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69 del 29 agosto 1975 Oggetto: Rinnovo della normativa concernente la parte economica del rapporto libero professionale dei medici specialisti ambulatoriali dell'INAIL

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 69 del 29 agosto 1975

Oggetto: Rinnovo della normativa concernente la parte economica del rapporto libero professionale dei medici specialisti ambulatoriali dell'INAIL.

II Consiglio di amministrazione, in data 17 dicembre 1974, ha adottato la delibera approvata dai Ministeri competenti il 19 luglio 1975, relativa alla disciplina, sotto il profilo economico, del rapporto libero professionale dei medici specialisti ambulatoriali dell'INAIL (v. allegato).

Il nuovo Accordo per la regolamentazione di tale rapporto decorre dal 1 gennaio 1974 ed ha efficacia fino al 31 dicembre 1976.

Con la stessa deliberazione, il Consiglio di amministrazione si è riservato di approvare con successivo provvedimento la parte normativa che dovrà essere definita ad integrazione dell'Accordo suddetto.

Le disposizioni innovative rispetto alla precedente disciplina sono qui di seguito indicate:

1) sono rivalutate le misure dei compensi mensili (tabella allegato A dell'Accordo);

2) è stabilito l'aumento da L. 24 a L. 30 di ciascun punto percentuale di variazione del costo della vita intervenuta successivamente al 30 giugno 1973;

3) è prevista una nuova misura dei compensi aggiuntivi per accessi (tabella allegato C dell'Accordo);

4) è istituito un premio annuale di collaborazione pari al 10 per cento del solo compenso tabellare di base complessivamente percepito da ciascun sanitario nel corso dell'anno, da liquidare entro il mese di marzo dell'anno successivo il premio non spetta allo specialista nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o risoluzione del rapporto professionale;

5) il contributo a carico dell'Istituto da versare all'ENPAM è stabilito nella misura dell'11,50 per cento (il contributo a carico dei sanitari resta invariato nella misura del 4 per cento). Detto contributo, peraltro, a differenza di quanto stabilito nella precedente disciplina, va calcolato solo sull'ammontare dei compensi mensili di cui alla tabella allegato A anzicennata, con esclusione, quindi, delle quote aggiuntive;

6) con effetto dal 19 luglio 1975 è previsto, in caso di assenza per comprovata malattia, il mantenimento della corresponsione del compenso e della quota aggiuntiva mensile sino ad un massimo di nove mesi nell'anno solare. Il trattamento stabilito nella misura intera per i primi sei mesi è ridotto del 50 per cento per i successivi tre mesi e comprensivo, nei confronti degli specialisti che ne hanno titolo, della indennità di rischio, da computarsi con le stesse percentuali;

7) è prevista la conservazione dell'incarico per complessivi dodici mesi di malattia in un biennio.

In relazione alle disposizioni sopracitate, gli articoli 13,18,22 e 23 dell'Accordo allegato n. 1 alla circolare n. 69/1972 risultano conseguentemente modificati e le misure dei compensi mensili, delle quote aggiuntive dei compensi per accessi indicate negli allegati C, D (nel testo di cui alla circolare n. 55/1974) ed H dell'Accordo stesso sono sostituite, rispettivamente, da quelle previste negli allegati A, B e C al nuovo Accordo.

(2)

Le regolazioni inerenti all'applicazione della citata delibera consiliare 17 dicembre 1974 riguardanti i medici specialisti inclusi nei ruoli meccanografici saranno effettuate da questa Direzione generale.

Le unità territoriali, invece, dovranno provvedere alle regolazioni, conseguenti alla rivalutazione degli indicati compensi, nei confronti dei medici specialisti direttamente assunti con incarichi a tempo determinato dopo la data del 1 gennaio 1974.

Inoltre, per effetto dell'aumento subito dall'aliquota percentuale del contributo E.N.P.A.M. a carico dell'Istituto e dell'esclusione dall'assoggettamento a detta contribuzione delle quote aggiuntive, sempre con decorrenza dal 1 gennaio 1974, le unità interessate dovranno procedere al ricalcolo dell'onere contributivo, a carico sia dell'Istituto che di ciascun sanitario, provvedendo, altresì, al recupero dall'E.N.P.A.M. stesso di quanto versato in eccedenza all'effettivamente dovuto.

Le somme che verranno recuperate per il titolo di cui sopra e le successive restituzioni da effettuare a favore degli aventi diritto saranno contabilizzate, come appresso indicate, con operazioni contestuali accertamento incasso e impegno pagamento, C/R = 10, da registrare in 2 programma:

- al sottoconto 270.05 E.N.P.A.M. Contributo dell'Istituto per i medici specialisti supplenti le somme recuperate a titolo di contributi a carico dell'Istituto versati in eccedenza;

- al sottoconto 890.07 E.N.P.A.M. Medici specialisti supplenti le somme recuperate a titolo di contributi a carico dei medici specialisti supplenti versati in eccedenza;

- al sottoconto 090.07 E.N.P.A.M. Medici specialisti supplenti le somme restituite ai medici specialisti supplenti interessati.

Registrazioni analoghe, sui sottoconti di competenza (270.02, 090.08 e 890.08), dovranno essere eseguite per le operazioni concernenti il recupero e la restituzione dei contributi E.N.P.A.M. scaturenti dalle regolazioni che verranno predispose con i ruoli meccanografici.

La presente circolare dovrà essere notificata a tutti i medici specialisti con incarico d'opera professionale in servizio presso l'Istituto nelle forme stabilite con la circolare n. 3/1973.

La circolare stessa dovrà restare affissa negli albi d'ufficio per un periodo di 30 giorni.

Allegato alla circ. n. 69/1975

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELL'INAIL

Parte Economica

Il giorno 16 novembre 1974, presso la Direzione generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, con i rappresentanti della F.N.OO.MM. e del SUMAI, si concorda quanto segue:

1) Il nuovo Accordo fra l'Inail e i Medici specialisti ambulatoriali avrà validità dal 1 gennaio '74 al 31 dicembre 1976.

2) A far data dal 1 gennaio 1974 agli specialisti ambulatoriali sono corrisposti i compensi mensili di cui alla tabella allegato

(3)

A che fa parte integrante del presente accordo.

3) A decorrere dal 1 luglio 1974, il valore di ciascun punto percentuale di variazione del costo della vita è ragguagliato a lire 30.

4) la misura dei compensi per indennità chilometrica, da corrispondersi agli specialisti che ne abbiano diritto, è quella prevista nella tabella allegato C che fa parte integrante del presente accordo.

5) Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato, in servizio al 31 dicembre in ogni anno, è corrisposto un premio annuale di collaborazione pari al 10% dei compensi di cui alla tabella allegato A complessivamente percepiti da ciascun sanitario nel corso dell'anno stesso. Detto premio sarà liquidato entro il mese di marzo dell'anno successivo. Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, il premio verrà calcolato è liquidato all'atto della cessazione dal servizio. Il premio in parola non compete allo specialista nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale. La presente clausola ha efficacia dal 1 gennaio 1974.

6) A decorrere dal 1 gennaio 1974 il contributo da versare all'ENPAM da parte dell'INAIL, a favore degli specialisti, e pari all'11,50% dei compensi di cui alla tabella allegato A percepiti dai singoli. Un ulteriore contributo del 4% e posto a carico di ogni singolo medico specialista.

7) A decorrere dalla data di approvazione del presente accordo il trattamento economico di malattia è così disciplinato:

- corresponsione dei compensi di cui alla tabella allegato A e delle quote aggiuntive per variazioni del costo della vita sino ad un massimo di nove mesi nell'anno solare, sempre che la durata della malattia superi i tre giorni (carenza relativa).

Per i primi sei mesi sarà corrisposto l'intero trattamento economico (compenso e quote aggiuntive).

Per i successivi tre mesi il trattamento economico è ridotto al 50%.

Agli specialisti che ne hanno diritto (medici radiologi, pneumologi ed analisti nonché gli ortopedici e chirurghi che prestano la loro opera presso gli ambulatori pre-ospedalieri delle Sedi nei quali vengono effettuati interventi ortopedici e chirurgici con l'impiego di apparecchiature radiologiche), oltre i compensi mensili e le quote aggiuntive compete anche la indennità di rischio nella misura del 100% per i primi sei mesi di malattia e del 50% per i successivi tre mesi;

- nessun corrispettivo economico è dovuto nel caso che la malattia perduri oltre i nove mesi;

- conservazione dell'incarico per complessivi dodici mesi di malattia in un biennio.

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