• Non ci sono risultati.

ha pronunciato la presente

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ha pronunciato la presente"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

29/5/2015 N. 01201/2014 REG.RIC.

https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 1/4

N. 00114/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01201/2014 REG.RIC.       

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2014, proposto da:

Fulvia  Scotti,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Paolo  Gaggero  ed Elena  Avolio,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  del  primo  in Genova, Via Roma 4/3;

contro

Regione Liguria, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Baroli, con domicilio  eletto  presso  l’Avvocatura  regionale  in  Genova,  Via Fieschi 15; 

nei confronti di

Cettina  Varrasi,  Franco  Ferrando  e  Simone  Buffa,  non  costituiti  in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

delibera  n.  928/2014,  avente  ad  oggetto  approvazione  della

graduatoria di merito unica definitiva del concorso regionale per titoli

(2)

29/5/2015 N. 01201/2014 REG.RIC.

https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 2/4

volto all'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 il dott.

Angelo  Vitali  e  uditi  per  le  parti  i  difensori,  come  specificato  nel verbale di udienza;

Rilevato  che  alcuni  dei  motivi  di  ricorso  (segnatamente:  il  terzo, sull’incompetenza della giunta regionale ad approvare la graduatoria, ed  il  quarto,  sulla  predisposizione  dei  criteri  di  valutazione successivamente  alla  conoscibilità  delle  domande  presentate)  sono suscettibili di travolgere l’intera graduatoria;

Ritenuto  pertanto  che  si  imponga  l’integrazione  del  contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori e di quelli idonei;

Ritenuto  altresì  che,  atteso  il  numero  delle  persone  da  chiamare  in giudizio, l’integrazione del contraddittorio debba effettuarsi – ex art.

41  comma  4  c.p.a.  ­  per  pubblici  proclami,  secondo  le  seguenti

modalità:  a  cura  della  ricorrente,  mediante  notifica  individuale  nei

modi  ordinari  ai  primi  cinque  candidati  in  graduatoria  e  mediante

pubblicazione  per  sunto  del  ricorso  e  della  presente  ordinanza  sul

bollettino  ufficiale  della  Regione  Liguria;  a  cura  della  Regione

Liguria, mediante pubblicazione in forma integrale del ricorso e della

presente  ordinanza  sulla  piattaforma  tecnologia  ed  applicativa  a

disposizione  della  Regione  Liguria  nel  portale  all’indirizzo

(3)

29/5/2015 N. 01201/2014 REG.RIC.

https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 3/4

www.concorsofarmacie.sanita.it;

Ritenuto  che,  non  risultando  allo  stato  deliberata  l’esclusione  dalla graduatoria, non sussistano i presupposti per pronunciare ­ nelle more dell’integrazione  del  contraddittorio  ­  provvedimenti  cautelari interinali ex art. 27 comma 2 c.p.a., e che le esigenze della ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Liguria  (Sezione Seconda)

Dispone l’integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui in motivazione, da effettuarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Fissa per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 17.9.2015, alle ore 9,30.

Spese della fase cautelare compensate.

La  presente  ordinanza  sarà  eseguita  dall'Amministrazione  ed  è depositata  presso  la  segreteria  del  tribunale  che  provvederà  a  darne comunicazione alle parti.

Così  deciso  in  Genova  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  21 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

     

(4)

29/5/2015 N. 01201/2014 REG.RIC.

https://www.giustizia­amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 4/4

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Riferimenti

Documenti correlati

e da “verifiche anagrafiche” non avrebbe rilevato la convivenza anagrafica della sig.ra Baldo con altro nucleo familiare avente legame di parentela o affinità. Fermo

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale per 2 posti, da Azienda ULSS 5 Polesana per 5 posti, da Azienda ULSS 6 Euganea per 38 posti, da Azienda ULSS 7 Pedemontana per 7 posti, da Azienda

La stazione appaltante si trova a dover considerare, senza il dovere (e talvolta neanche la possibilità) di poter sospendere la propria valutazione, la rilevanza di

E’ altrettanto noto che proprio il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui più frequentemente

La sentenza di prime cure ha ritenuto l’infondatezza delle censure di illegittimità proposte in riferimento alle determinazioni assunte dalla Stazione appaltante in

in mancanza di tale nomina provvederà il tribunale”. Il comma successivo, invece, precisa le condizioni in presenza delle quali l’ammissione al concordato preventivo non

80 del codice degli appalti, l’impegno a pagare dell’operatore economico deve essere formalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, e che non è

Desole Sanna Rosanna; Dessi' Fulgheri Chiara e Paolo; Dessolis Caterina; Detotto Carlo Marco; Detto Gabriella-Sanpietro Fiorenzo; Dho Sergio-Mondino M.Paola; Di