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CAPITOLO PRIMO L’ISTITUTO DELLA CESSAZIONE AZIENDALE

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CAPITOLO PRIMO

L’ISTITUTO DELLA CESSAZIONE AZIENDALE

SOMMARIO: 1. Premessa, 2. La cessazione aziendale: cause e tipologie, 2.1 La cessazione assoluta: rimando, 2.2 Le ipotesi di cessazione relativa, 2.2.1 Le operazioni straordinarie quali cause di cessazione relativa: premessa, 2.2.2 Le operazioni straordinarie nelle fasi della vita aziendale: motivazioni economico-aziendali, 2.2.3 Profili innovativi alla luce della Riforma del diritto societario, 3. La fusione societaria, 3.1 Aspetti generali: nozione economico-aziendale e ambito di applicazione, 4. La scissione societaria, 4.1 Aspetti generali: nozione economico-aziendale e ambito di applicazione, 5. La trasformazione, 5.1 Aspetti generali: nozione economico-aziendale e ambito di applicazione.

1. Premessa

La crisi d’impresa e le sue possibili vie di superamento rappresentano un tema, senza dubbio stimolante all’interno della dottrina economico – aziendale. Quando si iniziano ad analizzare i casi concreti e le diverse posizioni teoriche assunte nel tempo dalla dottrina economica e manageriale, le certezze diminuiscono ed aumentano notevolmente le complessità nella comprensione di un fenomeno che si presenta poliedrico e con una miriade di sfaccettature su differenti piani di osservazione.

L’azienda, definita da autorevole dottrina1 quale “istituto destinato a perdurare” con lo scopo di raggiungere un equilibrio economico a valere nel tempo2 è profondamente inserita in un’ampia realtà ambientale piuttosto dinamica e, a volte, turbolenta, capace di imporre vincoli o inaspettate opportunità di crescita e di sviluppo, che può tradursi nel graduale o repentino

1 L’applicazione della concezione sistemica all’azienda, posizione teorica oggi piuttosto condivisa e

consolidata, si è avuta, in modo consapevole e pieno dallo Zappa, considerato il Maestro delle “nuove tendenze” con le quali si iniziò in Italia la corrente degli studi di economia aziendale, e che distintosi per l’impronta vigorosa che ha saputo dare agli studi aziendali, ha lasciato nelle sue opere varie definizioni del concetto. Già in precedenza, però, furono il Cerboni, Rossi e Besta, che segnarono con indirizzi diversi il primo formarsi del classicismo, a fornire una rudimentale visione sistemica. Il concetto di sistema, è presente sia nel Cerboni che nel Rossi più a livello di generali affermazioni di principio che di una e vera e propria problematica dottrinale. L’azienda, con le sue complesse manifestazioni ed i suoi vincoli ambientali, resta al di fuori di una visione che guarda soprattutto agli aspetti epistemologici e generali della dottrina ragioneristica inserita in un contesto più vasto di conoscenze. Sarà con Fabio Besta che il riferimento all’azienda, ai suoi fenomeni ed ai suoi legami interni ed esterni, diventerà più specifico:comincia a formarsi quel corpo di conoscenze “tecniche” che più tardi darà vita all’economia aziendale.per la prima volta fu lui a parlare di “sistema dei fatti di gestione” anticipando così Gino Zappa, le cui ideee sono state riprese da molti autori italiani.

2 E.GIANNESSI, Appunti di economia aziendale: con particolare riferimento alle aziende agricole, Pisa,

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declino dell’impresa, declino che quando raggiunge una certa intensità prende il nome di crisi 3.

Dal contrasto ineliminabile fra tendenziale rigidità delle strutture operative ed organizzative d’impresa e la variabilità ambientale, si origina il rischio, elemento connaturato all’attività imprenditoriale: l’impresa, pertanto, si configura quale entità perennemente turbata che tende al raggiungimento di un equilibrio mai statico, ma sempre dinamico.

Prima degli anni ’70, si parlava delle crisi aziendali come di fatti episodici e dal carattere eccezionale, il più della volte imputabili all’incapacità degli imprenditori e del management di gestire efficacemente le risorse disponibili, ma l’accresciuta variabilità del mercato unita all’aumento delle dimensioni aziendali hanno reso questo fenomeno sempre più ricorrente e le cause, sono da ricercare non solo a livello soggettivo, ma considerando una molteplicità di altri fattori oggettivi che spesso operano congiuntamente all’interno e all’esterno dell’impresa .

In relazione a ciò, l’azienda viene intesa quale sistema, il quale si contraddistingue per essere4:

a) Dinamico, essendo in continuo movimento alla ricerca di un equilibrio tendenziale e verso condizioni economiche di operatività sempre più favorevoli;

b) Complesso, essendo colpito da molteplicità di variabili intercorrelate e complementari che si fondono in un tutto organico;

c) Aperto, poiché, per sopravvivere, è chiamato a tessere una fittissima rete di dipendenze e interrelazioni con altri sistemi o unità esterne: relazioni di tipo input (ingresso), cioè di approvvigionamento di risorse necessarie da attuarsi per ottenere l’intento preposto. ;

d) Probabilistico, in quanto il suo funzionamento è pervaso da un’alea che rende il sistema aziendale costantemente sottoposto a rischi, particolari e

3 “Le aziende infatti nascono con certe caratteristiche che mutano mano a mano che la loro vita si evolve

nel contesto sociale nel quale operano.” U. BERTINI, Il Sistema di azienda. Schema di analisi, Giappichelli, Torino, 1990.

4 Cfr. L. MARCHI (a cura di), Introduzione all’economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale, Giappichelli, Torino, 2000, pagg. 30 e ss.

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generali, che minacciano il perseguimento dei suoi obiettivi e la sua stessa esistenza;

e) Finalizzato, in quanto deve avere la capacità di pervenire ad un risultato. Si ritiene che possano ravvisare due fini fondamentali tra loro interdipendenti, uno avente valenza interna, ossia il raggiungimento di un equilibrio economico dinamico e durevole ed uno avente valenza esterna ossia il perseguimento di un adeguato rapporto tra attività aziendale e soddisfazione dei bisogni umani5.

2. La cessazione aziendale: cause e tipologie

Un volta compiuta questa breve analisi inerente il concetto di azienda e i probabili “momenti di crisi” che possono toccare ogni complesso produttivo, è necessario soffermarsi sul fenomeno della cessazione aziendale.

In generale, come precedentemente evidenziato, ogni singola azienda presenta un ciclo di vita che, partendo dalla fase istituzionale6, passa attraverso una fase di sviluppo, più o meno intenso, a cui si possono alternare periodi di maturità e/o di temporaneo declino, per giungere alla cessazione definitiva dell’attività7.

Con il termine “cessazione” si identifica, in prima approssimazione, la fase terminale del ciclo di vita di un’azienda che nasce, si sviluppa e poi cessa8. Tuttavia, non sempre la cessazione aziendale coincide con la conclusione della vita di una azienda, in quanto è possibile riscontrare situazioni in cui si è in presenza di mutazioni che non comportano la cessazione definitiva dell’azienda9 e la scomparsa della stessa dal mercato. In linea generale è possibile distinguere

5 In tal senso si vedano: E.G

IANNESSI, Le aziende di produzione originaria, I Vol., Le aziende agricole, Cursi, Pisa, 1960, pagg. 70 – 71, U.BERTINI, Il sistema di azienda…, op. cit., pag. 23.

6 In merito al tema dell’azienda nella fase istituzionale si veda, F.P

ODDIGHE, “L’azienda nella fase

istituzionale”, Edizioni Plus, Pisa, 2001.

7 EGIDIO GIANNESSI, Appunti di economia aziendale…, op. cit. pag. 134.

8 DI CAGNIO N., “ Le società commerciali. Aspetti gestionali e contabili”,Cacucci editore, Bari, 2006. 9 Si pensi Alle diverse operazioni straordinarie: cessione di ramo di azienda, scissione, fusione per

incorporazione nel caso in cui la società oggetto di analisi sia l’incorporante. Si vedano in tal senso: E.Giannessi, Le aziende di produzione …, op. cit. pag. 280 e pagg. 439 e ss., A.AMADUZZI, L’azienda nel

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due fondamentali casi di cessazione aziendale, la cessazione in senso assoluto e la cessazione in senso relativo10:

• la cessazione in senso assoluto si realizza quando l’impresa viene a perdere la sua unitaria composizione sistemica disgregandosi nelle sue componenti elementari e dando origine a realizzi singoli attraverso la vendita a stralcio. Tale tipo di cessazione si riscontra, in linea di principio, in tutte quelle situazioni che comportano, volontariamente o coattivamente, la liquidazione. In tal caso la combinazione produttiva viene definitivamente eliminata dall’ordine economico – generale.

• la cessazione in senso relativo si realizza, invece, quando l’impresa, pur conservando il suo significato di complesso economico unitario, viene a cessare in relazione al proprio soggetto economico e/o giuridico11. In tale circostanza l’azienda continua a mantenere la propria unità funzionale, ma si registra però il definitivo distacco rispetto al proprio soggetto istituzionale. Sono, in particolare, casi di cessazione relativa gli istituti della cessione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

Sulla base di tale premessa è possibile affermare che la liquidazione ordinaria costituisce l’ipotesi classica di cessazione in senso assoluto, mentre la cessione - non realizzando lo smembramento delle varie parti sistematiche dell’azienda – uno degli istituti tipici della cessazione relativa. In tale ottica si parlerà di liquidazione in senso proprio, quando ci riferiamo al complesso processo di conversione in denaro dei beni economici costituenti il patrimonio aziendale, ecco allora che il complesso produttivo si considererà liquidato quando avviene la sua cessione contro l’incasso del controvalore in denaro o in titoli rappresentativi12.

10 F. P

ODDIGHE (a cura di), Manuale di tecnica professionale, Cedam, Padova, 2008, A.AMADUZZI, G.PAOLONE,” Le gestioni comuni ad imprese in funzionamento ed operazioni straordinarie, Utet, Torino, 1987; A.DI CAGNO, Le società commerciali, op. cit.; p.120, G.PAOLONE, La cessazione aziendale nelle

sue tipiche forme di manifestazione, Giappichelli, Torino, 2000.

11 P.ONIDA , Economia d’azienda, Utet, Torino, 1971. 12 In tal senso si veda,F.P

ODDIGHE (a cura di), Manuale di tecnica professionale…, op. cit. pag. 505. C.CARAMIELLO, L’azienda nella fase terminale, Cursi, Pisa, 1968, pp. 13 e ss. Il Maestro fa proprio il concetto di cessazione “in senso assoluto”, nel senso che interpreta la fase terminale quale termine della combinazione aziendale come entità di per se esistente escludendo dall’ipotesi in questione la cessione e la trasformazione.

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A caratterizzare tali cessazioni si possono, peraltro, porre motivazioni di vario genere, in quanto riconducibili sia all’andamento tecnico-economico dell’azienda sia a fatti non direttamente correlati all’andamento aziendale. Da ciò discende la possibilità, riconducibile a circostanze interne o esterne all’azienda, di operare una prima distinzione tra13:

 Cause di cessazione di tipo aziendale;  Cause di cessazione di tipo extra-aziendale;

Le cause di cessazione di tipo aziendale si dividono, in fisiologiche e patologiche:; Il raggiungimento dell’oggetto sociale coincide con una causa di cessazione fisiologica, le cause di cessazione non fisiologiche sono invece quelle che scaturiscono da una patologia aziendale, che fa si che la cessazione appaia conseguenza unica e diretta di disfunzioni della combinazione produttiva.

Dal punto di vista economico, si rende opportuno segnalare che le operazioni connesse ai fenomeni di cessione-cessazione aziendale denotano la rilevante presenza di problemi valutativi di varia specie, per i quali gli studi specialisti si sono impegnati ad affinare le metodologie valutative atte a meglio approssimare la misurazione economica del capitale aziendale14.

Purché il fine ultimo della cessione e della liquazione coincida, concretizzandosi di fatto nella conversione monetaria del capitale aziendale, è necessario sottolineare che i due istituti si basano su presupposti profondamente diversi e comportano a differenti modalità operative di realizzazione del patrimonio.

La valutazione economica è, in generale, il processo logico e metodologico di determinazione del valore di stima di qualsiasi entità.

Tale tipo di valutazione si distingue nettamente dalle altre operazioni tecno-contabili ed economiche perché risulta essere essenzialmente previsionale.

13 A.AMADUZZI, L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, Utet, Torino, 1978, p.217. 14 “ Le operazioni straordinarie, sono vicende modificative che impongono un cambiamento talora anche

sensibile degli assetti proprietari, organizzativi e/o tecnico-operativi delle realtà aziendali. Per questo motivo, il loro concepimento comporta sempre il ricorso ad apposite valutazioni economiche”. Cfr: A. TAMBORRINO, Le operazioni straordinarie. Profili civilistici, fiscali, contabili e valutativi, Giuffrè, Milano, 2004; L. GUATRI, Trattato sulle valutazioni d’azienda, Giuffrè, Milano, 1998.

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Si parla, invece, di valutazione aziendale15quando l’oggetto dell’intervento

estimatorio è l’azienda16.

Come innanzi precisato, la complessità delle realtà aziendali e delle relative operazioni straordinarie rende la valutazione aziendale particolarmente laboriosa, al punto di procedere a delle “ valutazioni professionali17”, ossia stime svolte da un soggetto distinto dalle parti interessate e con idonei requisiti.

A tal riguardo, appare evidente che nel momento in cui si entra in una dimensione valutativa, la caratterizzazione soggettiva emerge decisamente e, a tal proposito, importante è il riferimento al principio della relatività dei valori18, in base al quale, in funzione dell’obiettivo conoscitivo, è possibile assegnare differenti valori ad un medesimo oggetto19.

Nello specifico, da tale relatività delle valutazioni ne consegue la possibilità di differenziazioni a vari livelli, sia in funzione all’obiettivo conoscitivo, sia in ordine al parametro valutativo adottato per la valutazione, comportando così la necessità di procedere ad altrettante determinazioni di valore20, ciascuna delle quali si riconduce ad un proprio scopo conoscitivo.

In particolare il presupposto della cessione è l’esistenza di un complesso di beni e di servizi legati da un vincolo di complementarità per il conseguimento di flussi di reddito che permettano all’azienda di durare nel tempo. È questa prospettiva che qualifica l’impresa come “avviata” e che permette di negoziarla ad un prezzo orientato al valore economico del suo capitale, calcolato proprio in

15 Per approfondimenti sulla valutazione d’azienda, si veda: E. GONNELLA, Logiche e metodologie di valutazioni d’azienda. Valutazioni stand-alone, Pisa, Plus-Pisa University Press, 2008; O. PAGANELLI, Valutazione delle aziende. Principi e procedimenti, Utet, Torino, 1990.

16 In particolare, la stima può riguardare:

• Un gruppo di imprese;

• Una singola azienda nella sua globalità; • Un ramo aziendale.

17

A. Tamborrino, “Le operazioni straordinarie Profili civilistici, giuslavoristici, fiscali, contabili e

valutativi.”, Giuffrè, Milani, 2004 p. 364 e ss. 18 Al riguardo si rinvia a: G.B

RUNI, Contabilità del valore per aree strategiche di affari, Giappichelli, Torino. 1999, pP.106 e ss; P.ONIDA, Economia d’azienda, op. cit., pp. 666 e ss.

19 “Il capitale di impresa, nell’alveo degli studi economico aziendali, rappresenta un’entità astratta,

potendo assumere diverse configurazioni, a seconda delle finalità che, di volta in volta, si intende perseguire. Così, ad esempio, ai fini della determinazione del reddito, si individua il capitale di gestione o di funzionamento; in caso di liquidazione, si determina il capitale di stralcio; nelle occasioni in cui si intenda identificare il valore economico dell’azienda, si calcolerà il capitale economico”. Cfr. F. PODDIGHE (a cura di), Manuale di tecnica professionale”, Cedam, Padova, 2004, p. 9.

20 Ciò in funzione delle singole situazioni che possono riguardare un’impresa societaria: cessione,

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funzione dei prevedibili flussi reddituali-finanziari futuri. Viceversa, i presupposti su cui si fonda la liquidazione escludono tali prospettive future, facendo perdere ai vari assets aziendali il maggior valore che esse assumono se considerate quale complesso economico unitario indirizzato al perseguimento di un equilibrio economico a valere nel tempo. L’assenza di tali presupposti frantuma il complesso economico nei singoli beni che lo compongono, spingendo il soggetto valutatore a compiere una valutazione atomistica, corrispondente al cosiddetto capitale di stralcio.

In definitiva, in relazione ai vari eventi generativi di cessazione aziendale, sorge l’esigenza di procedere all’individuazione delle correlate grandezze, vale, a dire:

 nel caso di cessione, l’individuazione del cosiddetto capitale di cessione rappresentato mediante il bilancio di cessione;

 nel caso di fusione, l’individuazione del capitale netto di fusione, rappresentato mediante il bilancio di fusione;

 nel caso di trasformazione, l’individuazione del capitale netto di trasformazione, rappresentato mediante il bilancio di trasformazione;  nel caso di liquidazione, l’individuazione del capitale di liquidazione,

rappresentato mediante il bilancio di liquidazione.

Le differenti situazioni di cessazione danno, origine ad altrettante configurazioni del capitale, ossia all’esigenza di individuare la dimensione quantitativa attribuibile al capitale in funzione della specifica situazione e, quindi, del connesso scopo conoscitivo21.

2.1 La cessazione in senso assoluto: rimando

L’ipotesi di cessazione aziendale in senso assoluto si realizza quando la combinazione produttiva viene definitivamente eliminata dall’ordine economico generale.

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L’ipotesi classica di cessazione in senso assoluto è costituita dall’istituto della liquidazione ordinaria, mediante il quale si realizza lo smembramento delle varie componenti il sistema d’azienda e la monetizzazione delle stesse.

Poiché le cause economico aziendali e gli aspetti contabili della liquidazione ordinaria costituiscono il focus principale del presente elaborato, per l’approfondimento delle determinanti e degli effetti di tale tipologia di cessazione si rimanda ai successivi capitoli.

2.2 Le ipotesi di cessazione relativa

2.2.1 Le operazioni straordinarie quali cause di cessazione relativa: premessa

A causa della forte dinamicità e turbolenza del contesto nel quale i vari complessi aziendali sono inseriti, gli stessi sono alla continua ricerca di condizioni di equilibrio durevole e a questo fine sono sempre più impegnate in operazioni di rideterminazione della propria dimensione e struttura organizzativa attraverso le cosiddette operazioni straordinarie.

Nella dottrina aziendalistica e nella prassi professionale si è soliti qualificare con il termine “ operazioni straordinarie22” una serie eterogenea di attività negoziali, ossia di operazioni giuridico-amministrative che le imprese pongono in essere al di fuori della gestione ordinaria allo scopo di modificare il modello organizzativo, il tipo di struttura o la forma giuridica dell’impresa stessa, di trasferire la titolarità dell’azienda o il controllo dell’impresa, nonché di liquidare l’azienda ed eliminarla dal mercato, estinguendo la relativa impresa23.

22 Numerosi in merito sono i contributi a carattere economico-contabile, tra i quali si ricordano: M.

CARATOZZOLO, I bilanci straordinari. Profili economici, civilistiche tributari, Giuffrè, Milano, 1996.

23 “ Le operazioni dette straordinarie si contrappongono ai normali fatti di gestione. Esse sono destinate a

modificare la società o addirittura risultano finalizzate alla sua estinzione”, in S. D’ANDREA, Il manuale delle società, Il sole 24 ore, Pirola S.p.A., 1996, p. 223. Inoltre il carattere della straordinarietà….è inteso nel contempo in senso rigoroso e ampio, poiché si fa riferimento tanto alla rilevanza degli obiettivi perseguiti dalle imprese, quanto all’intensità degli sforzi e delle risorse e dei mezzi necessari (tempo, capacità umane, risorse tecniche, capitali finanziari, ecc.) quanto ancora alla particolare esigenza di garantire la tutela di un’ampia gamma di interessi e diritti riferibili a soggetti diversi (soci, creditori,

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Sulla base di tali premesse emerge come tali operazioni possano rappresentare da un latoun momento fisiologico della vita di un’impresa, in conseguenza del quale l’azienda subisce un cambiamento, ed è proprio per questo motivo che hanno quel carattere di straordinarietà che le contraddistingue24, ma dall’altro anche la fase terminale della vita aziendale

Si tratta, quindi, di situazioni che presentano scarsa frequenza e requisiti di eccezionalità, ma che non sono certo imprevedibili a causa delle notevoli conseguenze che comportano sul piano aziendale, motivo per il quale le stesse devono essere supportate da un’adeguata preventiva fase di pianificazione.

Si tratta, perciò, di operazioni che rientrano nel numero limitato di macroscelte di natura straordinaria che il soggetto economico è pronto a considerare per riconfigurare, data la presenza di nuovi scenari e obiettivi, la struttura base dell’azienda25.

Per meglio delineare il concetto di operazioni straordinarie, non basta quindi la mera occasionalità rispetto all’ordinaria gestione aziendale, quanto piuttosto può essere produttivo argomentare sulle modificazioni che l’operazione induce sull’assetto giuridico dell’impresa coinvolta, nonché sull’oggetto dell’operazione medesima.

Le operazioni straordinarie che determinano profonde modificazioni dell’assetto aziendale o addirittura la conclusione della vita aziendale sono assai variegate, in effetti alcune possono riguardare la generalità delle imprese (cessione o conferimento d’azienda; liquidazione volontaria o coatta), altre solo le Società (trasformazioni, fusioni, scissioni, scambio di partecipazioni), possono essere dirette (la cessione d’azienda), oppure “mediate” (nel senso che si realizzano attraverso la cessione delle partecipazioni), infine con particolare riferimento al quelle che comportano la cessazione definitiva della vita aziendale

lavoratori, Stato ed economia nazionale nel suo insieme).” Cfr: A. TAMBORRINO, Le operazioni

straordinarie, op., cit., p. 214.

24 “Spesso per affrontare difficoltà legate alla gestione imprenditoriale, gli amministratori si trovano nella

necessità di porre in essere dei mutamenti della forma societaria o di liberarsi di alcuni assets ritenuti non più rilevanti, per concentrare invece le risorse dell’impresa sulle attività c.d. core business”.Si veda: A. TAMBORRINO, Le operazioni straordinarie, op., cit., p. 253.

25 “ Le cosiddette macroscelte investono problemi determinanti per la vita dell’azienda, ossia che possono

orientare in un senso o nell’altro, talvolta anche in maniera irrevocabile, la dinamica di gestione”. Cfr. E. GIANNESSI, “Le aziende di produzione originaria”, pp. 429-430, Cursi, Pisa, 1960.

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si evidenzia come le stesse possano essere determinate dalla volontà del soggetto economico, o essere imposte dalla legge (si pensi al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa).

Con particolare riferimento alla tipologia, si considerano operazioni straordinarie la scissione, la fusione, la trasformazione, la cessione, il conferimento e la liquidazione.

In generale, trasformazione, fusione e scissione sono operazioni di carattere straordinario atte a favorire la cessazione relativamente al soggetto, economico e/o giuridico delle società incorporata, scissa o trasformata.26.

Si tratta, in genere, di operazioni dettate da esigenze particolari di carattere strettamente economico aziendale, legate alla sopravvivenza in senso stretto del complesso produttivo, ma anche da necessità di altro tipo quali la volontà di ridurre/variare la responsabilità dei soci, di incrementare le possibilità di accesso alle fonti di finanziamento a titolo di capitale di credito ed infine può anche trattarsi di motivazioni esclusivamente legati a ragioni di mera convenienza fiscale.

Per quanto riguarda i motivi caratterizzanti le operazioni straordinarie dirette alla cessazione assoluta dell’attività d’impresa, quali la liquidazione societaria, si precisa che gli stessi possono essere suddivisi in cause di ordine fisiologico (raggiungimento dello scopo sociale) o di tipo patologico (crisi d’impresa).

Al di là delle varie cause che determinano la cessazione di un’azienda, laddove tale cessazione determini lo scioglimento della società si avvia un procedimento complesso che, denominato liquidazione, che consiste nella realizzazione di tutte le attività sociali, nella devoluzione del ricavato in primo luogo al soddisfacimento dei creditori sociali e nella successiva ripartizione dell’eventuale residuo tra i soci27.

26 Cfr. S.A

DAMO, “Le cessazioni aziendali”, op., cit., pag. 380; in N. DI CAGNO, Le società

commerciali…, op. cit. p. 215.

In particolare, sono operazioni sui soggetti quelle che modificano in modo rilevante gli assetti proprietari, il tipo societario ed i contenuti del contratto sociale.

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2.2.2 Le operazioni straordinarie nelle fasi della vita aziendale: motivazioni economico-aziendali

Nella moderna teoria economico-aziendale, l’impresa è considerata un sistema aperto, complesso, probabilistico, dotato di specifici meccanismi di autoregolazione e dalla capacità di influenzare l’ambiente esterno28.

La gestione d’impresa è rivolta al conseguimento di determinate finalità generali che orientano costantemente le decisioni, i controlli e l’attività operativa e che favoriscono il soddisfacimento diretto e indiretto dalle aspettative dei vari portatori di interessi.

La vita aziendale è costantemente condizionata da un complesso di forze interne ed esterne che pongono al complesso produttivo opportunità e minacce29. Le prime riguardano i centri di decisione, di controllo e di esecuzione che costituiscono il motore delle varie organizzazioni produttive, animate quest’ultime da soggetti che hanno la tendenza a porre in essere delle condotte non sempre rispondenti agli obiettivi e alle esigenze imprenditoriali.

Le seconde, riguardano i vari gruppi di persone, gli stakeholders, (clienti, concorrenti, fornitori, finanziatori) che ruotano intorno all’impresa e che sono interessati ai suoi risultati e al suo comportamento attivo.

E’ noto che la condizione principale da rispettare affinché l’impresa possa perdurare nel tempo e affinché si crei ricchezza necessaria allo sviluppo nel tempo dello stesso complesso produttivo e al progresso dell’economia in generale è la realizzazione, almeno nel medio-lungo periodo, dell’equilibrio economico-aziendale30; essa deve essere in grado di coprire , con i ricavi ottenuti

28 G. F

ERRERO, Impresa e management, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 5 e ss.; “ L’azienda è un sistema di forze economiche, cioè un insieme di energie personali, mezzi patrimoniali e condizioni varie” O. PAGANELLI, “ Il sistema aziendale” Utet, Bologna, 1976, pag. 10.

29 A tale proposito si tenga in considerazione il concetto di “ordine sistematico” fornito dal Giannessi.

“[…] promanante dalla combinazione di particolari fattori e dalla composizione di forze interne ed esterne , nel quale i fenomeni della produzione, della distribuzione e del consumo vengono predisposti per il conseguimento di un determinato equilibrio economico a valere nel tempo […]”, E. GIANNESSI,

Appunti di Economia aziendale…, op. cit. pag. 220.

30 In tal senso si vedano: E.GIANNESSI, Le aziende di produzione originaria…, op. cit. pagg. 70 -71. U.

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dalla gestione, tutti i costi e remunerare il capitale di rischio investito nella stessa gestione aziendale31.

In uno scenario economico e sempre più aperto alle influenze internazionali e in rapido cambiamento, uno degli strumenti utilizzabili per realizzare una dimensione aziendale in linea con tali nuove esigenze e con le opportunità che via via si presentano è rappresentato dalle operazioni straordinarie, che risultano essere una soluzione sempre più ricorrente nel governo delle aziende.

Mediante le sopra citate operazioni straordinarie è possibile attuare consistenti modificazioni strutturali degli assetti aziendali, talvolta così profonde da produrre i propri effetti anche all’esterno delle stesse organizzazioni produttive.

Ed è proprio perché la realtà economica è in continua evoluzione e sempre pronta a fornire alle aziende nuove sollecitazioni e nuovi stimoli che rendono necessari cambiamenti sia strutturali che organizzativi, che risulta essere di estremo interesse e quanto mai attuale considerare, quegli accadimenti che hanno carattere eccezionale e che vengono definiti, poiché non compatibili o esperibili con gli strumenti, i ritmi e i tempi della gestione ordinaria, operazioni di amministrazione straordinaria.

Questo sta a significare che si tratta di operazioni che, per la loro complessità, producono effetti sull’intero sistema d’impresa, dispiegandosi in senso trasversale con variabile incidenza sulle principali aree funzionali, al fine di intervenire ora come tentativi di soluzione di momenti di difficoltà dell’azienda, ora come un’autentica espressione di programmi aziendali di crescita, sviluppo ed espansione32.

La complessità delle operazioni straordinarie e le conseguenze che da queste derivano, inducono a ricercare le principali motivazioni che spingono gli operatori economici ad effettuarne una pratica attuazione.

31 Si tratta di una condizione essenziale sensa la quale l’iniziativa economica sarebbe priva di ogni

convenienza: P. ONIDA, Economia d’azienda, Utet, Torino, 1971.

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In generale, questi strumenti, che sono così flessibili nella loro forma operativa, possono essere indirizzati al raggiungimento di molteplici finalità. Principalmente, però si ricorre alle operazioni straordinarie quando si rende necessario adattare la forma giuridica dell’impresa a causa di:

• mutate condizioni di mercato o di ambiente socio-economico o legislativo;

• cambiamenti di rapporti di forza tra soci; • progetti strategici verso nuove alleanze;

• necessità di adeguamento tecnologico delle forme di

organizzazione dell’attività produttiva.

Nonostante tale premessa è chiaro che alla base delle varie operazioni straordinarie esistono anche delle forti motivazioni economico aziendali, che nel prosieguo saranno sinteticamente delineate.

Nello specifico, la cessione di un’azienda può essere determinata da ragioni di natura extra-aziendale (l’età avanzata, la morte dell’imprenditore, nel caso di un’azienda individuale, il mancato accordo tra i soci di una società collettiva) o ragioni schiettamente aziendali connesse a problemi economici, produttivi o finanziari33. Essa risulta essere un valido strumento per evitare un aggravamento che finirebbe per concludersi con la liquidazione dell’azienda e la perdita di numerosi posti di lavoro, nel caso in cui l’azienda è in crisi e l’imprenditore, o il gruppo, non abbiano le capacità o le possibilità di risanarla.

Se, invece, l’azienda è in espansione e necessita di finanziamenti, la cessione contro quote o azioni, può rappresentare una soluzione opportuna.

Le motivazioni economiche della fusione sono molteplici e tra loro fortemente interrelate.34

Per prima cosa è necessario evidenziare il potenziale sviluppo strategico dell’impresa, per perseguire nuovi e più avanzati equilibri economici e finanziari

33 Per esempio, il soggetto economico può considerare non sufficiente il reddito ottenibile con l’azienda e

decidere di venderla per realizzare il proprio capitale in modo da poterlo dirottare su investimenti alternativi più remunerativi.

34 Cfr: M.CARATOZZOLO, “ I bilanci straordinari delle società commerciali”, Buffetti, Roma, 1981,

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con l’aumento delle dimensioni e lo sfruttamento delle economie si scala e/o delle sinergie che possono svilupparsi fra imprese che vi partecipano.

La fusione può essere attuata in seguito all’opportunità di assorbire imprese concorrenti e di consolidare la propria posizione sul mercato interno ed internazionale senza dover provvedere a rilevanti esborsi di denaro necessari per una “acquisizione”.

Attraverso la su indicata operazione è inoltre possibile avere l’opportunità di ottenere segreti di fabbricazione, brevetti, marchi, da poter sfruttare ed altrimenti non ottenibili, oppure di assicurarsi materie prime o fonti di energia utilizzati in regime di monopolio o quasi monopolio dell’impresa non incorporata.

La fusione viene attuata anche per avere la possibilità di entrare in mercati o in settori di attività in cui opera l’impresa incorporata, che presentano “barriere all’entrata” difficilmente superabili.

Ma la stessa operazione può essere attuata anche per motivazioni più prettamente finanziarie quali “il rilassamento” finanziario di società con forte indebitamento che vengono incorporate da società con equilibrata struttura finanziaria, o viceversa.

Per quanto riguarda, invece, le motivazioni economiche che inducono ad attuare una trasformazione, è possibile affermare come esse siamo molteplici e non facilmente schematizzabili. In particolare, le discipline economico-aziendali inquadrano la trasformazione come un’operazione di gestione straordinaria che, pur consentendo la continuazione dell’attività aziendale, permette di ricercare determinati obiettivi quali una maggiore economicità, una migliore manifestazione degli equilibri gestionali, la riduzione dei rischi specifici di gestione, attraverso l’adozione della forma societaria ritenuta più opportuna.

Le motivazioni che inducono a mutare la forma giuridica di una società possono essere essenzialmente ricondotte a ragioni di politica aziendale, quali ad esempio strategie di investimento che possono richiedere un adeguamento della struttura giuridico-societaria per ottenere migliori condizioni di accesso ai canali di finanziamento, senza però dimenticare la ragione principale che induce

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all’attuazione della trasformazione di forma giuridica, in qualche modo connessa alle su indicate ragioni di natura finanziaria, ossia la realizzazione di una perfetta autonomia patrimoniale superando così i limiti della responsabilità personale dei soci.

Altri casi possono essere dettati da precise disposizioni di legge, come ad esempio per le società di capitali l’ipotesi di riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, che comportano l’assoluta necessità di cambiare forma giuridica o in alternativa lo scioglimento. Altre motivazioni possono rinvenirsi nell’ambito delle disposizioni fiscali, tenendo presente che la convenienza fiscale di una trasformazione non può essere decisa aprioristicamente, ma considerando il caso concreto.

La scissione, invece, è un’operazione che favorisce il frazionamento di un’azienda in connessione a motivi riconducibili variamente ad esigenze di ridimensionamento o di decentramento aziendale o ancora di ridisegno degli assetti proprietari delle società coinvolte35. In generale, la scissione, al pari di altre operazioni di carattere straordinario risponde ad esigenze di ristrutturazione36 e riorganizzazione aziendale con la conseguenza che le finalità perseguite e le motivazioni economiche ad essa sottese possono essere le più diverse. Tuttavia, il suo ruolo non si esaurisce in questo aspetto, visto che esso si

35 Cfr. N.DI CAGNO, Le società commerciali…, op., cit., p. 409. Per un ulteriore approfondimento sulle

motivazioni economiche poste alla base dell’operazione di scissione si rinvia a : T. ONESTI -I.ROMAGNOLI, “La scissione. Aspetti economici, civilistici e contabili”, Giappichelli, Torino, 1996, p.15 e ss; G.PAOLONE, La cessazione aziendale…,op. cit., pp. 190 e ss.; R.PERROTTA-G.M.GAREGNANI, “Le

operazioni di gestione straordinaria”, Giuffrè, Milano, 1999. pp. 272 e ss; L.POTITO,” Economia delle

operazioni straordinarie d’impresa”, Cedam, Padova, 2000, pp. 256 e ss.

36“Il concetto di ristrutturazione è di derivazione aziendalistica e non trova uno specifico istituto giuridico

che lo rappresenti esaurientemente. Ciò in quanto la ristrutturazione ha una portata più vasta rispetto ai singoli fenomeni che il diritto societario espressamente considera, e concerne non solo la società in quanto tale, ovvero le modificazioni strutturali inerenti al sistema delle partecipazioni, alla distribuzione dei poteri all’interno delle società, all’utilizzo di nuovi strumenti di organizzazione, bensì anche fenomeni inerenti la composizione del patrimonio, la dimensione aziendale, il tipo di attività economica esercitata, in sostanza, tutti quei fenomeni che determinano un cambiamento di carattere straordinario che va a incidere sullo svolgimento normale dell’attività. Giuridicamente, il fenomeno della ristrutturazione non ha rilevanza unitaria, ma si cala nei rispettivi ambiti di applicazione in materia di società. L’unico accostamento che è possibile trarre dal diritto positivo è quello relativo al raggruppamento al’interno del Capo VIII del Titolo V, Libro V del codice civile, di istituti quali la trasformazione, la scissione e la fusione di società, istituti che sono stati definiti “fenomeni estremi” nell’ambito delle modificazioni dell’atto costitutivo”. Cfr. G:MARASCA, Modifiche del contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. Colombo e G. Portale, Torino, 1993, p 23.

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pone anche come mezzo di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra i soci37.

La liquidazione, infine, è la procedura civilistico-contabile che conduce, per volontà dei soci, all’estinzione del soggetto societario come conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento del contratto sociale. Ma non solo, si ricorda come anche la volontà del soggetto di porre fine alla propria impresa o di mutare l’investimento dei propri capitali rappresenta una delle cause più ricorrenti nell’ambito della liquidazione volontaria; mentre impedimenti di legge, sentenze fallimentari, provvedimenti coattivi danno origine a varie forme di liquidazione forzata.

La liquidazione volontaria dell’impresa rappresenta una soluzione estrema di una situazione insanabile, che scaturisce da valutazioni di ordine economico-aziendale, relative all’azienda, osservata nel suo ambito, nelle sua relazioni con l’esterno e alle condizioni che presiedono il suo normale funzionamento38.

Nello specifico, le motivazioni economiche che inducono alla sua attuazione sono molteplici e rinvenibili nella verificazione di una delle cause di scioglimento (art. 2272 c.c.), ovvero:

1) decorso del termine di durata della società, se stabilito a durata determinata39;

2) conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo40;

3) volontà di tutti i soci;

4) mancanza della pluralità dei soci, se questa non viene ricostituita nel termine di sei mesi;

5) altre cause previste dal contratto sociale41.

37 Al proposito si veda E.CUSA, “Prime considerazioni sulla scissione delle società”, Milano, Giuffrè,

1992, p.60.

38 A titolo di esempio possiamo ricordare l’ipotesi in cuiil soggetto economico decida di cessare l’attività

e ritirasi dal mercato e/o magari quando i tentativi posti in essere ai fini della negoziazione della stessa come complesso unitario si sono dimostrati vani, oppure quando l’azienda presenta degli squilibri funzionali tali menomare le sue prospettive di reddito, e quindi la combinazione aziendale non è più atta al raggiungimento del suo fine istitutivo: l’equilibrio economico a valere nel tempo. Cfr. E.GIANNESSI,

Appunti di Economia Aziendale…, op. cit. p.230

39 Il termine può essere peraltro modificato o rimosso per volontà dei soci mediante proroga espressa o

tacita. Art. 2272, punto1, c.c.

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2.2.3. Profili innovativi alla luce della riforma del diritto societario

L’analisi in oggetto ha come punto di partenza la riforma del diritto societario e del sistema fiscale che hanno interessato l’ordinamento italiano a partire dal 1° gennaio 2004, data di relativa entrata in vigore. Infatti, in tale data si chiude il periodo di transizione per l’attuazione della riforma del diritto societario avviato, come è noto, dal legislatore italiano con la pubblicazione dei D.Lgs. n° 5 e 6 del 17 gennaio 2003.

Nello specifico, il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, completa un percorso iniziato nel febbraio del 1998 con la riforma delle società quotate (Riforma Draghi) e proseguito poi nel luglio dello stesso anno con l’istituzione della Commissione Mirone42, che aveva il delicato compito di predisporre un disegno

di legge governativo in tal senso, ponendosi come obiettivo la nascita, la crescita e la competitività delle imprese.

Il disegno di legge elaborato dalla suddetta commissione, decadde con la fine della legislatura e fu seguito dall’emanazione della Legge Delega 3 ottobre 2001 n.366, a cui seguì, il 29 settembre 2002 uno schema di decreto sulla base della III e IV direttiva. La commissione Vietti ha saputo, almeno in parte recepire le modifiche suggerite, così, il 10 gennaio 2003, il governo ha approvato il testo definitivo, pubblicato come D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6. Tra le principali novità introdotte, si ricordano:

• la semplificazione della fase di costituzione delle società per azioni; • la razionalizzazione dei poteri dell’assemblea;

• l’innovazione della disciplina dei conferimenti; • l’espansione della tipologia degli strumenti finanziari;

• le modifiche allo schema di bilancio e al contenuto della nota integrativa;

• l’ampliamento delle ipotesi di recesso;

41 Tra le cause più frequenti si considera causa di scioglimento il venir meno del vincolo relativamente ad

un socio per recesso, morte o esclusione.

42 La Commissione è stata così chiamata dal nome del Sottosegretario al Ministero della Giustizia

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• l’accelerazione, la semplificazione e il chiarimento delle fasi dello scioglimento e della liquidazione.

In generale, la riforma societaria e fiscale hanno, nell’ottica di una regolamentazione più omogenea e completa, ampliato il numero delle disposizioni normative, cambiando in buona misura le “regole del gioco” e andando ad incidere profondamente sui tempi di esecuzione, sulla convenienza fiscale, sui profili procedurali e in definitiva sulle modalità stesse di realizzazione di un’operazione straordinaria.

A tal proposito, l’art.7 della Legge Delega ( L.3 ottobre 2001, n.366), con riferimento alle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e liquidazione, indica quali principi e criteri direttivi, i seguenti:

 semplificare e precisare il procedimento , nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;

 disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;

 disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e scissione;

 introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali;

 l’acceleramento e la semplificazione del procedimento di liquidazione, disciplinandone e chiarendone l’inizio, lo svolgimento e il termine;

 l’introduzione di regole attente alla possibilità di conservare l’eventuale valore residuo dell’impresa;

 la previsione di disposizioni che chiariscono la redazione dei bilanci in fase di liquidazione.

In conclusione, è necessario ricordare che la riforma ha consentito la risoluzione di alcuni dei principali problemi sorti sotto il vigore della vecchia disciplina, ma ne ha creato dei nuovi. Al riguardo, alcuni autori43 hanno evidenziato come la riforma nasca “vecchia” e in contro tendenza a eventi e

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fenomeni soprannazionali, che porteranno certamente a rivederne alcuni dei principi cardine. Si ricorda, a tal proposito, come in tema di bilanci sia necessario tenere conto delle esigenze di adeguamento dei principi contabili italiani agli I.A.S.44, diventati obbligatori per le società che redigono il bilancio consolidato nei mercati regolamentati dal 1 gennaio 2005, mentre per le società che redigono bialnci individuali dal 1 gennaio 2006;

Con riferimento alla riforma fiscale, introdotta con il D.Lgs. 344/2003, si recano altresì sostanziali modifiche alle operazioni straordinarie.

In particolare, tra i criteri della legge delega è prevista l’abolizione dell’applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva del 19% sulle plusvalenze emergenti dalle operazioni di riorganizzazione, con la conservazione del regime di neutralità da coordinare con il nuovo regime della cosiddetta “partecipation exempion45”.

In definitiva, l’obiettivo di tale riforma è quello di ritornare, per le operazioni straordinarie, al regime di neutralità fiscale.

3. La fusione societaria

3.1 Aspetti generali: nozione economica-aziendale e ambito di applicazione

L’istituto della fusione societaria riservato esclusivamente alle aziende operanti in forma societaria e, disciplinato dagli artt. 2501- 2505 quater c.c., costituisce un’operazione straordinaria cui sempre più spesso gli operatori economici fanno ricorso, al fine di razionalizzare e rendere più efficiente la loro organizzazione produttiva46. Sotto il profilo economico la fusione, comunque si

44 I soggetti interessati al passaggio IAS/IFRS sono: le società quotate, le società con strumenti

finanziari diffusi, le banche, società assicurative quotate e non, enti finaziari soggettia vigilanza della Banca d’Italia.A tal proposito, si veda: S.AZZALI,M.ALLEGRINI,A.GAETANO,M.PIZZO,A.QUAGLI, “

Principi contabili internazionali”, Giappichelli, Torino, 2006.

45 Per un’analisi più accurata dei motivi del radicale cambiamento vedasi la relativa relazione

governativa.

46 Il legislatore non si è mai preoccupato, in tutti questi anni, di dare una definizione all’istituto in oggetto,

limitandosi ad indicare le forme e le fasi procedimentali attraverso le quali esso si attua. Una definizione esatta sarebbe utile per individuare la fattispecie da assoggettare alla normativa e nel caso, per individuare quali siano gli istituti similari la cui disciplina potrebbe tornare utile per una interpretazione analogica.

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atteggi sul piano delle sue modalità di esecuzione, risponde essenzialmente ad esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale con la conseguenza che le finalità perseguite e le motivazioni economiche ad essa sottese possono essere le più diverse47.

In linea generale, comunque, l’operazione di fusione è volta principalmente al conseguimento di obiettivi di concentrazione aziendale: l’azienda realizza infatti un incremento delle proprie dimensioni per via “esterna”, tendente al raggiungimento, al miglioramento o allo sviluppo del proprio equilibrio economico48; realizzando un’integrazione delle compagini sociali e il consolidamento patrimoniale delle società coinvolte.

Essa, in particolare, rappresenta una fase importante della vita dell’impresa, spesso associata a delicati momenti di transizione, in cui si concentra in un’unica struttura societaria il patrimonio e le risorse allocate in altre società, comportando l’estinzione senza liquidazione delle società fuse o incorporate. In tal modo, tutti i rapporti attivi e passivi pre-esistenti, per effetto della fusione vengono trasferiti in capo alla nella società incorporante.

Si tratta pertanto, di un caso di cessazione relativa perché la aziende che vi partecipano vengono ad assumere uno stesso soggetto giuridico e continuano, come innanzi precisato, la loro attività inserite in un complesso produttivo potenziato.

La dottrina aziendalistica e la prassi societaria sono solite classificare le fusioni in ragione delle diverse modalità di realizzazione, distinguendo innanzitutto tra due macroclassi:

Con l’espressione fusione si indica, nel significato usuale del termine, il riunirsi o l’assimilarsi. In effetti, la fusione societaria è un’operazione mediante la quale si opera l’unificazione di più società in una sola. A tal proposito si veda, L.BUTTARO, Considerazioni sulla riforma della disciplina delle fusioni, pp.577-578; F.DI SABATO, “Manuale delle società”, GIuffrè, Milano, 2003, p. 757; N.DI CAGNO, “Le società”, op. cit., p.396.

47 Si osserva, giustamente, come le cause poste alla base delle fusioni possono variamente ricondursi a

motivazioni legate al mercato o alle strategie societarie, ovvero a motivazioni organizzative, di carattere finanziario, di ordine fiscale o ancora di tipo speculativo, le quali danno normalmente luogo ad una espansione dimensionale. Si veda al riguardo: G.PAOLONE, La cessazione aziendale…, op. cit., p.114; S. SARCONE, Le fusioni societarie. Aspetti economico-aziendali, civilistici, contabili e fiscali, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 25 e ss.

48 Si parla infatti, di crescita esterna, che viene contrapposta alla crescita interna, laddove l’ampliamento

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 situazione in cui una o più società si fondono in un’altra società preesistente che le assorbe determinando l’estinzione delle società incorporate: fusione per incorporazione.49

 Situazione in cui una o più società si estinguono dando vita ad un soggetto economico e giuridico di nuova costituzione: fusione per

unione o fusione vera e propria.

Nella seconda manifestazione giuridica dell’istituto, la cosiddetta fusione per unione, raramente riscontrabile nella pratica, due o più unità aziendali si sciolgono e , fondendosi, danno origine a un complesso nuovo e di più ampie dimensioni, nel caso di fusione per incorporazione, invece, la società incorporante estende il proprio sistema aziendale includendovi i mezzi e il capitale umano che in origine, diversamente legati a sistema, costituivano un’altra unità che scompare.

Si delinea così un’ipotesi di cessazione relativa dell’azienda la quale viene a cessare in relazione al proprio soggetto economico e/o giuridico registrando il definitivo distacco rispetto al proprio soggetto istituzionale.

La fusione può aver luogo tra società dello stesso tipo, aventi la medesima forma giuridica, (fusione omogenea) o di diverso tipo (fusione eterogenea), escludendo tuttavia, a norma dell’art. 2501c.c.,

In riferimento al genere delle imprese, l’operazione di fusione può avere ad oggetto imprese aventi oggetto sociale simile/identico o affine, dando rispettivamente origine a forme di integrazione orizzontale o verticale50.

È vero infatti che per effetto della fusione, lo scopo delle società che si sono fuse diventa unico, mentre l’originale oggetto sociale delle stesse, con cui lo scopo non va confuso, può, anche se non necessariamente, essere il medesimo.

In particolare, in queste differenti situazioni, risultano chiaramente evidenti le caratteristiche della fattispecie in oggetto:

49 Tra le fusioni per incorporazione, inoltre, qualora le società coinvolte nell’operazione siano legate da

un vincolo di partecipazione, la fusione per incorporazione può essere: 1. DIRETTA, se la partecipante incorpora la partecipate; 2. INVERSA, se la partecipata incorpora la partecipante.

50 Si pensi ad aziende operanti nello stesso settore aziendale (industriale, mercantile, bancario,

assicurativo, ecc.), ovvero unità posizionate in stadi successivi di un medesimo processo di produzione (imprese industriali e mercantili)

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1. lo scioglimento senza liquidazione;

2. il trasferimento dell’intero patrimonio attivo e passivo;

3. l’acquisto della qualità di socio della società incorporante o di quella risultante dalla fusione, da parte di tutti i soci della società incorporata o di quelle partecipanti.

La fusione costituisce, inoltre, l’unica forma di integrazione realizzabile quando sul mercato non esistono “venditori” pronti a liquidare i propri investimenti, ma soggetti attivi disposti all’assorbimento di altre realtà aziendali per accrescere la propria capacità produttiva e commerciale, le proprie potenzialità finanziarie, nonché per avere la possibilità di penetrare su nuovi mercati e settori produttivi con lo scopo ultimo di accrescere la remunerazione dei propri capitali51

In relazione ai profili valutativi poiché, come già affermato in precedenza, la fusione societaria costituisce un’ipotesi di cessazione relativa, è necessario evidenziare che in prima battuta il problema valutativo delle fusioni si presenta molto simile a quello delle cessazioni aziendali, rispetto al quale è comunque necessario rilevare i relativi adeguamenti. È vero, infatti, che il “nuovo” complesso aziendale scaturente dall’operazione di fusione viene ad avere delle potenzialità reddituali assolutamente diverse dalla sommatoria delle redditività delle singole entità partecipanti52, determinate dalla circostanza che la composizione dei patrimoni di alcune imprese che si fondono può essere motivo di riequilibrio delle altre aziende, ne andrebbe infatti della stessa convenienza della stessa operazione straordinaria. In sintesi i complessi produttivi riferibili alle società partecipanti vanno ad inserirsi in un altro sistema aziendale, quello scaturente dalla fusione, nel quale fanno confluire le loro capacità reddituali, con la conseguenza che la loro valutazione non può essere effettuata in maniera autonoma, ma occorrerà tenere presente “l’utilità complementare” che le aziende

51 G. P

AOLONE, Gli istituti della cessazione aziendale. Cause originatrici e forme di manifestazione, Franco Angeli, Milano, 2008.

52 Una redditività globale più elevata è necessaria affinché l’operazione di fusione abbia convenienza, ma

la diretta conseguenza di tale assunto è che il valore del capitale economico è maggiore della somma dei medesimi valori riferiti alle società partecipanti considerate in condizioni di autonomo funzionamento.

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che cessano possono arrecare alla società incorporante o a quella che si origina ex novo a causa dell’operazione di fusione.

4. La scissione societaria

4.1 Aspetti generali: Nozione economica-aziendale e ambito di applicazione

Quello della scissione è un istituto che la normativa italiana ha conosciuto solo di recente, infatti fino al 1991, la scissione era un’operazione non prevista dalla normativa italiana, la dottrina e la giurisprudenza si erano però lungamente occupate della fattispecie che sempre più veniva evidenziandosi nella pratica, come normalmente succede si erano affermati due indirizzi interpretativi contrapposti rispetto alla legittimità della stessa operazione, rendendo palese l’esigenza di legiferare in materia. Attualmente, invece, la normativa civilistica prevede tale istituto non offrendo comunque una definizione compiuta dell’operazione ma limitandosi ad elencare i possibili modi in cui essa può manifestarsi53.

In generale, il termine scissione è di derivazione francese, nel cui ordinamento era prevista. In Italia, tra gli anni ’70-’80, non era previsto tale istituto, ma si utilizzava uno strumento simile allo stesso: il conferimento d’azienda54 o scorporo.

Tuttavia, nonostante gli elementi di affinità, la scissione permette a differenza del conferimento la formazione di nuovi assetti e strutture societarie.

In definitiva:

• con il conferimento si giunge alla formazione di un “gruppo”;

53 F.P

ODDIGHE (a cura di), Manuale di Tecnica professionale…, op., cit., p. 178.

54 Con il termine “conferimento” si intende “l’operazione per cui un’azienda oppure un ramo aziendale,

dotato di autonoma capacità di reddito, vengono conferiti ad un ente giuridicamente diverso dall’impresa conferente”. In sostanza , con il conferimento si “stacca” da un’impresa detta conferente un complesso aziendale funzionante, il quale viene conferito ad un’azienda detta conferitaria, già costituita o nata in seguito al conferimento stesso. Si veda: F. PODDIGHE (a cura di), Manuale di Tecnica professionale, op., cit., p. 179 ; M.CONFALONIERI, “ Trasformazione,Fusione , scissione e liquidazione delle società.

Adempimenti civilistici, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie ” XX ed., il sole 24 ore, Milano,

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• con la scissione si tende a suddividere una certa realtà aziendale fra i soci della stessa.

Sul piano giuridico, la “scissione” di una società è stata introdotta nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 22/199155. Ai sensi di tale decreto, la

scissione viene definita come l’operazione che determina l’attribuzione di tutto il patrimonio o di parte di esso ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, in cambio dell’assegnazione ai soci della prima di quote o azioni delle beneficiarie del trasferimento patrimoniale56.

A tal proposito, anche l’art. 2506 c.c., rubricato “forme di scissione”57, recita quanto segue: con la scissione una società assegna l’intero patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai soci.

Una compiuta definizione di scissione non può ricavarsi neanche dalla legge delega né dalla IV Direttiva CEE, la quale descrive l’istituto come l’operazione con la quale una società, tramite scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società (preesistenti o di nuova costituzione), l’intero patrimonio attivo e passivo mediante attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione58.

Trattasi, dunque, di “un’operazione che favorisce il frazionamento di un’azienda in connessione a motivi riconducibili variamente ad esigenze di ridimensionamento o di decentramento aziendale o ancora di ridisegno degli assetti proprietari delle società coinvolte”59.

55 Il D.Lgs. 22/1991 è attuativo della direttiva CEE n. 891/82, definita IV direttiva comunitaria di armonizzazione del diritto di società, detta anche direttiva scissioni.

56 Si noti, da tale citazione, come il legislatore non abbia voluto fornire una definizione di tipo

classificatoria del fenomeno in esame, bensì ha voluto evidenziare che la peculiarità dello stesso risiede nella sua stessa dinamica, vale a dire nella sua funzione economica e nei suoi effetti giuridici.

57 Con il termine “forme di scissione”, il Legislatore ha voluto mettere in risalto la varietà del fenomeno. 58 Si veda: F. FARNETI G.SAVIOLI, La scissione di società, problematiche di valutazione, aspetti civilistici, fiscali e contabili, Etas libri, 1993. Risulta facile evincere, come sia la Direttiva comunitaria,

sia il D.Lgs. 22/1991 definiscono la società che trasferisce il suo patrimonio, in tutto o in parte, come società scissa, mentre le società che ricevono il trasferimento di patrimonio, come società beneficiarie.

59 Cfr. N.DICAGNO, Le società commerciali…, op. cit., p.409. Si veda anche: G.PAOLONE, La cessazione aziendale…, op. cit. ,p.190 e ss.; R.PERROTTA –G.M.GAREGNANI, Le operazioni straordinarie…, op. cit., pp.272 e ss;

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Dalle definizioni sopra esposte, discende la possibilità di individuare tre figure:

1. la società scissa, come la società che trasferisce il suo patrimonio, in tutto o in parte;

2. le società beneficiarie, come le società che ricevono il trasferimento di patrimonio;

3. i soci della società scissa, che entrano nella compagine delle società beneficiarie ricevendo azioni/quote di queste.

Dal reciproco atteggiarsi di questi soggetti emergono, poi, differenti modalità di esecuzione della scissione che può essere totale o parziale.

La scissione totale, in particolare, comporta il trasferimento dell’intero patrimonio di una società (società scissa) a due o più società nuove o preesistenti (società beneficiarie), le ci azioni/quote vengono attribuite ai soci della società scissa la quale si estingue60.

La scissione parziale, invece, solo parte del patrimonio della società scissa risulta trasferito ad altra/e società beneficiarie, con attribuzione delle azioni/quote di queste ultime ai soci della prima. In questo secondo caso, la società scissa non si estingue continuando a sopravvivere, seppure in una differente dimensione61.

In sostanza, l’istituto in esame si propone una duplice funzione62:

1- una funzione economica e strategica, dal momento in cui si configura quale strumento di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

2- una funzione stragiudiziale, dal momento in cui si pone come mezzo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i soci,

Sulle motivazioni poste alla base dell’operazione d scissione si rinvia a : T.ONESTI –I.ROMAGNOLI, La

scissione di società…, op. cit., pp.15 e ss.

60 Per un ulteriore approfondimento sull’argomento, si veda: M. Caratozzolo, “I bilanci straordinari”, op.

cit., p. 384.

61 Si veda: G.F. C

AMPOBASSO, La riforma delle società di capitali e delle cooperative, II ed., Utet, Torino, 2004, p.237.

62 All’operazione di scissione solitamente si fa ricorso per i seguenti obiettivi:

1. ridefinizione degli assetti proprietari dell’impresa; 2. effettuazione di operazioni di concentrazione di imprese; 3. ristrutturazione finanziaria dell’impresa;

4. agevolazione di processi di liquidazione; 5. cessione totale o parziale dell’impresa;

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permettendo a questi ultimi di risolvere i propri contrasti con un atto di autonomia ( la scissione), che permette di scomporre la compagine sociale in gruppi omogenei rispetto agli interessi perseguibili tramite lo strumento societario63.

I caratteri, inoltre, dell’operazione si individuano:

• nell’assegnazione del patrimonio, in tutto o in parte, di una società ad altre, preesistenti o di nuova costituzione, con conseguente frazionamento del patrimonio stesso;

• nell’ingresso dei soci della società scissa nella compagine sociale delle società beneficiarie, con conseguente assegnazione ai soci della prima si quote/azioni delle seconde.

Come già evidenziato quindi sono molteplici le ragioni che inducono il soggetto economico a progettare un’operazione di scissione, tutte guidate da un comune obiettivo che consiste in quello di consentire il mantenimento-miglioramento delle condizioni di equilibrio aziendale in una prospettiva di medio-lungo andare.

In tale prospettiva possono rendersi necessari cambiamenti strutturali, nell’ambito dei quali l’istituto della scissione può assumere duplice funzione in quanto può essere da un lato uno strumento idoneo a realizzare processi di concentrazione di diverse unità aziendali, allo scopo di fruire dei vantaggi connessi alla grande dimensione, dall’altro, invece, mediante l’istituto in questione può anche essere perseguito l’obiettivo di puntare ad un ridimensionamento delle strutture produttive, attraverso la via del decentramento, per tentare di risanare situazioni di crisi aziendale.

Ecco allora che si assisterà ad un processo integrativo qualora la società scissa provveda a trasferire l’intero suo patrimonio (o parte di esso) ad una o più società preesistenti, si realizzerà, invece, un processo di decentramento quando la società scissa procede a trasferire l’intero suo patrimonio (o parte di esso) ad una

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o più società di nuova costituzione, è in questa ultima situazione che si realizza la vera e propria ipotesi di cessazione relativa dell’azienda scissa, che cessa di esistere quale entità unitaria, ma che continua a vivere in seno agli altri complessi produttivi a favore dei quali è stato trasferito quota parte del patrimonio della società scissa.

Come è possibile evincere da quanto sin qui esposto l’istituto della scissione può senz’altro rappresentare un potenziale strumento di sviluppo e di crescita aziendale, soprattutto qualora si proceda ad assegnare il patrimonio della scissa a società preesistenti, ma ai fini del presente elaborato sembra più opportuno analizzare le finalità dell’istituto nell’ottica di strumento per far fronte alle pià varie forme di disfunzione aziendale. È in quest’ottica che è necessario sottolineare che le caratteristiche e le possibilità di applicazione dell’istituto della scissione risultano essere di estrema utilità anche per il risanamento delle imprese in crisi, nei vari stadi in cui essa viene a manifestarsi64.

Attraverso il processo di scissione si rende, infatti, attuabile il processo di separazione di attività operative in perdita, non più risanabili, da quelle redditizie o risanabili, in questo modo le prime facenti capo alla società scissa o trasferite alla società beneficiaria saranno gestite in un’ottica liquidatoria, le seconde, invece, ancora nominalmente capaci di produrre reddito, saranno inserite in un piano di risanamento, il tutto nell’ottica di recuperare l’efficienza produttiva e l’economicità dell’organizzazione stessa.

L’elevata flessibilità operativa dell’operazione in questione rende la stessa anche strumento ideale per la cessazione dell’impresa sociale mediante la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i soci, obiettivo raggiungibile mediante la separazione di patrimoni da assegnare ai soci, specie in presenza di dissidi insanabili all’interno della stessa compagine sociale65.

64 Si precisa come l’istituto della scissione ma anche qualunque altra operazione straordinaria, non

possano essere considerati strumenti di risoluzione della crisi aziendale qualora la stessa di trovi in stadi particolarmente evoluti, che abbiano comportato la necessità di sottoporre la società ad procedure concorsuali.

65 Tali situazioni si possono verificare per esempio in società a carattere familiare, ove, assai spesso, il

venir meno dell’elemento che garantiva l’unità di indirizzo determina situazioni di conflittualità tra i soci eredi superstiti, con conseguente necessità di separazione del patrimonio sociale. In tali circostanze la

Riferimenti

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