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DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2013 .

Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certifi cata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del paga- mento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell’artico- lo 6, comma 2, lettera d) , numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - pri- me disposizioni urgenti per l’economia».

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 6, comma 2, lettera d) , numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recan- te «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l’economia»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti- tuzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifi cazioni, che all’art. 3 -septies , comma 2, defi nisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, re- cante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifi cazioni, recante il Codice per la prote- zione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e suc- cessive modifi cazioni, concernente il Codice dell’ammi- nistrazione digitale, e, in particolare, gli articoli 5, 63 e 64;

Visto l’art. 16 -bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gen- naio 2009, n. 2;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «isti- tuzione del ministero della salute e incremento del nume- ro complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 6 maggio 2009 concernente disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certifi ca- ta assegnata ai cittadini;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, recante «erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di par- tecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.»;

Visto il decreto 11 dicembre 2009 del Ministro dell’eco- nomia e delle fi nanze, di concerto con il Ministro della salute concernente la verifi ca delle esenzioni, in base al

reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tra- mite il supporto del sistema tessera sanitaria;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante

«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», con- vertito in legge, con modifi cazioni, dall’art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale l’onorevole avvocato Gian- piero D’Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri del 28 aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per la pub- blica amministrazione e la semplifi cazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 27 maggio 2013 recante delega di funzioni del Presi- dente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafo- glio, onorevole avvocato Gianpiero D’Alia, in materia di pubblica amministrazione e semplifi cazione;

Viste le linee guida del Ministro per la pubblica ammi- nistrazione e l’innovazione per la rilevazione sistematica della customer satisfaction tramite emoticons ;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio 2009, recante «Linee gui- da in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario»;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 novembre 2009, recante «Linee guida in tema di referti online»;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 5 maggio 2011, recante «Linee gui- da in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario»;

Vista l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano acquisita in data 29 aprile 2010 sul documento recante «Sistema CUP - Linee guida nazionali»;

Vista l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano acquisita in data 10 febbraio 2011 sul documento recante «il Fascicolo sanitario elettronico - Linee guida nazionali»;

Ritenuto di defi nire le disposizioni necessarie per l’adozione da parte delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, di procedure telematiche per consen- tire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certifi cata o altre modalità digitali, dei referti medici, senza ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisita in data 7 febbraio 2013 l’intesa della Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano;

(2)

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministra- zione e la semplifi cazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto defi nisce le modalità con cui le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certifi cata e altre modalità digitali, dei re- ferti medici, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera d) , numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, conver- tito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Il presente decreto non si applica alle analisi geneti- che. Per gli accertamenti sull’HIV, resta fermo l’obbligo che l’art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135 pone a ca- rico dell’operatore sanitario e di ogni altro soggetto che venga a conoscenza di un caso di AIDS ovvero di infezio- ne di HIV di adottare ogni misura o accorgimento per la tutela dei diritti della persona e della sua dignità.

Art. 2.

Defi nizioni

1. Ai fi ni di quanto previsto dal presente decreto si in- tende per:

a) Referto medico: relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame cli- nico o strumentale;

b) Reperto: risultato dell’esame clinico o strumenta- le effettuato;

c) Referto digitale: rappresentazione informatica del referto medico sottoscritta con fi rma elettronica qualifi ca- ta o con fi rma digitale.

d) Reperto digitale: rappresentazione informatica del reperto, sottoscritta con fi rma elettronica avanzata, qualifi cata o digitale ove prevista fi rma autografa;

e) Copia informatica del referto digitale: documento informatico avente contenuto identico al referto digitale da cui è tratto con diversa sequenza di valori binari, ai sensi dell’art. 23 -bis , comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministra- zione digitale, d’ora innanzi C.A.D.;

f) Copia cartacea del referto digitale: copia su sup- porto analogico del referto digitale, ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’amministrazione digitale;

g) Azienda sanitaria: l’azienda sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale;

h) Interessato / assistito / paziente: soggetto a cui si riferisce il referto;

i) Titolare del trattamento dei dati: la persona fi si- ca, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui com-

petono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle fi nalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profi - lo della sicurezza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

j) Firma digitale: la fi rma elettronica di cui all’art. 1, comma 1, lettera s) del CAD;

k) Firma elettronica qualifi cata: la fi rma elettronica di cui all’art. 1, comma 1, lettera r) del CAD;

l) Firma elettronica avanzata: a) la fi rma elettronica di cui all’art. 1, comma 1, lettera q -bis ) del CAD;

m) Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosa- nitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, ri- guardanti l’assistito, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Il FSE è alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la fi nanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sani- tari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso;

n) Posta elettronica certifi cata (PEC): sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

o) Domicilio digitale del cittadino: indirizzo di po- sta elettronica certifi cata comunicata dal cittadino ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;

p) Autenticazione forte: metodo di autenticazione che richiede l’utilizzo di almeno due modalità di auten- ticazione tra le seguenti: “qualcosa di conosciuto”, come una password o un PIN; “qualcosa di posseduto”, come una smart card oppure un token crittografi co; “qualcosa di unico riguardo l’aspetto o la persona” come un’impronta digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili con appositi sensori (sistemi biometrici);

q) PAdES: formato di busta crittografi ca defi nito nel- la norma ETSI TS 102 778 basata sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modifi cazioni (Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 e successive modifi cazioni);

r) Codice dell’amministrazione digitale (CAD):

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi cazioni.

Art. 3.

Consegna del referto in modalità digitale 1. L’azienda sanitaria rende disponibile all’interessato il referto digitale o copia informatica dello stesso median- te una o più modalità, di seguito indicate come “modalità digitali di consegna” le cui caratteristiche tecniche sono descritte nell’allegato A:

a) consegna tramite Fascicolo sanitario elettronico (FSE);

b) consegna tramite Web;

c) consegna tramite posta elettronica;

d) consegna tramite posta elettronica certifi cata an-

che presso il domicilio digitale del cittadino;

(3)

e) consegna tramite supporto elettronico;

2. In fase di prima applicazione, di durata comunque non superiore a 24 mesi, l’azienda sanitaria rende dispo- nibili in modalità digitale i referti, o le copie informatiche degli stessi, relativi alle prestazioni di laboratorio, di mi- crobiologia e di radiologia.

3. Le modalità digitali di consegna sono attivate previo esplicito consenso informato dell’interessato, espresso secondo le modalità di cui all’art. 5.

4. L’azienda sanitaria, ove possibile, rende disponibi- le anche il reperto digitale tramite le modalità digitali di consegna.

5. L’azienda sanitaria può rendere disponibile all’inte- ressato servizi aggiuntivi per favorire o facilitare l’utilizzo dei servizi di refertazione online, ovvero per migliorare, in generale, la qualità del servizio offerto, come indicato nell’allegato A.

6. L’interessato può scegliere tra una o più modalità di- gitali di consegna tra quelle rese disponibili dall’azienda sanitaria ai sensi del comma 1. L’interessato, in ogni mo- mento può richiedere la messa a disposizione del referto digitale attraverso diversa modalità digitali di consegna tra quelle offerte.

7. Il servizio di ritiro dei referti presso la farmacia re- sta disciplinato dal decreto del Ministro della salute 8 lu- glio 2011.

Art. 4.

Copia cartacea del referto digitale

1. Resta in ogni caso salvo il diritto dell’interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto di- gitale e, ove opportuno, del reperto digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

2. L’interessato può richiedere che la copia analogica del referto digitale e, ove opportuno, del reperto digitale, sia munita di contrassegno generato elettronicamente, che identifi chi gli stessi in maniera univoca su tutto il territo- rio nazionale.

Art. 5.

Consenso dell’interessato

1. Al fi ne di consentire all’interessato di esprimere scel- te consapevoli in relazione al trattamento dei propri dati personali nell’utilizzo dei servizi di refertazione online, l’azienda sanitaria, in qualità di titolare del trattamento:

a) fornisce all’interessato un’idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché sulle caratteristiche delle modalità digitali di consegna disponibili;

b) acquisisce un autonomo e specifi co consenso dell’interessato a trattare i suoi dati personali, anche sani- tari, relativamente alle modalità digitali di consegna;

c) consente la revoca in qualunque momento di tale consenso.

2. All’atto di richiesta del consenso o in ogni altro mo- mento, l’interessato può indicare una farmacia presso cui ritirare il referto ai sensi del decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011. Tale richiesta può essere modifi cata o revocata in ogni momento dall’interessato.

Art. 6.

Requisiti di sicurezza per le aziende sanitarie 1. Ferme restando le misure di sicurezza di cui al de- creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive mo- difi cazioni, per il trattamento dei dati personali nell’ambi- to delle modalità digitali di consegna, l’azienda sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ottempera ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato A.

Art. 7.

Pagamenti online

1. L’azienda sanitaria consente di effettuare il pagamen- to online delle prestazioni erogate, ai sensi e con le moda- lità di cui all’art. 5 del CAD e successive modifi cazioni.

2. Al fi ne di favorire la fruizione del servizio di paga- mento online delle prestazioni erogate, le aziende sanita- rie adottano procedure telematiche per il controllo delle esenzioni per patologia o per reddito secondo le modalità indicate all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze dell’11 dicembre 2009.

Art. 8.

Rilevazione del giudizio dei cittadini

1. Le aziende sanitarie progettano e realizzano i servizi in rete di cui agli articoli 3 e 7 assicurando la migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare, garantendo la completezza del procedimento, la certifi - cazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfa- zione dell’utente. A tal fi ne, le aziende sanitarie adottano strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, ai sensi dell’art. 7 del CAD e secondo le modalità indicate nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 5 mag- gio 2011, recante «Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfac- tion in ambito sanitario.».

Art. 9.

Clausola d’invarianza fi nanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza

pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli

adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse

umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente.

(4)

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del- la Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

D’A

LIA

Il Ministro della salute L

ORENZIN

Il Ministro dell’economia e delle finanze S

ACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri registro n. 8, foglio n. 107

ALLEGATO A Il presente allegato descrive le diverse modalità di consegna dei referti digitali o delle copie informatiche degli stessi, i servizi aggiun- tivi che l’azienda sanitaria può rendere disponibili, i formati ammessi e raccomandati per il referto digitale o per la copia informatica dello stesso e i requisiti di sicurezza per le aziende sanitarie. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto delle misure, anche di sicurezza, previ- ste dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 19 novembre 2009, recante «Linee guida in tema di referti on line», in particolare per quanto riguarda i servizi aggiuntivi di notifi ca via sms e di designazione del medico al ritiro del referto (punto 2).

1. SERVIZI DI REFERTAZIONE ONLINE 1.1 Consegna tramite web

Il servizio offre all’interessato la possibilità di collegarsi al sito Internet della azienda sanitaria al fi ne di visualizzare online il referto digitale e effettuare la copia locale (download). In questo caso devono essere adottate dall’azienda sanitaria le seguenti cautele:

a) utilizzo di idonei sistemi di identifi cazione dell’interessa- to, quali carta di identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di altri strumenti che consentono l’individuazione del soggetto che richiede il servizio, ai sensi dell’art. 64 del CAD, fermo re- stando l’obbligo di garantire al titolare di CIE o CNS di poterne fare uso;

b) utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri, basati sull’uti- lizzo di standard crittografi ci per la comunicazione elettronica dei dati, con la certifi cazione digitale dell’identità dei sistemi che erogano il ser- vizio in rete (protocolli https ssl - Secure Socket Layer);

c) stabilire un limite temporale per la disponibilità online del referto digitale (non superiore a 45 giorni.), permettendo comunque all’interessato, in tale intervallo di tempo, di richiedere di oscurare dal sistema web il referto digitale.

1.2 Consegna tramite Posta elettronica

Il servizio offre all’interessato la possibilità di ricevere il referto digitale, o copia informatica dello stesso, alla casella di posta elettroni-

ca da esso indicata. In questo caso devono essere adottate dall’azienda sanitaria le seguenti cautele:

a) il referto digitale o la sua copia informatica dovranno essere spediti in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio;

b) il referto digitale o la sua copia informatica dovranno essere protetti con tecniche di cifratura e accessibili tramite una password per l’apertura del fi le consegnata separatamente all’interessato.

1.3 Consegna tramite Posta elettronica certifi cata o domicilio digi- tale del cittadino

Il servizio offre all’interessato la possibilità di ricevere il referto digitale o la sua copia informatica alla casella di posta elettronica cer- tifi cata da esso indicata ovvero al proprio domicilio digitale. In questo caso devono essere adottate dall’azienda sanitaria le seguenti cautele:

a) il referto digitale o la sua copia informatica dovranno essere spediti in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio.

1.4 Consegna tramite supporto elettronico

Il servizio offre all’interessato la possibilità di ricevere il referto digitale o la sua copia informatica tramite apposito supporto elettronico.

Possono essere utilizzati supporti elettronici quali memorie USB, DVD, CD, etc. Nel caso in cui il supporto venga utilizzato per consegnare all’interessato referti digitali in momenti diversi, devono essere adottate dall’azienda sanitaria le seguenti cautele:

a) il supporto deve essere protetto da opportune credenziali di sicurezza (es. username e password) consegnate separatamente all’inte- ressato o in busta chiusa ad un suo delegato.

1.5 Consegna tramite fascicolo sanitario elettronico FSE

Il servizio offre all’interessato la possibilità di ricevere il referto digitale o la sua copia informatica tramite il proprio fascicolo sanita- rio elettronico (FSE). In questo caso devono essere adottate le seguenti cautele:

a) utilizzo di idonei sistemi di identifi cazione dell’interessa- to, quali carta di identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di altri strumenti che consentono l’individuazione del soggetto che richiede il servizio, ai sensi dell’art. 64 del CAD, fermo re- stando l’obbligo di garantire al titolare di CIE o CNS di poterne fare uso;

b) utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri, basati sull’uti- lizzo di standard crittografi ci per la comunicazione elettronica dei dati, con la certifi cazione digitale dell’identità dei sistemi che erogano il ser- vizio in rete (protocolli https ssl - Secure Socket Layer);

c) ulteriori specifi che cautele secondo quanto disposto nelle “Li- nee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossiersanitario”

del 16 luglio 2009 del Garante per la protezione dei dati personali e dalle disposizioni attuative dell’art. 12, comma 7, del decreto-legge 18 otto- bre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifi cazioni, dall’art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. SERVIZI AGGIUNTIVI

L’azienda sanitaria può rendere disponibile all’interessato ulteriori servizi aggiuntivi per favorire o facilitare l’utilizzo dei servizi di refer- tazione online, ovvero per migliorare, in generale, la qualità dei servizi offerti dalla medesima. Esempi di tali servizi aggiuntivi sono i seguenti:

a) Servizi di notifi ca: permettono all’interessato di richiedere di essere avvisato della messa a disposizione del referto digitale attraver- so l’invio di uno short message service (sms) sul numero di telefono mobile ovvero attraverso l’invio di un messaggio alla casella di posta elettronica indicati all’atto di adesione ai servizi di refertazione online;

b) Servizio di inoltro dei referti digitali a un medico designato dall’interessato: offre la possibilità all’interessato di richiedere la conse- gna del referto digitale al medico curante da esso indicato.

3. REFERTO DIGITALE: FORMATI AMMESSI

Il referto digitale o la sua copia informatica sono consegnati prefe- ribilmente in formato ISO 32000. Si raccomanda, per la fi rma digitale, l’utilizzo dello standard PAdES o di altro standard equivalente che ne favorisca l’utilizzo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Analoghe specifi che si applicano, ove opportuno, anche al reperto digitale.

4. REQUISITI DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE

(5)

Per il trattamento dei dati nell’ambito dei servizi di refertazione online, l’azienda sanitaria prevede:

a) idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati e ar- chiviati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parzia- li o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazio- ne portatili o fi ssi (ad esempio, attraverso l’applicazione anche parziale di tecnologie crittografi che al fi le system o database, oppure tramite l’adozione di altre misure di protezione che rendano i dati inintelligibili ai soggetti non legittimati);

b) idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es., in relazione alla possibilità di consultazione, modifi ca e integra- zione dei dati);

c) separazione fi sica o logica dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali trattati per scopi amministrativo-contabili;

d) apposite procedure che rendano immediatamente non dispo- nibili i referti digitali tramite i servizi di refertazione online qualora l’interessato abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione all’accesso o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei propri dati personali;

e) ulteriori specifi che cautele secondo quanto disposto nelle

«Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sa- nitario» del 16 luglio 2009 del Garante per la protezione dei dati per- sonali e dalle disposizioni attuative dell’art. 12, comma 7, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifi cazioni, dall’art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In ogni caso devono essere adottate dalle aziende sanitarie tutte le misure di sicurezza necessarie per rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, il divieto di diffusione dei dati sanitari prescritto dall’art. 22, comma 8, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

13A08392

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2013 . Estensione della durata dello stato di emergenza in conse- guenza dell’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLARIUNIONEDEL

4

OTTOBRE

2013 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con- vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con- vertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, in partico- lare l’art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso, ai sensi del quale la durata della dichiarazione dello stato di emergen- za non può superare 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni;

Considerato che il giorno 21 giugno 2013, alle ore 12,30 circa, il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara è stato colpito da un sisma di magnitudo 5.2;

Considerato, altresì, che dopo la prima scossa le repli- che succedutesi anche a distanza di tempo, alcune delle quali di magnitudo superiore a 4.0, hanno determinato un diffuso stato di apprensione nella popolazione interessata dagli eventi, che ha indotto una signifi cativa parte del- la medesima a decidere di non fare rientro nelle proprie abitazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, com- mi 1 e 1 -bis , della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modifi cata dal decreto-legge convertito n. 59 del 2012, è stato dichiarato, fi no al novantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento lo stato di emergenza in conse- guenza dell’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha col- pito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro- tezione civile n. 102 del 5 luglio 2013 recante: «Primi in- terventi urgenti di protezione civile conseguenti all’even- to sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara»;

Atteso il dettato normativo di cui all’art. 5, comma 1 - bis , della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modifi cato dall’art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che fi ssa come tempo congruo per l’emergenza centottanta giorni non prorogabile per più di ulteriori centottanta;

Vista la nota del 25 settembre 2013 con cui la regione Toscana, in considerazione del persistere delle condizioni di necessità che hanno giustifi cato l’introduzione del re- gime straordinario e derogatorio, ha chiesto che l’adegua- mento della durata dello stato di emergenza in conformità con la sopra richiamata novella legislativa;

Ritenuto di dover adeguare temporalmente lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i pre- supposti previsti dall’art. 5, comma 1 -bis della citata leg- ge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 -bis , della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cosi come modifi cato dall’art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, la durata della di- chiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 26 giugno 2013, è estesa di ulteriori 90 giorni.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2013

Il Presidente: L

ETTA

13A08345

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