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Capitolo 5: Riflessioni e Conclusioni

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Academic year: 2021

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Capitolo 5: Riflessioni e Conclusioni.

I cambiamenti sull'informativa finanziaria introdotti dal d.lgs. 139/2015 sono da considerarsi “epocali”. Il nuovo impianto sostituisce totalmente le precedenti direttive in materia contabile 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII Direttiva CEE), costituendo, di fatto, una riforma radicale, che, a mio avviso, presenta però luci e ombre.

Da un lato alcune disposizioni di “alleggerimento e semplificazione”, secondo l'ottica “think small first1” del legislatore comunitario, portano a una riduzione della trasparenza dell'informativa finanziaria (penso ai bilanci delle micro-imprese e alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, che costituiscono le realtà economiche più numerose e rappresentative del nostro tessuto economico).

Dall'altro lato alcune rilevanti novità – per esempio il criterio del costo ammortizzato – vanno nella direzione opposta, con il rischio concreto di introdurre obblighi eccessivamente onerosi per le PMI che sono tenute a redigere il bilancio in forma ordinaria, la cui valenza informativa, in questi tipi di società, è ancora tutta da apprezzare e dimostrare.

Detto questo, l'impatto del d.lgs. 139/2015 sulla professione è molto rilevante: le società, con l'intermediazione dei professionisti, dovranno prendere dimestichezza con alcuni istituti, quali il Rendiconto Finanziario – in passato ancora poco frequentato, ma di grande valenza informativa – e, soprattutto, con i nuovi criteri di valutazione introdotti, cioè il costo ammortizzato, per le società tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria, ed i criteri di valutazione degli strumenti derivati, per tutte le società con l'eccezione delle micro-imprese. Da non sottovalutare anche l'impatto delle altre norme introdotte circa gli schemi di bilancio e di contenuto dell'informativa che, per alcuni aspetti – tra i quali, a titolo d'esempio, l'eliminazione della parte straordinaria del Conto Economico e il divieto di capitalizzazione di alcune immaterialità – vanno preparate anche a livello di bilancio comparativo.

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Infine anche le ricadute dei nuovi criteri di valutazione a livello fiscale, non sono ancora pienamente risolte.

Per quanto riguarda il costante aggiornamento dei principi contabili nazionali, oltre a quelli già analizzati, l'OIC dovrà necessariamente rivedere, riguardo ai temi trattati in precedenza, diversi principi contabili, tra cui il Principio Contabile OIC 11 – “Bilancio di esercizio. Finalità e postulati” nella sua forma, in modo tale che quest'ultima sia uniformata alle modifiche apportate dal d.lgs. 139/2015 agli artt. 2423 – “Redazione del bilancio” e 2423 bis – “Principi di redazione del

bilancio” del codice civile.

Il primo articolo concerne la possibilità concessa dal nostro legislatore “di non

rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.

In questo caso, il nuovo Principio Contabile OIC 11 dovrà ben chiarire cosa si intende per “effetti irrilevanti”, in modo da evitare che la facoltà concessa dalla norma ai fini meramente semplificatori non diventi una scusante per non applicare le nuove norme, specie se ritenute “troppo complicate” e non invece “irrilevanti”.

Il secondo articolo riguarda la modifica del comma 1, laddove il d.lgs. 139/2015 sostituisce l'obbligo di tenere conto della “funzione economica” dell'attività e della passività oggetto di valutazione inserendo l'obbligo di considerare “la

sostanza dell'operazione o del contratto” sottostanti.

Questa modifica normativa potrebbe aprire una volta per tutte all'introduzione del metodo finanziario per la rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria, anche nel bilancio di esercizio. Tale metodo è ammesso già da tempo nel bilancio consolidato ex d.lgs. 127/1991, ma il fatto che il d.lgs. 139/2015 non abbia modificato l'art. 2427 punto n. 22) cc, che richiede l'inserimento in Nota Integrativa delle informazioni rilevanti relative ai medesimi contratti di locazione, lascia pensare che il metodo finanziario non sarà introdotto, o che per lo meno non lo sarà in modo obbligatorio.

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adeguatamente inserito nel Principio Contabile OIC 16 – “Immobilizzazioni

materiali”. Allo stato attuale, esso è menzionato, sempre nel senso di un'adozione

facoltativa, solo nel Principio Contabile OIC 17, disciplinante il bilancio consolidato.

Altri principi contabili che dovranno essere rivisti dall'OIC sono i Principi Contabili OIC 10 e OIC 12, in materia, rispettivamente, di Rendiconto Finanziario e di schemi di bilancio.

Per il primo, tuttavia, non si attendono sostanziali modifiche ai contenuti tecnici, visto è stato aggiornato nel giugno del 2014; per il secondo, si attendono modifiche riguardanti sia l'inserimento tra i documenti obbligatori del Rendiconto Finanziario, sia le modalità di classificazione delle voci oggetto di modifica del d.lgs. 139/20152.

Per quanto riguarda i ratei e i risconti, l'applicazione obbligatoria del metodo del costo ammortizzato per i titoli obbligazionari emessi comporterà il divieto di rappresentare nelle voci di Stato Patrimoniale, ad essi dedicati, il valore del disaggio e dell'aggio di emissione. Per questo motivo, il Principio Contabile OIC 18 dovrà essere lievemente modificato.

Infine, ci si può ragionevolmente attendere che il Principio Contabile OIC 22, disciplinante i conti d'ordine, sia profondamente modificato, se non addirittura soppresso, in seguito alla loro abolizione. Una soluzione potrebbe essere quella di inserire le norme relative alle informazioni da fornire in Nota Integrativa nel Principio Contabile OIC 12, disciplinante gli schemi di bilancio.

Ricapitolando, il quadro di riferimento disegnato dal d.lgs 139/2015 prevede, dunque, un'informativa di bilancio stratificata su 4 livelli:

 “Bilancio IAS/IFRS”;

 “Bilancio ordinario”, formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione;

 “Bilancio in forma abbreviata”, formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, con esonero dalla redazione del 2 Per maggiori informazioni al riguardo, vedere il cap. 2 par. 2.1

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Rendiconto Finanziario e possibilità di non redigere la Relazione sulla Gestione;

 “Bilancio delle micro-imprese”, che riprende la struttura del bilancio in forma abbreviata, ma se ne differenzia per la possibilità di non redigere la Nota Integrativa.

Dalle novità introdotte dal d.lgs. 139/2015 e da questa “stratificazione” dell'informativa si può dedurre:

 una generale graduazione degli obblighi informativi, attuata tramite suddivisione delle imprese in segmenti dimensionali definiti da valori di bilancio e numero dei dipendenti;

l'introduzione di un regime per le cd “micro-imprese” ancora più semplificato rispetto a quello previsto per le “piccole imprese”, che consentirà agli operatori economici di piccolissime dimensioni di redigere un bilancio in forma ridotta, con eliminazione di quegli oneri informativi attualmente previsti che, date le ridotte dimensioni, costituiscono un ingiustificato onere amministrativo;

 la modernizzazione degli istituti relativi al trattamento contabile dei derivati, degli strumenti finanziari, dei crediti e dei debiti, mediante avvicinamento a quanto previsto in materia dagli IAS/IFRS, per le imprese di grandi dimensioni. In particolare, secondo le intenzioni del legislatore, un trattamento contabile degli strumenti derivati in linea con quello delle migliori prassi internazionali responsabilizzerà le imprese nella sottoscrizione e gestione di tali strumenti che, data la loro complessità e potenziale rischiosità, necessitano di vedere evidenziati immediatamente in bilancio i propri effetti3;

 l'obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario da parte di tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria;

 una profonda revisione del contenuto della Nota Integrativa.

Tuttavia, è opportuno rammentare che i principi IAS/IFRS sono più idonei per soddisfare le esigenze informative degli investitori e dei finanziatori, mentre gli 3 Da pag. 2 di “Bilancio di esercizio: come cambia dal 2016” di Saverio Cinieri, IPSOA Quotidiano,

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attuali principi nazionali sono più idonei per soddisfare le esigenze delle banche, dei creditori e dei soci.

Le PMI italiane, ossatura portante del nostro sistema economico, ricorrono prevalentemente al credito bancario, nonostante l'introduzione da parte del legislatore di facilitazioni per l'emissione di nuovi strumenti, quali minibond e cambiali finanziarie, principalmente sottoscritti dagli investitori professionali, per rendere le PMI meno “banco-centriche” e quindi facilitare il ricorso ai citati canali alternativi; sotto questo profilo si ritiene, quindi, necessario favorire anche la redazione dei bilanci in modo idoneo per l'esigenza degli investitori, quindi conformemente ai Principi Contabili Internazionali4.

Per tali fini si sarebbe potuto recepire nel d.lgs. 139/2015 la deroga all'art. 6 della Direttiva 2013/34/UE prevista dall'art. 7, ossia la possibilità di valutare le immobilizzazioni con il “metodo della rideterminazione dei valori”. Oltre a tale modifica si sarebbe potuto permettere alle piccole imprese, naturalmente con l'esclusione delle micro-imprese, di potere redigere i bilanci con i principi IAS/IFRS.

Infine potevano essere recepite le indicazioni europee riferibili alla fissazione di limiti dimensionali per individuare le categorie di imprese (micro, piccole, medie e grandi). Più precisamente, la Direttiva 2013/34/UE stabilisce che:

si considerano “micro-imprese” le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano 2 dei 3 seguenti limiti:

.

1 Totale Stato Patrimoniale: 350.000 €; .

2 Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 €; .

3 Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

si considerano “piccole imprese” le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano 2 dei 3 seguenti limiti:

1. Totale Stato Patrimoniale: 4.000.000 €;

2. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 €; 3. Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

4 Da pag. 1 di “Principi IAS/IFRS: recepimento della Direttiva UE, un'occasione persa?” di Pierino Postacchini, IPSOA Quotidiano, Fermo, 28/04/2015.

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si considerano “medie imprese” le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano 2 dei 3 seguenti limiti:

1. Totale Stato Patrimoniale: 20.000.000 €;

2. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 €; 3. Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

si considerano “grandi-imprese” le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano 2 dei 3 seguenti limiti di cui al punto precedente. Gli effetti del passaggio da una categoria all'altra si concretizzano dal secondo anno consecutivo in cui si sono superati 2 dei 3 limiti della categoria cui si apparteneva in precedenza.

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BIBLIOGRAFIA:

“Bilancio di esercizio: come cambia dal 2016” di Saverio Cinieri, IPSOA Quotidiano, Roma, 19/05/2015.

“Principi IAS/IFRS: recepimento della Direttiva UE, un'occasione

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