistrato a conquistare la scena, presentandosi come difensore degli interessi della collettività, sempre lui è,poi, ad avere il potere di iniziare ex- officio l’iter processuale in base ad una qualsiasi forma di apprensione della notizia.

Invece l’accusa da parte dell’accusatore, se nel sistema accusatorio era un elemento essenziale per poter dar via all’attività processuale, adesso degrada a mera segnalazione di reato che come tante altre può aver il valore di andare a stimolare il magistrato ad agire.

Il sistema inquisitorio si caratterizza per avere inoltre la fase di inquisitio divisa in due momenti, uno precedente che è l’inquisitio generalis dove si indagava sul fatto nel contesto della sua oggettiva materialità, e nel contesto fisico, tutto però sempre a carico di ignoti, e poi c’era l’inquisitio specialis in cui ci si muoveva per accertare la responsabilità dell’accusato.

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La prima fase era propedeutica alla seconda dal momento che all’ inquisitio specialis si accedeva solo se nella prima fase si aveva avuto esito positivo . 3

Successivamente queste due fasi inizialmente distaccate si sono unite permettendo così lo svilupparsi della possibilità di iniziare le indagini preliminari per la ricerca della responsabilità in base ad una notizia criminis non appositamente soppesata nei suoi contenuti.

Inoltre ,inizialmente, si aveva nel XII secolo la necessità di avere una notitia criminis ricca di elementi ben precisi che lasciavano poco spazio di azione, appunto si parlava di un contenuto rigido.

In seguito, questa condizione è mutata e si è permesso che l’istituto in esame fosse costituito da formule sostanziali più elastiche, permettendo così di eliminare quei contenuti che erano principalmente orientati verso la tutela del singolo e che erano visti più che altro come degli ostacoli alla possibilità di sviluppo dell’azione penale.

Quindi si rinuncia lentamente alla fama e dal XVI-XVII secolo questa perde la funzione di garanzia che aveva assunto nei secoli precedenti,e si attribuisce pieno valore, come presupposto dell’indagine, a notizie di reato prive dei parametri attendibili della fama.

Ecco, al posto della fama si può parlare più che altro della vox populi che è un gradino inferiore alla prima e che permette di dare più potere agli organi inquirenti e di conseguenza comporta una netta diminuzione degli abusi che si potevano avere all’epoca.

2-Codici di procedura penale del 1865 e 1913.

Come si è potuto osservare, per molto tempo, la notizia di reato è stata fortemente legata alla problematica dell’alternativa tra tutela collettiva e tutela personale.

Andando avanti nel tempo di sicuro , un’esperienza importante è quella fatta con i codici di procedura penale successivi all’unità del paese e questi sono 3: il codice del 1865, quello del 1913 e infine il famoso codice Rocco del 1930 che

A. Zappulla, La formazione della notizia di reato, Giappichelli,

3

Torino, 2012, pag. 33

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ricordiamo è rimasto in vigore fino al 1988 seppur con diversi e validi tentativi di riforma.

Per quanto riguarda il codice del 1865 si deve prendere in considerazione il contesto storico di sviluppo, infatti si esce da quella che può essere tranquillamente definita come un guerra civile che è il fenomeno del brigantaggio, c’è bisogno di strumenti di legge forti che vadano a regolare la situazione. Si può dire che in questo codice rimane ferma la separazione tra fase inquisitoria generale e speciale, come nel passato, ma il procedimento in cosa consiste?

La notizia di reato arriva al procuratore generale attraverso denunce e querele, che devono essere registrate e poi inviate al procuratore del re: qui si può vedere come già nel 1865 esistesse l’idea di un registro delle notizie di reato e questo è importante perché fa risaltare che anche allora era presente questa necessità di mantenere un ordine dei vari atti contenenti quella che poi poteva rivelarsi come una vera notizia di reato.

Inoltre in tale sistema si prevede l’obbligatorietà dell’azione penale che è legata alla selezione che il pubblico ministero deve fare per individuare le notizie di reato in base al contenuto, quindi non basta avere la forma di una denuncia, ma si deve anche andare a individuare la sussistenza del fatto storico in essa contenuto. Il tema dell’iscrizione della notizia di reato comporta anche una breve descrizione della polizia giudiziaria e si può dire che all’epoca questa godesse di una più marcata autonomia, infatti andava ad occuparsi della fase che noi prima abbiamo definito inquisitio generalis.

All’epoca c’era poi una divisione molto precisa delle attività di cui gli agenti dovevano occuparsi in base al corpo a cui appartenevano: infatti si avevano gli ufficiali di primo grado detentori delle funzioni direttive (pretore, giudice istruttore, procuratore del re ecc…), quelle tipiche di polizia giudiziaria erano detenute e svolte, invece, dagli ufficiali di secondo grado (ufficiali dei carabinieri, sindaci), infine c’erano gli ufficiali di terzo grado che si occupavano delle attività di urgenza o di materiale esecuzione . 4

Agli articoli 98 e 99 del c.c.p. del 1865 si precisava poi che ad ogni persona che avesse assistito ad un reato o ne ha in qualche modo, avuto conoscenza, si riconosce il diritto di effettuare una denuncia, e nel caso in cui vengano presentate delle denunce anonime queste non devono essere scartate perché rappresentano per il pubblico ministero una sorta di input ad attivarsi e ad approfondire la questione per trovare

A. Zappulla, op. cit, Giappichelli, Torino, 2012, pag. 47.

4

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delle prove consistenti. Nonostante ciò per poter utilizzare una notizia di reato anonima era necessario un insieme di tracce di reato che sostituendosi alle informazioni fornite dall’anonimo, creassero una sorta di documento muto ma allo stesso tempo eloquente che andasse cioè a giustificare il procedimento messo in moto . 5

Passiamo adesso ad una veloce analisi del codice successivo cioè quello del 1913, e subito si può vedere come ci sia una forte somiglianza con il precedente. Entrambi i codici nella loro parte iniziale fanno riferimento alla stretta relazione che sussiste tra la notizia di reato e l’azione penale e ciò lo si può vedere dai primi articoli : articolo 1 c.p.p. 1865 “ogni reato da luogo ad un’azione penale”, e articolo 1 c.p.p. 1913 “dal reato sorge l’azione penale”.

Questo che cosa vuol dire? Significa che in entrambi i codici si vanno ad eliminare i margini di discrezionalità in capo al pubblico ministero in relazione al fondamento della notizia di reato . 6

Quindi nel codice del 1913 l’azione penale risulta essere obbligatoria anche se in realtà il pubblico ministero resta il soggetto al quale spettava la decisione, valutazione sull’attendibilità della notizia di reato stessa; quindi è sempre e comunque lui a stabilire se esercitare l’azione penale.

In relazione a quanto detto precedentemente il codice del 1913 è redatto sulla base di quello del 1865, perché molti elementi rimangono, come per esempio il fatto che qualunque cittadino che venga a conoscenza del verificarsi di un fatto identificabile come reato, abbia la possibilità di presentarne denuncia.

In più si stabilisce anche che se i pubblici ufficiali, nel corso dello svolgimento delle loro funzioni, dovessero venire a conoscenza di un reato, debbano presentare denuncia mediante rapporto che continuava a rimanere nelle relazioni funzionali tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, un potere di direzione e comando del primo verso il secondo dal che il pubblico ministero rappresentava il potere esecutivo presso l’ambito giudiziario . 7

In questo periodo i rappresentanti della pubblica accusa sono il procuratore generale e il procuratore del Re, e tra questi due

A. Zappulla, op. cit, Giappichelli, Torino, 2012, pag 47.

5

L. Borsari, Dell’azione penale, Utet, Torino, 1866, pag. 226.

6

A. Zappulla, op. cit., Giappichelli, Torino,2012, pag. 49.

7

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organi si riscontra un fortissimo flusso di comunicazione: il procuratore del Re deve trasmettere al procuratore generale ogni denuncia , rapporti o querele e qualsiasi altra notizia in relazione a un reato , e il procuratore generale a sua volta 8 deve andare a comunicare al procuratore del Re tutte le denunce, querele e rapporti su cui non ritiene di poter esercitare autonomamente i poteri di polizia giudiziaria che sarebbero attribuiti al procuratore del Re . 9

Diciamo che molto forte è stata la critica mossa nei confronti dei procuratori del Re, che potevano restare tranquillamente inerti senza attuare alcuna azione penale se ritenevano che non ve ne fosse necessità, e venivano accusati in particolare di non essere stati capaci di valorizzare un potere così importante appunto come quello di esercitare attività penale.

Per il resto concentrandoci sulla tematiche di interesse, nel codice del 1913 purtroppo non è presente una definizione chiara e specifica della notizia di reato che rimane un termine che può incorporare tranquillamente diverse nozioni ma in particolare veniva utilizzato in relazione all’esistenza di un fatto che poi poteva o no essere identificato come penalmente rilevante.

Questa problematica di termine derivava forse proprio dal fatto che il concetto di notizia di reato era sì legato al concetto di azione penale , però ad esso profondamente subordinato anche in un codice come quello del 1913 che viene ricordato principalmente come uno dei primi codici di stampo liberale.

3- Dal codice Rocco del 1930 alle prime riforme degli anni 70.

Per poter parlare della notizia di reato (o notizia crimini ) è necessario capirne prima di tutto l’evoluzione storica e naturalmente l’importanza che detiene per il corretto e regolare svolgimento sia della fase procedurale che processuale.

Dopo la caduta del fascismo e l’avvento della Costituzione nel 1946, si ha l’introduzione certo di nuovi ed importanti principi e

Codice di procedura penale , 1913, articolo 181.

8

Codice di procedura penale ,1913, art. 1882, I comma .

9

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innovazioni che però non vengono subito applicati, basta pensare al fatto che il codice civile di cui ci serviamo noi oggi è pur sempre quello del 1942 scritto quindi durante il governo fascista, e anche il codice di procedura penale usato fino al 1988 ha le stesse origini. A questo ultimo documento, a partire dagli anni 70 ,sono state apportate una serie di modifiche, riguardanti la notizia di reato in modo tale da essere adattato al nuovo assetto che l’intero ordinamento aveva assunto in seguito all’emanazione del testo costituzionale.

La notitia criminis e la sua iscrizione erano presenti anche nel codice Rocco ma con connotati differenti rispetto ad oggi, infatti, negli anni’30, tale codice di procedura penale era stato scritto e sviluppato in un ottica di forte inquisitorietà per cui si riconoscevano al pubblico ministero ampi poteri, non si prevedevano neanche dei termini per lo svolgimento dell’istruzione.

Prima di tutto, si può individuare come il codice di procedura penale del 1930 avesse una struttura basata su due momenti:

fase processuale e fase procedimentale. Nonostante questo il tempo dell’attività di indagine era molto breve, tanto da scattare dal momento della presentazione della notizia di reato e una volta stabilito che questa conteneva anche la minima fondatezza si passava subito all’azione penale con cui si presentava l’imputazione. Come si può ben capire , all’epoca l’azione penale era posta come momento di apertura del procedimento penale, senza dare troppa attenzione ad una fase investigativa piena che potesse dare invece un solido fondamento a tutta la struttura processuale.

Al pubblico ministero veniva inviato un referto, o denuncia o altra notizia di reato e se si riteneva sussistente una rilevanza dal punto di vista penale allora scattava l’azione. Questo era il contenuto dell’articolo 1 c.p.p. 1930 che sembrava quasi richiamare una sorta di collegamento, di automatismo tra l’arrivo della notitia criminis al pubblico ministero e l’inizio dell’attività penale . 10

Detta così potrebbe sembrare che inizio ed esercizio dell’azione penale consistano nello stesso momento, ma in realtà non è così perché anche all’interno del codice Rocco queste erano due realtà separate.

L’inizio è una sorta di potere-dovere del magistrato, mentre l’esercizio ha come presupposto l’inizio dell’attività istruttoria o almeno la formulazione dell’imputazione.

P. De Lalla, Il concetto legislativo dell’azione penale, Jovene,

10

Napoli, 1966, pag.106.

(10)

E’ innegabile che l’assetto penale, sia sostanziale che processuale, sia mutato in seguito alle riforme degli anni settanta ma si può anche vedere come alcuni elementi caratteristici del passato siano stati mantenuti nel corso degli anni.

Anche nel codice Rocco esisteva la differenza tra notizie di reato qualificate e non qualificate, e ciò lo si può notare dal fatto che si permetteva l’esercizio dell’azione penale ex officio nei casi in cui non era necessario la querela in seguito a rapporto, referto, denuncia ( e queste sono le notizie qualificate) o altra notizia di reato ( queste invece rientrano in quelle che oggi appunto si identificano come notizie non qualificate).

Nel codice Rocco si parlava anche delle notizie anonime ma in modo negativo, perché si prevedeva “l’abolizione degli scritti anonimi che non possono essere uniti agli atti del procedimento, né può farsene alcun uso processuale, salvo che costituiscano corpo del reato, ovvero provengano 11 comunque dall’imputato”. A tal riguardo parte della dottrina si è divisa perché c’è chi riteneva che in violazione di tale disposizione trovasse applicazione direttamente il principio di nullità generale, altri invece ritenevano che l’uso di atti anonimi non andasse a rendere nulle le indagini , perché il divieto riguarda l’impossibilità di fare basare un azione penale su una notizia anonima, ma non vieta che un’eventuale denuncia anonima possa essere usata come stimolo per lo sviluppo di indagini da cui poi trarre delle complete notizie di reato.

Le notizie di reato non qualificate sono invece quelle che nascono senza lo scopo di essere indirizzate direttamente al pubblico ministero, basta pensare ai casi in cui una notizia la si ottiene dai giornali o dai mass media . 12

Per quanto riguarda la figura del pubblico ministero, si è già detto all’inizio come il codice gli concedesse un potere particolarmente forte, anche se non c’era una disposizione che fa a lui diretto riferimento come invece accade oggi per l’articolo 219 c.p.p. in relazione alla polizia giudiziaria. Ma nonostante questo al pubblico ministero era riconosciuto per prassi una sorta di potere di ricercare le notizie di reato, questo lo si vede anche dal fatto che aveva l’obbligo di

Codice di procedura penale, A.Rocco, 1930, art. 8 con rinvio ad

11

art.141

A. Zappulla, op cit., Giappichelli, Torino,2012, pag 64.

12

(11)

svolgere azione penale in seguito a notizie ulteriori rispetto a quelle qualificate . 13

Tale questione ha fatto sviluppare in seguito agli anni 60 un forte dibattito perché non sono mancate posizioni di chi sosteneva l’impossibilità per il pubblico ministero di andare a cercare o anche formare delle “altre” notizie di reato” . 14

4- Legge delega del 1974 e il tentativo di progetto preliminare del 1978.

“ Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale” . 15

Questo è l’incipit della legge delega n 108 del 1974 che può essere considerata come l’inizio dell’attività di riforma sul codice di procedura penale Rocco allora ancora in vigore.

Una delle particolarità di tale riforma è il fatto di stabilire un termine per la possibilità del pubblico ministero di svolgere l’attività istruttoria cosa che, come abbiamo visto nel codice vigente, non era presa molto in considerazione.

Questo fine rappresenta un primo tentativo di realizzazione di un sistema processuale di stampo tipicamente accusatorio e che si distacchi invece dalle tradizioni del passato. Tale scopo lo si può cogliere analizzando nell’insieme la legge delega che si occupa di accelerare i tempi di trasmissione della notizia di reato , cercando allo stesso tempo di ridurre i campi di autonomia della polizia giudiziaria all’interno della fase di avvio delle indagini.

Ci sono diverse direttive di quegli anni che ci permettono di capire come l’andamento dell’epoca consistesse in un tentato distacco iniziale da una precedente fase storica in cui il pubblico ministero godeva di poteri illimitati. La prima particolarità che si nota, è che si cercò di stabilire appunto dei

A. Zappulla, op. cit., Giappichelli, Torino, 2012, pag 65.

13

A. Zappulla, op. cit., Giappichelli, Torino, 2012, pag.68.

14

Legge 3 aprile 1974, n108 Delega legislativa al Governo della

15

Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale”, art. 2.

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paletti temporali: la direttiva n 31 imponeva l’onere della polizia giudiziaria di riferire “immediatamente” al pubblico ministero la notizia di reato una volta appresa, e il fatto che venga usato tale avverbio temporale ci fa capire quanto erano cambiate le cose, si cercava di evitare che la polizia giudiziaria potesse andare ad agire in piena autonomia anche dopo l’aver ricevuto la notizia criminis.

La direttiva numero 37 invece stabilisce per il pubblico ministero un termine di 30 giorni dal recepimento della notizia di reato, per richiedere o l’archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della notizia, oppure il giudizio immediato o ancora l’istruzione ( queste due ultime soluzioni dovevano essere prese logicamente laddove si fosse stabilita la piena fondatezza della notizia di reato).

Altra direttiva importante è la numero 48 che riguarda da vicino il tema che sto trattando perché stabilisce che la decorrenza dei termini istruttori parte dal momento in cui il pubblico ministero apprende o riceve la notizia di reato.

In sostanza il risultato è una delega che cerca di risolvere le incongruenze del codice Rocco rispetto al nuovo assetto costituzionale cercando di sviluppare un sistema principalmente accusatorio. Nonostante ciò il legislatore del 1974 si trova comunque di fronte a delle realtà che non possono essere eliminate, e che sono troppo complesse per essere esaminate e risolte nell’arco del mese e alla fine si risente del vecchio modello istruttorio in particolare nella parte in cui si consente di inserire all’interno del giudizio, del materiale probatorio raccolto in fasi precedenti.

Si cercò di risolvere queste problematiche della legge delega numero 108 attraverso la redazione di un progetto preliminare del 1978, dove si può ben vedere come le indagini preliminari vadano ad assumere un ruolo completamente differente rispetto al passato : ora servono a consentire al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Ecco che davanti ad una tal definizione delle indagini preliminari non può non essere necessaria un’apposita previsione che ponga un limite temporale preciso alla polizia giudiziaria per la trasmissione della notizia di reato e al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale.

Nel progetto preliminare del 1978 tutta questa fase preprocessuale viene messa nelle mani del pubblico ministero, permettendo così di superare quel forte dualismo che sussisteva tra polizia giudiziaria e pubblico ministero che era invece fortemente presente all’interno del codice Rocco del 1930, e nonostante ciò alla polizia giudiziaria rimane

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comunque una sfera di autonomia, iniziativa ed intervento solo prima però che si attivi il magistrato inquirente.

La dottrina dell’epoca individuava come fossero troppo limitati i tempi di sviluppo delle indagini preliminari e ciò probabilmente anche a causa dello scarso rilievo che si dava ad esse, infatti l’importanza di tale fase procedimentale è stata messa in risalto solo in seguito, grazie all’odierno codice. Altra problematica che restava è il fatto che potevano benissimo presentarsi eventuali realtà processuali molto complesse e che di conseguenza avrebbero richiesto un tempo di sviluppo di indagine superiore rispetto a quello legalmente concesso.

L’eventuale non rispetto del termine comportava l’impossibilità di utilizzare gli elementi di indagine successivi al limite temporale.

Tale sanzione di inutilizzabilità operasse in due direzioni:

1) a posteriori, vietando cioè, l’introduzione nel processo dell’atto di indagine già acquisito come prova.

2) a priori, tale sanzione da questo punto di vista rappresenta o meglio doveva rappresentare un limite alla tentazione di svolgere delle indagini inutili perché destinate ad essere sterili.

In relazione al tema che intendo trattare in questa sede una novità importante è stata inserita nel 1979 attraverso il disegno di legge presentato dal senatore Marlino, al tempo Ministro di Grazia e Giustizia, e recante il titolo “ Disposizioni per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale”.

La novità consiste nel fatto che si prevede la creazione di un registro in cui il pubblico ministero è obbligato a riportare immediatamente il nome della persona sottoposta alle indagini preliminari, e i vari estremi del reato compiuto: questo momento rappresenta il dies a quo del termine di 30 giorni.

Inoltre si prevede anche l’obbligo per il pubblico ministero di avvisare l’indagato e la persona offesa, dell’inizio delle indagini preliminari.

Successivamente si fissa come durata delle indagini il tempo di due mesi dal momento dell’avvenuta iscrizione nel registro e si ammette una proroga la cui durata è basata invece sulla complessità del caso concreto che si presenta.

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5- L’innovazione dell’articolo 392 bis.

Si deve sempre aver presente che il codice degli anni 1970 e 1980 è ancora il codice Rocco del 1930, e che in quegli anni contemporaneamente ai tentavi di realizzazione di un nuovo codice, si erano avute anche iniziative di modifica del codice vigente , e un esempio molto importante è di sicuro l’introduzione dell’articolo 392 bis attraverso la legge 12 agosto 1982 n. 532 intitolato “ Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberà personale e dei provvedimenti di sequestro nonché, misure alternative alla carcerazione preventiva”.

L’intenzione che stava dietro a tale aggiunta era quella di voler dare maggior importanza all’iscrizione della notizia di reato all’interno del pubblico registro, infatti passato un anno se il pubblico ministero non abbia ancora chiesto l’archiviazione o prodotto l’azione penale, deve allora indicare i motivi di ritardo.

Con tale meccanismo lo scopo era quello di accelerare i procedimenti ed evitare che a causa di ingiustificati ritardi causati dal pubblico ministero si andasse a precludere il controllo della notizia di reato.

Questo termine di un anno da quando si intendeva che dovesse partire?

Dal momento dell’iscrizione della notizia di reato oggettivamente qualifica cioè dal momento in cui si va ad avere apprensione di fatti descritti nella notizia come

“avvenuti”,”rilevanti” e “concreti” corrispondenti direttamente almeno al frammento più significativo di una norma incriminatrice, quello in cui si concentra l’offesa al bene giuridico: la condotta e in alternativa o aggiunta a quest’ultima l’evento naturalistico. Come si dirà più avanti analizzando la natura della notizia di reato, questa oltre che al carattere oggettivo è dotata anche di quello soggettivo che si ha quando si possiede la conoscenza di un possibile soggetto identificabile come autore del fatto perché indicato direttamente nella notizia di reato qualificata , o in quella non qualificata, ovvero in un atto di indagine. Inoltre rappresentano notizia di reato soggettiva anche le dichiarazioni auto indizianti

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rese dalla persona informata dei fatti o la sua audizione nel caso in cui sia già indiziata . 16

Comunque tale limite temporale di cui abbiamo parlato e che viene inserito appunto grazie all’introduzione dell’articolo 392 bis nel codice Rocco, riguardava solo l’attività posta in essere dal pubblico ministero, escludendo invece quella svolta invece dalla polizia giudiziaria.

La dottrina giustificava tale eccezione affermando che in caso contrario ci sarebbe stata un’ingiustificata limitazione dell’autonomia della polizia giudiziaria.

Purtroppo l’articolo 392 bis non prevedeva una specifica sanzione nel caso in cui il limite temporale non fosse rispettato e di conseguenza non può essere identificato tanto come un obbligo, quanto più che altro una raccomandazione che al massimo può portare al compimento di un’irregolarità.

Gli atti che vengono presentati senza rispettare l’articolo 392 bis, sono comunque validi, perché nell’articolo stesso si prevede che in caso di superamento del termine di un anno, il pubblico ministero subirà solo delle ripercussioni disciplinari, a meno che non riesca a presentare delle valide motivazioni che vadano a giustificare il suo ritardo.

Quindi come si può bene vedere gli intenti dell’epoca erano più che buoni ma ancora presenti delle falle che non permettevano di abbandonare del tutto il sistema tipicamente inquisitorio del codice Rocco.

Si cerca di porre una soluzione a tali mancanze attraverso la legge delega del 1987 n. 81; questa contiene la direttiva n 35 che prevede l’obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia di reato e il nominativo di qualunque persona alla quale sia attribuito il reato stesso;

oltretutto si stabilisce anche il dovere del magistrato inquirente di aggiornare le iscrizioni in base alle nuove risultanze di indagine in corso e al mutamento del titolo di reato.

Inoltre si prevede anche che il tempo di decorrenza delle indagini preliminari debba essere di sei mesi e che possa essere derogato di altri 6 mesi per due volte fino ad un totale di 18 mesi, eccetto per i casi più complessi cioè nei casi di processi che trattano di criminalità organizzata. In altre ipotesi eccezionali e direttamente previste dalla legge , le indagini preliminari possono avere una durata che si spinge fino a due anni.

In questo progetto preliminare però c’è un altro articolo a cui fare riferimento: è il 335 che prevede il diritto dell’imputato,

D. Santoro, Garanzie difensive dell’imputato, dell’indagato e della

16

persona offesa del reato, 2015, Youcanprint, Lecce, pag. 186.

(16)

della persona offesa e di chi ha fatto denuncia , di prendere conoscenza dell’iscrizione della notizia di reato e ottenere una copia delle parti che la riguardano e come si può osservare questo diritto è prettamente subordinato al possesso del richiedente della qualifica di imputato.

Attenzione però perché sia la direttiva numero 35 che l’articolo 335 della delega utilizzano dal punto di vista lessicale un termine ben preciso cioè “ persona a cui il reato è attribuito”ed ecco che qui si fa riferimento ad una condizione che sicuramente è più specifica rispetto al mero sospetto o all’ipotesi di reato e di conseguenza si va ad avere qualcosa di più della semplice possibilità di un fatto incerto (reato).

Da questo punto si può anche affermare con sicurezza che il concetto di “attribuzione” di un fatto, identificato come reato, non può essere assimilato allo stato di imputazione ,che si può avere solo alla fine delle indagini preliminari,né al caso della persona meramente sospettata di aver commesso reato.

6- Il codice di procedura penale del 1988.

Più di vent’anni fa è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, che si può indicare come il primo codice della Repubblica Italiana e già nel preambolo della legge delega si individua che lo scopo principale di tale documento era quello di basarsi sul modello tipicamente accusatorio e riconoscere i valori contenuti nelle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia relative ai diritti della persona e al processo penale.

Nonostante le idee di partenza, nel corso degli anni si sono verificati diversi fenomeni, come l’aumento della criminalità organizzata e la nascita di nuovi reati , molti legati allo sviluppo tecnologico, che non hanno permesso di rimanere fedeli alla struttura originale del codice e che hanno richiesto dei cambiamenti necessari. Il testo del 1988 comunque lascia inalterati i termini di chiusura delle indagini preliminari, concedendo più spazio alla fase investigativa.

In tale ambito si è cercato di eliminare eventuali strumentalizzazioni ed abusi che potevano essere posti in essere dal pubblico ministero, come per esempio un estensione illegittima dei tempi massimi concessi per le indagini preliminari, infatti la legge prevede che un’ipotetica

(17)

riapertura di queste ultime debba essere concessa direttamente dal giudice con decreto motivato, in tal caso il pubblico ministero dovrà anche effettuare una nuova iscrizione nel registro previsto direttamente dall’articolo 335 c.c.p.

Circa un anno dopo, cioè nel 1989, il nuovo codice è stato integrato da una serie di disposizioni che vale la pena ricordare brevemente in quanto particolarmente importanti ai fini della questione che sto trattando. Prima di tutto abbiamo l’articolo 206 delle disposizioni di attuazione c.p.p. che prevede che con apposito decreto rilasciato dal Ministero di Grazia e Giustizia venga regolarizzato l’uso e la disciplina dei registri e di tutti gli altri strumenti appunto utilizzati ai fini della registrazione. Una volta che l’atto contenente la notizia arriva agli uffici del pubblico ministero deve essere effettuata un’attività ,da parte della segreteria, di registrazione riguardante la data e l’ora dell’arrivo dell’atto stesso. Ciò è stabilito invece dall’articolo 107 delle disposizione di attuazione , a cui si affianca anche l’articolo 108 che, oltre a prevedere l’onere per il pubblico ministero di conservare tutti i documenti contenti una notizia di reato, anche se si tratta di denunce anonime, stabilisce che la segreteria debba richiedere i dati e il nominativo del soggetto a cui il fatto di reato è attribuito.

Come si può ben vedere sono per la maggior parte disposizione che attengono a ricercare i criteri attraverso cui poter individuare la notizia di reato, ma in tal ambito l’aiuto maggiore viene dato senza dubbio dall’articolo 335 c.p.p.

perché è quello che ci permette di stabilire che non tutti gli atti che pervengono al giudizio del pubblico ministero sono identificabili come notizie di reato.

Nell’articolo si afferma che non tutte le “notizie” devono essere iscritte nel registro, ma soltanto quelle che attraverso la responsabile valutazione del pubblico ministero vadano ad avere le caratteristiche sostanziali e formali di notizia di reato ai sensi degli articoli 330-334 c.p.p..

(18)

CAPITOLO II:

Identificazione della notizia di reato.

1-Nozione

.

Il legislatore del 1988 ha dedicato alla disciplina della notizia di reato il titolo II del Libro V del codice di procedura penale, perché è una questione attinente alla dinamica procedimentale e si fa riferimento costante ai doveri degli organi che sono chiamati ad occuparsi delle indagini preliminari.

La notizia criminis e la sua regolare iscrizione, rappresentano un punto essenziale in quanto danno formalmente avvio ad una fase che, nel corso degli anni, ha acquisito sempre più importanza: le indagini preliminari. Queste, infatti, partono dal momento in cui il pubblico ministero iscrive la notizia di reato, la qualificazione giuridica del fatto e il nome del soggetto a cui il fatto è attribuito nel registro custodito presso il suo ufficio.

Nonostante tutto ciò, il codice di procedura penale oggi non dà ancora una definizione chiara e precisa di che cosa sia la notitia criminis, ed è quindi necessario prima di tutto stabilire u n a d e t e r m i n a z i o n e m a , d a l p u n t o d i v i s t a normativo ,possiamo già individuare quali sono gli articoli chiave del codice che ci aiutano in tale scopo.

I primi sono gli articoli 331, 333, 334,347 c.p.p. che si occupano delle modalità e mezzi attraverso cui un fatto è portato alla conoscenza delle autorità.

L’articolo 335 c.p.p. invece è forse il principale perché si occupa dei tempi entro cui il pubblico ministero deve iscrivere la notitia nel registro e, di conseguenza, far partire le indagini

(19)

preliminari, a questo poi va in verità legato l’articolo 109 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., in base al quale deve essere annotata anche l’ora del ricevimento degli atti che possono contenere notizie di reato.

Da quel poco detto fino a questo punto, si può osservare come la notizia di reato consista nella conditio sine qua non delle indagini preliminari, essendo un tassello essenziale sia per la fase processuale, sia per quella procedimentale .Inoltre la 17 notizia di reato può consistere in un ‘informazione ,ricevuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, di un fatto che costituisce reato.

Tale definizione è di sicuro semplice e chiara anche perché molto spesso accade che, la polizia giudiziaria o il pubblico ministero ricevano la notizia di reato; ma attenzione, perché secondo parte della dottrina , la notitia criminis non è solo l’informazione ricevuta, ma anche l’atto formulato direttamente dal pubblico ministero, in seguito a proprie indagini di prevenzione o apprensione . 18

Tale teoria si basa appunto sull’articolo 219 c.p.p. abrogato: la polizia giudiziaria deve anche di sua iniziativa prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurare le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant’altro valga all’applicazione delle legge penale.

Il concetto di notizia di reato è di sicuro legato a quello di azione penale e su questo non ci sono dubbi , invece non è possibile assimilare la notitia criminis con il concetto di reato:

queste sono e restano due realtà legate si, certo nello stesso

“universo”, ma con contenuti e definizione differenti.

C’è solo una coincidenza terminologica, ma per il resto appartengono a discipline opposte : la notizia di reato è afferente al mondo processuale, non comporta il passaggio “di fatto di reato” così come invece inteso dalla disciplina di diritto sostanziale cui invece appartiene il reato . 19

La notizia di reato non può essere definita come un semplice

“fatto costituente reato”, perché la conseguenza sarebbe

A. Marandola, I Registri del pubblico ministero, Cedam, Padova,

17

2001, pag. 44

G. Sabatini, Attività di prevenzione ed attività di repressione della

18

polizia, Milano, 1971, pag.1457.

A. Marandola, op. cit., Cedam, Padova, 2001, pag 47.

19

(20)

quella di avere delle indagini preliminari con funzionalità nettamente diminuita . 20

Nonostante l’assenza di una definizione chiara ed univoca, il contenuto e il significato della notizia di reato deve essere ricercato non nella sfera del diritto penale sostanziale, ma si deve scendere nel processo e di conseguenza si potrà parlare di notitia criminis solo se l’informazione detiene gli elementi fondamentali del reato . 21

Ma quali sono questi contenuti? Si possono identificare con gli istituti che vanno ad essere componenti oggettive della notizia di reato: condotta, evento, nesso di fine o eziologico appunto tra i primi due.

Non basta una mera ricostruzione dal punto di vista materiale del fatto, ma si deve volgere l’attenzione anche all’interno delle vicende che si sono svolte in un area spazio temporale ben precisa, ed ecco che proprio a tale scopo servono questi dati minimi essenziali.

Per poter poi affermare di essere davanti ad una notizia di reato effettiva servono degli indici formali indispensabili, che sono preventivamente disposti dalla legge e che fanno apparire un fatto come rilevante all’interno dell’ordinamento penale . 22

Bisogna sempre ricordare che i nessi logici che permettono di sostenere di essere di fronte ad un fatto penalmente rilevante, dal punto processuale, sono diversi rispetto a quello sostanziale, perché, nella realtà dei fatti, emerge solo l’evento, mentre quello che si preme sottolineare è che le ricerche, ricostruzioni investigative e successivamente processuali permettono di individuare gli elementi oggettivi come la condotta ,tenuta dal soggetto, che avrebbe portato al verificarsi dell’evento stesso, il nesso di fine, e l’elemento soggettivo del caso concreto.

A questo punto è necessario anche fare un’altra precisazione:

la notizia di reato, non deve essere confusa con l’imputazione, perché anche dal punto di vista temporale sono due momenti

A. Marandola, op. cit., Cedam, Padova,2001 pag 47. Così

20

G.Tranchina, Il procedimento per le indagini preliminari, in D.Siracusano- A. Galati- G. Tranchina- E. Zappalà, Diritto processuale penale, IV edizione, Milano, 2001, pag. 29.

Così- per quanto riguarda il contenuto del referto- si veda

21

Relazione progetto preliminare del 1988, pag.189 in G. Conso- V.

Grevi-G. Neppi Modona, IL nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi di delega ai decreti delegati, vol IV,cit. pag. 826.

A.Marandola, op. cit., Cedam, Padova,2001, pag 49.

22

(21)

distinti: l’imputazione è l’atto attraverso il quale viene formulata l’accusa nei confronti di un determinato soggetto (imputato) e segna l’inizio della fase processuale.

Ma per poter fare ciò si richiederanno prove “ sufficienti” e di conseguenza anche la probabilità del reato che ,ovviamente, dovrà avere dei contenuti ben precisi, e allora ecco che alla base di tutto si individua la notizia : solo quando si saranno raccolti elementi bastevoli a mostrare l’esistenza di questa , si potranno aprire le indagini preliminari che alla fine , se porteranno frutti, permetteranno al pubblico ministero di svolgere l’azione penale.

In realtà poi gli elementi necessari per identificare un chiaro contenuto della notizia di reato sono quelli prettamente oggettivi e non soggettivi che, cioè, fanno riferimento all’identità dell’autore del fatto. Di conseguenza è necessario prima di tutto analizzare l’iscrizione dal punto di vista oggettivo.

Un breve elenco iniziale ci mostra quali sono quindi le caratteristiche oggettive: la concretezza, specificità del fatto, per quanto riguarda l’aspetto sostanziale, e poi si deve considerare l’ipoteticità del fatto, perché sarà necessario avere una possibilità di reato per poter parlare di una notitia criminis.

Prima di tutto la concretezza: si deve verificare che l’informazione giunta al pubblico ministero faccia riferimento ad un fatto che si è concretamente realizzato in un contesto storico, ambientale e che quindi sia oggettivamente verificabile.

Tale identificazione storica sarà possibile anche grazie ad altri dati concorrenti con quello della concretezza come per esempio, le indicazioni spaziali-temporali che, diversamente da quanto spesso si pensa, non sono così essenziali perché potranno essere individuate solo successivamente nel corso delle indagini preliminari.

Generalmente la notizia di reato si sostanzia nel “fatto”

considerato fondamentale perché la possibilità di parlare di tale istituto in senso tecnico è subordinata anche ad un giudizio formulato dall’ordinamento: cioè il fatto assunto come

“antigiuridico” deve essere analizzato per vedere se corrisponde ad una delle fattispecie indicate dalla legge come reato.

Se tale corrispondenza non si dovesse riscontrare, allora si arriverebbe ad affermare che il fatto non può definirsi “reato” . 23

A.Marandola, I registri, Cedam, Padova,2001, pag 60.

23

I.Di Lalla, voce Notizia di reato, in Dig. Pen., VIII edizione, Torino, 1994, pag 261.

(22)

All’interno di un sistema penale che si è evoluto e sviluppato verso un orientamento prettamente accusatorio, si può tranquillamente osservare come sia la legge stessa ad ammettere che il fatto progredisce in relazione e di pari passo con gli sviluppi apportati dalle indagini preliminari.

Proprio in tal punto risultano essenziali queste indagini: sono rare le situazioni in cui si hanno casi dove la notizia di reato risulta pienamente fondata, perché il più delle volte si dimostra necessaria una più scrupolosa investigazione con cui verificare l’effettiva probabilità dell’atto così da permettere al pubblico ministero, al termine delle indagini, di valutare se poter formulare un’imputazione.

Ecco come, anche l’ipoteticità va ad avere il potere di influire su tutti gli elementi del fatto, compresa la sua qualificazione giuridica.

Oltre a tutto ciò si deve prendere in considerazione un altro tassello essenziale per la seguente relazione e che tratterò meglio in seguito : una volta ancorata la notizia di reato ad un fatto determinato, di cui devono restare fermi gli elementi fondamentali, come la condotta ed oggetto fisico,questa può benissimo essere aggiornata , successivamente alla sua iscrizione, sia nella qualificazione, sia in ordine agli accidentali delicti.

Ai sensi dell’articolo 335 c.p.p. , la notizia di reato si connota 24 anche per la completezza e tale posizione è stata espressa dalla sentenza numero 88 del 1991, basata a sua volta sulla necessità di garantire all’inquirente una costante certezza e possibilità di controllo.

Infatti l’articolo 335 c.p.p. dà al pubblico ministero un compito essenziale: quello di aggiornare la qualificazione giuridica del fatto, e ciò rassicura la completezza evitando così anche la dispersione.

Tale prospettiva va ad incidere, senza dubbio, sui poteri del pubblico ministero e, a rafforzare tale visione, si presenta la necessità stabile e le completezze degli elementi che l’inquirente già possiede; di conseguenza la notizia di reato oggetto di iscrizione dovrebbe riferirsi a fatti determinati, riscontrabili con elementi esistenti in atti, e quindi si andrebbe ad avere l’obbligo di un costante aggiornamento sul registro delle notizie di reato da parte dei procuratori responsabili.

La notizia di reato si inserisce oggi in un sistema che è notevolmente mutato rispetto al passato, infatti nel codice del 1930 la fase processuale si apriva direttamente col pubblico

F. Cordero, Procedura penale, V edizione, Giuffrè, Milano, 2000,

24

pag 757.

(23)

ministero che esercitava l’azione penale e la scelta di presentare l’imputazione coincideva col momento dell’arrivo della notizia stessa all’organo di accusa, mentre altre volte era una fase pre-processuale con funzione cautelare svolta dal magistrato o polizia giudiziaria. Quindi c’era quasi una contestualità tra l’azione penale e la notizia di reato, senza comunque dimenticare che il pubblico ministero poteva anche chiedere tranquillamente l’archiviazione . 25

Anche oggi, nel vigente codice di procedura penale del 1988, la fase procedimentale inizia da quando il pubblico ministero viene a conoscenza di una notitia criminis, ma rispetto al passato non coincide più con l’esercizio dell’azione stessa, perché dopo che è giunto davanti al pubblico ministero l’atto, che analizzato risulta essere tecnicamente definibile come notizia di reato, allora scatta una fase procedimentale che nell’epoca precedente non aveva il giusto peso: le indagini preliminari, il cui fine è permettere al pubblico ministero di valutare la sussistenza della notizia di reato in modo da poter optare tra archiviazione o esercizio dell’azione penale.

“Ebbene nella convinzione di dover esorcizzare a tutti i costi il rischio del possibile riproporsi di una situazione come quella del passato, la nuova disciplina processuale viene articolata in maniera tale da non rendere più possibile in futuro una pre- istruttoria della polizia giudiziaria autonoma ed antecedente alle indagini del pubblico ministero, o che comunque si svolga al di fuori dai coordinamenti da tale organo disposti” . 26

Ecco che se nella prima fase del processo non esiste un’imputazione, la notizia di reato diventa il fulcro, è come se fosse il “ tema principale” del processo , e di conseguenza la 27 si pone al centro di tutta una serie di previsioni normative, come quelle relative alle modalità di apprensione della notizia stessa ( articoli 330,331,332,333,334 c.p.p.), quelle riguardanti i tempi e modi in cui deve trasmettersi al pubblico ministero (347 c.p.p.); quelle attinenti alle modalità in cui deve essere iscritta e ai registri ( articolo 3335 c.p.p.), ed infine quelle concernenti le modalità relative alle sue variazioni (articolo 335, II comma, c.p.p.).

G. Spangher, Trattato di procedura penale, Utet Giuridica, Milano,

25

2001, pag. 4

G. Tranchina, Le indagini preliminari, in Siracusano, Galati,

26

Tranchina, Zappalà, Diritto processuale penale, Milano 2006, pag 66 A. Marandola, I registri , Cedam, Padova, 2001, pag 150.

27

(24)

2- Il contenuto della notitia criminis.

La notizia di reato deve contenere una proposizione referenziale, corrispondente almeno agli elementi del reato, la materialità dello stesso, cioè condotta ed evento, e quindi la notizia è costituita dalla mera apprensione di avvenimenti concreti corrispondenti al frammento più significativo di una norma incriminatrice in cui si incentra l’offesa al bene giuridico:

condotta e in aggiunta l’evento naturalistico.

Invece, in senso proporzionalmente differente, si ritiene che , per poter iscrivere un atto all’interno del registro e di conseguenza considerarlo una notitia criminis, si deve esprimere come minimo, quanto possa valere a ricondurre il comportamento di cui si assume la verifica, negli esatti termini di una fattispecie espressamente prevista dall’ordinamento.

Tutto questo si avrebbe quando nella notizia di reato siano rintracciabili i tratti minimi percettibili ed ineliminabili del fatto di reato, consistenti nell’elemento oggettivo e rappresentati dalla condotta, evento e nesso di causalità . 28

Tali affermazioni le si traggono dal principio di legalità poiché, volendone assicurare l’attuazione anche nel momento iniziale del processo, la locuzione “fatto”, usata dall’articolo 25 della Costituzione, assume il significato pregnante di fatto offensivo dei beni giuridici e di conseguenza si può punire l’uomo non per ciò che è o che vuole, ma solo per ciò che ha fatto . 29

Ecco che tutto questo, ci porta ad individuare come elementi della notizia di reato la condotta o, in alternativa, l’evento naturalistico e ciò è confermato da una serie di dati normativi.

Nel codice si tende a distinguere fra notizie di reato contro noti ed ignoti: ci sono due registri, due iscrizioni e due procedimenti

A. Marandola, op. cit., Cedam, Padova, 2001, pag.48.

28

G. Marinucci, E. Dolcini, Corso di diritto penale, III edizione, Milano

29

2001, pag.484.

(25)

di archiviazione, quindi è necessario verificare se l’enunciato contenuto nella notitia criminis corrisponda al “chiunque” di un determinato reato comune, o nel soggetto qualificato di una certa fattispecie propria . 30

Nella notitia criminis non è fondamentale indicare il soggetto attivo del reato, né tantomeno l’elemento psicologico. Lo stesso vale per la valutazione giuridica relativa all’antigiuridicità: nell’imputazione e nella condanna è implicito che il fatto sia antigiuridico e, infatti, non è richiesta nessuna argomentazione contraria all’imputazione o comunque una prova negativa. Allora ecco che per la notizia di reato vale esattamente la stessa regola . 31

Questa disciplina appena illustrata si dimostra essere coerente in pieno con la natura delle cause di giustificazione, perché si tratta di norme autonome rispetto a quelle incriminatrici e di conseguenza in esse non figurano elementi specifici della fattispecie . 32

Infine, neanche gli altri requisiti stabiliti generalmente dalla legge come le condizioni obiettive di punibilità, o i presupposti di fatto della condotta, devono essere indicati nella notizia e questo perché semplicemente, è impossibile averne cognizione prima che si svolga un’indagine approfondita.

Tutto ciò però non vuol dire che non è possibile menzionare questi elementi nell’informativa, ma che in definitiva si può predicare l’esistenza di una notizia di reato se, dato un elemento fattuale “F”, conosciuto dal pubblico ministero, questo corrisponda almeno a quell’elemento della fattispecie legale “E” costituito da condotta o evento o da entrambi . 33 Quando si analizzano i contenuti della notitia criminis non si può non richiamare l’elemento della ipoteticità, a cui si è già accennato, rilevante dal momento che permette di comprendere ancora meglio la posizione di tale istituto all’interno del procedimento penale.

Quando ci troviamo a parlare di imputazione o accusa o ancora della condanna, si vanno ad avere già le dovute e apparentemente, sicure garanzie di conoscenza, allora si impone di effettuare un giudizio tra i fatti e la norma: è

Cfr. G. Carli, Le indagini preliminari nel sistema, cit., pag 173;

30

Negri Fumus commissi delicti, Torino, 2004, pag 77.

G. Spangher, Trattato di procedura penale, Utet Giuridica, Milano,

31

2009, pagina 10.

G. Marinucci, Cause di giustificazione, in Digesto penale, III

32

edizione, Torino, 1988, pag 132.

G. Spangher, op. cit., Utet giuridica, Milano, 2009, pagina 11.

33

(26)

necessario individuare tutti gli elementi della fattispecie tipica penale, all’interno dell’enunciato fattuale espresso nell’imputazione, accusa o condanna.

Ma con la notizia di reato le cose cambiano perché ci troviamo in un momento temporale, diverso: il pubblico ministero può infatti iscrivere la notizia di reato anche quando la proposizione referenziale in essa contenuta non sia in grado di esprimere tutti gli elementi del reato . Questo è possibile 34 perché ,appunto, ci troviamo in un momento del procedimento penale che non permette ancora di avere un quadro preciso della situazione, ed ecco che il carattere tipico di tal giudizio di diritto è l’ipoteticità : la notizia di reato è solamente ipotizzata, perché, per averla, non servono tutti gli elementi tipici della fattispecie incriminatrice.

Da questo si può trarre che il “nomen delicti” sia solo un’etichetta, sebbene vada ad assumere un fondamentale significato di garanzia, in quanto l’iscrizione della notizia di reato fa scattare i termini massimi di durata delle indagini.

Ritardare l’iscrizione, invece, fino a quando non fossero raccolte le informazioni sufficienti a connotare l’illecito, equivarrebbe a lasciare spazi temporali pericolosamente vuoti perché affidati alla discrezionalità dell’organo investigante” , e 35 queste ultime parole sono particolarmente importanti perché fanno riferimento alla problematica del ritardo dell’iscrizione.

La mancanza di questi elementi, che sono il presupposto della fattispecie penalmente rilevante, può rivelarsi un problema, dal momento che, senza di essi diventa difficile esprimere una valutazione di diritto: per esempio nel tema delle lesioni accidentali o colpose, se si conosce solo l’evento concreto come si può affermare di essere davanti ad un fatto illecito o meno.

La soluzione più ovvia è che nei reati di evento detti “a forma libera” , visto che il disvalore del fatto si basa sull’evento naturalistico, anche se mancano informazioni sul nesso di causalità, si può intanto qualificare il fatto concreto.

Nei casi,invece, di fattispecie analitiche e per lo più di reati formali, dal momento che la condotta è costituita da diversi frammenti ma ne risulta però solo uno, la discussione sulla possibilità di qualificazione giuridica è nettamente più complessa.

Un primo criterio consiste nell’effettuare l’iscrizione a condizione che il frammento di condotta consista nell’offensività,ma ancora più complessi sono i casi in cui è

G.Spangher, op. cit., Utet giuridica, Milano, 2009, pag 12.

34

G.Spangher,op. cit., pagina 11, cfr. Negri pag.80 ss.

35

(27)

possibile avere una qualificazione multipla , perché l’unico elemento che si conosce è previsto da più fattispecie: in questo caso come si deve procedere e come deve essere iscritto il fatto?

Prendiamo come esempio l’omicidio: questo è previsto dalla legge sia come doloso che colposo che preterintenzionale.

Senza elementi descrittivi specifici della notizia di reato, il pubblico ministero dovrebbe procedere all’incriminazione che meglio si adatta al fatto concreto: cioè si va a vedere in quel caso specifico di cui si ha notizia.

Però la caratteristica diciamo “saliente” della fattispecie concreta, che è contenuta nella notizia di reato, è la mancanza della sua valutazione in fatto, cioè il pubblico ministero per poter effettuare l’iscrizione non deve fare alcun giudizio prognostico di corrispondenza fra ciò che si ritiene essere avvenuto e quello che è realmente accaduto . 36

Questi ragionamenti ed osservazioni ci portano ad una teoria già precedentemente illustrata, secondo cui la notizia di reato contiene una mera enunciazione referenziale, e l’unica verifica a cui è sottoposta è quella fatta per esaminare la presenza o meno di alcuni elementi della fattispecie penale.

La notizia di reato è di per se una notizia spoglia che non può essere confrontata, quindi slegata dal concetto di possibilità,probabilità e certezza. Infatti, se nei confronti di un soggetto, devono essere adottati provvedimenti che limitano la sua libertà personale, ci vorranno dei gravi indizi di colpevolezza e quindi vengono in rilievo delle soglie probatorie da superare e giudizi di fatto, lo stesso quando si deve decidere se esercitare o meno l’azione penale e questo perché s o n o e n t r a m b i d u e m o m e n t i s u c c e s s i v i a l i v e l l o consequenziale all’iscrizione della notizia di reato.

P. Ferrua, La prova nel processo penale, Giappichelli, Torino,

36

2015, pag 296 ss., 315 ss.

(28)

3-Qualificazione Giuridica: le categorie di notitia criminis.

3.1- Notizie qualificate e inqualificate.

Articolo 335 I comma c.p.p. : “Il pubblico ministero iscrive immediatamente nel registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta , il nome della persona alla quale il reato stesso è stato attribuito”.

Come si può notare lo stesso articolo 335 c.p.p. non prevede che per poter procedere all’iscrizione della notizia di reato serva la qualificazione giuridica del fatto contenuto nella notizia stessa; ma attenzione, perché lo stesso articolo prevede che il pubblico ministero, ogni volta che la qualifica del fatto muti o qualora questo risulti diversamente circostanziato, debba attivarsi ed aggiornare le iscrizioni.

Al secondo comma, sempre dell’articolo 335 c.p.p., si delinea indirettamente e per esclusione l’incerto confine tra semplice aggiornamento dei dati già registrati e obbligo di nuove iscrizioni.

Ora, quando si parla di qualificazione giuridica della notitia criminis, vuol dire andare a delineare tale istituto all’interno del momento penale di sua competenza e allo stesso tempo distinguerlo da altre tematiche che possono dimostrarsi più o meno simili. In particolare si fa riferimento ad una summa divisio che da sempre è presente all’interno del nostro ordinamento, vale a dire quella tra notizie di reato qualificate e non qualificate, anche se per alcuni autori la terminologia muta . 37

v. G. Leone, Trattato, pag. 3: la distinzione non è tra notizie

37

qualificate e inqualificate ma tra forme tipiche ed atipiche.

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