VALUTAZIONE DELL’INABILITÀ TEMPORANEA
IN SEDE PROCESSUALE
Dr. Aldo Miceli∗
L’art. 32 della Costituzione della Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività OMS: La salute non va intesa come assenza di malattia bensì come benessere fisico, mentale e sociale. Danno biologico: Evento lesivo della salute che comporta riduzione dell'efficienza psicofisica del soggetto in relazione alla capacità propria dell'individuo di estrinsecare compitamente il proprio 10 nell'attualità e in concreta prospettiva futura. Danno morale subiettivo e danno patrimoniale appartengono alla categoria del danno conseguenza.
Per la valutazione: Comportamento - evento - dannosa conseguenza - nesso di causalità. Comportamento: momento dinamico; evento momento statico conseguenze; nesso di causalità. Il giudice deve valutare ciò che i medici, di una struttura pubblica privata, di base hanno diagnosticato e prognosticato.Il C.T.U.
nella determinazione del danno biologico complessivo deve tenere conto della certificazione sanitaria riferita all'inabilità temporanea non, solo per se stessa ma in relazione ai postumi invalidanti che dovrà rilevare e percentualizzare.
Il giudice dovrà valutare le conclusioni del C.T.U. anche alla luce di tali interconnessioni. La inabilità temporanea va valutata sotto l'aspetto del danno biologico, del danno subiettivo (inteso come sofferenza fisico-psichica anche se transeunte) del danno patrimoniale. L'inabilità temporanea scaturisce dalla momentanea sospensione delle normali prestazioni dell'organismo. Può essere considerata come assoluta o parziale e nell'ambito di questa potrà essere divisa in vari gradi di gravità: es. 75%, 50%, 25 % o intermedi anche se comunemente viene intesa come 50%. Spesso nella liquidazione del danno lo stato di inabilità
∗Presidente Associazione Nazionale Giudici di Pace Sez. Distrettuale di Messina
Tagete n. 1-2003 Ed. Acomep
temporanea viene minimizzato forse perché la valutazione del danno viene fatta ad una certa distanza temporale.
In realtà non è poi così facile liberarsi del disagio di un trauma in un periodo breve i cui disturbi, tendono a protrarsi anche oltre il limite usualmente assegnato a tale tipo di lesione. Ritenere che si siano riprese le normali capacità lavorative magari dopo tolta l'ingessatura e, quindi interrompere la temporanea assoluta , non tiene conto del fatto che l'infortunato non potrà immediatamente deambulare e che la ripresa funzionale può durare più a lungo di quanto comunemente non si ritenga in questi casi. Né in tal caso sovviene la introduzione della parziale che è una situazione intermedia durante la quale il soggetto dovrebbe, teoricamente, fare tutto a metà es. lavorare a metà compiere attività fisiche o sportive a metà ecc. Naturalmente la valutazione deve essere attenta per evitare di cadere nell'opposto ed attribuire tempi di ripresa non giustificati. Anche per i danno temporaneo si deve riconoscere un risarcimento a titolo di danno morale, inteso come sofferenza, fisica e psichica.
Il magistrato dovrà cercare di andare oltre i comuni parametri di valutazione che rischiano, nel quotidiano di cadere in una standardizzazione.
(Premuti e Ruscito). "La sofferenza patita nei giorni di degenza ospedaliera e nel periodo antecedente allo stabilizzarsi delle lesioni, rappresenta ovviamente, una compromissione, la più acuta, al benessere vitale del soggetto leso e merita pertanto di essere risarcita". Sentenza del trib. di ME 10 07.1997 est. Iannelli.
Quanto all'ammontare del risarcimento, normalmente viene preso a base il triplo della pensione sociale, per cui attualmente la cifra da corrispondere può essere determinata in lire 60.000 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta.
Un'ultima riflessione: nella grande maggioranza dei casi il giudice di pace valuta certificazione sanitaria riferita a traumi ossei e neurologici. Detta certificazione proviene primariamente da strutture sanitarie e poi da medici di base. Sarebbe auspicabile, data la sempre maggiore incidenza dei traumi dovuta all'incremento della tecnologia, che non sempre si muove al passo della sicurezza o viene trattata senza la necessaria prudenza dai fruitori, che i medici certificatori sia quelli delle strutture che i medici di base abbiano conoscenze approfondite in questo campo e che le Università approntino un maggior numero di posti di specializzazione nelle branche della chirurgia deputate alla valutazione dello stato del soggetto traumatizzato; ciò consentirebbe anche di avere un maggior numero di C. T.U.
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specializzati, numero oggi carente, quantomeno a Messina, ma ho avuto sentore che così è anche in altri luoghi, e quindi di operatori della sanità più esperti e maggiormente culturalmente affidabili.
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