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Schema di contratto normativo

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Academic year: 2022

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INAIL – Roma – Via Tuscolana, 1548 – Complesso immobiliare locato al Ministero degli Interni Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria

___________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE LAZIO Consulenza Tecnica per l’Edilizia

ROMA – Via Tuscolana, 1548

Complesso immobiliare locato al Ministero degli Interni ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Schema di contratto normativo

Validato: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

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CIG

Tra l'ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - Direzione Regionale Lazio codice fiscale 01165400589 - partita l.V.A. n. 00968951004, nella persona del

………., nato a ………. (……….) il ………, in qualità di ……….., domiciliato per la carica in Roma, Via Nomentana n. 74

e

- l’Impresa ………., partita I.V.A. …………. e codice fiscale n.

……….., con sede legale in ………. , iscritta nel Registro delle Imprese al n. …… presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………., indirizzo di posta elettronica:

…………, nella persona di ………, nato a ……… il …………..

, in qualità di ………. dell’impresa si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

(Oggetto e documenti contrattuali)

A seguito di procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d. lgs. n.

50/2016 autorizzata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, con determinazione a contrarre del Direttore Regionale Lazio n. …….. del ………e aggiudicata con determinazione n. …… del ………., l’INAIL affida l’Accordo quadro, concluso con unico operatore ai sensi dell’art. 54, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione delle opere di manutenzione

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straordinaria edile ed impiantistica del Complesso immobiliare di proprietà sito in Roma – Via Tuscolana, 1548, locato al Ministero degli Interni.

L’Accordo quadro comprende sia i lavori programmabili che quelli urgenti e di pronto intervento, come dettagliati all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto che, fatte salve le più precise specifiche tecniche e disposizioni contenute nei contratti applicativi e relativi allegati, riguardano le seguenti tipologie di opere e di impianti, riportate a titolo meramente indicativo e non anche esaustivo:

Opere civili

 Scavi, rinterri, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali pericolosi, noleggio containers di accumulo;

 demolizioni e rimozioni;

 sondaggi;

 conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme;

 murature, tramezzature;

 solai, coperture, soffitti;

 vespai, riempimenti, massetti;

 opere da lattoniere e in ferro;

 impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento;

 pavimentazioni in marmo, granito, porfido, cotto, gres, ceramica, klinker;

 battiscopa ed accessori;

 rivestimenti;

 intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature;

 infissi ed accessori;

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 opere da vetraio;

 condotti, canne fumarie, comignoli;

 opere da marmista;

 interventi di ripristino di strutture in cemento armato;

 bonifiche ambientali;

Impianti

 centrale termica

 centrale frigorifera

 impianti di distribuzione dell’energia termica e frigorifera

 utilizzatori terminali per riscaldamento e condizionamento

 impianti idrico sanitari dalle centrali di pressurizzazione sino alle rubinetterie

 scarichi e fognature;

 impianti di irrigazione delle aree verdi;

 impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici (compresi quadri elettrici)

 impianti di supervisione dell’area tecnologica

 impianto antincendio di spegnimento (sprinklers, idranti, ecc.)

 rivelazione incendi;

 impianti gas termici

 impianto fonia-dati

 impianto TV CC – video sorveglianza

 cabina MT BT

 gruppi elettrici di emergenza

 impianti elettrici di illuminazione, forza motrice, quadri elettrici, ecc.

 cabine elettriche di trasformazione

 quadri elettrici generali e secondari

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 impianto antintrusione

 impianti telefonici

 gruppi elettrogeni

 gruppi di continuità

 impianti elevatori

 opere a verde

 infrastrutture viarie interne

Ai sensi dell’art. 54, comma 3, secondo capoverso del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’INAIL ha facoltà di consultare per iscritto l’Appaltatore chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta senza che ciò determini modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro.

L’affidamento dell’Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività a favore dell’appaltatore, il quale, invece, è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti dall’INAIL in base alle proprie esigenze.

L’INAIL ha piena facoltà di affidare specifici interventi di manutenzione anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Trattandosi di interventi da eseguirsi su richiesta dell’INAIL o, in caso di pronto intervento, del personale appositamente incaricato dal conduttore del complesso immobiliare, forma, dimensioni ed esatte caratteristiche delle opere saranno definite dal contratto applicativo relativo al singolo intervento e dall’allegata documentazione tecnica.

L’affidatario accetta, obbligandosi ad eseguire a perfetta regola d'arte, tutte le opere e provviste di cui ai contratti applicativi e agli ordini d’intervento, avendo massima cura e diligenza nel dare il lavoro finito e completo di tutto quanto occorrente alla sua buona riuscita secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, da ciascun singolo contratto applicativo e relativi allegati

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nonché dai seguenti documenti di progetto che, in quanto allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

 Relazione tecnico-illustrativa;

 Capitolato speciale;

 DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);

 Patto d’integrità, sottoscritto dall’affidatario in data ………..

L'esecuzione dell'appalto è subordinata, inoltre, alla precisa ed incondizionata osservanza:

 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e dei relativi atti attuativi;

 del d.p.r. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

 del d.m. 7 marzo 2018 n. 49

 del d.m. 145/2000 per le parti ancora in vigore

 del codice civile;

 del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

nonché delle norme tecniche di cui all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto e di quelle in vigore durante l’esecuzione dell’appalto.

Art. 2

(Importo contrattuale)

L'importo complessivo dell’Accordo quadro, che costituisce tetto massimo di spesa, ammonta complessivamente ad € ……… oltre I.V.A. al netto del ribasso del ….% offerto dall'impresa di cui € ..…. per costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

L’importo contrattuale è da intendersi quale importo massimo di spesa dell’accordo quadro, non sussistendo alcun vincolo per l’INAIL al raggiungimento dello stesso per cui l’effettivo corrispettivo che l’INAIL s’impegna a versare all’Appaltatore sarà pari alla sommatoria degli importi

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dei contratti applicativi e degli ordinativi d’intervento emessi nel periodo di vigenza dell’Accordo quadro.

Al fine della determinazione dell’importo dei lavori di ciascun contratto applicativo od ordinativo d’intervento si farà riferimento ai prezzi tratti dai Prezziari di riferimento riportati all’art. ………. del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso offerto in gara, nonché a quanto previsto dal medesimo articolo sulle modalità di contabilizzazione dei lavori.

L’importo dei costi della sicurezza ha valore meramente presuntivo in quanto la loro esatta quantificazione sarà stimata nei singoli contratti applicativi od ordinativi d’intervento in relazione a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento o dal DUVRI ove presenti.

Art. 3

(Invariabilità dei prezzi)

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro, fatte salve le eventuali maggiorazioni previste dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto per le lavorazioni che dovessero svolgersi in orario notturno o festivo.

Art. 4

(Durata dell’accordo quadro)

In base a quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto l’accordo quadro ha una durata complessiva di 24 mesi consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Successivamente alla scadenza del termine di vigenza del presente accordo quadro non potranno essere sottoscritti ulteriori contratti applicativi o emessi ordinativi d’intervento.

Oltre tale data è ammesso esclusivamente il completamento dei lavori previsti dai contratti applicativi e dagli ordinativi d’intervento che risultino

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emessi in data antecedente la scadenza dell’accordo quadro e sempre che il corrispettivo dei lavori affidati non determini il superamento dell’importo massimo di spesa previsto dall’art. 2 del presente contratto.

L’eventuale protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

L’accordo quadro cesserà la sua validità e si riterrà concluso anche nel caso in cui, pur non essendo scaduto il termine previsto, sia stato comunque raggiunto l’importo massimo di spesa di cui al precedente art. 2 senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere per questa eventualità.

Art. 5 (Anticipazione)

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita l’erogazione all’affidatario dell’anticipazione del prezzo in misura del 20%

dell’importo contrattuale entro 15 giorni dall’inizio dei lavori, previa costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa d’importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione in base al cronoprogramma dei lavori.

Art. 6

(Modalità e termini di pagamento)

Come previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto l’INAIL si obbliga ad effettuare i pagamenti per ogni singolo contratto applicativo od ordinativo d’intervento, fermo restando che l’importo di ognuno di esso concorrerà al raggiungimento dell’importo complessivo previsto per l’accordo quadro.

Nel caso in cui il singolo contratto applicativo od ordinativo d’intervento prevedano il pagamento del corrispettivo in unica soluzione, il pagamento

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del corrispettivo dovuto sarà effettuato entro 30 giorni dall’emissione con positivo esito del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, previo rilascio da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento da emettersi entro 7 giorni dal suddetto certificato di regolare esecuzione.

Qualora il singolo contratto applicativo od ordinativo d’intervento preveda il pagamento in relazione agli stati d’avanzamento lavori, questi ultimi saranno

emessi ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti avrà raggiunto

€ 30.000,00, al netto del ribasso offerto e della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. n. 50/2016.

Il pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato entro 30 giorni dall’emissione dello stato avanzamento lavori, previo rilascio, entro i 7 giorni successivi, del relativo certificato di pagamento da parte del Responsabile unico del procedimento.

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall’emissione con positivo esito del certificato di regolare esecuzione o del collaudo, previo rilascio entro 7 giorni, del corrispondente certificato di pagamento e subordinatamente alla costituzione della garanzia fidejussoria di cui all’art.

103, comma 6 del d. lgs. n. 50/2016.

Dall’importo dei pagamenti saranno detratte le somme dovute a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

L’affidatario emetterà fattura solo dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuto rilascio del certificato di pagamento da parte del Responsabile unico del procedimento.

In caso di ritardato pagamento si applicano i tassi d’interesse previsti dal d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

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L’importo complessivamente detratto a titolo di ritenuta ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del d. lgs. n. 50/2016 è svincolato solo dopo l’approvazione da parte dell’INAIL del certificato di regolare esecuzione/collaudo, previa acquisizione della regolarità contributiva attestata dal DURC.

Ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, l’affidatario ha l’obbligo di emettere le fatture in formato elettronicoe di inoltrarle tramite il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Al fine di una corretta ricezione delle fatture dovranno essere inseriti i seguenti dati essenziali:

Codice CIG: ………

Codice Univoco Ufficio: GLPEA Riferimento Amministrazione: SIMEA.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e seguenti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto.

A tal fine, come da dichiarazione resa dall’appaltatore in allegato alla nota prot. n. ………..del …….., i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico con accredito sul conto corrente bancario dedicato n.

………….. presso la Banca ………. Filiale di ………. – Agenzia n. …….. CAB ……….. ABI …………. IBAN ………

Il soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato sopraindicato ed avente tutti i poteri di firma idonei è ………., nato a

………..il ……….codice fiscale ……….., operante in qualità di ………dell’Impresa ………..

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’appaltatore e di quella/e delegata/e ad operare sul conto corrente dedicato o qualsiasi

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variazione della modalità di pagamento riportata in contratto dovrà essere notificata all’INAIL entro 7 giorni, a mezzo PEC, all’indirizzo

lazio@postacert.inail.it, inviando, se necessario, la relativa documentazione.

In difetto di tale notificazione l’INAIL è esonerato da ogni responsabilità in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti o ai pagamenti già eseguiti, anche se le sostituzioni e/o variazioni sono state pubblicate a norma di legge.

I pagamenti saranno eseguiti previo accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione diretta del DURC (Documento unico di regolarità contributiva).

In caso di prestazioni affidate in subappalto il pagamento, ove non sia previsto per legge il pagamento diretto ai subappaltatori, è subordinato alla presentazione delle fatture quietanzate dal subappaltatore.

I pagamenti d’importo superiore ad € 5.000,00 al netto dell’I.V.A. sono subordinati, inoltre, alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n.

602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione) come modificato dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Art. 7

(Obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria)

L'appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e seguenti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli stessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati tramite il conto corrente dedicato riportato all'art. 4, con obbligo d’indicare il CIG (codice identificativo di gara) negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione eseguita nell’ambito del presente contratto.

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In ogni caso, qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l’INAIL procederà all’immediata risoluzione del contratto.

Anche i contratti sottoscritti tra l'appaltatore e le imprese subappaltatrici o i subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, l'apposita clausola di assunzione dei rispettivi obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria.

La presenza di detta clausola sarà oggetto di verifica da parte dell'INAIL all'atto del deposito del contratto di subappalto o del subcontratto.

L'appaltatore s'impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'INAIL e alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8

(Termine di esecuzione - Penali)

In base a quanto previsto dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto ogni lavoro commissionato nell’ambito dell’accordo quadro dovrà svolgersi entro il termine di esecuzione riportato nel contratto applicativo o, nei casi di lavoro ad esecuzione indifferibile, al termine prescritto dal Responsabile unico del procedimento e dal Direttore dei lavori, da riportarsi anche nell’ordinativo d’intervento.

Qualora i lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dal contratto applicativo sarà formulata apposita contestazione all’Appaltatore che, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa per i lavori programmabili od entro il diverso termine indicato dalla stazione appaltante nel caso di lavori

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urgenti o ad esecuzione indifferibile, dovrà far pervenire, tramite PEC, le proprie controdeduzioni.

Ove le controdeduzioni non siano pervenute entro il termine prefissato ovvero siano state valutate negativamente l’INAIL ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 108, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta salva l’applicazione delle previste penali, il diritto di rivalsa per i maggiori oneri conseguenti alla risoluzione e per i danni dovuti al ritardo di utilizzazione dei lavori non eseguiti.

Anche in caso di ritardata esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del contratto o del cronoprogramma per negligenza dell’appaltatore l’INAIL, esperita inutilmente la procedura di cui all’art. 108, comma 4 del succitato decreto, si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale.

In conformità a quanto previsto dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto l’INAIL applicherà le penali, nella misura riportata, nei seguenti casi:

lavori di pronto intervento ad esecuzione indifferibile:

 1,0 per mille dell’importo a consuntivo del relativo ordinativo d’intervento per ogni ora di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai tempi d’intervento previsti all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto;

 1,0 per mille dell’importo a consuntivo del relativo ordinativo d’intervento per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Responsabile unico del procedimento o dal Direttore dei lavori o dall’ordinativo d’intervento;

lavori urgenti ma non improcrastinabili:

- 0,6 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto al termine

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indicato per questa tipologia di lavori all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto;

 1,0 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine di esecuzione riportato nel contratto applicativo;

 0,3 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini assegnati per la preventivazione dei lavori all’articolo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto;

lavori programmabili:

- 0,6 per mille dell’importo del contratto applicativo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto al termine indicato per questa fattispecie all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto;

- 1,0 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine di esecuzione indicato nel contratto applicativo;

 0,3 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini assegnati per la preventivazione dei lavori all’art.8 del capitolato Speciale d’Appalto;

 0,3 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini assegnati per la consegna del cronoprogramma dei lavori;

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le penali, in ogni caso, non potranno superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale del contratto applicativo, limite oltre il quale l’INAIL ha facoltà di considerare risolto di diritto il medesimo contratto applicativo fermo restando quanto previsto dal successivo art. 21, fatta salva ogni altra azione a tutela e per il risarcimento dei danni subiti.

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Art. 10

(Divieto di subappalto)

Salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto all’appaltatore di cedere, a pena di nullità, anche un solo contratto applicativo od ordinativo d’intervento, seppure parzialmente, affidato nell’ambito del presente accordo quadro, nonché di subappaltare qualsiasi lavorazione nell’ambito del presente accordo quadro, a pena di risoluzione dello stesso e fatta salva ogni azione che l’INAIL ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di violazione dei suddetti obblighi la risoluzione del contratto è immediatamente esecutiva, previa comunicazione all’Appaltatore e senza bisogno di costituzione in mora o di pronuncia giudiziaria.

ovvero in caso di subappalto

Art. 10

(Subappalto - intermediazione)

Salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto all’appaltatore di cedere, a pena di nullità, anche un solo contratto applicativo od ordinativo d’intervento, seppure parzialmente, affidato nell’ambito del presente accordo quadro.

L’affidamento in subappalto è concesso entro i limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Considerato che all’atto della presentazione dell’offerta l'appaltatore ha espresso l'intendimento di avvalersi del subappalto ne è ammesso il ricorso relativamente alle seguenti lavorazioni:

- ………. che, in quanto afferenti alla categoria prevalente OG 11 e classificate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 248 del

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10 novembre 2016 come opere per le quali sono necessarie lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità, potranno essere subappaltate esclusivamente entro il limite massimo del 30% dell’importo complessivo dei lavori di ogni singolo contratto applicativo;

- ……… che, in quanto afferenti alla categoria scorporabile OG 1 sono subappaltabili al 100%.

L’affidamento in subappalto non potrà, in ogni caso, superare il limite del 30% dell’importo contrattuale di ogni singolo contratto applicativo.

Non è ammesso il subappalto per i lavori di pronto intervento ad esecuzione indifferibile.

L'appaltatore non potrà comunque subappaltare alcuna lavorazione sino a che non sia intervenuta al riguardo la preventiva formale autorizzazione da parte dell'lNAIL.

Prima della sottoscrizione di ciascun contratto applicativo l’Appaltatore dovrà comunicare la volontà di avvalersi del subappalto e specificare le lavorazioni che intende subappaltare nell’ambito dello specifico contratto.

L'affidamento in subappalto è concesso, in particolare, a condizione che:

- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’accordo quadro;

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di qualificazione e di idoneità tecnico-professionale previsti per le opere da subappaltare;

- all’atto della presentazione dell’offerta siano state espressamente indicate le lavorazioni o parti di esse che s’intendono subappaltare;

- l’appaltatore dimostri l’assenza in capo al subappaltatore delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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E’ obbligo dell’appaltatore depositare presso l’INAIL il contratto di subappalto – in originale o in copia autentica - almeno venti giorni prima della data d’inizio dei lavori, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica di cui all’art. 105, comma 7 del Codice dei contratti pubblici.

Al contratto, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

 dichiarazione attestante la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.;

 certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione da parte del subappaltatore in relazione alle lavorazioni oggetto di subappalto;

 dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n.

50/2016 e s.m.i.

Qualsiasi variazione relativa all’oggetto o all’importo del subappalto, anche se relativa alla stessa tipologia di opere, comporta la richiesta di un’autorizzazione integrativa mentre qualsiasi modifica riferita alle cause di esclusione dovrà essere immediatamente comunicata alla stazione appaltante, all’indirizzo PEC: lazio@postacert.inail.it, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto applicativo.

Relativamente a tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto e che siano stipulati durante l’esecuzione dell’accordo quadro, l’appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto all’INAIL, prima dell’inizio della

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prestazione, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura da affidare.

L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’INAIL ed è responsabile in solido con il subappaltatore dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nonchè dell’osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionali in vigore che si applicano ai propri dipendenti nel settore e nella zona in cui si svolgono i lavori.

L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore anche per quanto attiene il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’INAIL provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori nei seguenti casi:

 quando il subappaltatore o cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;

 in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

 su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Qualora si verifichi un ritardo nel pagamento delle retribuzioni nei confronti del personale dipendente del subappaltatore oppure risulti un’inadempienza contributiva attestata dal DURC, l’INAIL procederà all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore, inoltre, si obbliga a corrispondere alle ditte subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni in subappalto senza alcun ribasso, consentendo all’INAIL di effettuare in qualsiasi momento le relative verifiche.

E’ consentito avvalersi della somministrazione ed intermediazione di mano d'opera nel rispetto delle norme previste dal d. lgs. n. 276/2003 per le parti

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ancora in vigore e dagli artt. 30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015 e s.m.i., con obbligo di comunicare all'INAIL gli eventuali contratti sottoscritti durante l’esecuzione dell’appalto.

Tutte le norme del presente contratto poste a tutela dei lavoratori si estendono anche al personale che opera in regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di mano d’opera nonché di distacco.

Art. 11

(Patto d’integrità e Codice di comportamento)

Con la sottoscrizione in data …………. del Patto d’integrità, approvato con Determina del Presidente dell’INAIL del 4 giugno 2014 n. 149 e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, l’appaltatore s’impegna ad adempiere, a pena di risoluzione del contratto, a tutti gli obblighi e gli impegni previsti, consapevole delle sanzioni contemplate in caso di violazione degli stessi.

L’appaltatore si obbliga, altresì, pena la risoluzione del contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di

comportamento dell’INAIL approvato con Determina del Presidente n. 15 del 15 gennaio 2015, anche se non materialmente allegato.

Art. 12

(Obblighi nei confronti dei lavoratori)

L’appaltatore si obbliga, ad applicare a tutto i lavoratori impiegati per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro di categoria e dagli accordi in vigore per il settore e la zona di esecuzione dei lavori, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il cui ambito sia strettamente connesso con le prestazioni oggetto d’appalto.

(20)

L’impresa appaltatrice è obbligata ad applicare il contratto e i suddetti accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’appaltatore si obbliga, inoltre, alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti previste in materia di trattamento retributivo, tutela, sicurezza e antinfortunistica, salute e igiene del lavoro, assicurazione contributiva e previdenziale, assumendo a proprio carico l'onere di corrispondere le retribuzioni previste nonché il pagamento di tutti i contributi posti a carico dei datori di lavoro.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente e di mancato riscontro al preventivo invito ad adempiere, l’INAIL procederà secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 6 del d. lgs.

n. 50/2016.

Qualora in corso di esecuzione risulti a carico dell'affidatario una situazione d'inadempienza contributiva attestata dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva), l’INAIL provvederà, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a detrarre dal certificato di pagamento l’importo dovuto a parziale o totale copertura del debito contributivo e ad effettuare il versamento dello stesso direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti effettuati per le finalità di cui al presente articolo o per il pagamento delle retribuzioni in surroga l’appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna o vantare titolo per richieste risarcitorie.

(21)

Art. 13

(Denuncia agli Enti previdenziali)

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere all'INAIL, prima dell'inizio dei lavori relativo a ciascun contratto applicativo o nel più breve tempo possibile in caso di lavori di pronto intervento, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, pena la risoluzione del contratto, l’incameramento in della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

Art. 14

(Misure di sicurezza e prevenzione)

L'appaltatore è tenuto ad osservare puntualmente le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, in particolar modo dal d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle prescrizioni contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) o nel Piano di Sicurezza e Coordinamento se previsto in relazione alla tipologia dei lavori, anche in relazione all’attuale emergenza pandemica in corso.

L’appaltatore si impegna, inoltre, ad assicurare l'idonea formazione e a fornire le necessarie informazioni alle maestranze nonché a rispettare le esigenze di coordinamento per le lavorazioni interferenti.

Fino alla cessazione dello stato emergenziale conseguente all’insorgenza della pandemia da COVID 19 l’appaltatore, in qualità di datore di lavoro, è garante, altresì, dell’applicazione e dell’osservanza delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus nei confronti dei propri dipendenti secondo le normative vigenti, al fine di tutelarne la salute e sicurezza e di ridurne la possibilità di contagio.

(22)

A tal fine s’impegna a dotare il personale dipendente impiegato per l’esecuzione dei lavori degli idonei dispositivi di protezione individuali e a formarli sia sul corretto uso dei dispositivi stessi che sull’adozione delle suddette misure preventive.

Art. 15

(Regolare esecuzione/collaudo dei singoli contratti applicativi dell’accordo quadro)

Ai sensi dell’art. 102 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’INAIL provvederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di ogni singolo contratto applicativo od ordinativo d’intervento non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali.

In caso di opera soggetta a collaudo l’emissione del relativo certificato avverrà entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori oggetto dello specifico contratto applicativo.

Il certificato di regolare esecuzione/collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, a condizione che siano denunciati dall’INAIL prima che il certificato di regolare esecuzione/collaudo diventi definitivo.

Il rilascio del certificato di pagamento emesso all’esito dell’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo non costituisce presunzione di accettazione dei lavori ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

Art. 16

(Certificato finale di regolare esecuzione dell’accordo quadro)

(23)

Entro tre mesi dalla data di scadenza dell’accordo quadro ed ultimati tutti i lavori relativi ai contratti applicativi ed ordinativi d’intervento l’INAIL emetterà un certificato di regolare esecuzione finale dell’accordo quadro nel suo complesso che, dopo la sottoscrizione da parte dell’appaltatore, consentirà lo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 17

(Obblighi di comunicazione)

L’appaltatore si obbliga, anche contrattualmente, a comunicare tempestivamente all’INAIL:

 ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;

 ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di presentazione dell’offerta se trattasi di società di capitali o consorzio.

Art. 18

(Garanzia definitiva)

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con il presente accordo quadro e del risarcimento dei danni conseguenti ad eventuali inadempimenti l'Impresa ………. ha costituito in data

…………. apposita garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. n.

50/2016 e s.m.i. presso la Società assicuratrice ………….., iscritta negli elenchi delle imprese autorizzate ad operare nel ramo assicurativo dell’IVASS, mediante polizza fideiussoria n. …..…….. (ovvero mediante altra modalità fra quelle previste dal succitato articolo) per l’importo di € ………..

L’importo della garanzia è ridotto in misura del ……… % in quanto l’affidatario è in possesso di ………

(24)

La suddetta garanzia prevede il pagamento di quanto dovuto, a semplice richiesta dell'INAIL, entro 15 giorni con espressa rinuncia a qualsiasi preventiva contestazione od eccezione ed anche in caso di opposizione da parte del debitore principale.

In ogni caso i diritti dell'INAIL derivanti dalla garanzia fideiussoria rimarranno salvi fino all'integrale estinzione di ogni e qualsiasi esposizione nei confronti della ditta affidataria senza che per l'INAIL - in espressa deroga all'art. 1957 C.C. – vi sia alcun limite di tempo per l’escussione in via giudiziaria e stragiudiziale.

L'lNAIL si obbliga a comunicare l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro alla società assicuratrice al fine dell’estinzione della garanzia definitiva.

Art. 19

(Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi )

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’affidatario ha costituito in data ………. la polizza assicurativa n.

……… presso la Società assicuratrice

………..con sede legale in ……… a copertura dei rischi, verificatisi durante l’esecuzione dei lavori, derivanti sia dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che da danni causati a terzi che comportino la responsabilità civile.

La polizza prevede i seguenti parametri:

Sezione A – somme assicurate alla stipula:

 per opere € ………..

 per opere preesistenti € ………

(25)

 per spese di demolizioni e sgomberi € ………..

Sezione B

 per responsabilità civile verso terzi con un massimale fino ad

€ ……….. (e per garanzia di manutenzione).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione dell’accordo quadro.

Art. 20 (Recesso)

Ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'INAIL può recedere dal presente accordo quadro in qualsiasi momento e qualunque sia l’importo raggiunto dalla sommatoria dei contratti applicativi sottoscritti, mediante preavviso da comunicare all’appaltatore almeno 20 giorni prima a mezzo posta elettronica certificata, con diritto dell'appaltatore ad ottenere il pagamento dei soli lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in magazzino, maggiorati del decimo dell'importo dei lavori non eseguiti calcolati rispetto all’importo del contratto/i applicativo/i ancora in corso di esecuzione.

Decorsi i 20 giorni dal preavviso l’INAIL riprenderà in consegna il complesso immobiliare ed emetterà il certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano le condizioni.

L’appaltatore si obbliga a rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dei lavori e a rendere completamente disponibili i magazzini per l’INAIL entro il termine concordato accettando, in caso contrario, che lo sgombero sia effettuato dalla stazione appaltante d’ufficio con oneri interamente a carico dell’affidatario stesso.

Art. 21

(Risoluzione contrattuale)

(26)

Fatte salve le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del d. lgs. n 50/2016 e s.m.i. l’INAIL può risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 1 del decreto medesimo.

Ai sensi dell’art. 108, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’INAIL risolve di diritto il presente accordo quadro nei seguenti casi:

- quando nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- quando nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Costituiscono, altresì, causa di risoluzione espressa le seguenti fattispecie:

— cessione totale o parziale del contratto;

— subappalto non autorizzato;

— grave violazione delle norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assicurazioni obbligatorie del personale;

— violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n.

136/2010 e s.m.i.;

— violazione degli obblighi e degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto d’Integrità, debitamente accertati dall’INAIL e fatte salve le altre sanzioni previste e le specifiche ulteriori previsioni di legge;

 violazione del Codice di comportamento di cui all’art. 11 del presente atto.

(27)

L’INAIL ha diritto di risolvere il presente accordo quadro nei casi di grave ed accertato inadempimento delle obbligazioni contrattuali fra i quali quelli di seguito elencati:

 mancata sottoscrizione anche solo di un contratto applicativo;

 mancata presa in consegna dei lavori di cui al singolo contratto applicativo ai sensi ed entro i tempi previsti dall’art. 8, lett. b) e lett. c) del Capitolato Speciale d’Appalto.

 grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei lavori affidati;

 ritardo nell’inizio e/o ultimazione dei lavori rispetto ai termini previsti nei contratti applicativi o negli ordinativi d’intervento senza giustificato motivo o per negligenza dell’Appaltatore;

 mancata osservanza delle disposizioni del Direttore dei lavori finalizzate al rispetto dei tempi d’esecuzione o mancato rispetto dei termini contenuti nelle ingiunzioni o diffide con prescrizione di porre in essere determinate iniziative, attività o comportamenti;

 sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

 rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, tale da pregiudicare la realizzazione con buon esito dei lavori nei termini previsti dal contratto;

 difformità dei lavori eseguiti rispetto alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.

Nei casi sopra elencati si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4 del succitato art. 108.

E’ in facoltà dell’INAIL procedere alla risoluzione contrattuale quando la somma delle penali complessivamente irrogate sia superiore al 10%

dell’importo contrattuale dell’accordo quadro.

(28)

In tutti i casi previsti resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’INAIL ad avviare azione di risarcimento per i danni subiti in conseguenza della risoluzione contrattuale.

E’ obbligo dell’Appaltatore, in ogni caso, provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze entro il termine assegnato dall’INAIL: il mancato rispetto del termine determinerà lo sgombero d’ufficio con addebito dei relativi oneri e spese all’Appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato dei maggiori oneri sostenuti dalla stazione appaltante in conseguenza dello scioglimento contrattuale.

Art. 22

(Riserve e accordo bonario)

Eventuali contestazioni dell’affidatario relative all’esecuzione dei contratti applicativi e degli ordinativi d’interevento devono essere formulate, a pena di decadenza, mediante apposizione di riserve sul primo atto idoneo dell’appalto emesso successivamente al verificarsi del fatto considerato pregiudizievole e, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto.

Le riserve non iscritte e confermate sul registro di contabilità anche in occasione dei successivi stati di avanzamento e sul conto finale s’intendono abbandonate.

All’atto della firma del conto finale l’affidatario non può formulare riserve che abbiano un oggetto o importo diverso da quelle già apposte durante l’esecuzione dei lavori sul registro di contabilità.

(29)

A prescindere dall’apposizione delle riserve, il registro di contabilità deve essere firmato dall’appaltatore nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l’affidatario non si presenti o non intenda firmare il registro il Direttore dei lavori lo inviterà a provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni, decorso il quale, se persiste l’astensione o il rifiuto, verrà menzionato espressamente sul registro.

Qualora l’affidatario firmi con riserva e non esplichi e quantifichi le proprie pretese contestualmente alla firma sul registro dovrà farlo, a pena di decadenza, entro i 15 giorni successivi.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano nonché, a pena di inammissibilità, le somme che l’affidatario ritenga gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo scritto.

Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni alla data di apposizione

delle riserve, scrive sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni: in caso ometta di motivare in modo esauriente e non consenta alla stazione appaltante di percepire le ragioni ostative al riconoscimento delle riserve, il Direttore dei lavori incorre in responsabilità per le somme che, in ragione di tale negligenza, la stazione appaltante dovrà corrispondere all’affidatario.

L’apposizione di riserve non esonera l’affidatario dall’uniformarsi alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori con divieto di sospendere o ritardare il regolare andamento dei lavori oggetto d’appalto.

Il certificato di regolare esecuzione/collaudo è inviato, a mezzo PEC, all’appaltatore che deve firmarlo per accettazione.

(30)

Eventuali riserve dell’affidatario dovranno riferirsi esclusivamente a fatti e pretese inerenti il suddetto certificato ed essere apposte, a pena di decadenza, entro i 20 giorni successivi alla data d’invio: decorso questo termine, il certificato di regolare esecuzione/collaudo s’intende accettato.

Nel caso in cui il valore delle riserve apposte sui documenti contabili determini una variazione dell’importo dei lavori tra il 5% e il 15%

dell’importo contrattuale sarà avviata la procedura di accordo bonario di cui all’art. 205 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sull’ammissibilità delle riserve non definite tramite la procedura di accordo bonario l’INAIL delibera contestualmente all’approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.

Art. 23

(Spese di contratto, di registro e accessorie)

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, compresi gli oneri tributari (bollo, ecc.) sono a totale carico dell’affidatario.

Il presente atto è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso, con relativa imposta a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che la cessione di beni e la prestazione di servizio vengono effettuate nell'esercizio d'impresa ex art. 4 del d.p.r. 26.10.1972 n. 633 - e che, pertanto, esse, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, la quale resta, invece, a carico dell'INAIL.

In conformità a quanto previsto dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito con modifiche dalla legge 96/2017, l’INAIL è soggetta all’appli-

cazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split payment I.V.A.) per cui l’imposta sul valore aggiunto sarà corrisposta direttamente all’erario.

Art. 24

(31)

(Risoluzione di controversie)

Per ogni controversia tra le parti è competente il Foro di Roma.

Art. 25 (Elezione domicilio)

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio in …………

Art. 26

(Modalità di stipula del contratto)

Il presente contratto, stipulato telematicamente mediante scambio della documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti con firma digitale, acquisisce validità e decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale da parte del rappresentante dell’INAIL.

Roma,

I.N.A.I.L. per l’Affidatario

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