Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 62 del 10 dicembre 1992
Oggetto: Computo della retribuzione imponibile. Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166. Indennità di trasferta.
Con riferimento al regime contributivo delle diarie, missioni o indennità corrisposte ai cd. trasfertisti fissi di cui alla circolare n. 58/1991, pagina 6, punto 3, lettera a) ed a integrazione dell'ultimo periodo dello stesso punto 3 della medesima circolare, si precisa quanto segue.
Il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale, che ha affermato la natura innovativa dell'articolo 9 ter della legge n. 166/1991 e del relativo regime di contribuzione (esenzione pari al 50%), consente di poter procedere all'esazione delle maggiori somme dovute per premi assicurativi sulle indennità di trasferta corrisposte, prima dell'entrata in vigore della citata legge, ai lavoratori contrattualmente tenuti a prestare la loro attività in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale.
Le Unità operative provvederanno, pertanto, sussistendo fino alla data del 15 giugno 1991 l'obbligo contributivo sull'intero ammontare degli emolumenti in questione, ad attivare tutti i mezzi di recupero dei premi non versati da parte dei datori di lavoro.