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I TRAUMI NEGLI ANZIANI: DALLA MICROLESIONE ALLA MACROMENOMAZIONE. VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE
di
Marino Bargagna*
Il nostro dire può prendere l’avvio da quanto ebbe a scrivere nel lontano 1928 il Cazzaniga nella sua ben nota opera “Le basi medico-legali per la stima del danno alla persona da delitto o quasi delitto” a proposito del danno per la morte dell’invalido. Queste le righe più significative:
“..nel caso della persona umana noi abbiamo veduto come il bene la cui compromissione costituisce la base del diritto al risarcimento non è già l’organismo in sé bensì la sua efficienza, cioè l’insieme di quelle capacità che, esplicate, possono produrre effetti economicamente utili, influenti sullo stato patrimoniale dell’individuo. Ma se questa efficenza presuppone l’esistenza dell’organismo umano, quest’ultimo a sua volta può benissimo sussistere senza di quella, che è quanto dire che esistono uomini senza alcun valore. Tale è il caso di coloro che per vecchiaia, per malattia, od altro, siano inetti a qualsiasi occupazione redditizia....” Il Cazzaniga, peraltro, avvertiva che, anche al di là di una manifesta mancanza di capacità produttiva, qualcosa nell’anziano merita risarcimento: può restare in lui una qualche capacità, riferendosi sempre a quella di produrre effetti economicamente utili influenti sullo stato patrimoniale dell’individuo,”la quale quantunque non utilizzata può costituire una riserva, piccola finché si vuole, ma tuttavia protetta come ogni altro bene....”
Passando subito ad epoche recentissime (1993) può essere utile il richiamo in forma sintetica fatto sul punto dal Franzoni (Commentario del Codice Civile, art. 2043-2059). In esso ben si delinea la concezione “produttivistica” ma si introducono altresì gli aggiustamenti, e più ancora, le innovazioni successivamente avutesi.
Egli scrive come secondo il metodo tradizionale di liquidazione di danno alla persona, ciò che si deve accertare è la ridotta capacità del soggetto di produrre reddito. Senonché nel caso della lesione patita dall’anziano ben difficilmente si può ritenere che la vittima produrrà un reddito lavorativo, con la conseguenza che nessun danno può ritenersi verificato sotto il profilo del lucro cessante. E’ questa generalmente la via che è stata seguita dalla giurisprudenza tradizionale che però si dimostrava attenta nel liquidare il danno nel caso in cui fosse data la prova che il soggetto fosse in grado di svolgere attività saltuarie quali, ad esempio, quelle richieste per l’amministrazione del proprio patrimonio e dei propri beni.
Si tratta però di una soluzione insoddisfacente anche perché si fonda su valutazioni di fatti di dubbia interpretazione e di alquanto arbitraria traducibilità in una somma di denaro ed è proprio per casi come questo, prosegue Franzoni, che si è reso necessario procedere ad una valutazione del danno patrimoniale alle persone seguendo un metodo alternativo, incentrato sulla concezione del danno alla salute inteso come deterioramento a seguito della lesione del modo di essere della persona.
In proposito l’Autore ricorda la interessante ed anticipatrice sentenza della Corte di Appello di Genova del 21 maggio 1963 (Temi genovesi, 1963, 109), con la quale ad un ultraottantenne fu negato il risarcimento a titolo di mancato guadagno, ma esso fu rinconosciuto per il pregiudizio “all’integrità fisica”. Si trattò di una soluzione che si avvicinava di più alla concezione della persona come “valore capitale” piuttosto che a quello del richiamato metodo alternativo, ma tuttavia di grande significato innovativo.
Quanto vado esponendo presuppone di aver stabilito l’età della persona da indicare con la parola “anziano”, senza far ricorso, se non quando occasionalmente necessario, a termini di
* Ordinario di Medicina Legale Università di Pisa
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analogo significato. Arbitrariamente ho ritenuto che anziano sia l’ultrasettantenne, pensionato o meno.
La categoria di coloro che hanno raggiunto e superato i settant’anni è però molto eterogenea: ciascuno invecchia a suo modo; riferendoci al valore uomo rapportato al valore cosa, vi sono pezzi di antiquariato e pezzi da rigattiere. Si possono comunque individuare numerose classi di anziani, operazione che è stata prospettata in passato da altri studiosi, anche a fini medico-legali.
Le utilità dell’anziano possono risultare molteplici nella loro variabilità. Noi consideriamo soprattutto i casi nei quali, pur essendo egli all’ultimo atto, è pur sempre un protagonista o quanto meno un caratterista dell’umana vicenda. Pertanto, anche al di fuori della idoneità a produrre reddito, l’anziano può possedere un più o meno cospicuo valore uomo, valore rappresentato da ciò che resta della sua efficienza psico-fisica e delle utilità che essa gli consente di cogliere e di fornire.
La valutazione medico-legale del danno alla persona dell’anziano è richiesta nella maggior parte dei casi con riferimento al danno alla salute essendo rari i casi in cui emerge la prova o la fondata presunzione di un lucro cessante. Per questo il caso del danneggiato anziano appare come una fattispecie tipica di tale danno.
Tale valutazione, nella sua essenza rappresenta dalla menomazione della intergrità psico- fisica, richiede una approfondita conoscenza delle preesistenze ed una particolare attenzione alla possibile evoluzione delle menomazioni stesse; a ben vedere in casi del genere siamo nel regno delle preesistenze e delle proiezioni, pur di modesta prospettazione, nel futuro e tutto ciò partendo da un presente spesso mal apprezzabile nella sua entità e nelle sue caratteristiche mediche.
In genere l’anziano “costa” meno di un minore o dell’adulto attivo, ma questo non significa che sia agevole giungere a giuste liquidazioni del danno alla persona da egli patito.
L’apprezzamento della menomazione dovrebbe aver luogo secondo i criteri e le procedure adottate nelle Unità di Valutazione Geriatrica. Non è quindi sufficiente una rapida, routinaria, visita medico-legale. Tra l’altro non si dovrà dimenticare che la componente soggettiva del bene salute è in questo caso in maggiore evidenza e che una speciale semeiologia dovrà essere selezionata dopo che l’inchiesta anamnestica sarà stata il più possibile approfondita.
Ne consegue che le tabelle percentuali delle invalidità, nel caso dell’anziano, sono di ben poca utilità e di ancor più lata indicazione.
Del pari mal utilizzabili ci appaiono le procedure di monetizzazione che si fondano su di esse. Ad esempio, ci chiediamo se il calcolo a punto sia ben fondato allorché viene proposto e applicato per le stime della menomazione psico-fisica dell’ultrasettantenne. E’ certo che il danno biologico ha, in soggetti di tale età, riflessi negativi obiettabili di solito minori rispetto ai soggetti più giovani. Inoltre, come appare ovvio, le menomazioni esercitano per un più breve tempo i loro effetti sfavorevoli stante la previsione della corta durata della vita residua. D’altro canto, già lo si è accennato a proposito delle preesistenze, avanzando l’età si avrà un ulteriore naturale degrado dell’organismo umano e quindi il progressivo restringersi dei contenuti del bene salute. Le componenti fondamentali dell’efficienza psico-fisica sono più o meno indebolite di per sè, per cui appare ragionevole monetizzare flessibilmente il valore del punto.
Sembrerebbe che la liquidazione del danno in rendita fosse assai più opportuna che non quella in capitale.
Ma la grande variabilità dell’invecchiamento non consente di essere perentori come lo sono le formule matematiche, in quanto le menomazioni possono esercitare i loro effetti per periodi di tempo in realtà non prevedibili e talvolta assai lunghi e, nel contempo, il degrado dell’organismo umano non segue alcuna regola nota, persona per persona. Un eccessivo schematismo tenderebbe a livellare, spesso ingiustamente, l’importanza sia delle preesistenze
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che della sopravvivenza. A nostro avviso indicazioni utili possono darsi attraverso la elaborazione matematica soltanto quando il grado di invalidità non supera il 50%-60%. Al di là di queste percentuali, l’apprezzamento non può essere praticato che caso per caso salvo fattispecie paradigmatiche. In altri termini la indicazione percentuale non può essere impiegata che come lata indicazione. Appare pressochè obbligata la via dei precedenti giurisprudenziali.
Si ricorda che il problema dell’età non si pone quando per liquidare il danno si ricorre ai coefficienti di capitalizzazione del triplo della pensione sociale.
La scriminante di maggior rilievo per quanto concerne le valutazioni medico-legali delle macromenomazioni da esprimere nel caso dell’anziano è rappresentata, ancor più che nel giovane, dalla perdita di autonomia riferita al contrarsi delle possibilità di inserimento familiare e nella stessa propria abitazione. Il confronto con i soggetti più giovani con macromenomazioni puo risultare ingiustificato in quanto essi posseggono potenzialità imponderabili a preventivo; negli anziani le potenzialità sono invece esaurite o in esaurimento, a consuntivo.
Le spese da sostenere perché si abbia il recupero della condizione anteriore al sinistro possono essere molto più elevate di quelle richieste dal giovane. In particolare più frequentemente si dovrà fare ricorso ad apparecchiature protesiche. Occorerà comunque non confondere le necessità di cure preesistenti con quelle invece insorte a seguito delle lesioni.
Dal punto di vista della protezione sociale, in applicazione della legge in tema di invalidità civile e di handicap, è certo che il danno a persona in caso di macromenomazioni, in particolare allorchè il menomato è anziano, finisce per tradursi in un danno per la collettività in relazione alle misure previste da tali disposizioni di legge. Ci si deve chiedere se per sinistri che abbiano conseguenze del genere, non sia il caso di trasformare l’obbligatorietà della assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in una vera e propria assicurazione sociale. Altrimenti occorrebbe estendere l’azione di surroga nei confronti del danneggiante. In altri termini la materia relativa al danno alla persona dell’anziano può rappresentare un suggerimento ed una sollecitazione per vaste revisioni del’impianto legislativo nel settore danni alla persona. Così come vanno le cose, una parte sempre maggiore del danno a persona provocato dal terzo responsabile grava sulla generalità dei cittadini. Può darsi che sia ragionevole l’equilibrio di fatto sino ad oggi trovato per quanto concerne alle più gravi menomazioni. Nell’andare incontro alle esigenze degli invalidi e handicappati al fine di correggere lo stato di svantaggio in cui essi vengono a trovarsi, la colletttività sembra favorire invero, il responsabile civile ed il suo assicuratore.
Abbiamo voluto esaminare le sentenze del nostro archivio relative agli ultrasettantenni al fine di ricavarne tutte le utili informazioni per le finalità propri di questo intervento.
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Menomazioni degli anziani (>=70 anni)
Nr
143 208 209 210 172 249 118 217 111
214 231 117 70 229 33 213 129
Sede del Tribunale
LI MNZ2 PA3 BG1 NA2 PA3 ORV RM5 GR
RM6 SI MS MS RM6 PI RM5 PA3
Numero Sentenza 449/91 671/93 797/92 844/93 NR 473/93 106/91 315/93 155/92
156/93 395/92 65/91 437/88 1005/93 563/88 981/93 322/92
Età
70 70 70 70 72 72 73 73 74
74 74 75 76 78 83 84 88
DaS
% 27 5 10 11 20 45 45 12 60
30 15 7 5 10 20 13 60
Metodo DaS CAP VEP 3PS CAP 3PS 3PS CAP 3PS CAP
3PS CAP CAP CAP ALTR CAP VEP 3PS
Liqud DaS 5700 5500 8400 19800 7000 36065 6000 16270 90000
32970 9750 10500 5000 8000 20000 10215 3100
LC
% 27 NS NS NS 20 NS NS NS NS
NS NS NS NS NS NS NS NS
Metod LC NR - - - VEP - - - - - - - - - - - -
Liquid LC 26000 - - - 5000 - - - - - - - - - - - -
Note
Piccoli lavori
Spese sanitarie L. 20.000.000
Spese sanitarie L. 24.000.000
NB: le cifre sono espresse in migliaia di lire
Legenda:
NS: Non Sussiste NR: Non Ricavabile DaS: Danno alla Salute LC: Lucro Cessante CAP: Calcolo A Punto VEP: Via Equitativa Pura
3PS: Triplo della Pensione Sociale
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