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RESPONSABILITÀ CIVILE NELL’ASSICURAZIONE AUTOMOBILISTICA VALUTAZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI FISICI IN SPAGNA di Pedro Luna Candela

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RESPONSABILITÀ CIVILE NELL’ASSICURAZIONE AUTOMOBILISTICA VALUTAZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI FISICI IN SPAGNA

di

Pedro Luna Candela*

Restitutio in integrum

Bisogna ammettere che questo principio generale è molto più facile da dire e da scrivere che da ottenere.

Tanto la vita quanto i postumi che influenzano un’attività professionale o occupazionale sono difficili da valutare, non solo a causa dei numerosi parametri di cui tener conto, ma anche a causa della loro intrinseca difficoltà e dei rischi da affrontare: possibile sopravvivenza, stabilità professionale presupposta, mantenimento ipotetico dello stato personale e familiare e un livello economico che supera uno standard ragionevole del risarcimento o addirittura il bisogno sociale di contenere i livelli di indennizzo secondo le possibilità economiche del paese e dei suoi cittadini, per quanto riguarda la ripercussione sui premi di assicurazione e sul rischio di non sottoscrizione a causa dei costi elevati dei premi.

Quando il bisogno di risarcimento oltrepassa il principio generico della responsabilità, con delle sfumature, e quando la frequenza della sua applicazione è importante, (incidenti stradali per esempio), non si può essere sorpresi dal fatto che gli Stati frenano i livelli dell’indennizzo “al limite del possibile”, per applicare a questi eventi un tipo di responsabilità più ampio, più livellato di quello considerato normalmente negli altri eventi di responsabilità o in qualsiasi caso risarcibile.

In Spagna, si notano le tappe seguenti nel corso del tempo

Prima del 1965. La circolazione stradale era ridotta, poiché lo sviluppo socio-economico del paese non lo permetteva.

Non c’erano dunque problemi particolari, tanto per la frequenza, quanto per il trattamento speciale degli incidenti.

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Veniva applicato il Codice Civile, articolo 1902, che prevede in generale l’obbligo di un risarcimento per colui che provoca il danno per errore o negligenza.

Dal 1965 al 1986. Un certo risveglio economico, frutto di un’apertura relativa verso il mondo (anche se la democrazia fu restaurata solo nel 1976) suscitò una certa inquietudine di fronte alle vittime d’incidenti stradali. Venne dunque instaurata nel giugno 1965 un’assicurazione automobilistica obbligatoria, con responsabilità quasi oggettiva e con indennizzi prestabiliti e limitati.

A parte queste somme prestabilite, nel caso di responsabilità o negligenza si poteva invocare il precetto generale dell’art. 1902 del Codice Civile e cercare di ottenere dei sovraindennizzi. Ciò non fu molto facile.

Dal 1987 al 1991. L’adesione della Spagna nella Comunità Economica Europea obbligò ad adattare i limiti dell’assicurazione obbligatoria alle esigenze comunitarie, ma non al genere di colpevolezza. Il risultato fu che con una responsabilità quasi-oggettiva aumentammo i limiti (e con ciò dunque i risarcimenti).

Da una parte, il risveglio democratico comportò nuovi livelli di risarcimento e, d’altra parte, nuove generazioni di giudici più progressisti accettarono i sovraindennizzi secondo l’art. 1902, con responsabilità o negligenza del guidatore. Si dovettero però misurare con pretese economiche smisurate, al meno per quanto riguardava tutto ciò che era stato consueto fino ad allora e che aveva servito di base all’Assicurazione per calcolare e percepire i premi corrispondenti.

Per la disorganizzazione di cui soffriva soprattutto l’amministrazione giustiziaria risultava che i processi si tenevano con molto ritardo rispetto alla data dell’incidente. La conseguenza fu che il livello di risarcimento accordato era lontano da quello di cui si era tenuto conto per il calcolo dei premi d’assicurazione e anche rispetto al livello delle riserve stabilite.

Come riferimento, considerate che negli anni 89 e 91 il costo medio del risarcimento aumentò ogni anno del 40% circa.

L’ecatombe nel mercato delle assicurazioni si fece sentire e diverse compagnie di cui alcune con più di 300’000 clienti, fallirono con i danni sociali, finanziari e di immagine che ciò comportava per il settore assicurativo.

Dal 1991 al 1995. Il livello dei risarcimenti non era soltanto in crescita come indicato prima, ma diversificato ed arbitrario: ciò produsse degli errori comparativi e quindi un’insicurezza giuridica.

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Neanche la stessa immagine della Giustizia ne uscì bene, perché, non avendo più criteri di riferimento, i giudici, secondo l’ordinanza giuridica avevano (e hanno tuttora) la libertà di stabilire liberamente gli indennizzi.

Per risolvere questa confusione, l’Amministrazione Finanziaria dello Stato pubblicò un Ordinanza Ministeriale il 05.03.1991 con la quale fu instaurato, ma soltanto in modo orientativo, una specie di sistema a punteggi o sistema di valutazione del danno fisico.

A questo punto, in funzione della vittima (età, compenso economico annuale e altri) e, nel caso di un decesso, secondo la natura e il numero dei beneficiari/lesi, si ottenevano dei risarcimenti che, in caso di invalidità permanente, si basavano sul grado e sui giorni d’incapacità necessari per la guarigione totale.

Le “tabelle”, come furono chiamate nel gergo assicurativo e giudiziario, sono riuscite a canalizzare in generale l’enorme differenza fra il risarcimento possibile e quello concesso dai giudici, insieme ad un’influenza notevole a livello finanziario delle transazioni extragiudiziali.

Anche con queste tabelle orientative c’era ancora una deviazione fra questo e le decisioni giudiziarie come dimostra lo schema seguente:

Nel 1991: 31%

Nel 1992: 30%

Nel 1993: 24%

Nel 1994: 15%

Si capisce dunque che fra l’aumento che le stesse tabelle comportarono, e le deviazioni sopracitate, il costo medio annuale diventò insostenibile.

Nel 1995. Avendo mantenuto il tipo di responsabilità speciale - e non la generica dell’Art. 1902 del Codice Civile - e di fronte alla situazione molto sinteticamente spiegata, lo Stato ha proposto une profonda modifica legislativa che si trova in Parlamento per essere discussa e approvata, che si realizzerà, speriamo, nel corso del 1995.

Per la prima volta nel nostro ordine giudiziario è stato incorporato un regime di risarcimento per danno e interessi predeterminato; cioè il prendere in considerazione del modo di guidare un veicolo a motore. Bisogna notare che il sistema di risarcimento basato su la fictio iuris nel senso di

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caratteristiche specifiche per la stessa legge; in secondo luogo pretende di realizzare i principi di giustizia sociale, di uguaglianza e sicurezza giuridica negli articoli 1°4e 9°3 della Costituzione; quindi contiene uno scrupoloso rispetto dell’indipendenza giudiziaria dell’articolo 117.3 della Costituzione quelle che fissa la somma di risarcimento e che concede un grande arbitrio giudiziario per determinare se esista o no responsabilità, quali siano le circostanze inerenti a questa responsabilità, e una volta precisati i moduli, agire nei termini massimi e minimi per determinare il risarcimento concreto. Dal punto di vista della configurazione questo sistema di risarcimento risponde a due coordinate perfettamente definite che sono il risultato del giudizio in merito stabilito in base all’abbondante giurisprudenza del Tribunale Suprema e dalla razionalizzazione dell’esperienza pratica acquisita con la messa in opera di un “barème”, di risarcimento di carattere indicativo, con l’Ordinanza Ministeriale del 5 marzo 1991; il testo legale non si limita solamente a incorporare ma a introdurre soprattutto delle modifiche fondamentali; finalmente, dal punto di vista pratico, questo sistema pretende prontezza e celerità nell’indennizzo per mezzo di meccanismi di composizione al di fuori del processo, quindi una notevole diminuzione dei processi giudiziari e una sicurezza per le Compagnie di Assicurazioni al momento di determinare correttamente i premi da rischio.

Un nuovo sistema tabellario o sistema di valutazione dei danni fisici, a carattere obbligatorio metterà fine al problema, correggendo l’errore di aver mantenuto un sistema di responsabilità troppo generoso (come risposta coerente, tuttavia, al fenomeno generalizzato degli incidenti stradali), con i risarcimenti fondati sul principio generale dell’Art. 1902, il risarcimento senza limite del danno provocato.

Queste nuove tabelle rappresentano anche un miglioramento tecnico e economico rispetto al sistema orientativo vigente dal 1991:

• le tabelle mediche sono state completate ed in molti casi modificate

• in caso di decesso sono stati ampliati e precisati gli indennizzi per i beneficiari

• il livello degli indennizzi è stato portato a cifre più convenienti per

* gli orfani minori

* le invalidità minori

* le grandi invalidità

* ecc.

Il testo seguente è quello che è attualmente in discussion in Parlamento.

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Tuttavia, un numero importante di proposte per un cambiamento è stato presentato, in particolare da parte degli assicuratori.

Lo scopo è piuttosto di chiarire alcuni concetti e di rendere più operativa la loro applicazione.

APPENDICE

Sistema per la valorizzazione dei danni alle persone nel caso di un incidente stradale.

Criteri per la determinazione della responsabilità e del risarcimento.

1.- Il presente sistema si applica alla valorizzazione di tutti i danni personali causati da incidenti stradali, salvo il caso di delitto doloso.

2.- Nel caso che la responsabilità non possa essere addebitata a qualcuno, verrà imputata alla vittima se l’incidente era dovuto alla sua guida oppure se con essa il vittima poteva produrre l’incidente.

3.- Il proprietario non conducente prenderà a carico i danni personali causati dal conducente nel caso che il conducente fosse legato al proprietario in un rapporto regolato dall’articolo 1903 del Codice Civile.

4.- Nel caso che la vittima fosse deceduta, le persone indicate nella Tabella 1 vengono considerate lese, nelle altre ipotesi sarà la vittima considerata la persona lesa.

5.- Tanto la morte quanto le ferite permanenti, con invalidità o non, e le incapacità temporanee danno il diritto a percepire un risarcimento.

6.- Oltre ai risarcimenti indicati nelle Tabelle si farà carico, in tutti i casi, delle spese d’assistenza medica e ospedaliera, e in più, nel caso di indennizzo per morte, delle spese dei funerali.

7.- Il risarcimento per danno morale è lo stesso per tutte le vittime e il risarcimento per danno psicofisico è compreso nella sua accettazione integrale di rispetto o di reintegrazione del diritto alla salute. Per assicurare l’indennizzo totale dei danni causati si terrà anche conto delle circostanze economiche, incluso quelle che colpiscono la capacità lavorativa e la perdita di reddito della vittima, le circostanze familiari e personali e la possibile esistenza di circostanze eccezionali che possono

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diminuzione in tutti i risarcimenti, comprese le spese di assistenza medica e ospedaliera ed i funerali, la concorrenza della propria vittima nella produzione dell’incidente o nell’aggravamento delle loro conseguenze e, inoltre, nei risarcimenti per lesioni permanenti, la presenza d’incapacità preesistenti o estranei all’incidente che potevano influenzare il risultato lesivo finale.

8.- Si potrà convenire o accordare giudiziariamente in qualsiasi momento la sostituzione totale o parziale dell’indennizzo stabilito, per la costituzione di una rendita vitalizia in favore del leso.

9.- L’indennizzo o la rendita vitalizia possono essere modificate solo nel caso di importanti alterazioni di circostanze che hanno determinato il loro ammontare oppure dall’apparizione di danni inaspettati.

10.- Tutti gli anni, il primo gennaio, e a partire dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente Legge, si dovrà aggiornare l’ammontare dei risarcimenti stabiliti in questo appendice e, in mancanza, saranno automaticamente aggiornati sulla base dell’inflazione corrispondente all’anno naturale immediatamente anteriore. In questo caso, e per conoscerlo e rendere più facile l’applicazione, li sopraindicati aggiornamenti saranno pubblicati dalle Direzioni Generali delle Assicurazioni.

11.- Nella determinazione e concretizzazione delle lesioni permanenti e delle incapacità temporanee, e anche nella guarigione del leso, sarà necessaria una perizia medico legale.

Riferimenti

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