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ESENZIONI EMERGENZA COVID-19 PREVISTE PER LA PRIMA RATA IMU 2021

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Academic year: 2022

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ESENZIONI EMERGENZA COVID-19 PREVISTE PER LA PRIMA RATA IMU 2021

L'art.1, c.599, della Legge 178/2020 prevede l'esenzione della prima rata IMU per il settore turistico/fieristico/intrattenimento.

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID 19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’art. 6 - sexies comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 testualmente statuisce che in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto (*).

Il successivo comma 2 dispone altresì che l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attivita' di cui siano anche gestori.

(*) Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici.

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