• Non ci sono risultati.

Regolarizzazione attività di facchinaggio - n. 5/2004

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Regolarizzazione attività di facchinaggio - n. 5/2004"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Settore Attività connesse Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel. 011 571 6261/3 Fax 011 571 6265

Email [email protected] Web http://www.to.camcom.it/registroimprese

AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE REGISTRO IMPRESE Oggetto: Attività di facchinaggio - Regolarizzazione

Nota informativa n. 5/2004

Con la presente si segnala che il giorno 02/03/2004 è scaduto il termine entro il quale il D.

Intermin. 221/2003 (art. 14) permetteva la regolarizzazione delle imprese già iscritte al registro imprese o annotate all’albo imprese artigiane per l’attività di facchinaggio secondo le modalità prescritte dalla relativa normativa.

TEMPESTIVA REGOLARIZZAZIONE

Le imprese che hanno comunicato tempestivamente la regolarizzazione hanno potuto usufruire del beneficio di non dichiarare

- la sussistenza del requisito del possesso del patrimonio netto pari almeno all’8% del fatturato totale dell’impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell’anno precedente (art. 5, comma 1, lett. b);

- la nomina del responsabile tecnico (art. 6),

rinviando la relativa comunicazione ad una data anteriore al 04/09/2005.

REGOLARIZZAZIONE TARDIVA

Le imprese che non hanno provveduto alla predetta tempestiva regolarizzazione non possono più avvalersi del beneficio sopra specificato: in sede di regolarizzazione tardiva (successiva al 02/03/2004) devono sussistere – e devono essere dichiarati - tutti i requisiti richiesti dalla normativa in questione.

In merito, si precisa che la regolarizzazione tardiva non comporta comunque l’applicazione di sanzioni.

MANCATA REGOLARIZZAZIONE

La mancata regolarizzazione implica l’avvio del procedimento di cancellazione dell’attività secondo quanto previsto dall’art. 10 del decreto in oggetto.

Torino, 05 marzo 2004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Anna Nicola

Riferimenti

Documenti correlati

Per cooperative di nuova costituzione si intendono le cooperative costituite (iscritte nel registro delle imprese) dal primo gennaio dell’anno precedente l’anno di presentazione