• Non ci sono risultati.

77 del 14 novembre 1984 Oggetto: Assegno di incollocabilità

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "77 del 14 novembre 1984 Oggetto: Assegno di incollocabilità"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 77 del 14 novembre 1984

Oggetto: Assegno di incollocabilità. Integrale attuazione del decentramento.

La prestazione concernente l'assegno di incollocabilità, dopo la prima fase di attuazione, ha ora raggiunto caratteristiche operative che possono essere ritenute di corrente sistematicità.

Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 1985, è revocata la disposizione di cui al punto 4 della circolare n.

15/1983 inerente l'invio alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative, della documentazione relativa alle nuove concessioni dell'assegno in argomento.

Resta inteso che particolari fattispecie, eventuali incertezze interpretative, contestazioni, ricorsi ecc., dovranno essere sempre tempestivamente segnalati al predetto Servizio di questa Direzione generale.

Si richiama l'attenzione degli Ispettorati regionali sulla necessità di vigilare affinché i tempi di esame e definizione delle pratiche concernenti la prestazione in oggetto, siano contenuti entro i limiti indicati nella nota n.17049 del 17 aprile l984.

Riferimenti

Documenti correlati

L’importo è stato determinato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo, intervenuta tra il 2010 e il 2011, pari al 2,70 %. Alle operazioni di

L'importo è stato determinato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2006 e il 2007 pari al 1,7 %.. Alle operazioni di

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2007 “ Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1°

Il Ministero ha infatti condiviso il criterio con il quale l'INAIL ha determinato la misura dell'assegno di incollocabilità rapportandola alla variazione

OGGETTO: Lettera di invito per la partecipazione alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.L.n.76/20 convertito nella Legge

a) qualora la prescrizione abbia cominciato a decorrere durante il triennio di sospensione disposto dal citato articolo 2 (e cioè per l'INAIL, tra il 26

Le Sedi pertanto, accertata la regolarità sostanziale e formale della prescritta certificazione (v. 26/1980 e 15/1983), potranno disporre, nei confronti degli aventi diritto,

Poiché con la fine dell'anno in corso si concluderà la predetta indagine, dal 1° gennaio 1985 dovranno di norma essere inviate, per il parere conclusivo, a questa Direzione