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37 Piano di Innovazione Tecnologica per l’implementazione, controllo e vigilanza, per il miglioramento dei servizi sul territorio

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Academic year: 2022

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DETDG DEL 18 DICEMBRE 2013 N. 37

Piano di Innovazione Tecnologica per l’implementazione, controllo e vigilanza, per il miglioramento dei servizi sul territorio. Proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza al 31 dicembre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 ove è disposta la soppressione dell’ISPESL e l’incorporazione delle relative funzioni, strutture e personale nell’INAIL;

vista la direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 giugno 2010, con la quale è stabilito che l’INAIL provvederà a tutti gli adempimenti necessari per garantire l’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali per la prosecuzione del “Piano triennale di attività” e del “Piano straordinario di innovazione tecnologica per l’implementazione, controllo e vigilanza, per il miglioramento dei servizi sul territorio”

dell’ex ISPESL;

visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP – U.P.P.A. del 23 giugno 2010, il quale chiarisce che l’INAIL, limitatamente ed esclusivamente per l’espletamento delle funzioni già di competenza dell’ex ISPESL, possa continuare ad avvalersi dell’articolo 1, comma 188, della legge 266/2005;

visto l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l’articolo 1, comma 188, della legge n. 266/2005, che fa salva per gli enti di ricerca tra i quali l’ex ISPESL la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento o del fondo di finanziamento degli Enti;

visto l’articolo 9, comma 28 della legge n. 122/2010 ove è disposto che per l’anno 2011 resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge n. 266/2005;

visto l’articolo 9 comma 16 quinquies della legge 9 agosto 2013 n. 99, così come modificato dall’articolo 23 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104;

visto l’articolo 22 della legge n. 69/2009, ove è disposto che è possibile prescindere dalla comprovata esperienza universitaria in caso di stipula di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

(2)

2 vista la delibera n. 2/2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’ex ISPESL, acquisito il parere favorevole del Comitato scientifico, ha approvato il Piano triennale di attività dell’Istituto per il 2008/2010;

vista la nota del 13 ottobre 2008 con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha comunicato, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. n. 303/2002, l’approvazione del suddetto Piano;

vista la nota DGRST6/1.4.d.a. 7/70 del 12 dicembre 2008 con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha preso atto della richiesta formulata dall’ex ISPESL di “slittamento” della prima annualità del Piano di attività;

visto il Piano di Innovazione Tecnologica – approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ex ISPESL nel 2005, confermato e implementato, per il triennio 2009/2011 – finalizzato all’implementazione, controllo e vigilanza per il miglioramento dei servizi sul territorio in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo alle attività di omologazione, certificazione e verifica di impianti di sollevamento, impianti di messa a terra, impianti di riscaldamento e apparecchi a pressione, e, comunque, per far fronte alle particolari esigenze connesse ai compiti affidati all’ex ISPESL dal Testo Unico di cui al d.lgs.n. 81/2001 e s.m.i.;

viste le proprie determinazioni n. 51/2010 e n. 52/2010 del 30 dicembre 2010, con le quali, al fine di evitare la sospensione o l’interruzione delle attività istituzionali in corso, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in atto al 31 dicembre 2010 sono stati ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2011;

vista la propria determinazione n. 37/2011 del 24 giugno 2011, con la quale, per gli stessi motivi, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in atto al 30 giugno 2011 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2011;

vista la propria determinazione n. 59/2011 del 13 dicembre 2011, con la quale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in atto al 31 dicembre 2011 sono stati prorogati fino al 30 giugno 2012;

vista la propria determinazione n. 21/2012 del 28 giugno 2012, con la quale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in atto al 30 giugno 2012 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2012;

vista la propria determinazione n. 51/2012 del 28 dicembre 2012, con la quale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in atto al 31 dicembre 2012 sono stati prorogati fino al 30 giugno 2013;

vista altresì la propria determinazione n. 13/2013 del 19 giugno 2013, con la quale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in atto al 30 giugno 2013 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2013;

vista la relazione programmatica 2013 – 2015 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza che conferma in linea generale quanto già disposto con la relazione programmatica 2012 - 2014;

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3 viste le linee guida e i criteri generali deliberati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in data 1° agosto 2012 per le attività di ricerca e di innovazione tecnologica cui debbono ispirarsi i piani della ricerca e il Piano di Innovazione Tecnologica per gli anni 2013/2015;

visto il Piano dell’Innovazione Tecnologica 2013/2015, di cui alla determina del Presidente n. 158 del 18 dicembre 2012 ed alla delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 21 del 28 dicembre 2012;

vista la delibera n. 4 del 27 febbraio 2013 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con la quale si impegnano gli Organi dell’Istituto a dare concreta attuazione al Piano dell’Innovazione Tecnologica 2013/2015;

vista la relazione del Direttore Centrale Risorse Umane in data 18 dicembre 2013;

preso atto che, allo stato, il Piano delle Attività di Ricerca 2013/2015 costituisce solo un riferimento provvisorio in quanto lo stesso potrà essere considerato pienamente operativo soltanto dopo il completamento del complesso iter decisionale che prevede l’intervento dei Ministeri vigilanti, come disposto dall’articolo 14 del D.P.R. n. 303/2002;

preso altresì atto che, parimenti, il Piano di innovazione tecnologica non può ancora essere considerato pienamente operativo per le ragioni specificate nella predetta relazione;

valutato che le attività del Piano di Innovazione Tecnologica risultano strettamente collegate ed interconnesse con quelle del Piano di Attività della Ricerca e che sarà opportuno bandire contemporaneamente le procedure selettive per l’attivazione operativa dei due piani;

considerato che si è avviato un confronto con le OO.SS. e si sta verificando con il Dipartimento per la Funzione Pubblica la fattibilità di un percorso che consenta all’Istituto, nel pieno rispetto della vigente e di recente novellata normativa specifica, di avviare a soluzione il superamento della situazione di precariato cui ormai da troppi anni si è fatto ricorso per integrare la scarsità delle risorse umane disponibili per far fronte agli impegni istituzionali del Settore Ricerca, Certificazione e Verifica;

ribadito, in questa prospettiva, l’impegno delle strutture preposte ad indire e completare, nei tempi tecnici strettamente necessari, le procedure selettive pubbliche per l’attribuzione degli incarichi specificamente previsti dal citato Piano delle attività di Innovazione Tecnologica per il triennio 2013/2015, sia per la saturazione delle rilevanti carenze d’organico con nuove assunzioni a tempo indeterminato, sia per la necessaria integrazione delle risorse umane stabili con personale incaricato con rapporti di lavoro flessibile;

tenuto conto che, al 31 dicembre 2013, il numero complessivo dei contratti in essere inerenti al Piano di Innovazione Tecnologica sarà di n. 232 unità;

valutato che, dal 1° gennaio 2014, il numero complessivo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa attivi, per proroga o per nuova costituzione – considerando sia il Piano delle attività di ricerca sia il Piano di Innovazione Tecnologica, sarà comunque inferiore a quello dei rapporti in essere alla data del 31 maggio 2010 (n. 439/n. 488);

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4 considerato che, per la prosecuzione delle attività del Piano di Innovazione Tecnologica, è indispensabile garantire anche la continuità dell’apporto lavorativo delle risorse con contratti di collaborazione coordinata e continuativa specificatamente finalizzati - stanti anche i conformi pareri espressi dai Responsabili delle Strutture presso le quali prestano la loro opera, la cui validità deve essere rinnovata per almeno un semestre alla prossima scadenza del 31 dicembre 2013;

preso atto che gli oneri annui per i n. 232 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, pari ad € 5.005.397,10 risultano inferiori rispetto a quelli complessivamente previsti per il Piano di Innovazione Tecnologica 2013 - 2015, per n. 259 unità, ammontanti ad € 5.776.166,53 annui, al lordo degli oneri a carico dell’Ente, e che gli stessi, per l’esercizio finanziario 2014, graveranno sul bilancio dell’INAIL, sul capitolo 333.02 “spese di controllo e vigilanza impianti”, che presenta la necessaria capienza, e risultano compatibili con i vincoli posti dalle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie,

DETERMINA

di autorizzare il Direttore Centrale Risorse Umane – al fine di garantire, con tempestività ed efficacia, continuità nello svolgimento delle attività connesse all’attuazione del “Piano di innovazione tecnologica per l’implementazione, controllo e vigilanza, per il miglioramento dei servizi sul territorio” – a prorogare n. 232 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, già prorogati con propria determinazione n. 13 del 19 giugno 2013, nel numero e nell’articolazione per struttura di destinazione risultanti dalla scheda riepilogativa - che, allegata, forma parte integrante della presente determinazione - con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014.

L’onere relativo di € 2.502.698,55, al lordo degli oneri a carico dell’Ente, graverà sul bilancio dell’INAIL, capitolo 333.02 – esercizio finanziario 2014.

Roma, 18 dicembre 2013

f.to Dott. Giuseppe LUCIBELLO

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