D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ‐ CAMPO di APPLICAZIONE
La Direttiva 123/2006/CE esclude, tra i servizi forniti dietro corrispettivo economico, i seguenti settori:
9 i servizi non economici d’interesse generale;
9 i servizi finanziari (quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti);
9 i servizi di comunicazione elettronica in relazione alle materie disciplinate dalle direttive in materia;
9 i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali;
9 i servizi delle agenzie di lavoro interinale;
9 i servizi sanitari;
9 i servizi audiovisivi;
9 le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna;
9 le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri;
9 alcuni servizi sociali (nel settore degli alloggi, dell’assistenza all’infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose);
9 i servizi privati di sicurezza;
9 i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.