Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Prestazioni - Direzione Centrale Rischi Documento: Circolare n. 48 del 20 novembre 2006.
Oggetto: Regolarità contributiva per i lavoratori autonomi: verifica.
Quadro Normativo
• D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 : “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 67.
• Legge 27 dicembre 1997, n. 449 : “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. Articolo 59, comma 19.
• Circolare INAIL n. 30 del 7 maggio 1998 : “Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.” Articolo 59, comma 19.
• Circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 : “Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in Edilizia INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 230/segr. Del 12 luglio 2005”.
• Lettera Inail di Istruzioni operative del 12 settembre 2006 1: “Verifica della regolarità contributiva per i lavoratori autonomi. Chiarimenti e istruzioni”.
Premessa
La circolare n. 30 del 7 maggio 1998 stabilisce che la data di riferimento per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche sia fissata al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui viene denunciato l'infortunio o la malattia professionale.
Le difficoltà connesse ai tempi tecnici necessari per l'acquisizione dei pagamenti - difficoltà che avevano giustificato la verifica della regolarità al 31 dicembre dell'anno precedente – risultano ora superate dalla possibilità di visualizzare in procedura GRA (scheda contabile–incassi) i pagamenti effettuati anche se non ancora attribuiti a giusti titoli (visualizzazione con status “blank”) nonché di richiedere copia dei versamenti effettuati con F24.
Per i coltivatori diretti, la verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata richiedendo l'esibizione di dichiarazione sostitutiva da sottoporre a controllo presso l'INPS con le consuete modalità.
Istruzioni
Considerato quanto sopra, si impartiscono le seguenti istruzioni.
La verifica della regolarità contributiva ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche ai lavoratori autonomi dovrà essere effettuata non più al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui viene denunciato l'infortunio o la malattia professionale2 bensì alla data dell'infortunio o della denuncia della malattia professionale.
Resta ferma la possibilità della regolarizzazione successiva entro i termini prescrizionali tenendo conto dell'ultima scadenza utile dei pagamenti, diversa per artigiani e agricoli, precedente la data dell'infortunio o della denuncia della malattia professionale.
Decorrenza
La presente circolare è immediatamente operativa e dovrà essere applicata agli eventi successivi alla sua emanazione.
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1. Reperibile in www.inail.it/Normativa e Atti Ufficiali/Istruzioni operative.
2. Circolare Inail n. 30 del 7 maggio 1998.
IL DIRETTORE GENERALE