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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 43 del 24 giugno 1987

Oggetto: Legge 8 agosto 1985, n. 443: legge quadro per l'artigianato.

Con circolare n. 11/1986 sono state impartite istruzioni attuative della legge in oggetto; tra l'altro, riguardo alla portata dell'articolo 5 della legge stessa, che istituisce l'albo delle imprese artigiane, è stato ritenuto che l'iscrizione al predetto albo assumesse valore obbligatorio e costitutivo, requisito cioè indispensabile per poter istituire il rapporto assicurativo con il titolare artigiano.

Successivamente è emersa una diversa interpretazione del citato articolo 5 intesa ad affermare il valore sostitutivo dell'iscrizione all'albo solo ai fini delle agevolazioni (ad esempio tributarie) a favore delle imprese artigiane e non anche ai fini assicurative.

Tale interpretazione, confortata da un parere del consiglio di Stato, condiviso dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, in pratica consente di affermare che la qualifica artigianale, anche nella disciplina dettata dalla legge in questione, sussiste, a prescindere dall'iscrizione all'albo ove concretamente ricorrano i requisiti di legge.

L'iscrizione è invece espressamente richiesta a tutti gli effetti assicurativi, nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale (cfr. articolo 13, 6° comma della legge in oggetto).

Pertanto, alla luce del nuovo orientamento si intendono abrogate le disposizioni impartite con la citata circolare n. 11/1986 relativa agli effetti dell'iscrizione al predetto albo e precisamente quelle di cui alla pagina 2, ultimo cpv., ed all'intera pagina 3.

Per la configurabilità della natura artigianale dell'attività dovrà quindi farsi riferimento ai requisiti sostanziali stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge in oggetto, concernenti la definizione dell'imprenditore e dell'impresa artigiana.

Comunque le sede dovranno acquisire, ove possibile, il certificato di iscrizione all'albo per le posizioni assicurative di nuova istituzione, perchè il suo possesso lascia presumere la sussistenza dei citati requisiti, senza che occorrano altri accertamenti.

Come già in regime della precedente normativa, eventuali eccezioni alla realtà "certificata" dell'iscrizione all'albo andranno sollevate solo nei casi di saliente contrasto con la realtà oggettiva, facendone segnalazione all'ispettorato del lavoro ed alla competente commissione provinciale per l'artigianato non sempre risulterà agevole valutare il rapporto di strumentalità e accessorietà tra l'esercizio dell'impresa artigiana e quello di una delle attività escluse dal novero delle attività artigiane (attività agricole, prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) di cui al 1° comma dell'articolo 3 della legge in esame. Al riguardo si richiamano le indicazioni già fornite in passato su talune fattispecie.

Sarà configurabile come artigiano, comunque, l'attività di trasporto direttamente esercitata dal titolare di un esercizio commerciale; ciò, naturalmente, purchè il trasporto venga svolto per conto terzi (anche se questi siano clienti o fornitori della impresa) e non per fini esclusivamente aziendali interni, come per smistare e trasferire merci o materiali da un locale ad un altro dell'impresa.

Altro caso è quello dei coltivatori diretti che siano anche titolari di una impresa a carattere artigianale - nei limiti dimensionali dell'articolo 4 della citata legge quadro - per l'esercizio di macchine agricole, i quali, relativamente a questa ultima impresa, dovranno assicurare se stessi e gli eventuali dipendenti secondo le disposizioni di legge per la tutele del settore industriale e quindi come impresa artigiana.

Particolare accento va posto sulla prestazione lavorativa anche manuale del titolare dell'impresa, che deve essere consistente e non occasionale, di valore non secondario rispetto agli altri elementi della produzione, in particolare rispetto al capitale versato.

Per la configurabilità come artigiani dei titolari di autoscuole, figura già controversa in passato, la soluzione è data oggi dalla sentenza n. 7043 del 28 novembre 1986 della Corte di cassazione la quale ha sancito detta configurabilità anche alla luce della normativa in oggetto e, pertanto, si intendono definitivamente confermati i criteri contenuti nel notiziario n. 26/1978.

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Per la soluzione di casi dubbi sarà sempre utili cercare la collaborazione delle citate commissioni provinciali, fermo restando che difficoltà non superabili localmente verranno sottoposte, con i necessari elementi di valutazione, all'esame di questa direzione generale.

Le istruzioni di cui all'ultimo cpv. di pagina 2 della circolare n. 60/1986, concernente la revisione dei moduli di "denuncia di esercizio" e di "variazione", vanno ora lette in armonia con le presenti disposizioni.

Caduta di costitutività all'albo, le posizioni assicurative cessate per effetto delle disposizioni contenute nella richiamata circolare n. 11/1986, dovranno essere ripristinate, senza soluzione di continuità e, conseguentemente, saranno ritenuti indennizzabili, sotto il profilo del requisito soggettivo gli eventi lesivi nel frattempo verificatisi; i casi contestati saranno riesaminati e definiti d'ufficio.

Per l'individuazione delle modalità operative cui attenersi per l'eventuale ripristino della forma di assicurazione in essere prima della circolare n. 11/1986, assume rilevanza il criterio adottato dalle singole sedi, e precisamente:

1 - se l'unità periferica avesse trasformato un rapporto assicurativo artigiano in ordinario, dovrà riproporre, da pari data, la riconversione dello stesso rapporto assicurativo in regime di premi speciali unitari;

2 - qualora la sede, invece, avesse operato la cessazione della posizione assicurativa artigiana e avesse istituito nuova posizione assicurativa per la gestione del rapporto assicurativo in forma ordinaria, dovrà disporre i seguenti adempimenti:

- ripristinare la posizione assicurativa artigiana dalla data di cessazione;

- inserire, con modulo 8-s.m., le richieste maturate (rate, regolazioni ecc. già elaborate sulla posizione ordinaria), avendo cura di riproporre le stesse date di richiesta e scadenza;

- proporre a copertura totale o parziale delle predette richieste le somme già corrisposte dal datore di lavoro;

- cessare dall'origine la posizione assicurativa ordinaria. Al riguardo si rammenta che la cessazione costituisce motivo di scarto se in archivio si rilevino regolazioni determinate sulla base di retribuzioni denunciate di importo diverso da zero ovvero non determina l'annullamento delle richieste se coperte da pagamento. In tal caso prima deve essere disposta la sistemazione contabile e poi può essere proposta la cessazione.

Con la presente circolare si intendono abrogate la circolare n. 29/1965 e la lettera circolare n. 59/1984.

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