• Non ci sono risultati.

Retribuzione convenzionale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Retribuzione convenzionale"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 8 del 22 gennaio 2004.

Oggetto: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2003. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 36/2003).

Quadro Normativo

 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.

 Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.

 Decreto 31 luglio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL con decorrenza 1° luglio 2003 per il settore industria." (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2003). Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2003.

 Circolare n. 67/2000: “Integrazione della circolare n. 61 2000 a seguito della rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1 luglio 2000. Tabelle riassuntive”.

 Circolare n. 80/2001: “Integrazione della circolare n. 61/2001 a seguito della rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2001. Tabelle riassuntive”.

 Circolare n. 5/2003: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1°

luglio 2002. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 45/2002)”.

 Circolare n. 36/2003: “Determinazione per l'anno 2003 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali. Premi speciali unitari: principi e criteri di calcolo. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2003”.

PREMESSA

Il decreto interministeriale 31 luglio 20031 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2003 e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di €. 12.106,50 e di €. 22.483,50.

Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella circolare n. 36/2003.

TABELLE RIASSUNTIVE

1. Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita2

* per arrotondamento del valore di €. 40,355

2. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.3 Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione

convenzionale giornaliera Euro 39,41 Euro 40,36 * mensile Euro 985,25 Euro 1.008,88

Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione giornaliera Euro 39,42 Euro 40,37 *

(2)

* per arrotondamento del valore di €. 40,365

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/19944

4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time5

* per arrotondamento del valore di €. 74,945

5. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time6

* per arrotondamento del valore di €. 9,368 (74,95 : 8) 6. Retribuzione di ragguaglio7

* per arrotondamento del valore di €. 40,355

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati8 convenzionale

mensile Euro 985,50 Euro 1.009,13

Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione convenzionale giornaliera

x 12 gg. mensili

Euro 878,28 Euro 899,40

Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione

convenzionale giornaliera Euro 73,18 Euro 74,95 * mensile Euro 1.829,50 Euro 1.873,63

Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione convenzionale

oraria Euro 9,15 Euro 9,37 *

Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione

convenzionale giornaliera Euro 39,41 Euro 40,36 * mensile Euro 985,25 Euro 1.008,88

Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio

(3)

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti9

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico–scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro10

Dal 1° luglio 2003, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a €. 1,94 e, quindi, l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2002/2003 risulta uguale a €. 1,91 (calcolato sommando 8/12 di €. 1,89 e 4/12 di €. 1,94).

Pertanto, in ordine al periodo luglio – ottobre 2003, va applicata una integrazione di €. 0,02 rispetto al premio di €. 1,89 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2002/2003 e per l’anticipo del premio 2003/2004:

Tabelle riepilogative

Il riepilogo per gli anni 1994 – 2003 delle retribuzioni convenzio-nali stabilite con decreto ministeriale, a livello nazionale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite è illustrato nell’allegato 1.

Il riepilogo per gli anni 1993 – 2003 delle altre retribuzioni con-venzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale è illustrato nell’allegato 2.

Il riepilogo per gli anni 1995 – 2003 delle retribuzioni convenzio-nali stabilite con legge è illustrato nell'allegato 3.

_______________________________

1.Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2003.

2.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 5.1.

3.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 5.2.

4.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 5.3.

5.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 6.3 (1^ tabella).

6.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 6.3 (2^ tabella).

7.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 7.

8.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 8.

9.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 9.

Minimo e massimo mensile

Euro 985,25 -

1.829,50 Euro 1.008,88- 1.873,63

Anno 2003 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Minimo e massimo annuale

Euro 11.823,00-

21.957,00 Euro 12.106,50- 22.483,50

Anno scolastico 2002/2003:

regolazione

Anno scolastico 2002/2003:

anticipo

Alunni e studenti di scuole o istituti non

statali

premio annuale a

persona

Euro 1,91 Euro 1,94

(4)

10.Cfr. Circolare n. 36/2003, paragrafo 10.7.

Allegati 3

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Maurizio CASTRO

Riferimenti

Documenti correlati