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THE POSSIBILITY OF BEING PROPOSED FOR A CLAIM IN THE NEW CODE OF THE INSURANCES PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI

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TAGETE 4-2008 Year XIV

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THE POSSIBILITY OF BEING PROPOSED FOR A CLAIM IN THE NEW CODE OF THE INSURANCES

PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA

NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Avv. Gaetano Catalano*

ABSTRACT

The new insurance code has introduced several conditions and terms that are necessary to start a claim for damage, in particular a written request that contains a series of specific requirements (art 148 CAP and art 6 DPR 254/2006). The author, according to jurisprudential requisites, concludes that only the judge can declare the inadequacy of the claim for damage; in the meanwhile some behaviours (like the plaintiff that refuses to be visited by the doctor of the insurance company or the insurance company that not provides the information that are lacking) can only be valuated regarding the art 116 and 92 of the code of civil procedure (the behaviour of the parties).

Key words: the behaviour of the parties, adequacy of the request, possibility of being proposed for a claim

Il Nuovo codice delle Assicurazioni ha introdotto delle sostanziali novità nella materia delle procedure liquidative (già previste dalla legge 57/2001). In particolare con l’entrata in vigore del nuovo codice il Legislatore ha inteso, in forza dell’art. 145,

* Studio Legale Associato Ambrosio&Commodo, Torino

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2 limitare la proponibilità della domanda all’invio di una richiesta risarcitoria di cui ha dettagliato esplicitamente “modalità e contenuti”.

Il danneggiato che intenda agire in giudizio, infatti, non può più limitarsi, come durante la previdente legge 990/1969, a richiedere genericamente il risarcimento a mezzo di Racc. A.R. al responsabile civile ed alla sua assicurazione attendendo poi il semplice decorso dei 60 giorni, ma è costretto a seguire un percorso

decisamente più tortuoso ed accidentato e già questo di per sè costituisce una violazione dell’art. 76 Cost atteso che lo spirito della legge delega prevedeva la possibilità di modifiche solo a maggior tutela del consumatore e quindi a suo vantaggio.

L’azione risarcitoria infatti è sottoposta oltre che al decorso dei termini, che possono essere di 60 giorni o di 90 giorni, anche all’invio di una richiesta risarcitoria completa di tutta una serie di specifici requisiti, previsti, a seconda del tipo di procedura prevista per il sinistro, nell’art. 148 e nell’art. 6 D.p.r. 254 del 18/07/06

Per brevità soprassediamo sui requisiti che deve avere un sinistro per ricadere all’interno dell’ipotesi dell’indennizzo diretto, e concentriamo la nostra attenzione su una disamina parallela dei requisiti previsti per le due richieste risarcitorie che, in forza dell’art. 145 assumono, quindi, una fondamentale valenza giudiziale e non solo più stragiudiziale come sotto la previgente disciplina della legge 57/2001.

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3 L’art. 148 prevede i requisiti che sono:

1. modulo di denuncia sinistro 2. codice fiscale

3. luogo giorno e ora nei quali è possibile visionare il mezzo danneggiato 4. descrizione del sinistro

5. dati relativi a età, attività e reddito del danneggiato 6. entità delle lesioni subite

7. attestazione medica di intervenuta guarigione con o senza postumi 8. dichiarazione ex art. 142

9. (in caso di decesso: lo stato di famiglia)

Di questi nove punti in realtà i primi tre sono gli unici richiesti in caso di danni ai soli veicoli mentre gli altri da 4 a 9 devono essere aggiunti in caso di lesioni fisiche.

Per contro l’art. 6 del D.p.r. 254 del 18/07/2006 da applicarsi in caso di indennizzo diretto prevede i seguenti punti:

a) nomi degli assicurati

b) targhe dei veicoli coinvolti c) denominazioni delle imprese d) descrizione del sinistro

e) generalità dei testimoni

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4 f) luogo giorno e ora nei quali è possibile visionare il mezzo danneggiato

g) dati relativi a età, attività e reddito del danneggiato h) entità delle lesioni

i) dichiarazione ex art. 142

j) attestazione medica di guarigione con o senza postumi

k) eventuale relazione medico legale con documentazione comprovante l’esborso

Anche in questo caso la richiesta prevede la presenza degli elementi sopra descritti sino al punto f) in caso di soli danni ai veicoli chiedendo in aggiunta gli altri in casi di lesioni fisiche.

Or bene prima facie si potrebbe credere che una dovizia tale di particolari dovrebbe fugare qualsiasi dubbio e/o problema in ordine alla procedibilità della domanda, ma purtroppo non è così, anzi…

Dobbiamo quindi disaminare la norma punto per punto al fine di comprendere quali siano i requisiti che possano essere realmente considerati indefettibili e quali no anche alla luce della giurisprudenza sino ad oggi intervenuta..

Ad esempio ci si chiede che senso possa avere nell’ambito dell’art. 148 l’utilizzo del modulo ministeriale ex art. 143, se poi sia comunque necessario fornire, in caso di lesioni, anche una descrizione dettagliata del sinistro, mentre per l’indennizzo

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5 diretto non è proprio previsto il suo utilizzo.

Sul punto i giudici di merito hanno assunto due posizioni molto contrastanti: una che potremmo definire più formalistica, l’altra invece più teleologicamente e costituizionalmente orientata.

La prima prevede infatti che l’assenza di qualsiasi dei suddetti requisiti configurerebbe una violazione della condizione di procedibilità e conseguentemente la necessità del rigetto della domanda.

Tale interpretazione così formalistica è stata quella che ha prevalso in prima battuta ma, per fortuna, ad esclusione della zona del napoletano, sta perdendo sempre più terreno a vantaggio di una interpretazione che potremmo definire molto più “di sostanza”.

Negli ultimi mesi infatti i Giudici, in particolare mi riferisco a quelli torinesi con i quali mi trovo a contatto tutti i giorni, stanno abbandonando la prospettazione formalistica quale ad esempio quella contenuta nella sentenza 6070/2007 del Tribunale di Torino (IV Sezione Dott. Carbone) per orientarsi verso una disamina sostanziale della richiesta risarcitoria valutando se la stessa possa aver o meno permesso all’assicurazione di essere edotta sui danni di cui si chiede il ristoro (sent. n°

2640/2008 Tribunale di Torino IV Sezione Dott.ssa Salvetti) e quindi essere “idonea allo scopo”.

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6 Quest’ultima pare la soluzione più efficiente anche al fine di evitare pretestuose eccezioni di alcune difese delle assicurazioni che porterebbero solo alla riproposizione delle medesime domande con un evidente aggravio del contenzioso.

Ciò premesso passiamo dunque alla disamina concreta dei requisiti necessari ad una corretta redazione della richiesta del danneggiato che possa scongiurare l’accoglimento delle ormai immancabili eccezioni avversarie di improponibilità della domanda.

In merito al modulo ministeriale si è già detto supra, qui si può solo ribadire che a fronte di una esauriente descrizione della dinamica dei fatti non pare condivisibile una eccezione che sostenga l’improponibilità della domanda fondata esclusivamente sulla mancata adozione di un modulo prestampato.

I dati relativi all’età del danneggiato paiono necessari, se si considera che è un elemento fondamentale per la liquidazione del danno, mentre non pare una carenza tale da giustificare la paralisi dell’azione giudiziaria l’omessa indicazione del codice fiscale che, come noto, una volta indicati nome, cognome, data e luogo di nascita è facilmente ricavabile.

L’indicazione invece di luogo giorno e ora in cui sia possibile per l’assicurazione visionare il mezzo pare invece molto più rilevante, anche se poi potranno sorgere problemi in relazione alle possibilità effettivamente concesse dal danneggiato:

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7 argomento questo chiaramente soggetto ad una valutazione discrezionale del Giudice e quindi foriero di varie interpretazioni…

Pare necessario a questo punto discutere di quei profili che probabilmente hanno dato adito ai maggiori problemi interpretativi ovverosia attività, reddito ed entità delle lesioni.

Secondo chi vi parla, supportato da autorevoli pareri sia dottrinari che giurisprudenziali, l’attività del danneggiato ed il reddito possano avere una qualche rilevanza solo qualora venga svolta anche una domanda in tal senso. La sentenza Trib. Torino n° 6070/2007 sopra citata, invece, sulla scia di un formalismo esasperato, era giunta a ritenere che sarebbe stato necessario indicare anche il reddito della casalinga (o dello studente) e che la loro omissione, anche qualora fosse pari a 0, avrebbe dovuto comportare l’improponibilità della domanda anche in assenza di richieste in tali ambiti.

E’ chiaro che non possa essere condivisa e sostenuta una tale tesi che, infatti, è stata sconfessata da un consigliere della Corte d’Appello di Torino (Cons. Umberto Scotti III sezione ) che nell’ambito di un’incontro di studio tenutosi in data 23 aprile 2008 ha negato la validità di tale impostazione proprio argomentando sulla idoneità della richiesta a raggiunger lo scopo e della sua conformità alla legge delega (peraltro molto carente in numerosi altri punti) il cui spirito era improntato alla tutela

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8 dei consumatori (Art 4 lett.b Legge delega 229/2003).

Deve infine essere valutato un altro elemento necessario all’integrazione della fattispecie della richiesta risarcitoria previsto, ma viene qui da dire ovviamente, esclusivamente dall’art 145 II comma in relazione alla procedura di indennizzo diretto: l’invio della raccomandata anche all’impresa che tutela per la RCA il veicolo responsabile.

Sul punto pare non possa dubitarsi sia per la lettera della norma sia perché è evidente che in tal modo l’assicurazione del responsabile si trova impossibilitata a conoscere della vertenza nella quale potrebbe intervenire in giudizio ai sensi dell’art.

149 VI comma .

E’ bene sottolineare come, il Legislatore abbia chiaramente inteso porre solo un fine conoscitivo a questo adempimento motivo per il quale non possono essere richieste forme particolari a tale documento.

Pertanto, contrariamente a quanto riscontrato in qualche isolata pronuncia del Giudice di Pace di Torino, non è necessario che la richiesta risarcitoria inviata alla propria impresa di assicurazione sia inviata contestualmente e rechi anche l’indirizzo dell’assicurazione del responsabile civile, ben potendo quest’ultima essere inviata, ad esempio, a mezzo fax e/o lettera semplice ed in un momento differente.

Per quanto attiene invece l’entità delle lesioni è necessario fare chiarezza una

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9 volta per tutte in quanto non di rado abbiamo assistito a richieste delle assicurazioni volte ad ottenere le valutazioni medico legali o direttamente tutta la relazione.

Orbene una tale richiesta è priva di fondamento in quanto l’entità delle lesioni fisiche non attiene alla valutazione medico legale ma esclusivamente al suo aspetto clinico.

A tale interpretazione si giunge attraverso diverse strade a partire dal fatto che la relazione medico legale è un atto difensivo facoltativo per le parti che non hanno alcun obbligo di redigerla, proseguendo per l’argomentazione che spesso la stessa avviene ben dopo la redazione della diffida, sino alla disposizione dello stesso art. 6 del D.p.r. 254/2006 che parla solo di eventuale relazione medico legale solo per restare nello stretto ambito del codice delle Assicurazioni.

Va pertanto sconfessata quella parte di dottrina e di giurisprudenza, per fortuna estremamente minoritaria, che individua nella valutazione medico legale un requisito di procedibilità della domanda.

Su tale base poi è opportuno segnalare come l’art. 148 consenta all’Assicurazione, che abbia richiesto inutilmente al danneggiato di sottoporsi a visita, di sospendere i termini dello spatium deliberandi, mentre la stessa previsione è totalmente omessa nel corrispettivo art. 6 del D.p.r. per l’indennizzo diretto.

Su tale argomento deve peraltro segnalarsi l’avanzamento di una interpretazione

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10 letterale della norma che merita di essere approfondita, ma sulla quale ad oggi non si hanno ancora decisioni: siamo poi così sicuri che il danneggiato che agisca ex art.

148 e che non si sottoponga a visita sia poi impossibilitato ad agire giudizialmente?

In altre parole le norme di cui all’art. 148 comma 3 interferisca con la procedibilità della domanda oppure possono esplicare la propria efficacia esclusivamente in merito allo spatium deliberandi concesso all’Assicuratore per formulare una congrua e motivata offerta?

A prima acchito si è subito portati a ritenere che il danneggiato non potrebbe agire nei confronti dell’assicuratore non avendogli concesso il termine di 90 giorni per la proposizione dell’offerta.

Ma un’analisi più accorta permette di sostenere che tale tesi si fondi in realtà esclusivamente sull’identità di termini tra quello previsto per lo spatium deliberandi ex art. 148 comma 2 e quello di proponibilità di cui all’art 145.

Orbene si può argomentare che tale identità potrebbe non essere casuale ed indicare invece la volontà del Legislatore di non far procedere giudizialmente

coloro che non si sono sottoposti a visita medico legale, ma non può essere taciuto come tale lettera sia rimasta inespressa.

Un’interpretazione letterale attenta, infatti, permette di sostenere, proprio sulla

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11 base dell’esplicito riferimento “ai termini del comma 2”, che se il Legislatore avesse inteso, nell’evenienza del danneggiato che si rifiuti di sottoporsi a visita medico legale, impedire la proponibilità della domanda avrebbe semmai fatto collegato tale norma ai termini di cui all’art. 145!

In altre parole è corretto sostenere che la sospensione dei termini prevista dall’art. 148 comma 3 afferisca esclusivamente allo spatium deliberandi per la formulazione dell’offerta ma non alla proponibilità della domanda con una situazione esattamente analoga a quanto si era verificato sotto la vigenza della legge 57/2001 allorquando a fronte dei 90 giorni di tempo concessi all’assicuratore per formulare l’offerta non era stato mai modificato il termine di procedibilità della 990/69 (c.d.

cosiddetto doppio binario).

Altra questione rilevante è la portata del comma 5 dell’art.148, ovverosia quid juris se l’assicurazione non provvede entro 30 giorni a richiedere al danneggiato l’integrazione dei dati mancanti.

Sul punto non vi sono ancora state pronunce particolarmente esplicite sebbene si possa intravedere che almeno una parte della giurisprudenza come quella torinese una qualche posizione sul punto sta iniziando a prenderla. Ci riferiamo alla citata sentenza n° 2640/2008 del Tribunale di Torino, nella quale si legge proprio in relazione a tale disposizione normativa: “Pare evidente, in base al criterio

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12 interpretativo letterale sia al criterio teleologico, che la scansione delle varie fasi di questo procedimento ed i distinti obblighi gravanti sul danneggiato da un lato, sull’assicuratore dall’altri, non siano fini a sé stessi, ma finalizzati a consentire all’assicuratore di acquisire le informazioni tecniche utili e necessarie per ponderare se ed in che misura formulare un’offerta (a tale scopo mirano la sospensione dei termini per la proponibilità stabilita dal comma quinto dell’art. 148 e la stessa sanzione dell’improponibilità dell’azione da parte del danneggiato che non ottemperi a tale onere) nonché a garantire il danneggiato contro eventuali (non infrequenti) comportamenti dilatori da parte dell’assicuratore medesimo”.

Tale argomentazione (sebbene non sia poi assunta nella decisione in questione a nodo centrale della vicenda in quanto il tutto era stato considerato irrilevante a fronte della dichiarazione da parte dell’assicurazione di non voler procedere ad alcun risarcimento) lancia però un chiaro ed inequivocabile segnale sulla cogenza ed importanza per l’assicuratore di richiedere entro trenta giorni le integrazioni che ritiene opportune in quanto qualora non adempia, il danneggiato, anche a fronte di una propria richiesta incompleta ma non tempestivamente riscontrata, potrà agire in giudizio.

Personalmente si ritiene che tale orientamento non vada condiviso per i motivi già espressi in punto 148 comma 3 con particolar riferimento al dato letterale che

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13 rimanda ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e non al disposto dell’art. 145, aggiungendo in questa sede che questa interpretazione si fonda anche sul valore semantico della locuzione “modalità e contenuti” di cui all’art. 145.

Non si ritiene infatti che per “modalità e contenuti” si possano intendere anche gli obblighi comportamentali incombenti sulle parti (quali quelli sanciti nell’art. 148 dai commi 3 e 5) e pertanto, nel caso di omessa richiesta di integrazione da parte dell’Assicuratore nel termine di 30 giorni non si potrà far altro che, nell’ipotesi di una carenza nella richiesta risarcitoria di uno dei requisiti previsti dall’art. 148 comma 1 e 2, dichiarare l’improponibilità della domanda.

La riprova di quanto sinora detto è di natura per così dire sistematica e può essere scorta anche nell’art. 7 del D.p.r. 254/2006 che, stabilendo la norma omologa dell’art. 148 comma 5, in tema di indennizzo diretto testualmente recita:

“Nell’ipotesi di cui al comma 1 [richiesta di integrazione in caso di richiesta incompleta entro 30 giorni] , i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti”.

Viene dunque chiarito in maniera particolarmente precisa che ad essere interrotti sono esclusivamente i termini per la formulazione dell’offerta piuttosto che quelli relativi alla proponibilità. Non si vede dunque per quale motivo nell’ipotesi di

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14 indennizzo diretto si potrebbe agire in giudizio mentre nell’ipotesi di azione ex art.

145-148 si dovrebbe invece ritenere diversamente.

In altre parole questo sistema di “doppio binario”, in tutto e per tutto omologo a quello che si era venuto a creare sotto la vigenza delle Leggi 990/1969 e 57/01, comporta che l’improponibilità della domanda potrà essere dichiarata solo previo concreto apprezzamento del Giudice sull’inadeguatezza della richiesta risarcitoria ai dettami degli art. 148 comma 1 e 2, mentre i successivi comportamenti delle parti e la violazione degli obblighi posti a loro carico dai commi 3 e 5 potranno essere apprezzati solo quali “comportamento delle parti” ai sensi dell’art. 116 e 92 c.p.c.

per portare ad una compensazione delle spese legali.

Pertanto il danneggiato che rifiuti di sottoporsi a visita non potrà, solo per tale motivo, vedersi dichiarata la improponibilità della domanda, ma ben potrà vedersi compensare in tutto o in parte le spese del giudizio da parte del Giudicante che ritenga come il suo comportamento omissivo abbia compromesso la possibilità di definizione stragiudiziale della causa.

A sorte analoga dovrà essere destinata l’Assicurazione che ometta di richiedere entro 30 giorni l’integrazione ex art. 148 comma V, o art. 7 D.p.r. 254/2006, ma che veda la domanda contro di lei proposta rigettata per improcedibilità della domanda.

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