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Nuove disposizioni sugli illeciti amministrativi delle società commerciali (Integrazione nota 16) - n. 16 bis/2002

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REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO

Nota Informativa n. 16 bis Integrazione Alla Nota N. 16 Oggetto:

Nuove disposizioni sugli illeciti amministrativi delle società commerciali Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61

Interpretazione art. 2630 c.c.

La riforma del sistema sanzionatorio approvata dal Dlgs 61/02 ha dato immediatamente luogo ad importanti dubbi interpretativi:

• innanzitutto, relativamente ai soggetti attivi dell'illecito amministrativo. Ci si riferisce ovviamente alla figura dei notai che, ai sensi della normativa previgente - art. 2626 c.2 c.c. - venivano espressamente sanzionati in caso di omissione, presentazione tardiva o incompiuta, di denunce, comunicazioni o depositi. Come è stato messo in evidenza nella nota informativa n. 16 del 3.5.2002, il nuovo testo dell'art. 2630 c.c., invece, individua genericamente i soggetti attivi dell'illecito ( da sanzionare) in funzione del ruolo ( letteralmente "delle funzioni" ) rivestite nella società o nel consorzio dal soggetto tenuto per legge ad eseguire una denuncia, una comunicazione o un deposito al Registro delle imprese;

• in secondo luogo, per quanto attiene l'obbligo, previsto dall'art. 2435 c.c., a carico degli amministratori, del deposito del bilancio di esercizio. L'espressione poco chiara della norma, sembra mettere in evidenza la volontà del legislatore di diversificare la misura dell'importo della sanzione amministrativa a seconda che si tratti di deposito del bilancio oltre il 30° giorno dalla sua approvazione dal caso di omesso deposito dello stesso.

L'indirizzo dato da Unioncamere - che verrà al più presto formalizzato in una circolare ministeriale - in merito all'interpretazione dell'articolo 2630 c.c. circa le precedenti questioni, è il seguente:

• l'articolo non ha previsto il notaio tra i soggetti attivi dell'illecito, né questi può essere considerato titolare di "funzioni rivestite in una società o consorzio".

Per i notai trova ora applicazione la sanzione generale prevista dall'art. 2194 c.c., fino ad oggi applicata soltanto all'impresa individuale - per un importo di € 20,00 in caso di pagamento in forma ridotta - essendo tale norma collocata nel Capo III del Libro V che prescrive i principi generali delle società commerciali e delle altre imprese soggette all'iscrizione nel Registro delle imprese ed essendo stata tacitamente abrogata la parte in cui si rimanda all'art. 2626 c.c.;

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• il 2° capoverso, sempre compreso nel 1° comma, sembra avere solo valore esplicativo ed integrativo della precedente frase: deve ritenersi riferito all'omissione sia intesa come mancato adempimento - omissione -, sia intesa come mancato adempimento nei termini di legge - ritardo -.

Riepilogando, gli importi delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente normativa per il Registro delle imprese sono i seguenti:

IMPORTI SANZIONI R.I.

Per l'imprenditore individuale

• in caso di ritardo od omissione ai sensi dell' art.2194 c.c. € 20,00 Per le società e i consorzi - disciplina previgente

• in caso di ritardo od omissione ai sensi dell' art.2626 c.c. € 102,00 se il giorno della violazione è precedente o coincidente con il 15/4/2002

Per le società e i consorzi - disciplina vigente

• in caso di ritardo od omissione ai sensi dell' art.2630 c.c. € 412,00 se il giorno della violazione è coincidente o successivo al 16/4/2002

Per i notai - disciplina vigente

• in caso di ritardo od omissione ai sensi dell' art.2194 c.c. € 20,00 quando il soggetto obbligato è anche, o solo, il notaio

se il giorno della violazione è coincidente o successivo al 16/4/2002 Deposito bilanci d'esercizio

• in caso di ritardo od omissione ai sensi dell' art.2630 c.c. € 549,34 se il giorno della violazione è coincidente o successivo al 16/4/2002

Si sottolinea che gli importi per le sanzioni del registro delle imprese sono destinati alle casse dell'ERARIO.

Torino, 14.5.2002

Candida Vocale/Valeria Nicoletti

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