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CAMERA DEI DEPUTATI

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Disegno di legge n. 1865

CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

EMENDAMENTI

Dal comma 1 al comma 200

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COMMA 1

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more dell’introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano fi-

nanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dall’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

1. 2251. Laforgia, Fanucci, Giulietti, Marchetti.

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COMMA 3

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel ter- ritorio della Regione Campania in rela- zione al ciclo della depurazione delle ac- que reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A., società in house della Re- gione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista am- bientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, entro i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attra- verso procedure di mobilità, personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e

del Piano di azione per la coesione e, per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, nell’ambito delle risorse assegnate e stanziate e senza alcun ulte- riore onere aggiuntivo per la finanza pub- blica nazionale.

1. 713. Manfredi, Tidei.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1 del decreto legisla- tivo 11 febbraio 2010, n. 22, sono appor- tate le seguenti modificazioni:

a) comma 3-bis dopo il secondo pe- riodo è aggiunto il seguente: « Per emis- sioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo even- tuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all’ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condi- zioni di esercizio. »;

b) comma 3-bis.1, in fine, dopo le parole: « energia immessa nel sistema elet- trico » sono aggiunte le seguenti: « quale valore medio annuo di produzione. ».

1. 3225. Vignali.

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COMMA 4

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per il triennio 2014-2016 sono sospesi gli aumenti aliquota di cui all’ar- ticolo 3, commi 1 e 2, del decreto legisla- tivo 16 aprile 1997, n. 146.

4-ter. All’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con mo- dificazioni dalla legge 11 marzo 2006 alla lettera a) le parole: 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: 70 per cento e alla lettera b) le parole: 68 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento.

4-quater. All’articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, successivamente mo- dificato dall’articolo 1-bis del decreto-legge 12 maggio 2006, convertito con modifica- zioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: 15 ottobre 2006 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014.

Conseguentemente al comma 285, le parole: 700 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 400 per l’anno 2015 e le parole:

1.410 milioni sono sostituite dalle seguenti:

1.060 milioni per l’anno 2016; e conse- guentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui la Tabella C sono ridotte in maniera lineare, per un importo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2014.

1. 1429. Faenzi, Catanoso, Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 5, comma 9, del de- creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub- blici », il secondo periodo è sostituito dal seguente: Le funzioni di vigilanza sulla gestione separata, già svolte dalla Com- missione di vigilanza prevista dall’articolo 3 del regio-decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, sono attribuite alla Commissione di cui alla legge n. 88 del 1989.

1. 3293. Di Gioia.

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COMMA 5

Al comma 5, dopo le parole: di natura ambientale aggiungere le seguenti: per l’oc- cupazione.

Conseguentemente al terzo periodo dopo le parole: per l’anno 2016 aggiungere le seguenti: dei predetti importi 10 milioni di euro per l’anno 2014, 100 milioni per l’anno 2015, 200 milioni per l’anno 2016 sono finalizzati al cofinanziamento di in- terventi a favore dell’occupazione per gli anni successivi la quota annuale è deter- minata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 2281. Airaudo, Migliore, Di Salvo, Pla- cido, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con le seguenti: 50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord.

1. 2479. Allasia, Borghesi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: di riparto 80 per cento con le seguenti: di riparto 60 per cento.

Conseguentemente, sostituire le parole:

20 per cento con le seguenti: 40 per cento.

1. 1435. Crippa, Mucci, Fantinati, Della valle, Da Villa, Vallascas, Prodani, Pe- traroli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le parole: 70 per cento.

Conseguentemente, sostituire le parole:

20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

1. 1883. Busin.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord con le seguenti: 85 per cento nelle aree del Mezzogiorno, con partico- lare riferimento alle aree per le quali si rendono necessari interventi di bonifica ambientale e 15 per cento nelle aree del Centro-Nord.

1. 484. Rostan, Ribaudo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 85 per cento.

Conseguentemente, sostituire le parole:

20 per cento con le seguenti: 15 per cento.

1. 491. Labriola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con le seguenti: alle regioni in maniera proporzionale all’ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione.

1. 2483. Allasia, Borghesi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord con le seguenti: di cui al comma 3 dell’articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 263. Distaso, Fucci, Marti.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: le risorse di cui al precedente vengono ripartite a livello ter-

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ritoriale secondo una percentuale del 50 per cento per le aree del Centro-Nord e del 50 per cento del Mezzogiorno.

1. 1879. Busin.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020 il CIPE provvede ad assegnare 300 milioni di euro per ciascuno degli anni di riferi- mento, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dal ri- schio idrogeologico, secondo la procedura di cui al comma 66 della presente legge ».

* 1. 3318. La VIII Commissione.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020 il CIPE provvede ad assegnare 300 milioni di euro per ciascuno degli anni di riferi- mento, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dal ri- schio idrogeologico, secondo la procedura di cui al comma 66 della presente legge ».

* 1. 796. Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Gi- noble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Tidei.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro delle risorse di cui al comma 5, primo periodo, è destinata a interventi di messa in sicurezza del terri- torio, in deroga alle percentuali di riparto ivi previste. Il CIPE tiene conto di tale

finalità in sede di assegnazione delle ri- sorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

1. 1888. De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fa- nucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giu- lietti, Mauro Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Misiani, Par- rini, Preziosi, Rubinato.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

Al fine di consentire la promozione delle eccellenze dei prodotti agricoli e agroalimentari della regione Toscana ed in particolare della maremma grossetana, nei mercati esteri, in relazione all’evento Expo 2015, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia, apportare le se- guenti variazioni: 2014: – 2.000.

1. 1422. Faenzi, Parisi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di garantire agli enti locali il rispetto del termine di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i provvedimenti normativi o espli- cativi riguardanti i tributi locali ed i trasferimenti dello Stato devono essere definiti e pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche di com- petenza entro il 31 ottobre di ciascun anno. I provvedimenti non pubblicati nel termine indicato saranno privi di effetti finanziari per l’anno successivo

1. 1302. Castelli, Sorial, D’Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. Al fine di garantire la continuità territoriale prevista dal Corridoio 5, Hel- sinki-Valletta della rete trans europea dei trasporti e sviluppare la parte terminale dell’asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona-Bologna- Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria-

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Messina e Palermo sono introdotte le di- sposizioni conseguenti. Il comma 8 del- l’articolo 34-decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modi- ficazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto con- trattuale stipulato dalla società concessio- naria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 con- tenuto al successivo comma 9.

5-ter. Dopo il comma 7 dell’articolo 34-decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono ag- giunti i commi seguenti:

7-bis. L’atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente gene- rale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Sono altresì adeguati conseguente- mente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realiz- zazione dell’Opera.

7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall’entrata in vigore del pre- sente decreto legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Mes- sina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordi- naria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell’iscrizione del pre- detto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle im- prese, in deroga, al disposto del secondo comma dell’articolo 2487-ter c. c.. Salvo diversa determinazione dell’Amministra- tore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell’atto d’indirizzo emesso in attuazione del comma 7.

7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’Opera, le previsioni

di cui al comma 4-bis dell’articolo 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e suc- cessive modificazioni e integrazioni de- vono intendersi applicabili anche al- l’Opera.

7-quinquies. Nel caso in cui l’atto ag- giuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le conven- zioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria se- condo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

5-quater. I minori oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni previste dal comma 5-bis sono destinati all’avvio dei lavori conseguente all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter.

1. 2936. Attaguile.

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. I commi seguenti prevedono un piano organico di interventi per la crescita economica delle aree svantaggiate del Paese in osservanza delle prescrizioni e dei limiti attesi dalle disposizioni della Unione europea. Tali interventi prendono il nome di Piano per il sud. Al fine di agevolare l’occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il nu- mero delle lavoratrici dipendenti con con- tratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campa- nia, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, let- tere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d’imposta d’importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi succes- sivi all’assunzione. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavo- ratore svantaggiato ai sensi del numero 18

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dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 ago- sto 2008, il credito d’imposta è concesso nella misura dell’80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi succes- sivi all’assunzione. Il credito d’imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade qualora il numero com- plessivo dei dipendenti a tempi indetermi- nato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge;

ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

5-ter. Al fine di incentivare l’assunzione di lavoratrici donne con figli di età infe- riore a 18 anni di cui al comma 5-bis, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 feb- braio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell’assunzione.

5-quater. Alle donne lavoratrici di cui al comma 5-ter è riconosciuta una detra- zione d’imposta pari a 500 euro per cia- scun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

5-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di con- certo con il Ministro dell’istruzione, del- l’università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ar- ticolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il « Piano straordinario plurien- nale per l’integrazione lavorativa dei gio- vani laureati nel Mezzogiorno », di seguito denominato « piano ». Il Piano è finaliz- zato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani

laureati meridionali, con particolare rife- rimento all’area della ricerca, della diffu- sione delle nuove tecnologie e della valo- rizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizza- zione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

5-sexies. 1. Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo econo- mico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell’uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle

famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

5-septies. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d’intesa con la Banca d’Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio na- zionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando inte- grale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell’insediamento territoriale.

5-octies. Il ministro dello sviluppo eco- nomico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le mo- dalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 5- sexies, che ha durata triennale, e recante l’individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

5-novies. La parte degli utili d’impresa corrispondente all’incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a

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riserva è esente dalle imposte sui redditi.

Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell’incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento.

Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’econo- mia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

5-decies. All’articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, let- tere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla norma- tiva sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corri- spondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non concorrono in quanto esclusi e l’ammontare comples- sivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell’economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell’adozione dei provvedi- menti correttivi di cui all’articolo 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, 5-undecies. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema pro- duttivo nazionale, con particolare riferi- mento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono auto- rizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite mas- simo di 2 miliardi di euro, per il finan- ziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese,

come definite nell’Allegato I del Regola- mento (CE) 70/01 e successive modifica- zioni, da attuarsi attraverso un rafforza- mento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comuni- taria 2007/2013. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.

5-duodecies. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività, imprenditoriali, così come definite nel comma 15-ter decies, nelle comunità, montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’arti- colo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d’imposta succes- sivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d’imposta secondo le modalità dei commi successivi. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta ita- liana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno de minimis, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5-ter decies. Si considerano agevolabili, ai fini di cui al comma precedente, gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i

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criteri che consentono l’accesso alle age- volazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

5-quater decies. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo comples- sivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investi- mento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effet- tuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manu- tenzione.

5-quinquies decies. Al fine di garantire l’effettiva copertura nell’ambito dello stan- ziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d’imposta è subor- dinato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all’Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il pro- getto di investimento che si intende av- viare e la pianificazione di spesa scelta.

L’importo delle spese agevolabili deve es- sere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d’imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progres- sione, al 20 per cento nell’anno di acco- glimento dell’istanza e al 60 per cento nell’anno successivo;

b) l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automa- tizzata ai soggetti interessati la certifica- zione dell’avvenuta presentazione del for- mulario nonché nei successivi trenta giorni

il nulla-osta contenente l’indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d’imposta. L’utilizzo del credito d’imposta per il quale è comunicato il nullaosta è consentito, fatta salva l’ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell’anno di accoglimento del- l’istanza e al 60 per cento nell’anno suc- cessivo.

5-sexies decies. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono avviati i nuovi investi- menti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile del- l’imposta regionale sulle attività produt- tive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a de- correre dal sesto mese successivo al ter- mine per la presentazione della dichia- razione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. 5-septies decies. Se i beni oggetto dell’agevolazione sono di- smessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa entro il terzo periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisi- zioni. Per i beni acquisiti in locazione

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finanziaria le disposizioni di cui al pre- sente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato che deriva dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui red- diti dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

5-octies decies. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 5-duodecies a 5-septies de- cies. L’efficacia delle disposizioni è subor- dinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commis- sione europea.

5-novies decies. Il comma 290 è sosti- tuito dal seguente:

37. A decorrere dall’anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle am- ministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica am- ministrazione, come individuate dall’isti- tuto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanzia- menti, in modo che essa sia ridotta del 6 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle

regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideter- minazione comporta una riduzione ri- spetto alla spesa complessiva programma- tica per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 8,250 miliardi di euro per l’anno 2014, in 10 miliardi di euro per l’anno 2015 e in 12,250 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale ridu- zione è ripartita in 2 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 6,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decen- trate e degli enti locali per l’anno 2014, 2,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 7,250 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l’anno per l’anno 2015, e 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 8 per le spese delle amministrazioni de- centrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, le necessarie misure di ade- guamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Mini- steri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché le spese iscritte nel- l’ambito della missione « Ricerca e inno- vazione ».

5-vicies. Il comma 288 è soppresso.

1. 2925. Attaguile.

(13)

COMMA 6

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis) Per favorire una migliore effi- cienza l’organizzazione ed il coordina- mento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l’Agenzia per la

coesione territoriale, istituita ai sensi del- l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell’assistenza tecnica dell’Associazione nazionale patti territoriali e contratti d’area per lo sviluppo locale.

1. 1445. Faenzi, Parisi.

(14)

COMMA 7.

Al comma 7, sostituire le parole: ivi compreso l’utilizzo dei veicoli a trazione elettrica con le seguenti: favorendo lo svi- luppo della conversione elettrica e la mo- bilità sostenibile.

1. 1438. Mucci, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Crippa, Catalano, Castelli, Sorial, Caso.

Al comma 7 dopo le parole: servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l’utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari aggiungere le seguenti: di impianti sportivi e strutture da destinare a favore del superamento del disagio sociale.

1. 1247. Currò, Castelli, Caso, Castiello, Sorial, D’Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Nelle more dell’adozione del de- creto legislativo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) della legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di garantire, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, un livello adeguato di servi- zio su tutto il territorio nazionale, il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è ripar- tito tra le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1o gennaio 2014, anche sulla base dei costi standard. A tal fine il Fondo è suddiviso in una quota base, ripartita secondo i criteri e le modalità previste nel richiamato articolo 16-bis, e in una quota di riequilibrio definita e ripartita, sulla base del costo standard di produzione dei servizi determinato per ciascuna modalità di trasporto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di con-

certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2014.

7-ter. Al fine di assicurare la necessaria progressività e gradualità nell’introduzione del principio dei costi standard in fase di prima applicazione la quota di riequilibrio di cui al comma precedente dovrà rag- giungere il 50 per cento delle risorse stanziate sul Fondo entro il 2018, i cui valori annui di incremento non possono essere inferiori a 10 punti percentuali. Per gli anni successivi la percentuale della quota di riequilibrio viene determinata con ulteriore Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Fi- nanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agsoto 1997, n. 281.

7-quater. Il decreto di cui al comma 7-bis determina i costi standard di pro- duzione dei servizi in base ai seguenti criteri:

a) determinazione di una funzione di costo standard, espressa in termini di unità di servizio prodotta, per ciascuna modalità di trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviaria, e per ciascun ambito territoriale di trasporto tenendo conto dei fattori di complessità delle aree metropolitane;

b) definizione delle modalità per cui le voci di costo sono allocate secondo una logica di processo aziendale;

c) differenziazione dei livelli di costo standard in funzione della velocità com- merciale obiettivo da definirsi per cia- scuna modalità a ambito di trasporto;

d) definizione di una funzione di ricavo da traffico standard determinata per ciascuna modalità di trasporto pub- blico locale e regionale, anche ferroviaria, e per ciascun ambito territoriale di tra- sporto nonché in base ai livelli tariffari

(15)

applicati e delle dinamiche della domanda di trasporto;

e) definizione di una funzione del costo standard che preveda una quota in conto capitale necessaria all’ammoderna- mento del materiale rotabile e distinta da quella in conto esercizio, di un ragionevole margine di utile, conformemente a quanto disposto dall’articolo 4 del regolamento 1370/2007/CE, e di un adeguamento an- nuale del costo standard in funzione del tasso di inflazione del proprio settore;

f) definizione delle modalità per cui le compensazioni per obbligo di servizio pubblico sono determinate dalla differenza tra costi standard associati al livello ade- guato di servizio, definito dai piani di programmazione regionale di cui al comma 4 dell’articolo 16-bis del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, e i ricavi stan- dard unitari di cui alla lettera precedente;

g) determinazione, ai fini della defi- nizione della funzione di costo standard, di parametri obiettivo di produttività del lavoro (ore effettive di guida annuali), di struttura della forza lavoro (rapporto tra autisti e totale del personale) e di rapporto tra costi totali del personale e totale costi della produzione;

h) definizione delle modalità per cui gli ambiti territoriali, non in linea con i parametri di cui alla lettera f), conseguono gli obiettivi fissati in un periodo massimo di cinque anni secondo un piano di rientro da definire con l’ente territoriale di rife- rimento;

i) definizione delle modalità per cui quota dei risparmi eventualmente ottenuti grazie all’introduzione del sistema dei co- sti standard sono destinati ad ammortiz- zatori sociali per i lavoratori del settore.

7-quinquies. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni, nella definizione dei costi standard nel- l’ambito della ripartizione delle risorse nel proprio territorio, si adeguano ai principi

direttivi di cui al precedente comma a decorrere dal 1o gennaio 2014.

7-sexies. All’articolo 16-bis del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale coope- razione e nel rispetto dei relativi statuti, adottano gli atti necessari a conformarsi entro il 31 gennaio 2014 ai criteri di razionalizzazione ed efficientamento di cui al comma 3 ed ai criteri di riprogramma- zione modale di cui al comma 4, a de- correre dall’anno 2014 il rispetto dei sud- detti criteri è valutato, ai fini delle deter- minazione del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nell’am- bito del parametro di virtuosità previsto dall’articolo 20 comma 2 lett. a) del de- creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

1. 2484. Marchetti, Lodolini.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Al fine di salvaguardare la con- tinuità occupazionale nel settore dei ser- vizi di call center, è istituito – in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizza- zione dei collaboratori a progetto di cui all’articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – per l’anno 2014, un incentivo pari a un decimo della re- tribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.

L’incentivo è corrisposto per un pe- riodo di 12 mesi, nel rispetto dell’articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Al fine di verificare la compatibilità dell’in- centivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell’Unione Europea, lo Stato italiano attiva le procedure previste

(16)

al Comma 2, terzo capoverso, dell’articolo 108 del Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea. L’incentivo è corri- sposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contri- butive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore men- sile dell’incentivo non può comunque su- perare l’importo di duecento euro per lavoratore. Il valore annuale dell’incentivo non può superare tre Milioni di Euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il per- sonale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 di- cembre 2013.

L’ammontare complessivo massimo dell’incentivo è di Otto milioni di euro per l’anno 2014. Il Ministero dell’Economia e Finanze stabilisce con proprio atto le mo- dalità di interruzione dell’incentivo quando fossero raggiunte le soglie mas- sime di erogazione per ciascuna azienda ovvero la soglia massima prevista comples- sivamente.

Ai fini del godimento dell’incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l’invio alla sede territorialmente competente dell’isti- tuto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in organico. L’azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggior- namento di tale elenco.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a otto milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto- legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

1. 2309. Melilli, Pelillo.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dota- zione finanziaria di 100 milioni di euro l’anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il « Fondo di sostegno alle Regioni nei processi di acquisto e reindustrializ- zazione delle aree di insediamento indu- striale o di crisi », di seguito denominato

« Fondo ». Il « Fondo » interviene per fa- cilitare gli interventi di acquisto e reindu- strializzazione da attuarsi secondo le prio- rità di intervento definite dalla Giunta regionale di ciascuna Regione interessata mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recupera- bili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incen- tivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteri- stiche produttive, sia anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell’area oggetto dell’in- tervento. Con decreto del Ministero del- l’Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal- l’attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 7-ter.

7-ter. Il comma 9 dell’articolo 27, della legge 23 dicembre 1990, n. 488, è sosti- tuito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotele- visive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e pri- vata, sonora e televisiva, in ambito nazio- nale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

(17)

c) pari al 3 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

d) pari all’1 per cento del fatturato fine ad un massimo di:

4) 100.000 euro se emittente radio- fonica nazionale;

5) 50.000 euro se emittente televi- siva locale;

6) 13.000 euro se emittente radio- fonica locale ».

1. 2140. Nardi, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Boccadutri, Melilla.

(18)

COMMA 8

Al comma 8, dopo le parole: e il Mini- stero della salute, inserire le seguenti: le regioni e gli enti locali.

1. 2486. Allasia, Borghesi.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. In deroga all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assun- zioni attribuito a ciascuna università sta- tale per l’anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come pro- fessori di prima fascia, ai sensi dell’arti- colo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in pos- sesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito dall’ar- ticolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,.

Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

24-bis. Al comma 6 dell’articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con- vertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento ».

24-ter. A decorrere dalla data di en- trata in vigore della presente legge, le misure dell’imposta fissa di bollo attual- mente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono ridetermi- nate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

1. 21. Coppola.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di accelerare la realizza- zione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, inter- regionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’auto- strada Pedemontana Veneta, finanziate con l’articolo 50, comma 1, lett. g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

1. 1899. Busin.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le risorse finanziarie relative agli interventi finalizzati alla realizzazione del- l’autostrada Pedemontana Veneta, finan- ziate con l’articolo 50, comma 1, lett. g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono erogate diretta- mente al Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, quale sog- getto beneficiario.

1. 1898. Busin.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I valori di turn over previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2013 n. 713 assegnati ai singoli Atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordina- rio degli idonei alla I Fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni, attualmente in servizio ne- gli atenei medesimi nei ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati.

(19)

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap- portare le seguenti variazioni:

2014: –20.000;

2015: –20.000;

2016: –20.000.

1. 22. Coppola.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I criteri generali per l’individua- zione delle aree interne ai sensi del comma 6, interessate dai progetti pilota di cui ai comma 7, sono definiti con l’accordo di partenariato.

1. 1587. De Mita.

(20)

COMMA 9

Al comma 9, aggiungere in fine il se- guente periodo: In coerenza e in continuità con la strategia nazionale dell’e-gevern- ment e dell’Open-Data, le informazioni riguardanti gli interventi pilota, dovranno essere pubblicati e resi disponibili in un formato dati di tipo aperto così come definito dalla lettera a), comma 3 dell’ar- ticolo 68 del codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

1. 1132. Catalano, Nicola Bianchi, Cri- stian Iannuzzi, Liuzzi, Dell’Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette Re- gioni, le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. 1. All’articolo 14, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24-ter, le parole: « di cui al comma 9 » sono sostituite dalle seguenti:

« di cui al comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 » e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché alle pro- cedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-bis consentite dalla normativa vigente »;

b) dopo il comma 24-ter, è inserito il seguente: « 24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l’attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell’eventuale contri- buto erogato dalle Regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei ».

1. 2775. Ribaudo, Piccione, Culotta, Mo- scatt, Ventricelli.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e del- l’occupazione nell’ambito degli stessi ter- ritori, le tariffe delle prestazioni di assi- stenza termale, come definite ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due virgola cinque per cento per il secondo, semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due virgola cinque per cento per l’anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze ap- portare le seguenti variazioni:

2014: –2.000;

2015: –4.000.

* 1. 2615. Fanucci.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e del- l’occupazione nell’ambito degli stessi ter- ritori, le tariffe delle prestazioni di assi- stenza termale, come definite ai sensi

(21)

dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due virgola cinque per cento per il secondo , semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due virgola cinque per cento per l’anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze ap- portare le seguenti variazioni:

2014: –2.000;

2015: –4.000.

* 1. 2685. Latronico.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e del- l’occupazione nell’ambito degli stessi terri- tori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incremen- tate del due virgola cinque per cento per il secondo, semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due virgola cinque per cento per l’anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze ap- portare le seguenti variazioni:

2014: –2.000;

2015: –4.000;

2016: –4.000.

* 1. 572. Taglialatela.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e del- l’occupazione nell’ambito degli stessi ter- ritori, le tariffe delle prestazioni di assi-

stenza termale, come definite ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due virgola cinque per cento per il secondo , semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due virgola cinque per cento per l’anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze ap- portare le seguenti variazioni:

2014: –2.000;

2015: –4.000.

* 1. 325. Galati.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e del- l’occupazione nell’ambito degli stessi ter- ritori, le tariffe delle prestazioni di assi- stenza termale, come definite ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due virgola cinque per cento per il secondo, semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due virgola cinque per cento per l’anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze ap- portare le seguenti variazioni:

2014: –2.000;

2015: –4.000.

* 1. 356. Cenni.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al fine di garantire l’efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo

(22)

delle Regioni ricomprese nelle aree sot- toutilizzate e per accelerare la spesa:

a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizioni sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali im- mediatamente cantierabili e finanziati nel- l’ambito del Fondo per lo sviluppo lo sviluppo e la coesione sociale di cui al- l’articolo 4 del decreto legislativo 31 mag- gio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti na- zionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse indivi- duate ai sensi di quanto previsto dall’ar- ticolo all’articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all’ar- ticolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220.

b) Entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro della coesione territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle Regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno di riferimento.

c) Le Regioni di cui alla lettera a) possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il pro- prio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a).

1. 262. Distaso, Fucci, Marti.

(23)

COMMA 10

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:

134-bis. Al fine di promuovere l’oc- cupazione femminile, favorendo la conci- liazione tra i tempi di vite e i tempi di lavoro, è istituito un contributo per l’ac- quisto di servizi all’infanzia, destinato alle lavoratrici con figli di età inferiore ai tre anni.

134-ter. Il contributo è utilizzabile per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati ovvero per fruire di un servizio di baby-sitting, anche cumulativamente. Il contributo ha un importo di 1500 euro per ciascun figlio, anche se nato da parto plurimo. Le lavoratrici a tempo parziale usufruiscono del contributo in misura pro- porzionale alla ridotta entità della presta- zione lavorativa.

134-quater. In caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura, dietro esibizione da parte della medesima della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio; il benefi- cio può essere utilizzato presso qualsiasi struttura della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo per il servizio di baby-sitting è erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

134-quinquies. Per accedere al contri- buto, la madre lavoratrice presenta do- manda tramite i canali telematici e se- condo le modalità tecnico-operative stabi- lite, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall’I.N.P.S, che emana, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un apposito bando annuale. Possono partecipare al bando le lavoratrici madri di figli di età inferiore ai tre anni e quelle

per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dal termine di presentazione della domanda.

134-sexies. Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2014, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, sulla base di una graduatoria nazionale che tiene conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo fami- liare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, se- condo l’ordine di presentazione. La gra- duatoria è pubblicata dall’INPS entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

134-septies. Le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria possono chiedere all’INPS, anche in più soluzioni, il paga- mento diretto alla struttura della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati o l’erogazione dei buoni lavoro per il servizio di baby-sitting, anche cumulativamente, fino a concor- renza dell’importo di 1500 euro o dell’im- porto ridotto per le lavoratrici a tempo parziale.

134-octies. Per le finalità di cui ai comma 134-bis, al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 32 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell’orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria. In tal caso è esclusa la cumulabilità del congedo con altri per- messi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Restano salve le dispo- sizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi.

b) all’articolo 47, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. I congedi di cui ai commi 1 e 2 possono essere fruiti, con il consenso del datore di lavoro, anche su base oraria.

(24)

Restano salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi.

134-novies. Per il finanziamento degli interventi per la promozione di azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro ai sensi dell’articolo 9 della legge n, 53 del 2000, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2014.

134-decies. Per il finanziamento dei Fondo nazionale per le attività delle con- sigliere e dei consiglieri di parità, di cui all’articolo 18 del codice delle pari oppor- tunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è auto- rizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 306.

134-undecies. È istituito, presso la Pre- sidenza del consiglio, il Fondo per gli interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile, dotato di 10 milioni di euro per l’anno 2014.

134-duodecies. All’articolo 4 della legge n. 92 del 2012, la lettera b) del comma 24, la lettera b) del comma 25 ed il comma 26 sono soppressi. Le risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore del- l’incremento in termini quantitativi e qua- litativi dell’occupazione giovanile e delle donne, di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono destinate, per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, all’attuazione dei commi da 134-bis a 134-septies.

134-terdecies. All’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, conver- tito, con modificazioni dalla legge n. 112 del 2013, le parole; « 110 milioni di euro a decorrere dal 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro a decorrere dal 2014 ».

134-quaterdecies. Il Fondo per gli in- terventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decre- to-legge n. 282 del 2004, convertito, con

modificazioni, dalia legge n. 307 del 2004 è ridotto di 5 milioni di euro per il 2015 e di 25 milioni di euro per il 2016,

Conseguentemente:

al comma 52, sostituire le parole: 330 milioni di euro con le seguenti: 321,5 milioni di euro;

al comma 162, sostituire le parole:

614 milioni di euro con le seguenti: 610 milioni di euro;

al comma 166, sostituire le parole:

220 milioni con le seguenti: 212,5 milioni;

al comma 248, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

al comma 250, sostituire le parole:

190 milioni di euro con le seguenti: 182,5 milioni di euro.

alla Tabella A, voce: Ministero del- l’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: –13.000;

2015: – 8.000;

2016: – 8.000.

1. 2291. Roberta Agostini.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo il comma 134, aggiungere il seguente:

134-bis. Per il finanziamento degli interventi per la promozione di azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 53 del 2000, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2014.

1. 2286. Roberta Agostini.

Sopprimere il comma 10.

1. 598. Corsaro.

(25)

Sopprimere il comma 10.

1. 1455. Fantinati, Prodani, Mucci, Crippa, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

Sopprimere il comma 10.

* 1. 1974. Busin.

Sopprimere il comma 10.

* 1. 2341. Fedriga, Molteni, Guidesi, Bor- ghesi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per l’attivazione, in collaborazione con le università italiane, di percorsi for- mativi e di aggiornamento ai dipendenti dell’Agenzia ICE che seguono le piccole attività imprenditoriali nei Paesi extraeu- ropei del bacino del Mediterraneo, è de- stinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l’anno 2014.

1. 1464. Polidori.

Dopo il comma 10, aggiungere i se- guenti:

10-bis. Il primo comma dell’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

1. Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., o abbiano prestato lavoro coatto in Germania durante la seconda guerra mondiale, è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell’assistenza medica, farma- ceutica, climatica e ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi civili di guerra e, se hanno compiuto gli anni cinquanta, se donne, o gli anni cinquantacinque, se uomini, è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

10-ter. L’articolo 2 della legge 18 no- vembre 1980, n. 791, è sostituito dal se- guente:

« ART. 2. – 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la conces- sione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

10-quater. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è so- stituito dal seguente:

« 2. Contro le deliberazioni della Com- missione di cui all’articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791, di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima, è ammesso senza limiti di tempo il ricorso al Ministero dell’economia e delle fi- nanze. »

10-quinquies. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« 4. Contro i provvedimenti di diniego di concessione dell’assegno vitalizio e con- tro quelli del Ministero dell’economia e delle finanze di rigetto dei ricorsi ammi- nistrativi è ammesso gravame, senza limiti di tempo, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente compe- tente con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall’articolo 116 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministero dell’economia e delle finanze, il ricorrente ha facoltà di chiedere la revisione ammi- nistrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall’articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni. »

(26)

10-sexies. L’articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal se- guente:

« ART. 1. – 1. L’assegno vitalizio di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e successive modificazioni, è re- versibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano rag- giunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo la- voro. L’assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui al citato articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e successive modificazioni, e non hanno fruito del beneficio per non aver presen- tato la relativa domanda. »

Conseguentemente:

dopo il comma 325, aggiungere il seguente:

325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contri- butivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensioni- stici erogati da gestioni previdenziali pub- bliche in base al sistema retributivo, l’am- montare onnicomprensivo non può supe- rare i 10.000 euro netti mensili. ».

dopo il comma 384 aggiungere il se- guente:

325-bis. A decorrere dal gennaio 2014 è elevata dell’1 per cento l’aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l’anno 2014 e

100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ».

1. 2462. Caparini.

Dopo il comma 10 aggiungere il se- guente:

10-bis. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione del- l’ambiente, tutela e salvaguardia delle ri- serve naturali statali, ivi compresa la con- servazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali pro- tette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l’assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap- portare le seguenti variazioni in diminu- zione:

2014: – 1.500;

2015: – 1.500;

2016: – 1.500.

1. 1238. Cenni, Mariani, Dal Moro, Oli- verio, Luciano Agostini, Antezza, An- zaldi, Carra, Cova, Covello, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Va- liante, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 10 aggiungere il se- guente:

10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

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