Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 8 del 22 gennaio 2004.
Oggetto: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2003. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 36/2003).
Quadro Normativo
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
Decreto 31 luglio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL con decorrenza 1° luglio 2003 per il settore industria." (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2003). Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2003.
Circolare n. 67/2000: “Integrazione della circolare n. 61 2000 a seguito della rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1 luglio 2000. Tabelle riassuntive”.
Circolare n. 80/2001: “Integrazione della circolare n. 61/2001 a seguito della rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2001. Tabelle riassuntive”.
Circolare n. 5/2003: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1°
luglio 2002. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 45/2002)”.
Circolare n. 36/2003: “Determinazione per l'anno 2003 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali. Premi speciali unitari: principi e criteri di calcolo. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2003”.
PREMESSA
Il decreto interministeriale 31 luglio 20031 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2003 e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di €. 12.106,50 e di €. 22.483,50.
Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella circolare n. 36/2003.
TABELLE RIASSUNTIVE
1. Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita2
* per arrotondamento del valore di €. 40,355
2. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.3 Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio
Retribuzione
convenzionale giornaliera Euro 39,41 Euro 40,36 * mensile Euro 985,25 Euro 1.008,88
Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio
Retribuzione giornaliera Euro 39,42 Euro 40,37 *
* per arrotondamento del valore di €. 40,365
3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/19944
4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time5
* per arrotondamento del valore di €. 74,945
5. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time6
* per arrotondamento del valore di €. 9,368 (74,95 : 8) 6. Retribuzione di ragguaglio7
* per arrotondamento del valore di €. 40,355
7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati8 convenzionale
mensile Euro 985,50 Euro 1.009,13
Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera
x 12 gg. mensili
Euro 878,28 Euro 899,40
Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio
Retribuzione
convenzionale giornaliera Euro 73,18 Euro 74,95 * mensile Euro 1.829,50 Euro 1.873,63
Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale
oraria Euro 9,15 Euro 9,37 *
Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio
Retribuzione
convenzionale giornaliera Euro 39,41 Euro 40,36 * mensile Euro 985,25 Euro 1.008,88
Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio
8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti9
9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico–scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro10
Dal 1° luglio 2003, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a €. 1,94 e, quindi, l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2002/2003 risulta uguale a €. 1,91 (calcolato sommando 8/12 di €. 1,89 e 4/12 di €. 1,94).
Pertanto, in ordine al periodo luglio – ottobre 2003, va applicata una integrazione di €. 0,02 rispetto al premio di €. 1,89 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.
Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2002/2003 e per l’anticipo del premio 2003/2004:
Tabelle riepilogative
Il riepilogo per gli anni 1994 – 2003 delle retribuzioni convenzio-nali stabilite con decreto ministeriale, a livello nazionale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite è illustrato nell’allegato 1.
Il riepilogo per gli anni 1993 – 2003 delle altre retribuzioni con-venzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale è illustrato nell’allegato 2.
Il riepilogo per gli anni 1995 – 2003 delle retribuzioni convenzio-nali stabilite con legge è illustrato nell'allegato 3.
_______________________________
1.Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2003.
2.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 5.1.
3.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 5.2.
4.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 5.3.
5.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 6.3 (1^ tabella).
6.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 6.3 (2^ tabella).
7.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 7.
8.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 8.
9.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 9.
Minimo e massimo mensile
Euro 985,25 -
1.829,50 Euro 1.008,88- 1.873,63
Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio
Minimo e massimo annuale
Euro 11.823,00-
21.957,00 Euro 12.106,50- 22.483,50
Anno scolastico 2002/2003:
regolazione
Anno scolastico 2002/2003:
anticipo
Alunni e studenti di scuole o istituti non
statali
premio annuale a
persona
Euro 1,91 Euro 1,94
10.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 10.7.
Allegati 3
IL DIRETTORE GENERALE Dr. Maurizio CASTRO