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IL DANNO BIOLOGICO
OLTRE I 9 PUNTI DI INVALIDITÀ
Dr. Vittorio Verdone*
1. Profili relativi alla costruzione della tabella economica
Il principio della risarcibilità del danno alla salute (c.d. danno biologico) a prescindere dalle ripercussioni negative prodotte al patrimonio della vittima si è affermato in modo definitivo vent’anni fa grazie ad una storica sentenza della Corte Costituzionale.
Nonostante il tempo trascorso, peraltro, il danno biologico – se si esclude la normativa sulle lesioni di lieve entità in r.c.auto e la specifica disciplina degli infortuni sul lavoro – non ha ancora trovato una collocazione sistematica formale all’interno della normativa civilistica della responsabilità civile. Ciò determina il persistere di una situazione evolutiva che riguarda l’intera categoria del danno alla persona, evoluzione che è strettamente appannaggio della dottrina e della giurisprudenza. Da qui i continui equivoci sulle specifiche voci di danno afferenti il danno biologico e la configurazione di presunte nuove voci di danno (ad esempio, il danno esistenziale) che, soprattutto in caso di
* Direttore Auto Ania, Roma
lesione fisica, sovente duplicano le tutele già ricomprese nel danno alla salute o nel danno non patrimoniale in genere.
Oltre ai complessi profili giuridico-sistematici, anche i criteri di valutazione economica del danno alla salute sono stati per lungo tempo affidati alla magistratura, nell’ambito dei poteri di valutazione di tipo equitativo, vale a dire con esame di ogni singolo caso concreto, secondo le varie tipologie applicative seguite dai diversi tribunali o dai singoli giudici.
Solo a partire dalla metà degli anni ’90, soprattutto sulla base dell’iniziativa del Tribunale di Milano, sono state adottate tabelle economiche di riferimento giurisprudenziali per orientare i giudici, ma anche gli altri soggetti interessati:
danneggiati, legali, compagnie di assicurazione.
Sono ora numerose le tabelle di questo tipo: esse si differenziano sia per i criteri metodologici applicati sia per i valori economici di riferimento. Nella figura 1 sono riportati i valori applicati dai principali tribunali italiani al variare dei punti di invalidità (gli importi fanno riferimento a un danneggiato con 1 anno di età – valutazione per l’anno 2004).
3 Figura 1 – Valori economici di riferimento applicati da diversi tribunali italiani
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 punti di invalidità
Milano Triveneto Torino Palermo Brindisi Roma Bologna
Dopo i nove punti di invalidità, si riscontrano valori molto differenziati: ad esempio, per 40 punti di invalidità il tribunale di Torino riconosce circa 95.000 euro, mentre quello di Milano arriva a 172.000 euro. La distanza si amplia al crescere del grado di invalidità.
Questa disomogeneità territoriale ha indotto il legislatore ad intervenire per introdurre una tabella nazionale uniforme.
Il danno biologico, in ambito civilistico, ha trovato una prima regolamentazione (giuridica, economica e medico-legale) per le lesioni di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità permanente) derivanti dalla circolazione dei veicoli. Nella circostanza, l’intervento normativo si giustificava alla luce delle criticità applicative del sistema, che conduceva a costi fuori controllo, con ripercussioni estremamente negative sulla collettività in termini di sostenibilità dei prezzi dell’assicurazione r.c.auto.
Dopo la legge n. 57 del 2001, il legislatore è intervenuto nuovamente per regolare anche il danno biologico nei casi di lesioni che producano invalidità permanente oltre i 9 punti, delegando la normativa applicativa ad un provvedimento da adottarsi attraverso il concerto di quattro Ministeri (Giustizia, Salute, Lavoro e Attività Produttive) e che non è ancora stato emanato.
Un’apposita Commissione sta predisponendo la tabella dei valori medico-legali;
presto, sarà affrontata anche la definizione dei relativi valori economici.
Il primo problema che dovrà risolvere il legislatore1 nel momento in cui dovrà redigere la tabella sarà l’individuazione della base di partenza da cui sviluppare la tabella stessa, considerando peraltro:
- che fino a 9 punti di invalidità esiste già il riferimento normativo (L.
57/2001);
- che la prassi giurisprudenziale differenziata dovrà essere ricondotta ad
unità tenendo conto del principio di uguaglianza e del necessario contemperamento tra interessi potenzialmente configgenti (massima tutela accordabile alle vittime e sostenibilità economica del sistema di risarcimento).
1 L’intervento normativo non potrà limitarsi alla definizione delle tabelle dei valori economici e dei valori medico-legali, ma dovrà precisare la nozione di danno biologico, prevedere il criterio e la misura dell’abbattimento del valore monetario del punto in funzione dell’età della vittima - considerando eventualmente la distinzione femmine/maschi – e contemplare la fissazione di un limite al margine di scostamento dai valori “tabellati” per la personalizzazione del risarcimento da parte del magistrato. Profili parzialmente risolti dal nuovo Codice delle
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Al fine di determinare dei valori unici di riferimento anche per le lesioni gravi è possibile seguire diverse metodologie. Nell’analisi che segue, ai soli fini di studio, sono state esaminate tre tra le possibili soluzioni.
Tutte queste metodologie utilizzano come base di partenza i c.d. “coefficienti moltiplicatori” definiti dalla Legge 57/2001 per i primi nove punti di invalidità;
si tratta dei parametri necessari per calcolare il valore monetario riconosciuto all’invalido. In particolare, il valore riconosciuto è ottenuto moltiplicando il valore del punto iniziale di invalidità (663,50 euro) per il numero di punti e per il coefficiente moltiplicatore (Tavola 1).
Tavola 1: determinazione del valore monetario nei primi nove punti di invalidità
punti di
invalidità coefficienti moltiplicatori
valore monetario (€)
1 1,0 663,50
2 1,1 1459,70
3 1,2 2388,60
4 1,3 3450,20
5 1,5 4976,25
6 1,7 6767,70
7 1,9 8824,55
8 2,1 11146,80
9 2,3 13734,45
1) Metodo della interpolazione di tutti i coefficienti moltiplicatori. Questo metodo si base sulla stima di una funzione di interpolazione dei 9 coefficienti
moltiplicatori derivanti dalla legge 57/2001, proiettando la curva per i punti da 10 a 100. La funzione dei valori monetari che ne deriva è ovviamente crescente all’aumentare dei punti di invalidità ma con una pendenza contenuta: ne deriverebbe che i valori di riferimento “stimati” sarebbero più bassi di quelli applicati attualmente dai tribunali (Figura 2).
Figura 2 – Metodo di interpolazione dei coefficienti moltiplicatori (da 1 a 9)
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100
punti di invalidità
Minimo Massimo Funzione di interpolazione
2) Metodo della interpolazione dei coefficienti moltiplicatori da 3 a 9. Questo metodo si base sulla stima di una funzione di interpolazione dei coefficienti moltiplicatori da 3 a 9 derivanti dalla legge 57/2001, proiettando (estrapolando) la curva per i punti da 10 a 100. La funzione dei valori monetari che ne deriva è piuttosto simile al valore mediano della
7 Figura 3 – Metodo di interpolazione dei coefficienti moltiplicatori (da 3 a 9)
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100
punti di invalidità
Minimo Massimo Funzione di interpolazione
3) Metodo della interpolazione dei coefficienti moltiplicatori da 4 a 9. Questo metodo si base sulla stima di una funzione di interpolazione dei coefficienti moltiplicatori da 4 a 9 derivanti dalla legge 57/2001, proiettando (estrapolando) la curva per i punti da 10 a 100. I valori monetari che ne derivano sono fino ai 65 punti di invalidità molto simili a quelli previsti dalla tabella del tribunale di Milano, che risulta applicata anche da altri Tribunali.
Figura 3 – Metodo di interpolazione dei coefficienti moltiplicatori (da 4 a 9)
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
punti di invalidità
Minimo Massimo Funzione di interpolazione
Oltre i 65 punti la curva dei valori ha una maggiore pendenza di quella applicata dal tribunale di Milano. Ciò non è coerente con i criteri desunti dalla dottrina medico-legale, secondo cui oltre una certa soglia di danno permanente biologico (70%-80%), l’”impatto menomativo” cessa di incrementarsi, risultando purtroppo già particolarmente elevato.
Una possibile modifica di questo metodo, riportata nella Figura 4, interrompe il tasso di crescita per le invalidità superiori a 75 punti.
9 Figura 4– Metodo di interpolazione dei coefficienti moltiplicatori (da 4 a 9) con correzione oltre i 75 punti
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
punti di invalidità
Minimo Massimo Funzione di interpolazione
Naturalmente, queste metodologie non esauriscono il novero delle possibili opzioni. Nella costruzione della tabella legislativa si dovrà coniugare la necessaria scientificità dell’approccio sistematico con l’esigenza di massima tutela possibile per le vittime, tenendo conto delle scelte normative già intervenute e dei limiti oltre i quali il sistema di protezione non sarebbe sostenibile da parte della collettività.
A tal fine, occorrerà tener conto dell’esperienza giurisprudenziale disomogenea riconducendo ad unità di sistema i diversi orientamenti diffusi sul territorio nazionale.
Da questo punto di vista, una soluzione equilibrata dovrebbe mediare le variegate esperienze, sulla falsariga del metodo rappresentato nell’ipotesi 2 (fig. 3).
2. Profili sistematici
La redazione della tabella unica nazionale per le lesioni che comportano invalidità superiori al 9% (sia per i valori medico-legali che per i valori economici) rappresenta un occasione per compiere un’opera di razionalizzazione sistematica, unificando in un solo strumento la tabella già vigente per le lesioni di lieve entità e quella da definire per le invalidità fino a 100 punti.
Tale soluzione consentirebbe di attribuire coerenza al sistema valutativo e di verificare, a due anni dall’applicazione della tabella sulle microlesioni, se sussiste la necessità di correggere, soprattutto con riferimento ai valori medico-legali talune indicazioni riferite a situazioni menomative il cui riscontro non è strumentalmente accertabile.