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Copertina per assegno continuativo legge 5 maggio 1976, n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 41 dell'11 luglio 1985

Oggetto: Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali.

- Modifica dei moduli:

67/bis - I "Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile legge 5 maggio 1976, n. 24";

30/ter -1 " Copertina per assegno continuativo legge 5 maggio 1976, n. 248";

66/bis - 1 Concessione/rivalutazione dello speciale assegno continuativo mensile legge 5 maggio 1976, numero 248 e successive modifiche".

- Istituzione del modulo 30/quater - I "Sotto copertina per assegno continuativo: legge n. 248/1976".

La legge n. 251 del 10 maggio 1982 (articolo 11) ha, come è noto, introdotto norme migliorative concernenti lo speciale assegno continuativo mensile istituito con legge n.

248/1976, prevedendone, tra l'altro, l'adeguamento annuale.

Pertanto, con circolare n. 48/48 T.U./1982 sono state impartite disposizioni per la riliquidazione, ai sensi dei DD.MM. 3 luglio 1980, degli assegni in vigore al 10 gennaio 1982 e con le circolari n. 54/1983 e n. 67/1984 e stata parimenti disposta la riliquidazione degli assegni in vigore al 1° luglio 1983 e al 1° luglio 1984 sulla base degli incrementi di cui ai DD.MM. 14 luglio 1983 e 25 luglio 1984. Si è nel contempo formulata riserva di apposite istruzioni per l'eventuale ripristino della prestazione che alle date innanzi indicate risultasse soppressa a causa della sopravvenuta incumulabilità con i redditi di cui all'articolo 3 della legge n. 248/976.

Dal sistematico aumento della prestazione in parola consegue infatti che la relativa sospensione non deve mai essere considerata definitiva potendo la prestazione stessa, raffrontata alla situazione reddituale degli aventi diritto, essere nel tempo riattivata, sia pure nella misura ridotta prevista dall'art. 4 della citata legge n. 248/1976.

Attesa la duplice esigenza di adeguare annualmente la misura dell'assegno (in rapporto sia al ricalcolo dello stesso sulla base della rendita riliquidata goduta in vita dall'assicurato, sia alle variazioni intervenute nei cespiti degli aventi diritto) e di provvedere, con identica periodicità, alla rendicontazione nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 della richiamata legge n. 248/1976, si è appalesata inidonea la gestione centralizzata di cui alle norme procedurali dettate con circolare n. 30/1978, che vengono pertanto con la presente radicalmente sostituite.

La nuova procedura, introdotta con la presente circolare, prevede in sintesi:

a) il decentramento alle Unità operative della globale gestione dell'assegno speciale di cui trattasi (istruttoria, adeguamento periodico, sospensione, pagamento);

b) l'evidenza e la rivalutazione a livello centrale delle rendite per inabilità, permanente che hanno dato luogo alla liquidazione dell'assegno;

c) l'acquisizione dei dati necessari per la rendicontazione centralizzata mediante le registrazioni in contabilità finanziaria.

Con l'occasione, questa Direzione generale ritiene anche opportuno fornire alcune precisazioni, in merito alla istruttoria delle singole fattispecie, a soluzione di particolari quesiti formulati dalle Unità operative.

1. ISTRUZIONI NORMATIVE 1.1. Criteri di liquidazione dell'assegno

Nel richiamare le disposizioni di cui alle circolari n. 19/1977 e n. 48/48/T.U./1982, si conferma che l'assegno spetta ai superstiti dei titolari di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%, liquidata i sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Devono ritenersi esclusi dal particolare beneficio i superstiti dei titolari di assegno continuativo mensile di cui agli artt. 124 e 235 del Testo Unico.

Nel calcolo della rendita utile ai fini della liquidazione della prestazione sono comprese le quote integrative, mentre non vi rientrano l'assegno per assistenza personale continuativa, in quanto collegato alla esigenza individuale di assistenza propria dell'assicurato, e l'assegno di incollocabilità, completamente distinto per sua natura dalla rendita.

All'orfano di entrambi i genitori spetta il 40% della rendita secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 64/51/T.U./1982.

1.2. Termine per la presentazione delle domande

Con sentenza del 19 maggio 1984, la Corte di Cassazione si è definitivamente pronunciata circa il carattere di perentorietà del termine di 180 giorni previsto dall'articolo 7 della più volte citata legge n. 248/1976 per la presentazione della domanda.

Resta comunque fermo, sempre in virtù del richiamato articolo 7, che il termine anzidetto è interrotto qualora gli aventi diritto abbiano avanzato richiesta per il conseguimento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico; in tale ipotesi, mancando i presupposti per la concessione della rendita a superstiti, dovrà, darsi corso d'ufficio all'istruttoria della pratica ex lege n. 248/1976.

1.3. Redditi previsti dall'articolo 3 della legge n. 248/1976

Ai fini dalla rilevazione annua dei cespiti degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 248/1976, si precisa che:

- concorrono tutte le prestazioni economiche di natura previdenziale erogate con continuità, ivi compresa la rendita INAIL. Fanno eccezione solo gli assegni espressamente previsti dal ripetuto articolo 3, tra i quali vanno compresi quelli erogati a titolo assistenziale (ad esempio l'assegno erogato dal Ministero dell'Interno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118);

- è escluso, come recita la norma, il reddito "dominicale" della casa di abitazione;

- i redditi sono quelli desumibili dai modd. 740, 101, 201 riferiti all'anno precedente, a meno che dalla dichiarazione resa dagli aventi diritto non emergano cespiti non compresi nella certificazione stessa, di cui si deve tenere ovviamente conto.

1.4. Riliquidazione dell'assegno

Dal 1° luglio di ogni anno l'importo dell'assegno deve essere ricalcolato sulla base della rendita riliquidata e rapportato alla situazione reddituale del beneficiario relativa all'anno precedente. Le variazioni decorrono da tale data.

I casi verificatisi dal 1° giugno 1976 relativi ad assegni non concessi perché di importo inferiore al reddito individuale, ovvero concessi e poi cessati per lo stesso motivo, devono essere riesaminati a domanda degli interessati, salvo procedere d'ufficio ove ne sia stata mantenuta l'evidenza.

Nei confronti dei superstiti di reddituari deceduti prima del 30 giugno 1980, l'eventuale concessione o ripristino ha decorrenza dal 1° gennaio 1982, ai sensi dell'articolo 11 della già citata legge n. 251/1982, per cui la relativa situazione reddituale va riferita a quest'ultima data.

Nei confronti dei superstiti di reddituari deceduti successivamente al 1° luglio 1980, l'eventuale concessione o ripristino ha, ovviamente, effetto dal 1° luglio 1983 o dal 1° luglio 1984.

2. ISTRUZIONI OPERATIVE

Le nuove modalità operative, che abrogano e sostituiscono quelle della circolare n. 30/1978, sono riportate nell'allegato A.

Tali modalità devono essere attuate gradualmente per consentire la sostituzione della procedura decentrata a quella accentrata senza determinare interruzioni nella trattazione delle singole pratiche.

In particolare , per i casi di nuova costituzione deve trovare immediata attuazione la procedura di "istruttoria e liquidazione".

A partire dall'anno in corso, la stampa del tabulato delle rendite rivalutate prevista al punto 4.2 dell'allegato A sarà effettuata da questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione nel mese successivo a quello in cui viene corrisposto il rateo rivalutato ed il relativo conguaglio (presumibilmente nel mese di novembre) successivamente le Unità operative daranno inizio alla procedura di "riliquidazione".

(2)

Per quanto riguarda infine la "fase stralcio" il Servizio meccanizzazione invierà, entro il 15 luglio 1985, il tabulato dei casi ora in gestione centralizzata e sospenderà automaticamente i relativi pagamenti, dal 1° ottobre 1985.

Dalla stessa data le prestazioni saranno corrisposte dalle competenti Unità periferiche.

3. ISTRUZIONI PER L'USO DELLA MODULISTICA

Per consentire alle Unità periferiche il pagamento decentrato e la gestione delle variazioni che comportano riliquidazione, è stato istituito il mod. 30/quater - I "Sottocopertina per assegno continuativo - legge n. 248/1976" (all. B).

Le quattro facciate sono predisposte:

- la 1° la 2° per accogliere i dati relativi alla liquidazione dell'assegno e al calcolo delle successive variazioni che ne comportano la riliquidazione.

- la 3° della 4° per la registrazione dei pagamenti.

Per la relativa compilazione valgono le istruzioni contenute nell'allegato C.

Sono stati inoltre modificati ed integrati i moduli 67/bis - I "Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile legge 5 maggio 1976 n.

248";

30/ter - I "Copertina per assegno continuativo legge 5 maggio 1976 n. 248" e 66/bis - I Concessione/rivalutazione dello speciale assegno continuativo mensile legge 5 maggio 1976 n.248" e successive modifiche" (all. D, E, F).

In particolare si richiama l'attenzione sulla copertina mod. 30/ter - I adeguata alle esigenze della nuova procedura. La relativa compilazione non presenta particolari difficoltà, ma merita attenzione l'ultimo riquadro, che prevede l'indicazione del numero del nucleo, già evidenziato nel prospetto sovrastante, da attribuire secondo le istruzioni in vigore (v.

pagg. 26 - 27 allegato B - circ. 26/1973 ) e la firma del direttore o del capo area, da riportare contemporaneamente nell'apposito spazio in alto a destra della facciata della sottocopertina modulo 30/quater - I. In fondo alla 2^ facciata inoltre sono stati previsti n. 3 gruppi di riquadri, contenenti ciascuno l'indicazione del numero del nucleo nonché numeri progressivi prestampati corrispondenti alle copertine aggiuntive istituite di volta in volta, per ogni singolo nucleo, a seconda della necessità.

Come per la prima sottocopertina anche per le successive, a convalida dell'avvenuta istituzione, è stata prevista la firma del Direttore o del capo area.

Sono stati inoltre predisposti i fac-simile delle dichiarazioni sostitutive e della comunicazione agli interessati che costituiscono parte integrante delle "modalità operative" (all. A).

4. ISTRUZIONI CONTABILI

La rilevazione della particolare prestazione deve essere effettuata a far data dal 10 gennaio 1986 secondo le modalità già in uso per le registrazioni in contabilità finanziaria delle operazioni relative alla gestione per conto dello Stato (circ. 43/1983), per conto degli Istituti esteri e per conto delle Amministrazioni regionali (lettera circolare n. 2/1985).

Dalla stessa data sono modificati anche i capitali 213/813 "Prestazioni erogate al coniuge superstite ed agli orfani di grandi invalidi deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale" (allegato G), in adesione alla richiesta ministeriale di evidenziare le prestazioni rese ai superstiti di grandi invalidi assicurati dall'Istituto o da altri Enti (Casse Marittime, ENPAIA) nonché di distinguere se l'infortunio da attribuire alla gestione industria o agricoltura.

A tal fine sono istituiti i sottoindicati codici di partita nell'ambito del codice 26 "Codice delle gestioni per conto":

9960 - Grandi Invalidi - Istituto-industria;

9961 - Grandi Invalidi - Istituto - agricoltura;

9962 - Grandi Invalidi - altri Enti.

Circa le modalità di digitazione dei dati al terminale, si richiamano le istruzioni impartite con la citata lettera circolare n. 2/1985 all. n. 3, tenendo presente che nei campi dal 38°

al 54° dovrà indicarsi "Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale".

Per l'anno in corso, i dati necessari per la rendicontazione saranno forniti dalle Unità operative mediante compilazione del prospetto allegato H da inviare a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative entro il 30 giugno 1986 per i due distinti periodi: 1° giugno 1984-31 maggio 1985 e 1° giugno 1985-31 dicembre 1985.

Dovranno essere prospettate a questa Direzione generale eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione a questa Direzione generale eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione delle presenti disposizioni, suscettibili di adattamenti in relazione alle esigenze del nuovo sistema informativo.

Allegato A alla circolare n. 41/1985 M O D A L I T A' O P E R A T I V E ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE

- UFFICIO O SETTORE - INFORTUNI/RENDITE

1. Registra la domanda sul "Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile - legge 5 maggio 1976, n.248", mod. 67/bis - I;

2. Intesta la "Copertina per assegno continuativo mensile - legge 5 maggio 1976, n. 248" mod. 3O/ter - I al nominativo dell'assicurato deceduto.

3. Trascrive il numero di protocollo del mod. 67/bis-I, sul mod. 30 - I "Sopracopertina di infortunio con rendita di inabilita" e sul mod. 8 - I "Schedina di infortunato o di tecnopatico" intestati all'assicurato deceduto, riportando sugli stessi la seguente annotazione: "Legge 248/1976".

4. Acquisisce per ciascun nucleo avente diritto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come fac-simile allegato A.2 e la documentazione comprovante la titolarità dei redditi percepiti.

5. Verifica i presupposti per l'esistenza del diritto; in caso negativo predispone la comunicazione secondo fac-simile allegato n. A 1 e la sottopone alla firma del Direttore/Capo Area.

6. Sospende, qualora risulti iniziata la procedura per il conseguimento del trattamento pensionistico INPS, l'istruttoria della pratica evidenziando opportunamente la sospensione.

7. Completa la prima facciata del mod.30/ter - I; istituisce per ciascun nucleo familiare la "Sottocopertina per assegno continuativo (L. n.248/76)", mod. 30/quater - I e la inserisce nella- copertina mod. 30/ter - I.

8. Sottopone i modd. 30/ter - I e 30/quater - I alla firma del Direttore/Capo Area.

9. Compila il prospetto di liquidazione previsto sulla 1° facciata della sottocopertina mod. 30/quater - I.

10. Predispone, nel caso di reddito il cui importo risulti superiore a quello dell'assegno, la comunicazione secondo fac-simile allegato A.1 unendovi il fac-simile allegato A.3 per l'annuale verifica dei requisiti.

1.11 Compila la documentazione per il pagamento e trascrive sulla 3° facciata del mod. 30/quater - I i dati relativi.

1.12 Redige la comunicazione di "concessione/rivalutazione dello speciale assegno continuativo mensile - legge, 5 maggio 1976 n.248", mod. "66/bis - I, in tre copie così destinate:

(3)

- all'avente diritto, anche nella sua eventuale qualità di rappresentante legale dei superstiti di minore età, ovvero al legale rappresentante dei medesimi (tutore o curatore, o persona esercente la patria potestà) in mancanza dei genitori;

- all'eventuale Ente di patrimonio;

- agli atti della pratica.

Nell'ipotesi che vi siano figli superstiti di maggiore età il mod. 66/bis deve essere inviato singolarmente a ciascuno di essi.

1.13 Compila, nelle ipotesi di cui ai punti 1.10 e 1.12 l'ultimo mod. 150/I mecc. "Scheda di evidenza rendita diretta" stampato dal Servizio meccanizzazione impegnando il campo 79 "Rendita unica" con i seguenti dati:

- Sede: codice dell'Unità operativa;

- Gest.: uno dei seguenti codici.

8.1.0- assegni mensili ex rendite - infortuni industria;

8.1.1- assegni mensili ex rendite - malattie professionali industria;

8.1.2- assegni mensili ex rendite - silicosi ed asbestosi industria;

8.1.3- assegni mensili ex rendite - infortuni agricoltura;

8.1.4- assegni mensili ex rendite - malattie professionali agricoltura;

8.1.5- assegni mensili ex rendite - infortuni conto Stato;

8.1.6- assegni mensili ex rendite - malattie professionali conto Stato;

8.1.7- assegni mensili ex rendite - silicosi ed asbestosi conto Stato;

- N.progr.- il numero relativo al caso registrato sul protocollo mod. 67/bis-I.

- Anno: - anno del decesso.

2. UFFICIO/SETTORE CONTABILITA'

2.1 Provvede agli adempimenti di competenza secondo le procedure amministrativi - contabili in vigore, riportando i dati relativi al pagamento sulla 3^ facciata del mod.

3O/quater - I.

2.2 Sottopone alla firma del Direttore/capo Area le comunicazioni di cui ai punti 1.10 e 1.12, la relativa scheda di evidenza mod. 150/I mecc. e la documentazione contabile prevista.

3.UFFICIO (SETTORE) INFORTUNI/RENDITE 3.1 Riceve le pratiche dell'Ufficio/Settore contabilità.

3.2 Inoltra i modd. 66/bis - I e le comunicazioni di cui allegato A.1 ai rispettivi destinatari.

3.3 Trasmette le schede di evidenza mod. 150/I mecc., al terminale, per la digitazione dei dati e inserisce le copie nell'apposito schedario.

3.4 Archivia le pratiche.

4. SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

4.1 Invia alle Unità operative le schede 150/I mecc. ad avvenuta ricezione della segnalazione di cui al punto 3.3.

4.2 Stampa, in occasione della rivalutazione annuale, un tabulato contenente le rendite rivalutate per ordine di numero progressivo (quello indicato nel campo 79).

R I L I Q U I D A Z I O N E

5. UFFICIO (O SETTORE) INFORTUNI/RENDITE

5.1 Determina, al ricevimento delle dichiarazioni degli interessati e del tabulato delle rivalutazioni, l'importo del reddito e trascrive i dati relativi alla riliquidazione nel prospetto

"variazioni" di cui al mod. 30/quater - I.

In mancanza della dichiarazione, procede alla sospensione dello speciale assegno è evidenziando il provvedimento nei modi ritenuti più opportuni.

5.2 Compila, nel caso di reddito il cui importo risulti superiore a quello dell'assegno, la comunicazione secondo il fac-simile allegato a1 unendovi anche il fac-simile allegato A3.

5.3 Predispone, in caso contrario, la documentazione per il pagamento, trascrivendo sulla 3° facciata del mod. 30/quater - I i dati relativi.

5.4 Redige la comunicazione di concessione/rivalutazione dello speciale assegno continuativo mensile mod. 66/bis - I.

5.5 Trasmette all'ufficio / Settore contabilità la pratica completa della documentazione.

6. UFFICIO/SETTORE CONTABILITA'

6.1 Provvede agli adempimenti di competenza, secondo le procedure amministrativo - contabili in vigore, riportando i dati relativi al pagamento sulla 3^ facciata del mod.

30/quater - I.

6.2 Sottopone alla firma del Direttore/Capo area le comunicazioni di cui ai punti 5.2 e 5.4 e la documentazione contabile prevista.

7. UFFICIO (O SETTORE) INFORTUNI/RENDITE 7.1 Riceve le pratiche dall'Ufficio/Settore Contabilità.

7.2 Inoltre i modd. 66/bis - I e le comunicazioni di cui allegato A.1 ai rispettivi destinatari.

7.3 Inserisce le pratiche nell'apposito archivio.

CANCELLAZIONE DEL CASO

Per ottenere il depennamento del caso dal tabulato annuale sarà necessario segnalare al campo 79 della scheda 150 - I mecc. Il numero progressivo con tanti 9 quanti ne contiene il campo.

F A S E S T R A L C I O

(4)

0.1 SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

0.1.1 predispone entro il 15 luglio 1985 il tabulato dei casi a suo tempo segnalati con il mod. 151-I mecc. e li cessa automaticamente dal 1° ottobre 1985.

0.2. UFFICIO (O SETTORE) INFORTUNI/RENDITE

Al ricevimento del tabulato predisposto dal Servizio Meccanizzazione:

0.2.1 provvede a riportare i casi sul mod. 67/bis - I, nuova edizione, in ordine cronologico di ricevimento delle domande;

0.2.2 compila il mod. 150-I mecc. con le modalità di cui al punto 1.13;

0.2.3 trasmette le schede 150-I mecc. al terminale per la digitazione dei dati e inserisce la copia-cartoncino negli appositi schedari.

N.B. Per i casi eventualmente mai segnalati al Servizio meccanizzazione perché già gestiti localmente, si dovrà provvedere ai sensi dei precedenti punti 0.2.1, 0.2.2, 0.2.3.

Fac simile allegato A.1 alla circ. n. 41/1985 Sede di ...

Uff ...

N. ...

OGGETTO: Speciale assegno continuativo mensile ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 248.

Si comunica che lo speciale assegno continuativo mensile non può essere concesso per i seguenti motivi:

Si avverte che un'eventuale opposizione al provvedimento dovrà pervenire a questo istituto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione (art. 104b del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

N.B.: Per la verifica annuale dei requisiti oggettivi si allega il modulo da restituire compilato entro il 31 luglio p.v.

Fac-simile allegato A.2 alla circ. n. 41/1985

DICHIARAZIONE RESA DAGLI AVENTI DIRITTO ALLO SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE PREVISTO DALLA LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 248 residente in ... Via ...

cui va incontro ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di dichiarazione mendace, D I C H I A R A - di essere ...(1) di ...(2),

il quale percepiva dall'INAIL una rendita per inabilità permanente del ... per cento e che l.. stess.. è decedut.. il ... lasciando i seguenti superstiti (3):

Relazione di Luogo e data di parentela Cognome e nome nascita che il defunto era ... dal coniuge superstite con sentenza;

(separat.. /divorziat.. )

(se separat.. indicare gli estremi della sentenza passata in giudicato): ...

(del mantenimento/di prestare gli alimenti) a carico del coniuge defunto;

(1) Coniuge superstite, figlio, figlia;

(2) Cognome e nome dell'assicurato;

(3) Devono essere elencati i superstiti (coniuge e figli) aventi diritto allo speciale assegno continuativo, in nome e per conto dei quali il dichiarante agisce; gli aventi diritto maggiorenni ai sensi della legge 8 marzo 1975 n. 39, devono rilasciare autonome dichiarazione comprovante i requisiti di legge.

- che i figli inabili al lavoro sono: ...

- che i figli viventi a carico del defunto al momento del suo decesso e che non prestano lavoro retribuito sono:

...

- che i figli studenti di scuola media, professionale o di università sono : (oltre al nominativo indicare il tipo di scuola frequentata) ...

- che il coniuge e i figli superstiti hanno titolo alle seguenti rendite o prestazioni economiche previdenziali (indicare il nome del titolare, l'importo annuo della prestazione,

allegando la documentazione rilasciata dall'Ente erogatore mod. 201 o

equivalente) ...

- che il coniuge e i figli superstiti hanno presentato o intendono presentare domanda per ottenere rendite o prestazioni economiche previdenziali, (indicare il nominativo del superstite e l'Ente o Istituto destinatario della domanda, il tipo della prestazione richiesta e l'eventuale data di presentazione della domanda) ...

- che i superstiti sono titolari di altri redditi (indicare il titolo del reddito e l'importo annuo, allegando la documentazione comprovante la titolarità dei redditi percepiti: mod.740, 101, ecc.) ...

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, io sottoscritto ... nella mia qualità di funzionario... con la qualifica di ..., attesto che la dichiarazione che precede è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal. Sig. ... che mi ha esibito a prova della sua identità il seguente documento... n. ... rilasciato da ... il ...

FIRMA DEL FUNZIONARIO TIMBRO DELL'UFFICIO

Fac-simile all. A.3 alla circ. n. 41/1985

DICHIARAZIONE RESA DAGLI AVENTI DIRITTO ALLO SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE PREVISTO DALLA LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 248 residente in ... Via ...

cui va incontro ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di dichiarazione mendace,

(5)

d i c h i a r a

di essere ...(1) di ...(2),

non è - che la situazione familiare degli aventi diritto rispetto alla dichiarazione resa nell'anno precedente …………..

è (3) variata.

- che i figli studenti di scuola media, professionale o di università sono: (oltre al nominativo indicare il tipo di scuola frequentata) (5) ...

- che il coniuge e i figli superstiti hanno titolo alle seguenti rendite o prestazioni economiche previdenziali (indicare il nome del titolare, l'importo annuo della prestazione, allegando la documentazione rilasciata dall'Ente erogatore mod. 201 o equivalente) ...

(1) Coniuge superstite, figlio, figlia;

(2) Cognome e nome dell'assicurato;

(3) Devono essere elencati i superstiti (coniuge e figli) aventi diritto allo speciale assegno continuativo, in nome e per conto dei quali il dichiarante agisce; gli aventi diritto maggiorenni ai sensi della legge 8 marzo 1975 n. 39, devono rilasciare autonome dichiarazione comprovante i requisiti di legge.

- che il coniuge e i figli superstiti hanno presentato o intendono presentare domanda per ottenere rendite o prestazioni economiche previdenziali, (indicare il nominativo del superstite e l'Ente o Istituto destinatario della domanda, il tipo della prestazione richiesta e l'eventuale data di presentazione della domanda)

...

- che i superstiti sono titolari di altri redditi (indicare il titolo del reddito e l'importo annuo, allegando la documentazione comprovante la titolarità dei redditi percepiti: mod. 740, 101, ecc.) ...

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, io sottoscritto ... nella mia qualità di funzionario... con la qualifica di ..., attesto che la dichiarazione che precede è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal.. Sig. ………... che mi ha esibito a prova della sua identità il seguente documento ... n. ... rilasciato da ... il ...

Allegato C alla circolare n. 41/1985

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 30/QUATER - I - SOTTOCOPERTINA PER ASSEGNO CONTINUATIVO - LEGGE N. 248/1976.

FACCIATA I° e II°

INAIL - Sede di ... denominazione dell'Unità territoriale N. ...

1 per la prima sottocopertina istituita; alle successive dovranno essere assegnati i numeri progressivi previsti nella parte sottostante della seconda facciata del modulo 30/ter - I;

IL DIRETTORE/IL CAPO AREA

visto del responsabile dell'Unità operativa o del capo area per le Sedi nelle quali vengono attuate le procedure di cui al N.S.I., all'atto dell'istituzione della sottocopertina;

CASO N.

numero rilevabile dal protocollo modulo 67/bis - I;

GESTIONE

rilevabile dal punto 1.13 delle modalità operative;

NUCLEO N.

rilevabile dalla copertina modulo 30/ter - I;

N. PP.TT./BANCA

numero dell'Ufficio postale o denominazione dell'Istituto bancario abilitati al pagamento dell'assegno;

CAPO NUCLEO

generalità del capo nucleo (cfr. pagg. 26-27 dell'allegato alla circ. 26/73);

INTESTATARIO DELL'ASSEGNO INDIRIZZO (completo) cognome, nome e indirizzo dell'intestatario dell'assegno.

NATO IL data di nascita.

LIQUIDAZIONI

RETRIBUZIONE AL DECESSO

Rilevabile dal campo 49 della scheda 150 - I mecc..

ULTIMO RATEO AL DECESSO

l'ultimo rateo di rendita comprensivo di quote integrative dovuto al reddituario al momento del decesso X 12; percentuale spettante al nucleo familiare considerato;

ASSEGNO ANNUO LORDO importo dell'assegno annuo;

EVENTUALI REDDITI

rilevabili dalla dichiarazione resa dagli aventi diritto (cfr. all.n.A.3 alla presente circolare) o da documentazione equivalente (moduli 740, 101, 201, ecc.);

ASSEGNO ANNUO importo dell'assegno annuo;

ASSEGNO MENSILE

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importo dell'assegno mensile ottenuto dividendo per 12 l'assegno annuo;

DECORRENZA

giorno successivo a quello in cui il diritto e sorto.

VARIAZIONI

RENDITA RIVALUTATA ANNUA Rilevabile dal tabulato delle rivalutazioni.

Per i successivi spazi valgono le istruzioni che precedono riguardanti la liquidazione.

DECORRENZA

Indicare il 1° luglio, per le rivalutazioni annuali; per le altre variazioni il primo giorno del mese successivo a quello in cui le variazioni stesse si verificano.

FACCIATA III° e IV°

CAUSALE

Indicare con "A" se trattasi di acconto, "S" se trattasi di saldo;

PERIODO

indicare l'arco di tempo cui il pagamento si riferisce;

IMPORTO

importo da pagare o riaccreditato;

SIGLA - LIQUIDATORE - REVISORE sigla del liquidatore e del revisore;

ORD. DI PAG./NOTA DI ACCRED. N. DATA

numero e data dell'ordinativo di pagamento o della nota di accredito;

VISTO CONTABILITA'

sigla dell'addetto al riscontro contabile.

Allegato F alla circolare n.41/1985 li ...

SEDE DI ... CASO N. ...

...

...

Concessione

OGGETTO: dello speciale assegno continuativo Rivalutazione mensile Legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modifiche.

Si comunica che lo speciale assegno continuativo mensile dovuto in dipendenza del decesso di ... in favore di ... sarà corrisposto con decorrenza dal ... per un importo complessivo annuo pari a L. ... come da prospetto che segue:

Rendita x % = Assegno annuo

Eventuali redditi = Assegno annuo dovuto : 12 = Assegno mensile

L'eventuale opposizione al provvedimento dovrà pervenire a questo Istituto entro 60 giorno dalla data di ricevimento della presente comunicazione (art. 104 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

La dichiarazione allegata alla presente comunicazione dovrà essere inderogabilmente restituita a questi Uffici entro e non oltre il 31 luglio p.v.

Si avverte che trascorso inutilmente tale termine si procederà alla sospensione dell'assegno.

IL DIRETTORE/CAPO AREA AVVERTENZE

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n.248, integrata dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e modificato dall'art. 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%, liquidata ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, spetta al coniuge ed ai figli superstiti uno speciale assegno continuativo mensile pari ad una quota parte della rendita di inabilità permanente di cui godeva l'assicurato e precisamente:

1) il cinquanta per cento al coniuge fino alla morte o a nuovo matrimonio;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età;

il quaranta per cento al figlio orfano di entrambi i genitori e nel caso di figli adottivi siano deceduti anche entrambi gli adottanti.

Le quote anzidette sono corrisposte per i figli viventi a carico dell'assicurato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari;

3) il cinquanta per cento al figlio inabile al lavoro, per tutto il periodo della invalidità.

Sono compresi tra i superstiti aventi diritto, con effetto dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data del decesso.

Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data del decesso i nati entro trecento giorni da tale data.

- Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, è escluso dal beneficio il coniuge separato, con sentenza passata in giudicato, o divorziato a meno che la sentenza di separazione o di divorzio non ponga l'obbligo del mantenimento o soltanto quello di prestare gli alimenti a carico dell'altro coniuge.

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- Ai sensi dell'art. 2 della citata legge, la somma degli assegni, spettanti ai superstiti sopra indicati nelle misure fissate, non può superare l'importo della rendita di inabilità permanente percepita dall'assicurato al momento del decesso. Nel caso in cui la somma predetta superi la rendita di inabilita permanente i singoli assegni sono proporzionalmente ridotti entro tale limite;

qualora uno o più assegni venissero a cessare, i rimanenti sono proporzionalmente reintegrati fino alla ricorrenza del limite stesso, senza comunque superare, nella reintegrazione dei singoli assegni, la quota spettante a ciascun avente diritto nella misura stabilita dall'art. 1.

- Ai sensi dell'art. 3 della predetta legge i superstiti, per accedere al particolare beneficio economico, non debbono aver titolo a rendita o a prestazioni economiche previdenziali - ivi comprese le pensioni di guerra - erogate con carattere di continuità dallo Stato, Enti pubblici e Organismi stranieri (con esclusione degli assegni familiari o assistenziali e dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915/1918 e precedenti), nè comunque debbono godere di redditi a qualsiasi titolo, di importo pari o superiore a quello dell'assegno sopraindicato.

- Dal calcolo dei redditi è escluso il reddito domenicale della casa di abitazione.

- Ai sensi dell'art. 4 della citata legge qualora le rendite, le prestazioni e i redditi descritti nel testo dell'art. 3, siano di importo inferiore all'assegno spettante ai sensi dell'art. 1, i superstiti hanno diritto a percepire quest'ultima prestazioni ridotta in misura corrispondente all'importo di tali rendite, prestazioni e redditi.

- Ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, le rendite di cui godevano gli assicurati saranno riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a norma dell'art. 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

- Ai sensi dell'art. 104 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i superstiti, qualora sorgano contestazioni sulla misure dello speciale assegno continuativo mensile, comunicano all'Istituto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbiano ritirato ricevuta entro 60 giorno dal ricevimento della presente comunicazione, i motivi per i quali non ritengono giustificabile il provvedimento dell'Istituto.

- Nelle controversie in sede amministrativa per il conseguimento delle prestazioni, i superstiti dell'assicurato potranno farsi rappresentare da uno degli Istituti di patronato e di assistenza sociale disciplinati dal D.L. 29 luglio 1947, n. 804.

- Ogni cambiamento di indirizzo ed ogni eventuali variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare dovranno essere comunicati subito alla Sede competente dell'Istituto, ad evitare disguidi o ritardi nei pagamenti e nelle comunicazioni.

Riferimenti

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